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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3819/2019
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso Da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Marco Naccarato
Email_1 contro
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Silvia Cumino
Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 5.11.2019, parte ricorrente premesso che tra le medesime parti è intervenuta una sentenza di questo Tribunale n. 390 del 2019 con la quale le era stato riconosciuto il diritto alla tutela risarcitoria dei pregiudizi arrecati a causa della mancata erogazione della retribuzione di risultato cui l'azienda resistente era tenuta in forza di specifiche previsioni contrattuali, ha adito l'intestato Tribunale per la liquidazione in termini economici dei crediti risarcitori riconosciuti per via giudiziale.
Con la memoria di costituzione la parte resistente, nel merito ha chiesto il rigetto per infondatezza delle domande avanzate risultando sin dal 1997 regolarmente costituito il fondo preteso sebbene in alcuni anni fosse stato azzerato, ed in ogni caso allegando l'avvenuta erogazione in favore del ricorrente per gli anni dal 2008 al 2014 della retribuzione di risultato rivendicata.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre puntualizzare che tra le medesime parti processuali è intervenuta sentenza di questo
Tribunale, la n. 390/2019, investito per il riconoscimento della tutela risarcitoria invocata anche dalla Part parte ricorrente a causa dell'accertato inadempimento contrattuale dell' convenuta per mancata attivazione della procedura diretta al conferimento di specifici obiettivi e conseguente valutazione dei risultati conseguiti dai medici dirigenti ai fini dell'erogazione, omessa, della retribuzione di risultato.
La giurisprudenza ormai unanime afferma che per ottenere la condanna generica sia sufficiente accertare l'esistenza del danno, in base ad un accertamento che, in più occasioni, è stato definito come
“accertamento di probabilità o di verosimiglianza” o comunque secondo un giudizio che rimane limitato all'accertamento del solo “rischio di danno”, tanto che nel giudizio sul quantum potrà anche essere esclusa la sussistenza del medesimo.
Più in generale, l'interpretazione di parte della giurisprudenza è certamente estensiva, riferendosi all'accertamento del danno come ad un accertamento di “potenziale idoneità lesiva di un fatto” e non anche ad un accertamento volto a verificarne l'effettiva esistenza;
in tal senso, si è affermato che la condanna generica può essere emessa a prescindere dall'esistenza del danno e della sua misura, che dovrà essere accertata in sede di liquidazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10384 del 30/07/2001 “La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno integra un accertamento di potenziale idoneità a produrre conseguenze pregiudizievoli a prescindere dalla misura ma anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che sul giudizio instaurato per la liquidazione venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, alla stregua della contestazione che il danno non si sia in effetti verificato”).
Ebbene, con la pronuncia in esame non è stata accertata la sussistenza del danno (tanto che la sentenza rimette espressamente a separato giudizio per la liquidazione, ma anche per lo stesso accertamento del danno).
Nel merito la pretesa del ricorrente è infondata e non merita accoglimento sulla base dell'orientamento da ultimo espresso sia dall'intestato Tribunale, che dalla Corte d'Appello di
Catanzaro, che si ritiene di condividere e a cui si ritiene di dare continuità.
In particolare, sulla medesima questione si è già espressa la giurisprudenza di questo ufficio e di quello della Corte d'Appello con le pronunce n. 1097/2020 (tribunale di Castrovillari), n. 589/2020
(Tribunale di Castrovillari), n. 507/2023 (Tribunale di Castrovillari) n. 919/2022 (Corte d'Appello di Catanzaro), n. 1144/2021 (Corte d'Appello di Catanzaro), 487/2022 (Corte d'Appello di Catanzaro)
e n. 467/2025 (Corte d'Appello di Catanzaro).
Ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc si rimanda alle motivazioni espresse in dette pronunce per il rigetto dell'odierno ricorso.
In particolare, occorre evidenziare che la giurisprudenza della Cassazione, ormai del tutto consolidata sul punto, si è espressa in materia di risarcibilità del danno da perdita di chance, evidenziando che: “Non sussiste il diritto del dipendente a percepire la retribuzione di risultato, né ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, ove sia accertato che l'amministrazione di appartenenza non abbia predisposto, alla stregua della normativa vigente, i criteri di determinazione e misurazione degli obiettivi e i sistemi di valutazione della performance” (Cass.
18.01.2019, n. 1382).
Si è pertanto affermato:
a) da un canto, che la retribuzione di risultato ha natura premiale ed è condizionata dall'assegnazione di obiettivi e dalla verifica del loro raggiungimento, sicché, in mancanza dell'assegnazione di quegli obiettivi o della predisposizione di un sistema di verifica del loro raggiungimento, il dipendente non matura il diritto ad ottenerla;
b) d'altro canto, che la ragione risarcitoria fatta valere dal dipendente in termini di perdita di chance non può avere come fondamento "solo il mancato approntamento", da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, "del sistema interno di valutazione del risultato assegnato al dipendente" (cfr. Cass.
7067/2021, secondo cui: "Questa Corte (Cass. 7 agosto 2019 nr. 21166) ha già chiarito che la mancata assegnazione degli obiettivi e la mancata predisposizione di criteri di valutazione non sono fatti ex se sufficienti a fondare una pretesa risarcitoria del dipendente").
In particolare, va posto in evidenza che le norme di cui il ricorrente chiede l'applicazione e sulla cui base agisce per ottenere il risarcimento del danno non sono attributive di diritti soggettivi, tali da consentire pronuncia risarcitoria in questa sede.
Nello specifico, le disposizioni della contrattazione collettiva che il ricorrente lamenta inadempiute
(e a prescindere, quindi, dalla verifica dell'effettività dell'inadempimento, che l'azienda resistente comunque contesta) non hanno natura di norme di relazione, come tali attributive di diritti di cui si possa denunciare la lesione e, al contempo, fonti di obbligazioni delle quali i titolari di quei diritti possano domandare l'adempimento.
Più in dettaglio:
1) l'art. 63, c. 2, del CCNL di comparto del 5.12.1996 dispone che al finanziamento della retribuzione di risultato si provvede secondo la disciplina prevista (per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale) nell'art. 65 dello stesso contratto. L'art. 65, al comma 1, prevede che la retribuzione di risultato dei dirigenti medici è correlata al raggiungimento di obiettivi che devono essere fissati nel rispetto delle disponibilità di spesa assegnate alle singole strutture sulla base della c.d. metodologia della negoziazione per budget. La negoziazione del budget è, quindi, un adempimento preliminare, rispetto al quale l'azienda si pone come parte di una contrattazione nella quale hanno il medesimo ruolo anche le rappresentanze dei lavoratori, non potendosi ipotizzare una negoziazione unilaterale. Sicché, la disciplina collettiva non rimette alla sola azienda sanitaria l'attivazione del meccanismo di istituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e, di conseguenza, non pone a suo carico un'obbligazione di cui si possa ipotizzare l'inadempimento;
2) la fonte di una tale obbligazione non si rinviene neppure nell'art. 52 del CCNL di comparto dell'8.6.2000, giacché anche tale norma, al comma 5, prevede che il fondo della retribuzione di risultato è alimentato annualmente in presenza di prefissate condizioni, tra le quali vi è la destinazione al fondo dell'un per cento del monte salari, in presenza, però, di "avanzi di amministrazione" e di
"pareggio di bilancio", e sulla base delle "modalità stabilite dalle Regioni" oppure sulla base della realizzazione annuale di programmi concordati tra Regione e singole aziende. Ancora una volta, perciò, la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato è sottratta alla unilaterale iniziativa dell'azienda e rimessa, piuttosto, ad un meccanismo che richiede, sotto questo profilo, della compartecipazione della Regione;
3) vero è che l'art. 4, c. 3, del CCNL del 5.12.1996 dispone che sia l'azienda a convocare la rappresentanza sindacale per l'avvio del negoziato funzionale alla contrattazione integrativa che, ai sensi dell'art. 5 del medesimo CCNL è propedeutica anche alla attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti, tuttavia al relativo obbligo a trattare corrisponde un diritto soggettivo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, tutelabile con l'azione ex art. 28 della l. n. 300 del 1970, non già un diritto degli stessi lavoratori, da essi autonomamente azionabile e, in loro favore, risarcibile.
L'impossibilità di evincere dalla contrattazione collettiva una posizione di diritto soggettivo e una contrapposta posizione obbligatoria dell'azienda appellata osta all'accoglimento delle domande proposte dal ricorrente di esatto adempimento e di risarcimento del danno.
In sostanza, sulla base dei pronunciamenti della Suprema Corte in materia di risarcimento del danno da perdita di chance, i quali hanno ritenuto insussistente un vero e proprio diritto soggettivo perfetto dei dirigenti nel pubblico impiego contrattualizzato alla retribuzione di posizione e di risultato, trattandosi di emolumenti accessori correlati ad una precisa assunzione di responsabilità, all'affidamento di obiettivi, alla predeterminazione dei parametri per il loro raggiungimento ed alla valutazione dei risultati conseguiti - tutti elementi che costituiscono condizione necessaria per la stessa attribuzione dei crediti pretesi (cfr. Cass. 12.05.2017, n. 11899) – non è possibile riconoscere un diritto al risarcimento del danno nel caso in esame, con conseguente rigetto del ricorso proposto.
La sussistenza di precedenti contrastanti al momento del deposito del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 23.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso Da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Marco Naccarato
Email_1 contro
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Silvia Cumino
Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 5.11.2019, parte ricorrente premesso che tra le medesime parti è intervenuta una sentenza di questo Tribunale n. 390 del 2019 con la quale le era stato riconosciuto il diritto alla tutela risarcitoria dei pregiudizi arrecati a causa della mancata erogazione della retribuzione di risultato cui l'azienda resistente era tenuta in forza di specifiche previsioni contrattuali, ha adito l'intestato Tribunale per la liquidazione in termini economici dei crediti risarcitori riconosciuti per via giudiziale.
Con la memoria di costituzione la parte resistente, nel merito ha chiesto il rigetto per infondatezza delle domande avanzate risultando sin dal 1997 regolarmente costituito il fondo preteso sebbene in alcuni anni fosse stato azzerato, ed in ogni caso allegando l'avvenuta erogazione in favore del ricorrente per gli anni dal 2008 al 2014 della retribuzione di risultato rivendicata.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre puntualizzare che tra le medesime parti processuali è intervenuta sentenza di questo
Tribunale, la n. 390/2019, investito per il riconoscimento della tutela risarcitoria invocata anche dalla Part parte ricorrente a causa dell'accertato inadempimento contrattuale dell' convenuta per mancata attivazione della procedura diretta al conferimento di specifici obiettivi e conseguente valutazione dei risultati conseguiti dai medici dirigenti ai fini dell'erogazione, omessa, della retribuzione di risultato.
La giurisprudenza ormai unanime afferma che per ottenere la condanna generica sia sufficiente accertare l'esistenza del danno, in base ad un accertamento che, in più occasioni, è stato definito come
“accertamento di probabilità o di verosimiglianza” o comunque secondo un giudizio che rimane limitato all'accertamento del solo “rischio di danno”, tanto che nel giudizio sul quantum potrà anche essere esclusa la sussistenza del medesimo.
Più in generale, l'interpretazione di parte della giurisprudenza è certamente estensiva, riferendosi all'accertamento del danno come ad un accertamento di “potenziale idoneità lesiva di un fatto” e non anche ad un accertamento volto a verificarne l'effettiva esistenza;
in tal senso, si è affermato che la condanna generica può essere emessa a prescindere dall'esistenza del danno e della sua misura, che dovrà essere accertata in sede di liquidazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10384 del 30/07/2001 “La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno integra un accertamento di potenziale idoneità a produrre conseguenze pregiudizievoli a prescindere dalla misura ma anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che sul giudizio instaurato per la liquidazione venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, alla stregua della contestazione che il danno non si sia in effetti verificato”).
Ebbene, con la pronuncia in esame non è stata accertata la sussistenza del danno (tanto che la sentenza rimette espressamente a separato giudizio per la liquidazione, ma anche per lo stesso accertamento del danno).
Nel merito la pretesa del ricorrente è infondata e non merita accoglimento sulla base dell'orientamento da ultimo espresso sia dall'intestato Tribunale, che dalla Corte d'Appello di
Catanzaro, che si ritiene di condividere e a cui si ritiene di dare continuità.
In particolare, sulla medesima questione si è già espressa la giurisprudenza di questo ufficio e di quello della Corte d'Appello con le pronunce n. 1097/2020 (tribunale di Castrovillari), n. 589/2020
(Tribunale di Castrovillari), n. 507/2023 (Tribunale di Castrovillari) n. 919/2022 (Corte d'Appello di Catanzaro), n. 1144/2021 (Corte d'Appello di Catanzaro), 487/2022 (Corte d'Appello di Catanzaro)
e n. 467/2025 (Corte d'Appello di Catanzaro).
Ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc si rimanda alle motivazioni espresse in dette pronunce per il rigetto dell'odierno ricorso.
In particolare, occorre evidenziare che la giurisprudenza della Cassazione, ormai del tutto consolidata sul punto, si è espressa in materia di risarcibilità del danno da perdita di chance, evidenziando che: “Non sussiste il diritto del dipendente a percepire la retribuzione di risultato, né ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, ove sia accertato che l'amministrazione di appartenenza non abbia predisposto, alla stregua della normativa vigente, i criteri di determinazione e misurazione degli obiettivi e i sistemi di valutazione della performance” (Cass.
18.01.2019, n. 1382).
Si è pertanto affermato:
a) da un canto, che la retribuzione di risultato ha natura premiale ed è condizionata dall'assegnazione di obiettivi e dalla verifica del loro raggiungimento, sicché, in mancanza dell'assegnazione di quegli obiettivi o della predisposizione di un sistema di verifica del loro raggiungimento, il dipendente non matura il diritto ad ottenerla;
b) d'altro canto, che la ragione risarcitoria fatta valere dal dipendente in termini di perdita di chance non può avere come fondamento "solo il mancato approntamento", da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, "del sistema interno di valutazione del risultato assegnato al dipendente" (cfr. Cass.
7067/2021, secondo cui: "Questa Corte (Cass. 7 agosto 2019 nr. 21166) ha già chiarito che la mancata assegnazione degli obiettivi e la mancata predisposizione di criteri di valutazione non sono fatti ex se sufficienti a fondare una pretesa risarcitoria del dipendente").
In particolare, va posto in evidenza che le norme di cui il ricorrente chiede l'applicazione e sulla cui base agisce per ottenere il risarcimento del danno non sono attributive di diritti soggettivi, tali da consentire pronuncia risarcitoria in questa sede.
Nello specifico, le disposizioni della contrattazione collettiva che il ricorrente lamenta inadempiute
(e a prescindere, quindi, dalla verifica dell'effettività dell'inadempimento, che l'azienda resistente comunque contesta) non hanno natura di norme di relazione, come tali attributive di diritti di cui si possa denunciare la lesione e, al contempo, fonti di obbligazioni delle quali i titolari di quei diritti possano domandare l'adempimento.
Più in dettaglio:
1) l'art. 63, c. 2, del CCNL di comparto del 5.12.1996 dispone che al finanziamento della retribuzione di risultato si provvede secondo la disciplina prevista (per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale) nell'art. 65 dello stesso contratto. L'art. 65, al comma 1, prevede che la retribuzione di risultato dei dirigenti medici è correlata al raggiungimento di obiettivi che devono essere fissati nel rispetto delle disponibilità di spesa assegnate alle singole strutture sulla base della c.d. metodologia della negoziazione per budget. La negoziazione del budget è, quindi, un adempimento preliminare, rispetto al quale l'azienda si pone come parte di una contrattazione nella quale hanno il medesimo ruolo anche le rappresentanze dei lavoratori, non potendosi ipotizzare una negoziazione unilaterale. Sicché, la disciplina collettiva non rimette alla sola azienda sanitaria l'attivazione del meccanismo di istituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e, di conseguenza, non pone a suo carico un'obbligazione di cui si possa ipotizzare l'inadempimento;
2) la fonte di una tale obbligazione non si rinviene neppure nell'art. 52 del CCNL di comparto dell'8.6.2000, giacché anche tale norma, al comma 5, prevede che il fondo della retribuzione di risultato è alimentato annualmente in presenza di prefissate condizioni, tra le quali vi è la destinazione al fondo dell'un per cento del monte salari, in presenza, però, di "avanzi di amministrazione" e di
"pareggio di bilancio", e sulla base delle "modalità stabilite dalle Regioni" oppure sulla base della realizzazione annuale di programmi concordati tra Regione e singole aziende. Ancora una volta, perciò, la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato è sottratta alla unilaterale iniziativa dell'azienda e rimessa, piuttosto, ad un meccanismo che richiede, sotto questo profilo, della compartecipazione della Regione;
3) vero è che l'art. 4, c. 3, del CCNL del 5.12.1996 dispone che sia l'azienda a convocare la rappresentanza sindacale per l'avvio del negoziato funzionale alla contrattazione integrativa che, ai sensi dell'art. 5 del medesimo CCNL è propedeutica anche alla attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti, tuttavia al relativo obbligo a trattare corrisponde un diritto soggettivo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, tutelabile con l'azione ex art. 28 della l. n. 300 del 1970, non già un diritto degli stessi lavoratori, da essi autonomamente azionabile e, in loro favore, risarcibile.
L'impossibilità di evincere dalla contrattazione collettiva una posizione di diritto soggettivo e una contrapposta posizione obbligatoria dell'azienda appellata osta all'accoglimento delle domande proposte dal ricorrente di esatto adempimento e di risarcimento del danno.
In sostanza, sulla base dei pronunciamenti della Suprema Corte in materia di risarcimento del danno da perdita di chance, i quali hanno ritenuto insussistente un vero e proprio diritto soggettivo perfetto dei dirigenti nel pubblico impiego contrattualizzato alla retribuzione di posizione e di risultato, trattandosi di emolumenti accessori correlati ad una precisa assunzione di responsabilità, all'affidamento di obiettivi, alla predeterminazione dei parametri per il loro raggiungimento ed alla valutazione dei risultati conseguiti - tutti elementi che costituiscono condizione necessaria per la stessa attribuzione dei crediti pretesi (cfr. Cass. 12.05.2017, n. 11899) – non è possibile riconoscere un diritto al risarcimento del danno nel caso in esame, con conseguente rigetto del ricorso proposto.
La sussistenza di precedenti contrastanti al momento del deposito del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 23.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.