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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo . Presidente
Dott.ssa Fulvia de Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29/01/2025 da
1) Parte_1
Nato a RB SE (MI) il 29.12.1978 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gaspare Polizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a Milano (MI) il 08.09.1983 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Carolina Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 01.09.2012 in regime di comunione dei beni. Il matrimonio è stato celebrato in Senago (MI)
e ivi trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune: Anno 2012, Numero
23, Parte 2. con i seguenti figli: - (c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
cittadino italiano;
- (c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._4
cittadino italiano;
- (c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._5
cittadino italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
(Il mutuo rispetto)
1. Le parti vivranno separati con reciproco rispetto e si impegnano, anche verso terzi, a non assumere atteggiamenti o comportamenti lesivi della dignità reciproca.
2. Pertanto, i coniugi s'impegnano anche a rispettare pedissequamente gli accordi qui raggiunti che ambedue convengono essere stati il risultato di una trattativa che, oltre ad aver valutato le rispettive pretese economiche, ha anche considerato le rinunce da loro effettuate, ciò nell'ottica di comporre bonariamente l'insorta controversia, in primis nell'interesse dei figli minori.
3. Inoltre, sempre nell'imprescindibile supremo interesse dei figli, s'impegnano a intavolare, nelle loro future interlocuzioni, un dibattito sereno che abbia il fine primario di favorire la moderazione, la concertazione, la condivisione e il dialogo nella risoluzione di una qualsiasi problematica dovesse fra loro insorgere.
(L'esercizio della responsabilità genitoriale)
4. I figli minori e verranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori, ai Pt_2 Pt_3 Pt_4 sensi dell'art. 337-bis e ter c.c. con collocamento prevalente degli stessi presso la madre e cioè presso la nuova abitazione della stessa individuata in Arese (MI), Via Gramsci nr. 21/G.
5. I coniugi si impegnano a curare, educare e istruire i minori con costanza e continuità esercitando in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale, obbligandosi ad adottare concordemente le scelte educative e tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la loro vita futura, nonché a prendere armonicamente fra loro tutti i provvedimenti, gli interventi e le decisioni diretti a risolvere eventuali futuri problemi dei figli, tenendo anche conto delle relative capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
6. Più nello specifico, entrambi i genitori si impegnano a collaborare per tutto quanto necessario nell'interesse di e , ai fini di una sana e serena crescita, astenendosi da Pt_2 Pt_3 Pt_4 qualsiasi comportamento che, in qualche modo, anche indiretto, possa screditare l'una o l'altra figura genitoriale, anche in relazione alle scelte educative. Ogni controversia o, comunque, motivo di discussione tra i genitori, dovrà essere discussa e affrontata senza la presenza dei bambini.
7. In ogni caso, la madre, quale genitore collocatario, s'impegna sin d'ora affinché questi ultimi mantengano un rapporto equilibrato e continuativo anche con la figura paterna ma, nel contempo, entrambi i genitori concordano sul fatto che i minori debbano conservare e preservare rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti dei loro rami genitoriali.
(L'esercizio di visita di competenza del padre)
Periodo infrasettimanale e nei fine settimana
8. Prima settimana: il Sig. si intratterrà con i tre figli dal giovedì, al termine dell'orario Pt_1 scolastico, fino alla mattina del venerdì, quando li riaccompagnerà a scuola oppure presso l'abitazione materna, se non ci sono lezioni.
Durante il weekend di questa settimana, i figli resteranno con la madre.
9. Seconda settimana: il Sig. si intratterrà con i tre figli dal giovedì, al termine dell'orario Pt_1 scolastico, fino alla domenica alle ore 18:00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Flessibilità e collaborazione
10. In ogni caso, le parti convengono che il calendario sopra stabilito sarà attuato compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici dei minori. Tuttavia, tale calendario rappresenta la regolamentazione di riferimento che dovrà essere da loro generalmente attuata.
11. Le parti si impegnano a collaborare per garantire il diritto del padre di mantenere rapporti significativi con i tre figli e il principio della bigenitorialità.
Modalità di frequentazione durante le festività e le vacanze
Vacanze natalizie e pasquali
12. Dal 23 dicembre al 30 dicembre, i figli trascorreranno il periodo con un genitore;
dal 30 dicembre al 6 gennaio, con l'altro genitore. L'alternanza sarà invertita ogni anno per garantire equità. 13. Più nel dettaglio, il 24 dicembre (Vigilia di Natale), dalle ore 17:00 fino al 25 dicembre alle ore
10:00, i figli saranno con il genitore presso cui non sono collocati nella settimana di Natale, così da poter scambiarsi gli auguri e aprire i regali insieme. Successivamente, torneranno al genitore con cui trascorrono il resto della settimana natalizia.
14. Le festività pasquali, comprese la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore, invertendo l'ordine ogni anno.
Ferie estive dei figli
15. Concordo annuale. I figli trascorreranno un periodo di ferie della durata di quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
16. Modalità di accordo. Il periodo in questione verrà concordato, di anno in anno, entro il 31.5, tra i due coniugi, tenendo conto, essenzialmente, dei reciproci impegni di lavoro, nonché degli impegni scolastici e ludico-sportivi dei bambini.
Ricorrenze familiari
17. Ricorrenze principali. I figli trascorreranno: la Festa del Papà con il Sig. la Festa della Pt_1
Mamma con la Sig.ra il giorno del compleanno della madre con la stessa e il giorno del CP_1 compleanno del padre con quest'ultimo.
18. Compleanno dei figli. I genitori, per quanto possibile, si impegneranno a trascorrere insieme il giorno del compleanno dei figli, organizzando in modo condiviso le celebrazioni. In caso di impossibilità, i genitori alterneranno la gestione del compleanno anno per anno, garantendo che l'altro genitore possa partecipare a un momento di festeggiamento con i figli in un giorno vicino.
19. Benessere dei minori. Ogni eventuale variazione rispetto a quanto sopra dovrà essere concordata tra le parti, tenendo prioritariamente conto dell'interesse e delle esigenze dei figli.
Modifiche al calendario
20. Gli accordi di cui alle clausole precedenti potranno, comunque, essere modificati di comune accordo dai genitori, in funzione delle reciproche esigenze e di quelle dei figli. I genitori si impegnano a rispettare sempre le esigenze di questi ultimi, incluse quelle scolastiche e ludico-sportive, per garantire un rapporto equilibrato con entrambi.
(L'obbligo di mantenimento a carico del padre) 21. Le parti convengono che il Sig. con decorrenza dal 5 febbraio 2025, verserà alla moglie Pt_1
un importo mensile perequativo pari a complessivi euro 800,00 [per totali 12 mensilità annue] quale contributo al mantenimento ordinario dei figli [euro 266,66 per ciascuno].
22. La suddetta somma verrà versata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, con prima rivalutazione fissata per il gennaio 2026.
(Il regolamento sulle «spese straordinarie» per i figli)
23. Tutte le spese straordinarie o cd. extra assegno relative ai figli saranno a ripartite tra i genitori nella misura del 50% (cinquanta/00) ciascuno, o comunque, affrontate/rimborsate, secondo le modalità e la disciplina indicata nelle Linee Guida adottate presso il Tribunale di Milano e che s'intendono qui integralmente ritrascritte (in seguito, per brevità, anche solo il “Protocollo”).
24. È comunque, chiaro ed insindacabile per entrambe le parti che non saranno ritenute valide ed efficaci, da un lato, le spese straordinarie che non siano state preventivamente concordate con l'altro genitore e norma del Protocollo e, dall'altro, obbiezioni/contestazioni sull'ammontare di dette spese, allorché siano state effettuate sempre e comunque nel maggior interesse morale e materiale deli figli.
(L'Assegno Unico e Universale AUU e le eventuali detrazioni fiscali)
25. L'AUU, per i figli e , verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Pt_2 Pt_3 Pt_4
CP_1
26. Le detrazioni d'imposta e ogni altro beneficio fiscale di legge, anche di nuova introduzione, rimarranno, invece, a favore del padre nella misura del 100% con riferimento alle spese sostenute per i minori.
(L'assegnazione della “casa coniugale”)
27. La casa coniugale sita in Arese (MI), Piazza Salvo d'Acquisto nr. 1, per effetto delle statuizioni di cui ai punti 29) e seguenti verrà assegnata al Sig. Pt_1
(Statuizioni in ordine alle reciproche cessioni di quote immobiliari)
Lo scioglimento della comunione immobiliare
28. Infatti, i due coniugi, al fine di agevolare il raggiungimento di una separazione consensuale, sono addivenuti, concordemente e liberamente, alla determinazione di sciogliere il vincolo di comunione immobiliare tra gli stessi sussistente, con riferimento alle unità immobiliari cointestate alla coppia e sita in Arese (MI), Via Salvo D'acquisto nr.
1. In virtù e per effetto di quanto sopra, i ricorrenti statuiscono quanto segue. Oggetto della cessione
29. La Sig.ra promette e si obbliga a trasferire al Sig. che Controparte_1 Parte_1
si impegna ad acquistare - alle condizioni di cui ai successivi paragrafi - la quota pari al 50% di proprietà pro-indiviso dell'immobile sito nel Comune di Arese (MI), P.zza Salvo D'Acquisto nr. 1 e precisamente.
In Comune di Arese (MI) nel complesso immobiliare denominato “Residenza Sansovino” e precisamente:
- nel Fabbricato CV1, denominato "GIRARDON" ("Scala A"), con accesso pedonale da piazza Salvo
D'Acquisto n. 1: appartamento ad uso abitazione al piano quarto composto da quattro locali, cucina, due servizi, ripostiglio e due balconi, censito nel Catasto fabbricati del Comune predetto come segue:
Foglio 6 - Particella 1446 sub. 18 -Piazza Salvo D'Acquisto n.
1 - Piano: 4 scala: A - Categ. A2 - cl.
2 -vani 6,5 - Superficie Catastale Totale 114 mq., Totale escluse aree scoperte 106 mq. - rendita Euro
923,17.= (cfr. ns. doc. 6 cit.);
- nel fabbricato interrato con accesso pedonale da piazza Salvo D'Acquisto n. 1 ("Scala A") e accesso carraio da via Alfredo Papa n. 2: vano cantina al piano interrato, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: Foglio 6 - Particella 1454 sub. 160 - Piazza Salvo D'Acquisto nr. 1 -
Piano: S1 scala: A - Categ. C2 - cl.
3 - mq.
4 -Superficie Catastale Totale 5 mq. - rendita Euro 7,44.=
(cfr. ns. doc. 7 cit.);
- vano autorimessa al piano interrato, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
Foglio 6 - Particella 1454 sub. 10 - Via Alfredo Papa n.
2 -Piano: S1 - Categ. C6 - cl.
4 - mq. 25 -
Superficie Catastale Totale 27 mq. - rendita Euro 61,97.= (cfr. ns. doc. 8 cit.).
Prezzo della cessione e tempo della stipula
30. Le parti concordano che il prezzo del trasferimento è stabilito in euro 50.000,00 (cinquantamila/00 euro), che l'acquirente si impegna a corrispondere con le seguenti modalità: euro 25.000,00 a mezzo assegno circolare intestato alla moglie, sig.ra da corrispondersi al momento Controparte_1
della sottoscrizione del presente ricorso;
euro 25.000,00 a mezzo di assegno circolare intestato alla moglie, da corrispondersi al momento del rogito notarile avanti il professionista individuato dal Sig.
Pt_1
31. Le parti prendono sin d'ora atto che il trasferimento, a seguito della formalizzazione del presente accordo separatizio, godrà della totale esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecarie e catastale ex art. 19 L. 74/1987. Le parti danno atto che gli immobili oggetto di cessione pro quota sono muniti di conformità catastale ed urbanistica e di APE.
32. La stipula del contratto definitivo di trasferimento della quota immobiliare davanti al Notaio scelto dal Sig. dovrà avvenire entro 60 giorni dall'emissione della sentenza/omologa di Parte_1
separazione. Le parti si impegnano a rendere in tale atto tutte le ulteriori dichiarazioni.
33. Le spese notarili e successive inerenti e conseguenti all'atto di cessione della quota saranno a carico del Sig. Pt_1
L'accollo del contratto di mutuo
34. Il Sig. con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiara di accollarsi il debito Parte_1
della Sig.ra a titolo di residuo importo del mutuo gravante sul citato immobile sito nel CP_1
Comune di Arese (MI), P.zza Salvo D'Acquisto nr. 1 nei confronti di (o di ogni Controparte_2
altro eventuale istituto di credito che si dovesse surrogare ad essa o a cui il credito dovesse essere ceduto) e, dunque, a corrispondere alla Banca mutuataria l'intera rata del citato mutuo fino alla sua integrale estinzione.
35. Il Sig. rinuncia, senza alcuna riserva, a richiedere alla Sig.ra la Pt_1 CP_1
restituzione/rimborso, anche pro quota, delle rate di mutuo già pagate dal medesimo nonché dell'importo residuo del mutuo fino alla sua estinzione, rinunciando a qualsivoglia azione di rivalsa nei confronti della Sig.ra altresì il Sig. si impegna a manlevare - come in effetti CP_1 Pt_1
manleva - la Sig.ra da ogni pretesa che l'istituto di credito dovesse mai avanzare nei confronti CP_1
della stessa con riferimento al contratto di mutuo stipulato in data 30 gennaio 2020 - con atto rep. n.
31812 e racc. 18021 Notaio Dott. con l'istituto di credito e/o da Per_1 Controparte_2
qualsivoglia altro Istituto bancario in ipotesi di surroga del contratto di mutuo o cessione del credito, impegnandosi espressamente a rimborsare ogni somma che la Sig.ra fosse mai chiamata a CP_1 versare all'Istituto di credito mutuatario a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione.
(Il trasferimento delle auto tg. EG879PA e GA288FP)
36. L'autovettura Fiat, modello Grande Punto, tg. EG879PA, in quanto di proprietà esclusiva del marito, è e rimarrà assegnata allo stesso.
37. A titolo il Sig. trasferisce alla Sig.ra che accetta, senza versamento di alcun Pt_1 CP_1 corrispettivo da parte di quest'ultima, la propria quota di titolarità, pari al 50%, dell'autovettura Renault, modello Grand Scenic, tg. GA288FP, acquistata in regime di comunione dei beni, intestata alla moglie e già in uso alla stessa.
Per effetto di tale cessione, l'anzidetto veicolo resterà, definitivamente, nella piena ed esclusiva titolarità della Sig.ra CP_1
Le parti prendono sin d'ora atto che il trasferimento, a seguito della formalizzazione del presente accordo separatizio, godrà della totale esenzione fiscale, ex art. 19 L. 74/1987, trattandosi di cessione tra coniugi, attuata in regione di convenzione matrimoniale.
(Altri aspetti economici. Clausole conclusive)
Eventuali debiti pregressi
38. Il Sig. con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a manlevare -come in effetti Pt_1
manleva- la Sig.ra da ogni pretesa creditoria derivante/attinente o correlata a debiti dallo CP_1
stesso contratti in costanza di matrimonio.
39. Parimenti la Sig.ra con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a manlevare - CP_1
come in effetti manleva- il Sig. da ogni pretesa creditoria derivante/attinente o correlata a Pt_1
debiti dalla stessa contratti in costanza di matrimonio.
Richieste di contribuzione reciproca e transazione tombale
40. Le parti, allo stato attuale, ribadiscono di non formulare alcuna domanda o di avanzare pretese sotto il profilo del loro reciproco mantenimento.
41. Le parti, infine, si danno reciprocamente atto di aver chiarito le proprie posizioni e raggiunto un'equa ed esaustiva composizione delle rispettive ragioni.
42. Pertanto, nel riconoscere che non residuano obblighi o altre reciproche rivendicazioni derivanti dall'intercorso rapporto di coniugio, oltre tutte quelle di cui sopra, dichiarano di non aver più nulla a pretendere tra loro in riferimento al suddetto titolo.
43. Le parti si si faranno carico delle spese legali maturate dai rispettivi difensori, con rinuncia di questi ultimi ai benefici della solidarietà ai sensi della Legge Professionale Forense.
(Rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio)
44. Le parti esprimono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
(L'utilizzo dei “social media”) 45. Per pubblicare eventuali foto dei bambini sui più comuni social media e, comunque, su qualsiasi piattaforma social, i genitori forniscono sin d'ora il reciproco benestare, purtuttavia alla condizione che vi sia sintonia e condivisione sul contenuto delle immagini sulla base di accordi di massima che le parti si impegnano a prendere in modo che non vi sia la necessità che i genitori si confrontino ogni volta che desiderano pubblicare immagini sui social.
46. L'utilizzo di dispositivi elettronici connessi a internet, l'accesso a siti e piattaforma social da parte dei figli sarà invece concordato da entrambi i genitori di comune accordo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi E Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Senago (MI), il 01.09.2012; Controparte_1 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senago (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo . Presidente
Dott.ssa Fulvia de Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29/01/2025 da
1) Parte_1
Nato a RB SE (MI) il 29.12.1978 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gaspare Polizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a Milano (MI) il 08.09.1983 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Carolina Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 01.09.2012 in regime di comunione dei beni. Il matrimonio è stato celebrato in Senago (MI)
e ivi trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune: Anno 2012, Numero
23, Parte 2. con i seguenti figli: - (c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
cittadino italiano;
- (c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._4
cittadino italiano;
- (c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._5
cittadino italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
(Il mutuo rispetto)
1. Le parti vivranno separati con reciproco rispetto e si impegnano, anche verso terzi, a non assumere atteggiamenti o comportamenti lesivi della dignità reciproca.
2. Pertanto, i coniugi s'impegnano anche a rispettare pedissequamente gli accordi qui raggiunti che ambedue convengono essere stati il risultato di una trattativa che, oltre ad aver valutato le rispettive pretese economiche, ha anche considerato le rinunce da loro effettuate, ciò nell'ottica di comporre bonariamente l'insorta controversia, in primis nell'interesse dei figli minori.
3. Inoltre, sempre nell'imprescindibile supremo interesse dei figli, s'impegnano a intavolare, nelle loro future interlocuzioni, un dibattito sereno che abbia il fine primario di favorire la moderazione, la concertazione, la condivisione e il dialogo nella risoluzione di una qualsiasi problematica dovesse fra loro insorgere.
(L'esercizio della responsabilità genitoriale)
4. I figli minori e verranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori, ai Pt_2 Pt_3 Pt_4 sensi dell'art. 337-bis e ter c.c. con collocamento prevalente degli stessi presso la madre e cioè presso la nuova abitazione della stessa individuata in Arese (MI), Via Gramsci nr. 21/G.
5. I coniugi si impegnano a curare, educare e istruire i minori con costanza e continuità esercitando in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale, obbligandosi ad adottare concordemente le scelte educative e tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la loro vita futura, nonché a prendere armonicamente fra loro tutti i provvedimenti, gli interventi e le decisioni diretti a risolvere eventuali futuri problemi dei figli, tenendo anche conto delle relative capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
6. Più nello specifico, entrambi i genitori si impegnano a collaborare per tutto quanto necessario nell'interesse di e , ai fini di una sana e serena crescita, astenendosi da Pt_2 Pt_3 Pt_4 qualsiasi comportamento che, in qualche modo, anche indiretto, possa screditare l'una o l'altra figura genitoriale, anche in relazione alle scelte educative. Ogni controversia o, comunque, motivo di discussione tra i genitori, dovrà essere discussa e affrontata senza la presenza dei bambini.
7. In ogni caso, la madre, quale genitore collocatario, s'impegna sin d'ora affinché questi ultimi mantengano un rapporto equilibrato e continuativo anche con la figura paterna ma, nel contempo, entrambi i genitori concordano sul fatto che i minori debbano conservare e preservare rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti dei loro rami genitoriali.
(L'esercizio di visita di competenza del padre)
Periodo infrasettimanale e nei fine settimana
8. Prima settimana: il Sig. si intratterrà con i tre figli dal giovedì, al termine dell'orario Pt_1 scolastico, fino alla mattina del venerdì, quando li riaccompagnerà a scuola oppure presso l'abitazione materna, se non ci sono lezioni.
Durante il weekend di questa settimana, i figli resteranno con la madre.
9. Seconda settimana: il Sig. si intratterrà con i tre figli dal giovedì, al termine dell'orario Pt_1 scolastico, fino alla domenica alle ore 18:00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Flessibilità e collaborazione
10. In ogni caso, le parti convengono che il calendario sopra stabilito sarà attuato compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici dei minori. Tuttavia, tale calendario rappresenta la regolamentazione di riferimento che dovrà essere da loro generalmente attuata.
11. Le parti si impegnano a collaborare per garantire il diritto del padre di mantenere rapporti significativi con i tre figli e il principio della bigenitorialità.
Modalità di frequentazione durante le festività e le vacanze
Vacanze natalizie e pasquali
12. Dal 23 dicembre al 30 dicembre, i figli trascorreranno il periodo con un genitore;
dal 30 dicembre al 6 gennaio, con l'altro genitore. L'alternanza sarà invertita ogni anno per garantire equità. 13. Più nel dettaglio, il 24 dicembre (Vigilia di Natale), dalle ore 17:00 fino al 25 dicembre alle ore
10:00, i figli saranno con il genitore presso cui non sono collocati nella settimana di Natale, così da poter scambiarsi gli auguri e aprire i regali insieme. Successivamente, torneranno al genitore con cui trascorrono il resto della settimana natalizia.
14. Le festività pasquali, comprese la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore, invertendo l'ordine ogni anno.
Ferie estive dei figli
15. Concordo annuale. I figli trascorreranno un periodo di ferie della durata di quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
16. Modalità di accordo. Il periodo in questione verrà concordato, di anno in anno, entro il 31.5, tra i due coniugi, tenendo conto, essenzialmente, dei reciproci impegni di lavoro, nonché degli impegni scolastici e ludico-sportivi dei bambini.
Ricorrenze familiari
17. Ricorrenze principali. I figli trascorreranno: la Festa del Papà con il Sig. la Festa della Pt_1
Mamma con la Sig.ra il giorno del compleanno della madre con la stessa e il giorno del CP_1 compleanno del padre con quest'ultimo.
18. Compleanno dei figli. I genitori, per quanto possibile, si impegneranno a trascorrere insieme il giorno del compleanno dei figli, organizzando in modo condiviso le celebrazioni. In caso di impossibilità, i genitori alterneranno la gestione del compleanno anno per anno, garantendo che l'altro genitore possa partecipare a un momento di festeggiamento con i figli in un giorno vicino.
19. Benessere dei minori. Ogni eventuale variazione rispetto a quanto sopra dovrà essere concordata tra le parti, tenendo prioritariamente conto dell'interesse e delle esigenze dei figli.
Modifiche al calendario
20. Gli accordi di cui alle clausole precedenti potranno, comunque, essere modificati di comune accordo dai genitori, in funzione delle reciproche esigenze e di quelle dei figli. I genitori si impegnano a rispettare sempre le esigenze di questi ultimi, incluse quelle scolastiche e ludico-sportive, per garantire un rapporto equilibrato con entrambi.
(L'obbligo di mantenimento a carico del padre) 21. Le parti convengono che il Sig. con decorrenza dal 5 febbraio 2025, verserà alla moglie Pt_1
un importo mensile perequativo pari a complessivi euro 800,00 [per totali 12 mensilità annue] quale contributo al mantenimento ordinario dei figli [euro 266,66 per ciascuno].
22. La suddetta somma verrà versata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, con prima rivalutazione fissata per il gennaio 2026.
(Il regolamento sulle «spese straordinarie» per i figli)
23. Tutte le spese straordinarie o cd. extra assegno relative ai figli saranno a ripartite tra i genitori nella misura del 50% (cinquanta/00) ciascuno, o comunque, affrontate/rimborsate, secondo le modalità e la disciplina indicata nelle Linee Guida adottate presso il Tribunale di Milano e che s'intendono qui integralmente ritrascritte (in seguito, per brevità, anche solo il “Protocollo”).
24. È comunque, chiaro ed insindacabile per entrambe le parti che non saranno ritenute valide ed efficaci, da un lato, le spese straordinarie che non siano state preventivamente concordate con l'altro genitore e norma del Protocollo e, dall'altro, obbiezioni/contestazioni sull'ammontare di dette spese, allorché siano state effettuate sempre e comunque nel maggior interesse morale e materiale deli figli.
(L'Assegno Unico e Universale AUU e le eventuali detrazioni fiscali)
25. L'AUU, per i figli e , verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Pt_2 Pt_3 Pt_4
CP_1
26. Le detrazioni d'imposta e ogni altro beneficio fiscale di legge, anche di nuova introduzione, rimarranno, invece, a favore del padre nella misura del 100% con riferimento alle spese sostenute per i minori.
(L'assegnazione della “casa coniugale”)
27. La casa coniugale sita in Arese (MI), Piazza Salvo d'Acquisto nr. 1, per effetto delle statuizioni di cui ai punti 29) e seguenti verrà assegnata al Sig. Pt_1
(Statuizioni in ordine alle reciproche cessioni di quote immobiliari)
Lo scioglimento della comunione immobiliare
28. Infatti, i due coniugi, al fine di agevolare il raggiungimento di una separazione consensuale, sono addivenuti, concordemente e liberamente, alla determinazione di sciogliere il vincolo di comunione immobiliare tra gli stessi sussistente, con riferimento alle unità immobiliari cointestate alla coppia e sita in Arese (MI), Via Salvo D'acquisto nr.
1. In virtù e per effetto di quanto sopra, i ricorrenti statuiscono quanto segue. Oggetto della cessione
29. La Sig.ra promette e si obbliga a trasferire al Sig. che Controparte_1 Parte_1
si impegna ad acquistare - alle condizioni di cui ai successivi paragrafi - la quota pari al 50% di proprietà pro-indiviso dell'immobile sito nel Comune di Arese (MI), P.zza Salvo D'Acquisto nr. 1 e precisamente.
In Comune di Arese (MI) nel complesso immobiliare denominato “Residenza Sansovino” e precisamente:
- nel Fabbricato CV1, denominato "GIRARDON" ("Scala A"), con accesso pedonale da piazza Salvo
D'Acquisto n. 1: appartamento ad uso abitazione al piano quarto composto da quattro locali, cucina, due servizi, ripostiglio e due balconi, censito nel Catasto fabbricati del Comune predetto come segue:
Foglio 6 - Particella 1446 sub. 18 -Piazza Salvo D'Acquisto n.
1 - Piano: 4 scala: A - Categ. A2 - cl.
2 -vani 6,5 - Superficie Catastale Totale 114 mq., Totale escluse aree scoperte 106 mq. - rendita Euro
923,17.= (cfr. ns. doc. 6 cit.);
- nel fabbricato interrato con accesso pedonale da piazza Salvo D'Acquisto n. 1 ("Scala A") e accesso carraio da via Alfredo Papa n. 2: vano cantina al piano interrato, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: Foglio 6 - Particella 1454 sub. 160 - Piazza Salvo D'Acquisto nr. 1 -
Piano: S1 scala: A - Categ. C2 - cl.
3 - mq.
4 -Superficie Catastale Totale 5 mq. - rendita Euro 7,44.=
(cfr. ns. doc. 7 cit.);
- vano autorimessa al piano interrato, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
Foglio 6 - Particella 1454 sub. 10 - Via Alfredo Papa n.
2 -Piano: S1 - Categ. C6 - cl.
4 - mq. 25 -
Superficie Catastale Totale 27 mq. - rendita Euro 61,97.= (cfr. ns. doc. 8 cit.).
Prezzo della cessione e tempo della stipula
30. Le parti concordano che il prezzo del trasferimento è stabilito in euro 50.000,00 (cinquantamila/00 euro), che l'acquirente si impegna a corrispondere con le seguenti modalità: euro 25.000,00 a mezzo assegno circolare intestato alla moglie, sig.ra da corrispondersi al momento Controparte_1
della sottoscrizione del presente ricorso;
euro 25.000,00 a mezzo di assegno circolare intestato alla moglie, da corrispondersi al momento del rogito notarile avanti il professionista individuato dal Sig.
Pt_1
31. Le parti prendono sin d'ora atto che il trasferimento, a seguito della formalizzazione del presente accordo separatizio, godrà della totale esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecarie e catastale ex art. 19 L. 74/1987. Le parti danno atto che gli immobili oggetto di cessione pro quota sono muniti di conformità catastale ed urbanistica e di APE.
32. La stipula del contratto definitivo di trasferimento della quota immobiliare davanti al Notaio scelto dal Sig. dovrà avvenire entro 60 giorni dall'emissione della sentenza/omologa di Parte_1
separazione. Le parti si impegnano a rendere in tale atto tutte le ulteriori dichiarazioni.
33. Le spese notarili e successive inerenti e conseguenti all'atto di cessione della quota saranno a carico del Sig. Pt_1
L'accollo del contratto di mutuo
34. Il Sig. con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiara di accollarsi il debito Parte_1
della Sig.ra a titolo di residuo importo del mutuo gravante sul citato immobile sito nel CP_1
Comune di Arese (MI), P.zza Salvo D'Acquisto nr. 1 nei confronti di (o di ogni Controparte_2
altro eventuale istituto di credito che si dovesse surrogare ad essa o a cui il credito dovesse essere ceduto) e, dunque, a corrispondere alla Banca mutuataria l'intera rata del citato mutuo fino alla sua integrale estinzione.
35. Il Sig. rinuncia, senza alcuna riserva, a richiedere alla Sig.ra la Pt_1 CP_1
restituzione/rimborso, anche pro quota, delle rate di mutuo già pagate dal medesimo nonché dell'importo residuo del mutuo fino alla sua estinzione, rinunciando a qualsivoglia azione di rivalsa nei confronti della Sig.ra altresì il Sig. si impegna a manlevare - come in effetti CP_1 Pt_1
manleva - la Sig.ra da ogni pretesa che l'istituto di credito dovesse mai avanzare nei confronti CP_1
della stessa con riferimento al contratto di mutuo stipulato in data 30 gennaio 2020 - con atto rep. n.
31812 e racc. 18021 Notaio Dott. con l'istituto di credito e/o da Per_1 Controparte_2
qualsivoglia altro Istituto bancario in ipotesi di surroga del contratto di mutuo o cessione del credito, impegnandosi espressamente a rimborsare ogni somma che la Sig.ra fosse mai chiamata a CP_1 versare all'Istituto di credito mutuatario a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione.
(Il trasferimento delle auto tg. EG879PA e GA288FP)
36. L'autovettura Fiat, modello Grande Punto, tg. EG879PA, in quanto di proprietà esclusiva del marito, è e rimarrà assegnata allo stesso.
37. A titolo il Sig. trasferisce alla Sig.ra che accetta, senza versamento di alcun Pt_1 CP_1 corrispettivo da parte di quest'ultima, la propria quota di titolarità, pari al 50%, dell'autovettura Renault, modello Grand Scenic, tg. GA288FP, acquistata in regime di comunione dei beni, intestata alla moglie e già in uso alla stessa.
Per effetto di tale cessione, l'anzidetto veicolo resterà, definitivamente, nella piena ed esclusiva titolarità della Sig.ra CP_1
Le parti prendono sin d'ora atto che il trasferimento, a seguito della formalizzazione del presente accordo separatizio, godrà della totale esenzione fiscale, ex art. 19 L. 74/1987, trattandosi di cessione tra coniugi, attuata in regione di convenzione matrimoniale.
(Altri aspetti economici. Clausole conclusive)
Eventuali debiti pregressi
38. Il Sig. con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a manlevare -come in effetti Pt_1
manleva- la Sig.ra da ogni pretesa creditoria derivante/attinente o correlata a debiti dallo CP_1
stesso contratti in costanza di matrimonio.
39. Parimenti la Sig.ra con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a manlevare - CP_1
come in effetti manleva- il Sig. da ogni pretesa creditoria derivante/attinente o correlata a Pt_1
debiti dalla stessa contratti in costanza di matrimonio.
Richieste di contribuzione reciproca e transazione tombale
40. Le parti, allo stato attuale, ribadiscono di non formulare alcuna domanda o di avanzare pretese sotto il profilo del loro reciproco mantenimento.
41. Le parti, infine, si danno reciprocamente atto di aver chiarito le proprie posizioni e raggiunto un'equa ed esaustiva composizione delle rispettive ragioni.
42. Pertanto, nel riconoscere che non residuano obblighi o altre reciproche rivendicazioni derivanti dall'intercorso rapporto di coniugio, oltre tutte quelle di cui sopra, dichiarano di non aver più nulla a pretendere tra loro in riferimento al suddetto titolo.
43. Le parti si si faranno carico delle spese legali maturate dai rispettivi difensori, con rinuncia di questi ultimi ai benefici della solidarietà ai sensi della Legge Professionale Forense.
(Rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio)
44. Le parti esprimono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
(L'utilizzo dei “social media”) 45. Per pubblicare eventuali foto dei bambini sui più comuni social media e, comunque, su qualsiasi piattaforma social, i genitori forniscono sin d'ora il reciproco benestare, purtuttavia alla condizione che vi sia sintonia e condivisione sul contenuto delle immagini sulla base di accordi di massima che le parti si impegnano a prendere in modo che non vi sia la necessità che i genitori si confrontino ogni volta che desiderano pubblicare immagini sui social.
46. L'utilizzo di dispositivi elettronici connessi a internet, l'accesso a siti e piattaforma social da parte dei figli sarà invece concordato da entrambi i genitori di comune accordo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi E Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Senago (MI), il 01.09.2012; Controparte_1 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senago (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG