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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6558 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa EL ZZ, presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2037/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Felici Giulia per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Serafini Andrea per procura in calce alla comparsa di risposta appellata oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.16774/2020 pubblicata in data 26.11.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è riportata nella sentenza impugnata come segue. Parte_ Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24762/16 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Roma in data 25.10.2016, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 17.001,60, oltre interessi e spese, a saldo del corrispettivo dovuto in relazione al contratto di appalto stipulato con la opposta per la ristrutturazione di un appartamento in Roma. Deduceva a sostegno il ritardo nella conclusione dei lavori e la cattiva esecuzione degli stessi, con conseguenti danni sia per ritardo nell'avvio dell'attività di affittacamere, possibile solo a far data dal 13.2.2016, sia per le spese occorse ad interventi di riparazione e completamento. Concludeva quindi chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento, nonché la condanna della opposta al risarcimento del danno, nella misura di € 41.359,08 a titolo di danno emergente e lucro cessante e € 2.130,00 quali spese sostenute;
in subordine, la compensazione con eventuali crediti riconosciuti in capo alla opposta e la condanna della stessa al pagamento della differenza. Si costituiva l'opposta deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione e della domanda riconvenzionale di cui chiedeva il rigetto;
in subordine, chiedeva la compensazione di eventuali crediti della opposta con il proprio.
§ 2. - All'esito dell'istruttoria, svolta su base esclusivamente documentale, il Tribunale Parte_ ha respinto l'opposizione e condannato a rifondere a le spese processuali CP_1 liquidate per compensi in € 4000,00 oltre oneri di legge. La decisione è motivata con le considerazioni che seguono. Dalla documentazione prodotta e dalle reciproche deduzioni, possono ricavarsi le seguenti circostanze da ritenersi incontestate. Tra le parti in causa è stato stipulato, in data 10.6.2015, un contratto di appalto, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di un appartamento sito in Roma, Largo Brindisi. In contratto è indicato il costo pattuito, le modalità di pagamento nonché quale data di inizio lavori il 18.6.2015 e quale data di conclusione il 20.10.2015. In contratto è altresì prevista la nomina da parte del committente di un Direttore dei lavori nella persona dell'arch. CP_2
Parte opposta ha depositato documentazione, proveniente dal Direttore dei lavori, dalla quale emerge che, in corso d'opera, sono state richieste lavorazioni aggiuntive (allegati al fascicolo dell'opposta doc. 6 – 7- 10 - 13). Emerge inoltre dalla documentazione allegata che, in data 10.9.2015, il Direttore dei lavori ha certificato la fine dei lavori, collaudandone la conformità alla relazione tecnica (doc. 10), tanto che, nella stessa data, parte opponente ha depositato comunicazione di fine lavori presso il Comune di Roma (doc. 11 allegato al fascicolo della opposta). Cont Infine, in data 23.11.2015, il Direttore dei lavori, arch. ha redatto un verbale di ultimazione lavori, sottoscritto dall'amministratore della appaltatrice e dal CP_1 Parte_ legale rappresentante delle committente presenti all'accesso, nel quale si dà atto dell'ultimazione dei lavori, della realizzazione di opere extra, dei lavori non realizzati, nonché dell'impegno dell'impresa a portare a termine entro 7 giorni le rifiniture evidenziate nel corso del sopralluogo. La detta documentazione non è in alcun modo contestata o disconosciuta dalla opposta, né quanto alla riferibilità all'appalto per cui è causa né quanto al suo contenuto. Né peraltro l'opposta ha dedotto e documentato di aver contestato le risultanze del menzionato verbale di ultimazione lavori o, comunque, di aver sollevato, contestualmente o subito dopo, riserve in merito a ritardi, vizi o incompletezze delle opere, così da doversi desumere dalla detta certificazione sia la conclusione che la consegna delle opere alla data del 23.11.2015, salvo rifiniture ivi menzionate, non esattamente indicate. E' altresì incontestato che l'importo richiesto in sede monitoria, corrisponda al saldo dei lavori per come accertati e che lo stesso non sia stato versato. Con lettera del 26.1.2015, l'opponente denunciava incompletezze, mancanze e ritardi, nonché vizi emersi dopo la consegna, quali fuoriuscita di liquami e difetti della caldaia, la mancata specificazione delle opere extra e disaccordo sulle modalità di applicazione dell'IVA. A conferma dei vizi, depositava in giudizio due relazioni tecniche non giurate, una priva di data e firma, l'altra dell'ottobre 2016, nonché fatture di spese per complessivi
€ 2.130,00, che assumeva sostenute proprio per ovviare ai vizi lamentati. Tanto premesso, in merito all'onere della prova gravante su ciascuno, devono richiamarsi i principi generali sanciti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o eventuali fatti modificativi o impeditivi della prestazione (Cassazione sez. Unite 13533/2001; Cass. 13685 del 21.5.2019; n. 826 del 20.1.2015 e molte altre). Inoltre, nei contratti a prestazioni corrispettive - come quello di appalto - la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta, non deve essere a sua volta inadempiente, dovendo dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede il pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta. Ne consegue, dunque, che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di aver eseguito l'opera conformemente al contratto (cfr. Cassazione n. Sez. 2, n. 3472 del 2008 – Cass. Ordinanza n. 98 del 4.1.2019). Ciò precisato, nel caso in questione l'appaltatore ha provato sia la fonte negoziale del diritto di credito azionato sia l'ultimazione delle opere ed il relativo collaudo, risultante dal verbale di ultimazione lavori redatto in data 23.11.2015 dal Direttore dei lavori alla presenza dell'amministratore della e del legale rappresentante CP_1 Parte_ della committente che l'hanno sottoscritto. Deve quindi ritenersi fornita dall'appaltatore la prova su di lei gravante di aver eseguito la prestazione. A questo punto, l'onere di provare l'esistenza di vizi e difetti eventualmente manifestatisi successivamente alla consegna grava invece sul committente. Afferma infatti la Cassazione che: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.” (Cass. Sez. 2, n. 19146 del 09/08/2013 - Rv. 627397 - 01) Nel caso in questione, parte opponente, con lettera del 26.1.2016 e successive comunicazioni, lamentava una serie di problematiche, evidentemente emerse successivamente alla consegna dell'immobile, relative al funzionamento della caldaia nonché degli impianti idrico, di condizionamento e telefonico. Non ha tuttavia provato nel corso del giudizio né ha chiesto di provare l'esistenza, la consistenza e l'epoca di emersione dei vizi denunciati, neppure avendo articolato richieste istruttorie al riguardo volte a provarne la fondatezza. Neppure può riconoscersi valenza probatoria alle perizie di parte neanche giurate, ritenendosi in giurisprudenza che “La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione”. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4437 del 19/05/1997 (Rv. 504491 - 01). Nel caso in questione, non è stata richiesta alcuna prova testimoniale a conferma delle verifiche effettuate dal perito, che in parte si fondano su circostanze dichiarate dalla committente ma non accertate direttamente, mentre neppure è provato che lo stato dei luoghi esaminati dai periti nell'estate 2016 corrisponda a quello lasciato a conclusione dei lavori. Infine, non può riconoscersi valenza probatoria dei vizi alla documentazione di spesa prodotta, difettando la prova sia della ricollegabilità delle dette spese ai presunti vizi (riguardando alcune di esse acquisti di materiali vari), sia dell'effettivo esborso delle dette somme, avendo ancora una volta la parte omesso di richiedere prova testimoniale alcuna a conferma di quanto eventualmente desumibile dalle dette fatture. In ogni caso, non può non evidenziarsi come la detta documentazione attesti costi per
€ 2.130,00, di gran lunga inferiore non solo al costo complessivo dell'appalto (€ 91.200,00), ma anche al saldo qui richiesto di € 17.100,00, a dimostrazione evidentemente che, ove anche siano emersi i vizi, gli stessi non siano di consistenza tale da inficiare l'intero appalto o giustificare il mancato pagamento dell'intero saldo richiesto. Quanto al lamentato ritardo nella conclusione delle opere, deve evidenziarsi come, dalla più volte richiamata documentazione, e, in particolare, dal verbale prodotto, sottoscritto dal legale rappresentante della opponente, emerga la fine dei lavori alla fine di novembre, con un ritardo rispetto alla data originariamente pattuita al 10.11.2015 evidentemente accettato dalla committenza che alcuna doglianza o contestazione ha sollevato alla scadenza del termine originario o in sede di verbale, così dimostrando di accettare la proroga del termine. Né l'opponente ha specificamente allegato e provato l'eventuale protrazione dei lavori oltre detta data, lamentando per la prima volta la mancata formale consegna degli stessi con lettera del 26.1.2016, riscontrata e contestata da controparte. Quanto poi ai danni lamentati, neppure risulta in alcun modo documentato o provato un ritardo nell'avvio dell'attività, eventualmente ricollegabile alla protrazione dei lavori o a vizi delle opere che, come evidenziato, neppure hanno trovato riscontro probatorio alcuno. Pertanto, sia la domanda di risoluzione che quella risarcitoria della opponente, devono essere respinte, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate.
Parte_
§ 3. - La sentenza è stata impugnata da con un atto contenente due motivi e le seguenti conclusioni: Voglia la Corte d'Appello, in riforma della predetta sentenza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente appello e accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “in accoglimento della proposta opposizione, in via preliminare e pregiudiziale sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto opposto sussistendone i requisiti di legge;
2. in via principale, dichiararsi nullo e/o inesistente e comunque, inefficace il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla e per CP_1
l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma n. 24762/2016 del 25.10.2016 e notificato in data 25.11.2016 con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione;
3. In via riconvenzionale accertato il grave inadempimento contrattuale da parte della relativamente al contratto di appalto stipulato con la in CP_1 Parte_1 data 10.06.2015 dichiararsi la risoluzione del medesimo contratto e per l'effetto, condannarsi la in persona del suo titolare, al pagamento della complessiva CP_1 somma di € 2.130,00 quali spese sostenute ad oggi ovvero, a quella maggior somma che il Giudice vorrà determinare anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione;
in via del tutto gradata, laddove di dovesse riconoscere un qualsivoglia credito in capo alla voglia il Giudice CP_1 adito verificata la fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale, provvedere a liquidare in favore della quanto risultasse per differenza compensato Parte_1
l'eventuale e non creduto credito della opposta con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione” 2)Voglia, in ogni caso, accogliere il presente appello con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio. Resiste all'appello che si è costituita con una comparsa contenente le seguenti CP_1 conclusioni: Voglia la Corte di appello adìta, ogni eccezione deduzione istanza e domanda contraria disattesa, respingere l'appello e le domande tutte formulate dalla
[...] in quanto in-fondate in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. Parte_1
16774/2020 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione ottava civile il 19.11.2020 e pubblicata in data 26.11.2020. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 7.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra.
§ 4. – L'appello contiene due motivi.
§ 4.1. – Il primo motivo riguarda la parte della sentenza in cui si accerta che l'appaltatore ha provato l'ultimazione delle opere e il relativo collaudo, risultante dal verbale di ultimazione lavori in data 23.11.2015, redatto dal direttore dei lavori in Parte_ presenza dell'amministratore di e del legale rappresentante di che lo CP_1 hanno sottoscritto. Afferma l'appellante che l'onere probatorio dell'appaltatore non sarebbe stato soddisfatto dalla documentazione prodotta, tra cui il suddetto verbale che non sarebbe stato sottoscritto dalla committenza, ed espone che l'appaltatore ha consegnato le opere in ritardo, non avendo dato prova che le opere aggiuntive fossero state richieste dalla committente dopo la regolare esecuzione delle opere originariamente pattuite e non si fossero, invece, rese necessarie a causa della cattiva esecuzione delle stesse e dei ritardi in cui era incorso l'appaltatore. L'appellante ripropone le contestazioni relative alla presenza di vizi nelle opere e al ritardo con cui vennero ultimate, osserva che l'esistenza dei vizi fu confermata dai tecnici chiamati a valutare i problemi di funzionamento dell'impianto elettrico e che il ritardo non era giustificato, ma dovuto alla necessità di interventi riparatori a causa della errata esecuzione dei lavori. Infine afferma che il collaudo delle opere deve essere tenuto distinto dall'accettazione delle stesse da parte del committente, che non è vincolato dalle valutazioni del collaudatore a meno che non abbia concordato con l'appaltatore di attribuire al collaudatore la funzione di arbitro;
l'opera non può presumersi accettata al momento della consegna e comunque l'accettazione dell'opera non libera l'appaltatore dalla garanzia per i vizi occulti, che sarebbero quelli presenti nell'opera eseguita da . CP_1
Il motivo è in larga parte inammissibile e per il resto infondato. Nella sentenza impugnata si legge che il verbale di collaudo venne redatto in data 23.11.2015 presenza delle parti e sottoscritto da entrambe, mentre l'appellante afferma di non averlo sottoscritto senza criticare specificamente la sentenza sul punto, ma limitandosi a ignorarla. Dalla motivazione della sentenza emerge che al collaudo eseguito dal direttore dei lavori erano presenti i legali rappresentanti delle parti;
la sottoscrizione del verbale di positivo collaudo dell'opera da parte del committente ha il significato di accettazione dell'esito del collaudo e quindi dell'opera stessa senza alcuna riserva che non fosse quella espressa nel verbale (mancanza di alcune opere di finitura che l'appaltatore di impegnò a eseguire entro un breve termine e che non sono in questione). È vero che resta ferma la garanzia dell'appaltatore per i vizi dell'opera, ma l'onere della prova dell'esistenza di tali vizi grava sul committente e il tribunale ha ritenuto che non sia stato soddisfatto. Quanto alle doglianze dell'appellante riguardanti il ritardo nell'esecuzione dei lavori - premesso che si tratta di un ritardo di circa due settimane, rispetto alla scadenza pattuita del 10.11.2015 - il Tribunale ha ritenuto che la committente avesse accettato la proroga, non avendo sollevato alcuna contestazione né alla scadenza del termine, né all'atto della sottoscrizione del verbale di collaudo, e tali considerazioni del giudicante sono rimaste immuni da censure.
§ 4.2. – Il secondo motivo di appello critica la sentenza nella parte in cui afferma, citando la giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova tra le parti, nel senso che, prima dell'accettazione, al committente è sufficiente dedurre l'esistenza dei vizi, che onera l'appaltatore della prova di aver correttamente adempiuto consegnando un'opera eseguita a regola d'arte, mentre dopo l'accettazione sarà il committente a dover non solo allegare, ma anche provare i vizi riscontrati. Il giudice Parte_ ha quindi affermato che, una volta accettata l'opera da parte di era quest'ultima a dover provare le problematiche di funzionamento degli impianti emerse dopo la consegna, e che tale prova non era stata nemmeno offerta. L'appellante afferma che l'appaltatore che agisce per il pagamento del corrispettivo è onerato della prova dell'adempimento del contratto e quindi, a fronte della contestazione del committente che alleghi la presenza di vizi nell'opera, deve dare prova della corretta esecuzione del lavoro.
Il motivo è inammissibile perché non sottopone a critica il principio giurisprudenziale fatto proprio dal giudice, ma si limita a ignorarlo affermando il generale principio che regola il riparto dell'onere della prova nei contratti a prestazioni corrispettive, trascurando le peculiarità della garanzia per vizi dell'opera appaltata evidenziate dal primo giudice e gli effetti della sottoscrizione del verbale di collaudo positivo dell'opera.
§ 5. – L'appello va respinto. Le spese sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 € 26.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.16774/2020 , pubblicata in data 26/11/2020 , così decide:
- rigetta l'appello e condanna a rifondere a le spese Parte_1 CP_1 processuali che liquida per compenso in € 4.888,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 7/11/2025
Il presidente est.
EL ZZ
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa EL ZZ, presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2037/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Felici Giulia per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Serafini Andrea per procura in calce alla comparsa di risposta appellata oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.16774/2020 pubblicata in data 26.11.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è riportata nella sentenza impugnata come segue. Parte_ Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24762/16 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Roma in data 25.10.2016, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 17.001,60, oltre interessi e spese, a saldo del corrispettivo dovuto in relazione al contratto di appalto stipulato con la opposta per la ristrutturazione di un appartamento in Roma. Deduceva a sostegno il ritardo nella conclusione dei lavori e la cattiva esecuzione degli stessi, con conseguenti danni sia per ritardo nell'avvio dell'attività di affittacamere, possibile solo a far data dal 13.2.2016, sia per le spese occorse ad interventi di riparazione e completamento. Concludeva quindi chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento, nonché la condanna della opposta al risarcimento del danno, nella misura di € 41.359,08 a titolo di danno emergente e lucro cessante e € 2.130,00 quali spese sostenute;
in subordine, la compensazione con eventuali crediti riconosciuti in capo alla opposta e la condanna della stessa al pagamento della differenza. Si costituiva l'opposta deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione e della domanda riconvenzionale di cui chiedeva il rigetto;
in subordine, chiedeva la compensazione di eventuali crediti della opposta con il proprio.
§ 2. - All'esito dell'istruttoria, svolta su base esclusivamente documentale, il Tribunale Parte_ ha respinto l'opposizione e condannato a rifondere a le spese processuali CP_1 liquidate per compensi in € 4000,00 oltre oneri di legge. La decisione è motivata con le considerazioni che seguono. Dalla documentazione prodotta e dalle reciproche deduzioni, possono ricavarsi le seguenti circostanze da ritenersi incontestate. Tra le parti in causa è stato stipulato, in data 10.6.2015, un contratto di appalto, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di un appartamento sito in Roma, Largo Brindisi. In contratto è indicato il costo pattuito, le modalità di pagamento nonché quale data di inizio lavori il 18.6.2015 e quale data di conclusione il 20.10.2015. In contratto è altresì prevista la nomina da parte del committente di un Direttore dei lavori nella persona dell'arch. CP_2
Parte opposta ha depositato documentazione, proveniente dal Direttore dei lavori, dalla quale emerge che, in corso d'opera, sono state richieste lavorazioni aggiuntive (allegati al fascicolo dell'opposta doc. 6 – 7- 10 - 13). Emerge inoltre dalla documentazione allegata che, in data 10.9.2015, il Direttore dei lavori ha certificato la fine dei lavori, collaudandone la conformità alla relazione tecnica (doc. 10), tanto che, nella stessa data, parte opponente ha depositato comunicazione di fine lavori presso il Comune di Roma (doc. 11 allegato al fascicolo della opposta). Cont Infine, in data 23.11.2015, il Direttore dei lavori, arch. ha redatto un verbale di ultimazione lavori, sottoscritto dall'amministratore della appaltatrice e dal CP_1 Parte_ legale rappresentante delle committente presenti all'accesso, nel quale si dà atto dell'ultimazione dei lavori, della realizzazione di opere extra, dei lavori non realizzati, nonché dell'impegno dell'impresa a portare a termine entro 7 giorni le rifiniture evidenziate nel corso del sopralluogo. La detta documentazione non è in alcun modo contestata o disconosciuta dalla opposta, né quanto alla riferibilità all'appalto per cui è causa né quanto al suo contenuto. Né peraltro l'opposta ha dedotto e documentato di aver contestato le risultanze del menzionato verbale di ultimazione lavori o, comunque, di aver sollevato, contestualmente o subito dopo, riserve in merito a ritardi, vizi o incompletezze delle opere, così da doversi desumere dalla detta certificazione sia la conclusione che la consegna delle opere alla data del 23.11.2015, salvo rifiniture ivi menzionate, non esattamente indicate. E' altresì incontestato che l'importo richiesto in sede monitoria, corrisponda al saldo dei lavori per come accertati e che lo stesso non sia stato versato. Con lettera del 26.1.2015, l'opponente denunciava incompletezze, mancanze e ritardi, nonché vizi emersi dopo la consegna, quali fuoriuscita di liquami e difetti della caldaia, la mancata specificazione delle opere extra e disaccordo sulle modalità di applicazione dell'IVA. A conferma dei vizi, depositava in giudizio due relazioni tecniche non giurate, una priva di data e firma, l'altra dell'ottobre 2016, nonché fatture di spese per complessivi
€ 2.130,00, che assumeva sostenute proprio per ovviare ai vizi lamentati. Tanto premesso, in merito all'onere della prova gravante su ciascuno, devono richiamarsi i principi generali sanciti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o eventuali fatti modificativi o impeditivi della prestazione (Cassazione sez. Unite 13533/2001; Cass. 13685 del 21.5.2019; n. 826 del 20.1.2015 e molte altre). Inoltre, nei contratti a prestazioni corrispettive - come quello di appalto - la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta, non deve essere a sua volta inadempiente, dovendo dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede il pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta. Ne consegue, dunque, che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di aver eseguito l'opera conformemente al contratto (cfr. Cassazione n. Sez. 2, n. 3472 del 2008 – Cass. Ordinanza n. 98 del 4.1.2019). Ciò precisato, nel caso in questione l'appaltatore ha provato sia la fonte negoziale del diritto di credito azionato sia l'ultimazione delle opere ed il relativo collaudo, risultante dal verbale di ultimazione lavori redatto in data 23.11.2015 dal Direttore dei lavori alla presenza dell'amministratore della e del legale rappresentante CP_1 Parte_ della committente che l'hanno sottoscritto. Deve quindi ritenersi fornita dall'appaltatore la prova su di lei gravante di aver eseguito la prestazione. A questo punto, l'onere di provare l'esistenza di vizi e difetti eventualmente manifestatisi successivamente alla consegna grava invece sul committente. Afferma infatti la Cassazione che: “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.” (Cass. Sez. 2, n. 19146 del 09/08/2013 - Rv. 627397 - 01) Nel caso in questione, parte opponente, con lettera del 26.1.2016 e successive comunicazioni, lamentava una serie di problematiche, evidentemente emerse successivamente alla consegna dell'immobile, relative al funzionamento della caldaia nonché degli impianti idrico, di condizionamento e telefonico. Non ha tuttavia provato nel corso del giudizio né ha chiesto di provare l'esistenza, la consistenza e l'epoca di emersione dei vizi denunciati, neppure avendo articolato richieste istruttorie al riguardo volte a provarne la fondatezza. Neppure può riconoscersi valenza probatoria alle perizie di parte neanche giurate, ritenendosi in giurisprudenza che “La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione”. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4437 del 19/05/1997 (Rv. 504491 - 01). Nel caso in questione, non è stata richiesta alcuna prova testimoniale a conferma delle verifiche effettuate dal perito, che in parte si fondano su circostanze dichiarate dalla committente ma non accertate direttamente, mentre neppure è provato che lo stato dei luoghi esaminati dai periti nell'estate 2016 corrisponda a quello lasciato a conclusione dei lavori. Infine, non può riconoscersi valenza probatoria dei vizi alla documentazione di spesa prodotta, difettando la prova sia della ricollegabilità delle dette spese ai presunti vizi (riguardando alcune di esse acquisti di materiali vari), sia dell'effettivo esborso delle dette somme, avendo ancora una volta la parte omesso di richiedere prova testimoniale alcuna a conferma di quanto eventualmente desumibile dalle dette fatture. In ogni caso, non può non evidenziarsi come la detta documentazione attesti costi per
€ 2.130,00, di gran lunga inferiore non solo al costo complessivo dell'appalto (€ 91.200,00), ma anche al saldo qui richiesto di € 17.100,00, a dimostrazione evidentemente che, ove anche siano emersi i vizi, gli stessi non siano di consistenza tale da inficiare l'intero appalto o giustificare il mancato pagamento dell'intero saldo richiesto. Quanto al lamentato ritardo nella conclusione delle opere, deve evidenziarsi come, dalla più volte richiamata documentazione, e, in particolare, dal verbale prodotto, sottoscritto dal legale rappresentante della opponente, emerga la fine dei lavori alla fine di novembre, con un ritardo rispetto alla data originariamente pattuita al 10.11.2015 evidentemente accettato dalla committenza che alcuna doglianza o contestazione ha sollevato alla scadenza del termine originario o in sede di verbale, così dimostrando di accettare la proroga del termine. Né l'opponente ha specificamente allegato e provato l'eventuale protrazione dei lavori oltre detta data, lamentando per la prima volta la mancata formale consegna degli stessi con lettera del 26.1.2016, riscontrata e contestata da controparte. Quanto poi ai danni lamentati, neppure risulta in alcun modo documentato o provato un ritardo nell'avvio dell'attività, eventualmente ricollegabile alla protrazione dei lavori o a vizi delle opere che, come evidenziato, neppure hanno trovato riscontro probatorio alcuno. Pertanto, sia la domanda di risoluzione che quella risarcitoria della opponente, devono essere respinte, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate.
Parte_
§ 3. - La sentenza è stata impugnata da con un atto contenente due motivi e le seguenti conclusioni: Voglia la Corte d'Appello, in riforma della predetta sentenza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente appello e accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “in accoglimento della proposta opposizione, in via preliminare e pregiudiziale sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto opposto sussistendone i requisiti di legge;
2. in via principale, dichiararsi nullo e/o inesistente e comunque, inefficace il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla e per CP_1
l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma n. 24762/2016 del 25.10.2016 e notificato in data 25.11.2016 con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione;
3. In via riconvenzionale accertato il grave inadempimento contrattuale da parte della relativamente al contratto di appalto stipulato con la in CP_1 Parte_1 data 10.06.2015 dichiararsi la risoluzione del medesimo contratto e per l'effetto, condannarsi la in persona del suo titolare, al pagamento della complessiva CP_1 somma di € 2.130,00 quali spese sostenute ad oggi ovvero, a quella maggior somma che il Giudice vorrà determinare anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione;
in via del tutto gradata, laddove di dovesse riconoscere un qualsivoglia credito in capo alla voglia il Giudice CP_1 adito verificata la fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale, provvedere a liquidare in favore della quanto risultasse per differenza compensato Parte_1
l'eventuale e non creduto credito della opposta con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione” 2)Voglia, in ogni caso, accogliere il presente appello con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio. Resiste all'appello che si è costituita con una comparsa contenente le seguenti CP_1 conclusioni: Voglia la Corte di appello adìta, ogni eccezione deduzione istanza e domanda contraria disattesa, respingere l'appello e le domande tutte formulate dalla
[...] in quanto in-fondate in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. Parte_1
16774/2020 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione ottava civile il 19.11.2020 e pubblicata in data 26.11.2020. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 7.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra.
§ 4. – L'appello contiene due motivi.
§ 4.1. – Il primo motivo riguarda la parte della sentenza in cui si accerta che l'appaltatore ha provato l'ultimazione delle opere e il relativo collaudo, risultante dal verbale di ultimazione lavori in data 23.11.2015, redatto dal direttore dei lavori in Parte_ presenza dell'amministratore di e del legale rappresentante di che lo CP_1 hanno sottoscritto. Afferma l'appellante che l'onere probatorio dell'appaltatore non sarebbe stato soddisfatto dalla documentazione prodotta, tra cui il suddetto verbale che non sarebbe stato sottoscritto dalla committenza, ed espone che l'appaltatore ha consegnato le opere in ritardo, non avendo dato prova che le opere aggiuntive fossero state richieste dalla committente dopo la regolare esecuzione delle opere originariamente pattuite e non si fossero, invece, rese necessarie a causa della cattiva esecuzione delle stesse e dei ritardi in cui era incorso l'appaltatore. L'appellante ripropone le contestazioni relative alla presenza di vizi nelle opere e al ritardo con cui vennero ultimate, osserva che l'esistenza dei vizi fu confermata dai tecnici chiamati a valutare i problemi di funzionamento dell'impianto elettrico e che il ritardo non era giustificato, ma dovuto alla necessità di interventi riparatori a causa della errata esecuzione dei lavori. Infine afferma che il collaudo delle opere deve essere tenuto distinto dall'accettazione delle stesse da parte del committente, che non è vincolato dalle valutazioni del collaudatore a meno che non abbia concordato con l'appaltatore di attribuire al collaudatore la funzione di arbitro;
l'opera non può presumersi accettata al momento della consegna e comunque l'accettazione dell'opera non libera l'appaltatore dalla garanzia per i vizi occulti, che sarebbero quelli presenti nell'opera eseguita da . CP_1
Il motivo è in larga parte inammissibile e per il resto infondato. Nella sentenza impugnata si legge che il verbale di collaudo venne redatto in data 23.11.2015 presenza delle parti e sottoscritto da entrambe, mentre l'appellante afferma di non averlo sottoscritto senza criticare specificamente la sentenza sul punto, ma limitandosi a ignorarla. Dalla motivazione della sentenza emerge che al collaudo eseguito dal direttore dei lavori erano presenti i legali rappresentanti delle parti;
la sottoscrizione del verbale di positivo collaudo dell'opera da parte del committente ha il significato di accettazione dell'esito del collaudo e quindi dell'opera stessa senza alcuna riserva che non fosse quella espressa nel verbale (mancanza di alcune opere di finitura che l'appaltatore di impegnò a eseguire entro un breve termine e che non sono in questione). È vero che resta ferma la garanzia dell'appaltatore per i vizi dell'opera, ma l'onere della prova dell'esistenza di tali vizi grava sul committente e il tribunale ha ritenuto che non sia stato soddisfatto. Quanto alle doglianze dell'appellante riguardanti il ritardo nell'esecuzione dei lavori - premesso che si tratta di un ritardo di circa due settimane, rispetto alla scadenza pattuita del 10.11.2015 - il Tribunale ha ritenuto che la committente avesse accettato la proroga, non avendo sollevato alcuna contestazione né alla scadenza del termine, né all'atto della sottoscrizione del verbale di collaudo, e tali considerazioni del giudicante sono rimaste immuni da censure.
§ 4.2. – Il secondo motivo di appello critica la sentenza nella parte in cui afferma, citando la giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova tra le parti, nel senso che, prima dell'accettazione, al committente è sufficiente dedurre l'esistenza dei vizi, che onera l'appaltatore della prova di aver correttamente adempiuto consegnando un'opera eseguita a regola d'arte, mentre dopo l'accettazione sarà il committente a dover non solo allegare, ma anche provare i vizi riscontrati. Il giudice Parte_ ha quindi affermato che, una volta accettata l'opera da parte di era quest'ultima a dover provare le problematiche di funzionamento degli impianti emerse dopo la consegna, e che tale prova non era stata nemmeno offerta. L'appellante afferma che l'appaltatore che agisce per il pagamento del corrispettivo è onerato della prova dell'adempimento del contratto e quindi, a fronte della contestazione del committente che alleghi la presenza di vizi nell'opera, deve dare prova della corretta esecuzione del lavoro.
Il motivo è inammissibile perché non sottopone a critica il principio giurisprudenziale fatto proprio dal giudice, ma si limita a ignorarlo affermando il generale principio che regola il riparto dell'onere della prova nei contratti a prestazioni corrispettive, trascurando le peculiarità della garanzia per vizi dell'opera appaltata evidenziate dal primo giudice e gli effetti della sottoscrizione del verbale di collaudo positivo dell'opera.
§ 5. – L'appello va respinto. Le spese sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 € 26.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.16774/2020 , pubblicata in data 26/11/2020 , così decide:
- rigetta l'appello e condanna a rifondere a le spese Parte_1 CP_1 processuali che liquida per compenso in € 4.888,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 7/11/2025
Il presidente est.
EL ZZ