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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/12/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4660/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Terza Sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4468/2024
TRATTAZIONE SCRITTA
tra
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 Avv. SANTAGA' MATTEO ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 C.F._1 Avv. CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 16 dicembre 2025 il Giudice dott. Giulio Berti, preso atto del deposito delle note d'udienza da parte della sola essendo la Parte_1 convenuta rimasta contumace;
esaminate le predette note;
pronuncia sentenza ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Terza Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4660/2024 promossa da:
(CF Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SANTAGA' MATTEO (CF ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo Studio del difensore
ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
NEL MERITO:
- accertato e dichiarato il grave inadempimento di (c.f. Controparte_1
, P.IVA ), con sede in Perugia, Strada Fontana La Trinità n. 2A, C.F._1 P.IVA_2
PEC in persona della titolare (c.f. ), Email_1 CP_1 C.F._1 residente in [...], rispetto alle obbligazioni del contratto di locazione di cui in narrativa, dichiararsi la risoluzione dello stesso e per l'effetto condannarsi la stessa all'immediato rilascio dell'immobile sito nel comune di Perugia, frazione Olmo, Strada Fontana la Trinità 2/A, con ogni sua pertinenza, libero e sgombero da persone e cose anche interposte e ciò con particolare riferimento all'impianto di autolavaggio ivi presente secondo quanto stabilito dal punto 7 del contratto di sublocazione;
- pronunciarsi contestuale condanna al pagamento dei canoni locativi scaduti in € 26.343,32, ed a scadere, spese, oneri accessori, indennità di occupazione ed interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo;
- spese e competenze di lite rifuse, con ulteriore condanna della controparte ai sensi dell'art. 12 bis commi II e III del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28. pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda avanzata da si è rivelata fondata e deve, pertanto , trovare Parte_1 accoglimento. Da sottolineare, preliminarmente, il comportamento processuale della convenuta
[...]
in persona della titolare la quale, non solo non si è Controparte_1 CP_1 presentata all'incontro di mediazione obbligatoria regolarmente introdotta da parte attrice, ma è rimasta contumace anche nel presente giudizio, omettendo altresì di presentarsi all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale - ammesso con l'ordinanza del 26.06.2025 - senza addurre alcun giustificato motivo. Alla luce della documentazione versata in atti da parte attrice, questo giudicante ritiene come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale e cioè:
1. che con contratto di cessione d'azienda del 31.01.2023, registrato in data 01.02.2023 (doc. n. 3 parte attrice), Lavaggio
PAM cedeva l'attività di autolavaggio ad che Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1 risulta dunque l'attuale conduttrice dell'area concessa in sublocazione in virtù dell'art. 4 dell'atto di cessione d'azienda (doc. n. 3 parte attrice);
2. che il contratto di sublocazione ceduto prevede una durata di anni 6+6 ed un canone annuo pari ad € 12.000,00 oltre IVA;
3. Che mai è stata prestata la garanzia fideiussoria prevista all'art. n. 6 del contratto per € 7.320,00; 4. che durante il rapporto contrattuale di ha accumulato una morosità pari ad € 26.343,32 Controparte_1 CP_1
(doc. n. 12 parte attrice);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara accertato il grave inadempimento di (c.f. Controparte_1
, P.IVA ), con sede in Perugia, Strada Fontana La Trinità n. 2A, C.F._1 P.IVA_2
PEC in persona della titolare (c.f. ), Email_1 CP_1 C.F._1 residente in [...], rispetto alle obbligazioni del contratto di sub-locazione registrato in data 07.07.2016 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Venezia 2 al nr.
005712 serie 3 T, originariamente intercorrente tra e dichiarando Parte_1 CP_3 conseguentemente la risoluzione dello stesso;
NA in persona del legale rappresentante, all'immediato Controparte_1 rilascio dell'immobile sito nel comune di Perugia, frazione Olmo, Strada Fontana la Trinità 2/A, con ogni sua pertinenza, libero e sgombero da persone e cose anche interposte e ciò con particolare riferimento all'impianto di autolavaggio ivi presente secondo quanto stabilito dal punto 7 del contratto di sublocazione;
fissa per l'esecuzione la data del 19 gennaio 2026
pagina 3 di 4 NA in persona del legale rappresentante, al pagamento dei Controparte_1 canoni locativi scaduti in € 26.343,32, ed a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile;
NA in persona del legale rappresentante, alla refusione Parte_2 delle spese di giudizio, che liquida in € 145,50 per spese ed € 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%;
NA , in persona del legale rappresentante, ai sensi dell'art. Controparte_1 Parte_2
12 bis commi II e III del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio
PERUGIA, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Terza Sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4468/2024
TRATTAZIONE SCRITTA
tra
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 Avv. SANTAGA' MATTEO ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 C.F._1 Avv. CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 16 dicembre 2025 il Giudice dott. Giulio Berti, preso atto del deposito delle note d'udienza da parte della sola essendo la Parte_1 convenuta rimasta contumace;
esaminate le predette note;
pronuncia sentenza ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Terza Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4660/2024 promossa da:
(CF Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SANTAGA' MATTEO (CF ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo Studio del difensore
ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
NEL MERITO:
- accertato e dichiarato il grave inadempimento di (c.f. Controparte_1
, P.IVA ), con sede in Perugia, Strada Fontana La Trinità n. 2A, C.F._1 P.IVA_2
PEC in persona della titolare (c.f. ), Email_1 CP_1 C.F._1 residente in [...], rispetto alle obbligazioni del contratto di locazione di cui in narrativa, dichiararsi la risoluzione dello stesso e per l'effetto condannarsi la stessa all'immediato rilascio dell'immobile sito nel comune di Perugia, frazione Olmo, Strada Fontana la Trinità 2/A, con ogni sua pertinenza, libero e sgombero da persone e cose anche interposte e ciò con particolare riferimento all'impianto di autolavaggio ivi presente secondo quanto stabilito dal punto 7 del contratto di sublocazione;
- pronunciarsi contestuale condanna al pagamento dei canoni locativi scaduti in € 26.343,32, ed a scadere, spese, oneri accessori, indennità di occupazione ed interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo;
- spese e competenze di lite rifuse, con ulteriore condanna della controparte ai sensi dell'art. 12 bis commi II e III del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28. pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda avanzata da si è rivelata fondata e deve, pertanto , trovare Parte_1 accoglimento. Da sottolineare, preliminarmente, il comportamento processuale della convenuta
[...]
in persona della titolare la quale, non solo non si è Controparte_1 CP_1 presentata all'incontro di mediazione obbligatoria regolarmente introdotta da parte attrice, ma è rimasta contumace anche nel presente giudizio, omettendo altresì di presentarsi all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale - ammesso con l'ordinanza del 26.06.2025 - senza addurre alcun giustificato motivo. Alla luce della documentazione versata in atti da parte attrice, questo giudicante ritiene come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale e cioè:
1. che con contratto di cessione d'azienda del 31.01.2023, registrato in data 01.02.2023 (doc. n. 3 parte attrice), Lavaggio
PAM cedeva l'attività di autolavaggio ad che Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1 risulta dunque l'attuale conduttrice dell'area concessa in sublocazione in virtù dell'art. 4 dell'atto di cessione d'azienda (doc. n. 3 parte attrice);
2. che il contratto di sublocazione ceduto prevede una durata di anni 6+6 ed un canone annuo pari ad € 12.000,00 oltre IVA;
3. Che mai è stata prestata la garanzia fideiussoria prevista all'art. n. 6 del contratto per € 7.320,00; 4. che durante il rapporto contrattuale di ha accumulato una morosità pari ad € 26.343,32 Controparte_1 CP_1
(doc. n. 12 parte attrice);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara accertato il grave inadempimento di (c.f. Controparte_1
, P.IVA ), con sede in Perugia, Strada Fontana La Trinità n. 2A, C.F._1 P.IVA_2
PEC in persona della titolare (c.f. ), Email_1 CP_1 C.F._1 residente in [...], rispetto alle obbligazioni del contratto di sub-locazione registrato in data 07.07.2016 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Venezia 2 al nr.
005712 serie 3 T, originariamente intercorrente tra e dichiarando Parte_1 CP_3 conseguentemente la risoluzione dello stesso;
NA in persona del legale rappresentante, all'immediato Controparte_1 rilascio dell'immobile sito nel comune di Perugia, frazione Olmo, Strada Fontana la Trinità 2/A, con ogni sua pertinenza, libero e sgombero da persone e cose anche interposte e ciò con particolare riferimento all'impianto di autolavaggio ivi presente secondo quanto stabilito dal punto 7 del contratto di sublocazione;
fissa per l'esecuzione la data del 19 gennaio 2026
pagina 3 di 4 NA in persona del legale rappresentante, al pagamento dei Controparte_1 canoni locativi scaduti in € 26.343,32, ed a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile;
NA in persona del legale rappresentante, alla refusione Parte_2 delle spese di giudizio, che liquida in € 145,50 per spese ed € 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%;
NA , in persona del legale rappresentante, ai sensi dell'art. Controparte_1 Parte_2
12 bis commi II e III del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio
PERUGIA, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4