Rigetto
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/12/2025, n. 9574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9574 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09574/2025REG.PROV.COLL.
N. 03049/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3049 del 2025, proposto da
-O, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione elettorale Centrale, non costituito in giudizio;
nei confronti
-O, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 6222/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. RA EL IN e uditi per le parti gli avvocati Bonetti e Lorenzetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda le elezioni indette per il rinnovo degli organi elettivi del Municipio XV di Roma Capitale nei giorni 3 e 4 ottobre 2021.
2. Il signor -O (di seguito: “signor G”) è stato candidato alle suddette consultazioni elettorali per la lista n. 13 “GI ME – Fratelli d’Italia” e, all’esito dello spoglio, è risultato il primo dei non eletti, non avendo riportato un numero utile di preferenze (731, inferiori cioè a quelle attribuite ai tre candidati che sono risultati eletti).
3. Con atto di gravame proposto ai sensi dell’art. 130 c.p.a. il signor G ha impugnato la nota del 5 novembre 2024, con la quale l’Ufficio elettorale centrale per il Municipio XV ha respinto l’istanza di riesame in autotutela della proclamazione dell’elezione a consigliere municipale del capolista e proclamazione dello stesso alla carica in questione.
4. Il Tar Lazio – Roma, con sentenza 27 marzo 2025 n. 6222, ha respinto il ricorso.
5. Il signor G ha appellato la sentenza con ricorso n. 3049 del 2025.
6. Nel corso del presente grado di giudizio si è costituita Roma Capitale.
7. All’udienza del 27 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’appello è infondato.
9. L’esito del giudizio consente di non esaminare le eccezioni di rito dedotte da Roma Capitale.
10. Si riassumono per sommi capi i tratti salienti della vicenda controversa.
10.1. Il signor G ha partecipato alle consultazioni elettorali svoltesi in data 3 e 4 ottobre 2021 per il rinnovo del Consiglio del Municipio XV di Roma, per la lista n. 13 “GIORGIA MELONI – FRATELLI D'ITALIA”, che ha ottenuto complessivamente 10580 voti (così il verbale dell’ufficio centrale a seguito del turno di ballottaggio), sufficienti ad eleggere tre consiglieri municipali.
Sono stati proclamati eletti il capolista, primo eletto con 812 voti, e altri due candidati.
Parte ricorrente, primo dei non eletti, si è collocato al quarto posto nella lista, con 731 preferenze.
Dall’estratto di verbale (modello n. 240) delle operazioni dell’Ufficio della -O emerge, nell’ambito della lista n.13 GI ME - Fratelli d’Italia, al capolista, sono state attribuite 95 preferenze, mentre all’appellante, candidato n. 2 della stessa lista, 13 preferenze.
In base a detto verbale la Sezione ha accertato essere state attribuite alla predetta lista, compresi i voti “contestati”, 147 preferenze, suddivise fra i candidati ivi indicati (fra i quali il primo in loista e l’appellante).
Dal verbale redatto dall’Ufficio centrale all’esito del primo turno elettorale si evince, per quanto di interesse in questa sede, che “ i due verbali riportano gli stessi dati delle preferenze individuali per un totale di 147 preferenze espresse, mentre nessuno dei due verbali contiene alcuna indicazione sui voti di lista ”. Posto che “ nessuno dei due verbali contiene alcuna indicazione sui voti di lista ”, l’Ufficio centrale ha ritenuto di fare “ riferimento alla tabella di scrutinio nella quale sono stati riportati i voti delle liste nell’ordine espresso nei manifesti elettorali, nello spazio riservato ai voti di preferenza ”, dalla quale risulta che alla lista n. 13 “ sono stato attribuiti 117 voti ”.
10.2. Il signor G ha presentato ricorso al Tar Lazio ex art. 126 c.p.a. lamentando varie irregolarità nelle operazioni di scrutinio della sezione n. 2478, che avrebbero riguardato anche l’attribuzione delle preferenze al capolista.
10.3. Il Tar Lazio, con sentenza n. 3159 del 18 marzo 2022, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ragione della genericità delle censure, ritenute meramente “esplorative”, ovvero ipotetiche e congetturali.
10.4. A seguito dell’appello il Consiglio di Stato, sez. II, con sentenza n. 10140 del 2022, ha esaminato e disatteso le censure dell’appellante, ritenendo i rilievi formulati di natura formale e comunque tali, in assenza di principi di prova concreti, da non consentire di superare l’affermata valenza meramente esplorativa del ricorso proposto.
10.5. Successivamente alla sentenza n. 10140 del 2022, l’autorità inquirente, su impulso del medesimo appellante, ha avviato indagini in ordine alla condotta serbata dal Presidente della -O (di seguito: “signor P”).
Con atto del 20 dicembre 2023 il Pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio del signor P per il reato di cui all’art. 479 c.p.
In seguito compiuti nel corso delle indagini penali e alla richiesta di rinvio a giudizio l’appellante ha presentato istanza di autotutela.
In particolare l’istanza è basata su “ l’accertamento di tale falso ideologico ”, che “ è stato trasfuso e recepito dapprima nell’avviso ex art 415 bis c.p.p. (allegato 10 – avviso art. 415 bis) e successivamente nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Roma (allegato 11 – richiesta rinvio giudizio) a carico del [signor P] […] per il delitto di falso ideologico previsto e punito dagli artt. 81 cpv e 479 c.p. ”.
In ragione di quanto sopra l’appellante ha richiesto l’esercizio del potere di autotutela in ragione del “vulnus non solo per il sottoscritto che si è visto illegittimamente privato della carica elettiva in questione ” ma anche rispetto al “ fondamentale principio del rispetto della volontà dell’elettorato ”.
10.6. L’Ufficio elettorale circoscrizionale, riunitosi il 5 novembre 2024, ha respinto l’istanza così motivando:
- “ a norma dell’art. 29 nonies, comma 1, L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, è possibile da parte della stessa Amministrazione che abbia adottato il provvedimento amministrativo intervenire ad annullare lo stesso entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento della sua adozione ”;
- “ sono ormai decorsi tre anni dalla proclamazione degli eletti ” (verbale del 9 ottobre 2021);
- “ il presupposto per l’esercizio di autotutela da parte dell’amministrazione è l’individuazione dell’interesse pubblico, quanto meno da bilanciarsi con l’interesse del richiedente ”;
- “ decorsi tre anni dalla proclamazione degli eletti e dall’inizio dell’attività del Consiglio Comunale nell’attuale composizione, questo Ufficio non ravvisa un interesse pubblico da tutelarsi in questa sede ”;
- “ né, visto ormai il decorso di ben tre anni dalla proclamazione degli eletti, un residuo e prevalente interesse dell’istante ad ottenere una pronuncia in tal senso ”;
- “ A norma poi dell’art. 29 nonies, comma 2, L.cit., è possibile l’annullamento amministrativo degli atti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti oltre il termine di cui al comma 1 ma nella sola ipotesi in cui sussistano condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato ”;
- nel caso di specie “ non è intervenuta pronuncia definitiva di accertamento di condotte costituenti reato ”;
- “ La questione oggetto dell’istanza in autotutela, pertanto, è già rappresentata al Giudice Amministrativo, con la conseguenza che è precluso a questa autorità amministrativa, per fatti già portati a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria competente, oggetto di pronuncia definitiva, agire in autotutela; a fronte di fatti nuovi, che eventualmente possano ravvisarsi nel contenuto delle indagini svolte su indicazione della Procura della Repubblica di Roma, l’istante può eventualmente riproporre i medesimi dinanzi allo stesso Giudice Amministrativo richiedendo la revocazione della sentenza ”.
10.7. E’ depositato agli atti il verbale di udienza e il dispositivo di sentenza del 9 ottobre 2025, di assoluzione “ perché il fatto non costituisce reato ”.
10.8. Con sentenza 10 novembre 2025 n. 9774 il v ha dichiarato inammissibile il successivo ricorso per revocazione, proposto dal ricorrente in primo grado, è stato ritenuto inammissibile dal.
11. Riassunto il fatto può essere scrutinato il ricorso in appello.
12. Con il primo motivo l’appellante ha rappresentato la rilevanza degli interessi amministrati con il provvedimento impugnato, che si contrappongono a quello della stabilità del risultato elettorale, al quale l’Ufficio elettorale ha attribuito prevalenza, atteso che l’asserita erronea attribuzione delle preferenze al capolista viola diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto di voto, il principio di democraticità e quello di partecipazione popolare.
12.1. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto che l’asserito errato conteggio non sia qualificabile come errore materiale. Secondo l’appellante la circostanza non è rilevante in quanto lo stesso non ha mosso da tale qualificazione per censurare il provvedimento impugnato ma ha contestato la mancata considerazione dell’accertamento compiuto in sede penale.
12.2. Con ulteriori censure lo stesso ha altresì contestato, al fine di sostenere il non superamento del termine finale di dodici mesi per l’esercizio del potere di autotutela, che:
- si tratta di un “ limite temporale che non può costituire limite alla tutela dei diritti fondamentali e soprattutto limite alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti come il diritto al voto ”;
- il decorso dello stesso, in tesi, dalla conoscenza dell’errore e non dall’atto di proclamazione degli eletti;
- l’omessa considerazione dell’avvenuto (in tesi) accertamento della falsità.
12.3. Con gli ulteriori motivi l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar:
- non ha esaminato la censura con la quale il ricorrente ha rappresentato l’insussistenza di un effetto preclusivo derivante dal precedente giudizio;
- non ha accolto la doglianza di disparità di trattamento rispetto ad altro caso che ha dato luogo alla correzione del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale sezionale;
- ha ritenuto di non rinviare la trattazione del ricorso e ha respinto l’istanza di ricusazione, con conseguenze sull’imparzialità e la terzietà del giudice.
12.4. Le censure non sono, nel loro complesso, conducenti.
12.5. Si premette che la motivazione del non accoglimento dell’istanza di rinvio della trattazione della questione contenziosa fino alla conclusione del giudizio di revocazione non merita di essere censurata. Essa è infatti fondata sulla mancanza delle ragioni “ eccezionali ” che consentono il rinvio ai sensi dell’art. 73 comma 1- bis c.p.a. e ciò non solo in quanto “ l’oggetto del presente giudizio non coincide pienamente con quello per il quale il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ”, considerazione confermata da questo Giudice in ragione di quanto sopra esposto, ma anche in quanto la fissazione dell’udienza per la discussione del ricorso per revocazione non costituisce una circostanza eccezionale ed è ad esito incerto.
La decisione di non rinviare la trattazione della causa merita quindi conferma, anche considerando che la sentenza (di inammissibilità della revocazione) è stata depositata, come visto, e non è idonea ad incidere sul presente giudizio.
12.6. Premesso quanto sopra, la circostanza che l’istanza di autotutela e il provvedimento impugnato non abbiano ad oggetto un errore materiale non vale, di per sé, a supportare l’illegittimità del provvedimento, appunto in quanto esso non costituisce un tema trattato nello stesso.
Del resto, l’approfondimento, da parte del giudice di primo grado, dell’istituto dell’errore materiale trova ragione nel richiamo dello stesso da parte del ricorrente, seppur nell’ambito delle argomentazioni tese a sostenere le ragioni dell’autotutela.
12.7. Non si pone un tema di preclusione ad esaminare l’istanza di autotutela da parte dell’amministrazione in ragione del precedente giudizio.
Il precedente giudizio si è concluso con una pronuncia di inammissibilità del ricorso. In tal senso si è pronunciato il Tar con sentenza n. 3159 del 18 marzo 2022, confermata in appello con sentenza n. 10140 del 2022, il cui ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile con sentenza del Consiglio di Stato n. 9774 del 2025.
L’inammissibilità è stata dichiarata in ragione della genericità delle censure.
Secondo il giudice di primo grado “ il ricorrente non appare aver prospettato censure che vadano aldilà della generica contestazione di illegittimità delle operazioni elettorali svoltesi nella sezione n. 2478 e, cosa che più conta, non ha fornito alcun elemento concreto, seppure a carattere indiziario, che possa far dedurre che le violazioni asseritamente commesse ridondino in danno alla propria posizione giuridica soggettiva e non si limitino alla generica proposizione di irregolarità che, quand’anche fossero provate, non condurrebbero ad attribuirgli il numero di suffragi necessario a conseguire la carica elettorale ambita ”.
La reiezione dell’appello è motivata constatando che “ le censure così formulate si sono sostanziate, come rilevato nella sentenza di primo grado, nella generica contestazione della legittimità delle operazioni di spoglio e attribuzione dei voti, non essendo stata specificata la natura sostanziale (e non meramente formale) dei vizi allegati e non essendo stato fornito alcun elemento concreto, seppure a carattere indiziario, da cui dedurre con ragionevole certezza che le violazioni asseritamente commesse ridondino in danno alla propria ”.
Pertanto il giudizio si è concluso in rito, con un accertamento che ha riguardato la genericità delle censure. Sicché non deriva da detta pronuncia un’efficacia esterna di giudicato (neppure venendo in evidenza la tematica della portata del giudicato su pronunce in rito che accertano l’insussistenza delle condizioni dell’azione).
Del resto, è vero che la sentenza può essere revocata (così come richiamato nel provvedimento gravato) nel caso in cui il giudizio sia stato reso sulla base di “ prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza ” (art. 395 n. 2 c.p.a.). Nondimeno il precedente giudizio si è concluso, in rito, accertando il contenuto (generico) delle doglianze di parte, senza entrare nel merito del fatto e del relativo accertamento, rispetto al quale può assumere rilievo la falsità.
In termini analoghi si è già pronunciato il Consiglio di Stato, affermando che “ è irrilevante la circostanza che vi sia stato già un giudizio definito con sentenza passata in giudicato relativo all’atto di proclamazione degli eletti ” dal momento che “ in quel giudizio non vi è stato alcun accertamento in ordine agli specifici errori lamentati […], in quanto le relative censure sono state dichiarate inammissibili, non essendo state ritualmente proposte ”. La conseguenza è che “ il potere amministrativo non era, sotto tale profilo, vincolato all’osservanza di alcun giudicato amministrativo ” (Cons. St., sez. II, 14 novembre 2022 n. 9970).
Nondimeno la circostanza che, nel caso di specie, il precedente giudicato non assuma portata ostativa rispetto all’esercizio dell’autotutela (contrariamente a quanto si legge nel provvedimento gravato) non conduce a ritenere illegittimo il provvedimento impugnato, in quanto fondato, come si vedrà infra , anche su altre motivazioni.
12.8. Le stesse ragioni che rendono non ostativo il precedente giudizio rispetto all’esame dell’istanza di autotutela giustificano la reiezione dell’istanza di ricusazione di cui all’ordinanza del Tar n. 666 del 29 gennaio 2025.
La diversità di oggetto dei due giudizi è infatti determinante non solo nel senso, sopra illustrato, di non precludere all’amministrazione di provvedere e a questo Giudice di conoscere il merito della controversia.
Quella stessa differenza, che non può essere negata a seconda della convenienza, consente di non ritenere integrata la causa di incompatibilità di cui all’art. 51 comma 1 n. 4 c.p.c., derivante dall’avere “ conosciuto come magistrato in altro grado del processo ” la causa, considerato anche che la disciplina processuale che incide sul diritto soggettivo ad un giudice terzo e imparziale “ è improntata ad ipotesi tassativamente tipizzate e, quindi, di stretta interpretazione ”, poiché “ gli istituti della astensione e della ricusazione incidono, comunque, sulla funzione dello ius dicere (artt. 101 e 104 Cost.) e consentono la sottrazione di una controversia al giudice naturale (art. 25 Cost.) ” (Sez. un. 17 marzo 2022 n. 8764).
Nel caso di specie, per i motivi sopra esposti al fine di superare il profilo della preclusione derivante dal precedente giudizio, la precedente controversia è diversa da quella oggetto del presente giudizio. Non si pone quindi una problematica che interessa l’imparzialità del giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado.
12.9. Detto ciò la motivazione del provvedimento impugnato è articolata in vari profili, fra i quali il decorso del termine ultimo per l’esercizio del potere di riesaminare il provvedimento di cui all’art. 21 novies della legge n. 241 del 1990.
L’appellante ha rappresentato plurimi assunti al fine di dimostrare il non esaurimento del potere di autotutela in ragione del decorso del termine per provvedere, invece affermato nel provvedimento impugnato.
Ai sensi dell’art. 21 novies della legge n. 241 del 1990 il provvedimento amministrativo illegittimo “ può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici ” dall'organo che lo ha emanato.
Ai sensi del successivo comma 2 bis “ I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ”.
L’Amministrazione, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto non integrata la fattispecie contenuta nel sopra richiamato comma 2 bis , e basata sulla falsità di quanto rappresentato o dichiarato (nei termini ivi prescritti), così ritenendo applicabile il limite temporale dei dodici mesi.
L’appellante ha censurato tale posizione ritenendo invece integrata la fattispecie, contenuta nel comma 2 bis , di avvenuto accertamento della falsità, quale ragione legittima di superamento del predetto termine.
Nondimeno gli assunti spesi dall’Ufficio elettorale per dimostrare di non avere (più) il potere di agire in autotutela non risultano determinanti nell’ambito del provvedimento gravato (fondato anche su altri motivi, su cui infra ), risultando specularmente non conducenti le censure tese a dimostrare che nel caso di specie non è decorso il termine ultimo per agire in autotutela, considerato anche l’intervenuto (in tesi) accertamento della falsità, che consente il superamento del predetto termine.
Infatti, l’Ufficio elettorale, benché abbia argomentato in ordine all’impossibilità di provvedere in autotutela per il decorso dei dodici mesi e alla non integrazione della fattispecie che consente il superamento di detto limite temporale, ha comunque deciso nel merito l’istanza, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla stabilità del risultato elettorale (su cui infra ).
Così facendo l’organo amministrativo ha implicitamente superato il profilo del venir meno del potere di riesame in ragione del decorso del tempo (la decorrenza del relativo termine determina l’“ effetto estintivo di tale potere ”, così Corte cost. 26 giugno 2025 n. 88), in quanto ha poi affrontato il merito della scelta amministrativa che caratterizza il riesame del provvedimento, cioè la considerazione degli interessi coinvolti, attribuendo prevalenza alla stabilità del risultato elettorale.
Sicché il profilo del termine per provvedere in autotutela non è conducente, non risultando quindi necessario approfondire l’applicabilità o meno di detto termine, piuttosto che del generale criterio del “termine ragionevole” per provvedere (art. 21 novies della legge n. 241 del 1990), in ragione della sussumibilità, o meno, dell’atto di proclamazione a consigliere circoscrizionale nel novero dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (considerato che la carica di consigliere municipale costituisce una carica elettiva qualificata dalla funzione svolta, di rappresentanza della volontà popolare nell’ambito del Municipio e che l’emolumento è riconosciuto dal legislatore in ragione del “munus che li qualifica ”, così Corte di conti, Sez. Aut., N. 3/SEZAUT/2025/QMIG Adunanza del 20 gennaio 2025, dovendosi quindi valutare se il profilo economico della carica risulta recessivo rispetto alla funzione rappresentativa della stessa).
12.10. La motivazione del provvedimento impugnato è quindi articolata in vari profili, non solo sul decorso del termine ultimo per l’esercizio del potere di riesaminare il provvedimento di cui all’art. 21 novies della legge n. 241 del 1990.
L’Ufficio centrale elettorale, così come ricostituito, muove dall’interesse pubblico alla stabilità del risultato elettorale, essendo decorsi tre anni dalla proclamazione degli eletti, e ritiene recessive le prerogative del diritto di voto e del principio di rappresentanza e le ragioni dell’istante.
Pertanto l’Ufficio elettorale ha valutato nel merito la richiesta di autotutela, ritenendo prevalenti le ragioni della stabilità del risultato elettorale rispetto alle ragioni dell’istante e comunque agli interessi contrapposti.
In particolare, il decorso dei tre anni non consente, secondo l’amministrazione, di configurare un interesse pubblico contrapposto, né un interesse dell’istante che possa essere tutelato in sede di autotutela.
Detta impostazione si pone in linea con la giurisprudenza, che ha avuto modo di ribadire, in più occasioni, “l 'ineludibile e imprescindibile esigenza di garantire la stabilità degli organi elettivi degli enti pubblici a base rappresentativa" (Cons. St., sez. II, sent. 8 novembre 2021, n. 7413). E ciò anche specificando che “le modifiche o il sovvertimento del risultato elettorale non possono dipendere dalla effettiva conoscibilità dei vizi eventualmente sussistenti, in quanto l'obiettivo decorso del tempo rende immutabili i risultati, così come ufficializzati nell'atto di proclamazione ” (Cons. St. , sez. IV, 24 giugno 2024 n. 5555).
Se le modifiche del risultato elettorale non possono dipendere dalla effettiva conoscibilità dei vizi eventualmente sussistenti, in quanto l'obiettivo decorso del tempo rende immutabili i risultati, allora la stessa amministrazione può attribuire rilevanza al decorso dell’intervallo triennale dalla proclamazione, a discapito di quanto emerso tardivamente.
In detta prospettiva, di valutazione e bilanciamento fra gli interessi coinvolti nella decisione amministrativa (che si differenzia dalla prospettiva, sopra richiamata, del termine per l’esercizio dell’autotutela) si spiega anche il richiamo, in senso ostativo al ritiro dell’atto di proclamazione degli eletti, alla non compiutezza degli esiti delle indagini penali.
Secondo l’Ufficio elettorale gli esiti dell’indagine penale non giustificano, di per sé soli, il superamento delle esigenze di stabilità del risultato elettorale, anche considerando la circostanza, richiamata nella motivazione del provvedimento impugnato, che l’accertamento compiuto in sede penale non ha carattere definitivo.
L’autorità inquirente, a seguito di sequestro del materiale elettorale e al riconteggio delle preferenze operato dalla Polizia giudiziaria (al fine di accertare la corrispondenza delle preferenze effettivamente espresse nelle schede elettorali con quelle attribuite ai candidati capilista), ha infatti chiesto il rinvio a giudizio del signor P, imputato per il delitto di cui all’art. 479 c.p., in quanto “ falsamente riportava preferenze per i capilista di ciascuna lista, laddove l’elettore non avesse espresso alcuna preferenza, ma esclusivamente il voto di lista ”. In particolare, per quanto interessa in questa sede, “ per il candidato […] (capolista 13) indicava 95 preferenze invece che le 5 espresse ”.
Considerati le esigenze di stabilità elettorale e i tre anni decorsi dalla proclamazione non risulta irragionevole che l'ufficio abbia ritenuto non sufficiente, per sovvertire i risultati elettorali, che un accertamento non definitivo.
Del resto, a fronte dell’esito delle indagini e del rinvio a giudizio, risulta dal verbale 24 giugno 2023 che “ il conteggio è stato eseguito dagli scriventi senza poter conoscere le valutazioni effettuate dal [ signor P] in sede di scrutinio circa le schede valutate come nulle o bianche […] nonché circa le schede dubbie ” e che “ non è possibile conoscere le valutazioni espresse dal [ signor P] in sede di scrutinio circa la validità delle singole preferenze espresse ”.
Pertanto, lo stesso accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria non è scevro di indeterminatezza in merito ai profili del fatto.
Del resto la successiva decisione di assoluzione di cui al sopra richiamato dispositivo del 9 ottobre 2025 rende ragione a tale assunto.
Pertanto la prospettiva, valorizzata dall’amministrazione, di stabilità del risultato elettorale, non risulta superata sulla base delle censure dedotte.
12.11. Considerato quanto sopra merita conferma anche la parte della sentenza impugnata con la quale il Tar ha ritenuto insussistente l’asserita disparità di trattamento rispetto ad altra decisione, assunta sempre dall’Ufficio elettorale comunale, di accoglimento di altra istanza di autotutela per la correzione del risultato elettorale a seguito di un conteggio errato delle schede valide.
Il giudice di primo grado ha infatti ritenuto che il suddetto caso di accoglimento di istanza di autotutela differente in quanto intervenuto “tra il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale sezionale (recante n. 4 voti in favore di un candidato), ed il prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato alla carica di consigliere municipale” e quindi nell’ambito dello stesso procedimento elettorale e originato da “ un mero lapsus calami commesso dal compilatore del prospetto dei voti di preferenza il quale, a causa di un’evidente svista, aveva assegnato i 4 scrutini al candidato collocato alla colonna n. 16 del prospetto anziché al candidato posto alla colonna n. 17 ”.
Si è già illustrato sopra come la tempistica della vicenda qui controversa abbia assunto rilevanza nell’ambito della stessa, così come le caratteristiche dell’accertamento compiuto in sede penale, così da rendere evidente le differenze con il caso che è stato dedotto quale termine di paragone, caratterizzato da tempistiche ravvicinate rispetto alle operazioni elettorali e da un agevole disvelamento dell’errore compiuto.
13. In conclusione, l’appello va respinto.
14. La novità e la particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del signor -O e di ogni altra persona fisica (salvo che siano contenuti nel nome di una lista elettorale), nonché dei riferimenti al Presidente della -O.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL IO O' TI, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
RA EL IN, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA EL IN | OL IO O' TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.