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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/11/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 975/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria TA, all'esito dell'udienza del 19.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BASTA RO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. DI IORIO DANIELE, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
(C.F. PI ), rappresentato e difeso dall'Avv. Del Sordo CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Roberta giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a preavviso di fermo.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE Con ricorso del 4.08.2024, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, proponeva formale opposizione avverso la comunicazione Parte_1 preventiva di fermo amministrativo nr. 08380202400003525000 relativa al motociclo avente targa DW74279 a lui notificata dall' in data 08.03.2024. Con Controparte_1 detto atto, gli veniva contestato l'omesso pagamento di contributi previdenziali per un importo complessivo pari ad € 55.343,54.
Lamentava parte opponente l'omessa notifica nelle forme di legge degli avvisi di addebiti portati dal preavviso di fermo in questa sede impugnato nonché l'intervenuta prescrizione del credito stesso riferendosi i contributi dei quali si domandava il pagamento ad anni di gran lunga anteriori al quinquennio antecedente la notificazione del preavviso di fermo. Ad ogni buon conto, esso ricorrente aveva sempre ottemperato al pagamento degli oneri contributivi da lui dovuti sì che alcun'altra pretesa poteva essere avanzata dall'ente previdenziale. Concludeva, pertanto, affinchè
l'adito Tribunale volesse accogliere le seguenti conclusioni “IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti contributivi con gli avvisi di addebito n. 383 2016 0000 107851000; n. 383 2016 000 1945817000; 383 2017 000
1398211000; 383 2018 0000 300483000; 383 2019 0000190000992007000; 383 2019
0002434618000; 383 2022 0000 216210000 e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza del diritto delle parti resistenti di procedere alla riscossione di detti crediti e l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggi impugnata;
In ogni caso con condanna della convenuta opposta, al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Si costituiva con rituale memoria difensiva la Controparte_1 quale, preliminarmente, eccepiva la inammissibilità dell'opposizione in quanto intervenuta decorso il termine di giorni sessanta previsto dall'art. 21 del Dlgs. n. 546/1992. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva posto che il credito cui si riferiva il provvedimento impugnato concerneva contributi portati da avvisi di addebito notificati illo tempore dall' . CP_2
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dallo l' ne Pt_1 Controparte_1 sosteneva l'assoluta infondatezza posto che gli avvisi di addebito erano stati notificati nel rispetto dei cinque anni e tra la notifica di detti atti e le intimazioni di pagamento o i titoli esecutivi successivamente notificati non risultava mai decorso il termine di cinque anni. Ad abundantiam, poi, lo aveva anche presentato ben due istanze di rateizzazione Pt_1 provvedendo a pagare alcune rate, circostanza questa che costituiva un vero e proprio riconoscimento del debito. A seguito di ordine di integrazione del contraddittorio disposto da questo giudice, si costituiva anche l' , il quale deduceva l'assoluta infondatezza del ricorso in opposizione chiedendone CP_2 il rigetto.
La causa di natura prettamente documentale e vertente su questioni di diritto veniva decisa all'udienza del 19.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di decadenza per decorso del termine di cui all'art. 21 del Dlgs. N. 546/1992 sollevata dalla difesa dell' non risultando applicabili Controparte_1 al procedimento de quo le norme relative al Codice del processo tributario. Correttamente, infatti, la difesa dello proponeva la presente opposizione dinanzi al giudice del lavoro Pt_1 attenendo la richiesta di pagamento l'omesso versamento di contributi previdenziali all . CP_2
Va, poi, sempre in via preliminare, osservato che la giurisprudenza di legittimità ha sancito la autonoma impugnabilità del preavviso di fermo "in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili interpretata in senso estensivo " (Cass.
11/05/2009 n. 10672). Il preavviso di fermo amministrativo, disciplinato dall'articolo 86 comma
2 del d.p.r. n. 602 del 1973, ha, infatti, la funzione di far conoscere al debitore l'imminente fermo dei suoi beni mobili registrati, in mancanza di pagamento nel termine di trenta giorni. Al fermo non può essere pertanto riconosciuta la natura di atto esecutivo in senso stretto, trattandosi di misura puramente afflittiva non espropriativa vòlta ad indurre il debitore all'adempimento, avverso il quale il contribuente può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., introducendo un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito azionato.
La presenta azione, dunque, integra un'opposizione all'esecuzione la quale, come è noto, può essere spiegata senza limiti di tempo, di tal ché, ad esempio, in caso di notifica di un'intimazione di pagamento o di un preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria, il contribuente ben può opporsi alla preannunciata esecuzione con un'opposizione all'esecuzione cd. preventiva
(cfr. Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018) facendo valere la prescrizione maturata nel periodo intercorso tra la notifica della cartella ed il successivo atto interruttivo della prescrizione.
Lo infatti, contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata in quanto, a suo dire, il Pt_1 credito in questa sede vantato dall'Agente della Riscossione – soggetto deputato a ricevere il pagamento – sarebbe oramai estinto per intervenuta prescrizione. Trattasi di opposizione con funzione recuperatoria avverso quello che, a detta dello stesso ricorrente, costituisce il primo atto per mezzo del quale esso avrebbe avuto conoscenza della sussistenza della pretesa ex adverso vantata stante l'omessa notifica degli avvisi di addebito o, in caso di notifica degli stessi, di atti ulteriori idonei ad interrompere il decorso del termine tra la data di notifica degli AVA e la notifica del preavviso di fermo.
A tal riguardo, è principio oramai consolidato della Corte di legittimità quello in virtù del quale
“Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (cfr. Cass. N. 24506/2016;
Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).
Nel tentativo di fornire un quadro generale delle tutele esperibili, le Sezioni Unite della S.C. di
Cassazione, nella recente sentenza n. 26283 del 2022, hanno anche chiarito che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n.
18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”. (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283).
Tanto chiarito, da un punto di vista generale, si evidenzia che, nel caso che occupa, la parte ricorrente ha proposto opposizione al preavviso di fermo amministrativo lamentando l'omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di addebito) al solo fine di far valere l'estinzione del credito per prescrizione quinquennale decorrente dalla data di maturazione dei crediti e comunque a decorrere dalla data di presunta notifica.
Se tanto è, l'opposizione, correttamente qualificata in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, è senz'altro ammissibile in quanto non soggetta a termine di decadenza.
Così inquadrata l'azione in questa sede proposta dallo azione che appare pertanto Pt_1 certamente ammissibile e non tardiva, il Tribunale, prima di entrare nel merito delle questioni delineate dall'odierno opponente, non può non rilevare – richiamando, altresì, tutto quanto già dedotto nell'ordinanza del 22.01.2025 – l'infondatezza dell'eccezione inerente il proprio difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_1
In tema di legittimazione passiva dell'ente impositore e dell'ente esattore nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, la S.C. ha chiarito che "In tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore
(l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui CP_2 si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli." (Sentenza n. 18522/2011).
Ed ancora: "In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta, nella specie, con l'opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore. La chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, dev'essere, pertanto, ricondotta all'art. 106 c.p.c. ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile nè sindacabile in sede d'impugnazione" (Sentenza n. 9016/2016).
Applicando al caso di specie detti principi, il Tribunale osserva che, in difetto di partecipazione dell' al presente giudizio, alcuna cognizione avrebbe potuto esservi circa l'eccezione di CP_2 prescrizione del diritto ai contributi involgendo essa il merito della pretesa contributiva che vede, CP_ quindi, quale legittimato passivo il solo
Nel caso in esame, infatti, l'impugnazione del preavviso di fermo svolta con il ricorso introduttivo ha ad oggetto l'asserita infondatezza nel merito delle pretese contributive per l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi. L'azione, come già osservato, integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto è volta a far valere non un difetto degli atti della procedura bensì fatti estintivi sopravvenuti (la prescrizione) dei crediti portati dal titolo. In relazione a tale azione, che investe l'esistenza attuale dell'obbligazione oggetto della procedura di riscossione, la legittimazione passiva spetta tuttavia in generale al titolare della relativa potestà impositoria (cfr., ex plurimis, Cass. sentenza n. 594/2016). Proprio in adesione a tale giurisprudenza, il Tribunale ha ritenuto trattarsi di una ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass., sentenze n. 12450, 12689, 13062, 13784 e 14376/2016), con conseguente necessità di integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dell'ente ( ) titolare CP_2 delle pretese oggetto delle cartelle esattoriali, il cui mancato pagamento ha originato l'emissione del preavviso di fermo amministrativo opposto in causa.
Lo infatti, oltre a contestare il diritto dell'esattore a procedere ad esecuzione per Pt_1 mancata tempestiva notifica degli avvisi di addebito presupposti contesta anche il merito della pretesa contributiva eccependone l'intervenuta prescrizione per cui correttamente è stato convenuto anche l'ente impositore, titolare della pretesa creditoria (cfr. in termini, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 18522 del 09/09/2011). Sussiste, pertanto, la legittimazione passiva dell' posto CP_2 che va ravvisata la legittimazione passiva necessaria tanto del concessionario quanto dell'ente impositore allorché si deduca un vizio di notifica degli atti o anche solo l'omessa tempestiva notifica di atti interruttivi determinante la prescrizione del credito che, in caso di accoglimento dell'opposizione, potrebbe incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della pretesa creditoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi (cfr. in termini Cass. Sez. L,
Sentenza n. 594 del 15/01/2016 (Rv. 638246 - 01).
Sull'eccezione di irregolarità della notifica degli avvisi di addebito.
Esaminata la documentazione dalle parti prodotta, ritiene il Tribunale che la censura sollevata dall'odierno opponente relativa a vizi di notificazione degli avvisi di addebito debba essere disattesa.
Come è noto, infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, qualora la notifica sia effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Dpr 602/1973, ossia mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dall'Agente della Riscossione, trovano applicazione le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge
890/1982 che disciplinano, invece, le notifiche degli atti giudiziari e che comportano per il notificante ulteriori adempimenti, quali ad esempio la predisposizione della relata di notifica (cfr. in tal senso, Cass. n. 19587/2018; Cass. N. 12470/2020; n. 2339/2020). E', dunque, sufficiente per ritenere che il destinatario dell'atto inviato per raccomandata a mezzo del servizio postale lo abbia ricevuto, in applicazione della presunzione sancita dall'art. 1335 c.c., la circostanza che l'agente postale abbia effettuato il recapito al domicilio del destinatario e che il piego sia stato ritirato da una persona presente in loco, spettando poi, sempre in applicazione dell'art. 1335 c.c., al destinatario di fornire la prova contraria di non aver ricevuto materialmente l'atto ritirato da altri nel suo domicilio senza sua colpa (p. es. perché chi lo ha ritirato non glielo ha rimesso, senza che in ciò sia ravvisabile una culpa in eligendo del preposto al ritiro); − nella specie, tale prova non è stata fornita nè è stato chiesto di fornirla da parte del ricorrente, il quale non ha neppure formulato querela di falso contro la relata di notifica.
Applicando tali consolidati principi al caso che occupa, emerge preliminarmente la rituale notifica da parte dell' di tutti gli avvisi di addebito poi confluiti nel preavviso di fermo CP_2 amministrativo oggi contestato;
avvisi che venivano portati a conoscenza del destinatario nel rispetto del termine quinquennale dalla maturazione del credito. Ed infatti, entrando nel dettaglio: l'avviso n. 38320160000107851000 è stato notificato in data 11.03.2016 ed è relativo
CP_ a contributi anni 2012-2013-2015 dovuti dal ricorrente;
l'avviso n. 38320160001945817000
CP_ e' stato notificato in data 17.11.20216 ed e' relativo a contributi anno 2015 dovuto dal ricorrente;
l'avviso n. 8320170001398211000 e' stato notificato in data 19.01.2018 ed e' relativo
CP_ a contributi anno 2016 dovuti dal ricorrente;
l'avviso n. 38320180000300483000 e' stato
CP_ notificato in data 04.06.2018 ed e' relativo a contributi anno 2014 dovuti dal ricorrente;
l'avviso n. 38320190000992007000 e' stato notificato in data 16.07.2019 ed e' relativo a CP_ contributi anno 2018 dovuti dal ricorrente;
l'avviso n. 38320190002434618000 e' stato CP_ notificato in data 23.12.2019 ed e' relativo a contributi anno 2018 dovuti dal ricorrente;
l'avviso n. 38320220000216210000 e' stato notificato in data 07.04.2022 ed e' relativo a CP_ contributi anni 2015-2016-2017-2018 dovuti dal ricorrente. Per tale ultimo avviso, preme rilevare che trova applicazione la sospensione del termine prescrizionale di 24 mesi così come statuito dall'art 4 bis D.L. nr 41 del 2021 che ha prorogato tali termini, appunto, di ventiquattro mesi con conseguente spostamento della maturazione della prescrizione in avanti;
dunque, anche detta notifica risulta essere stata effettuata tempestivamente. Avendo, peraltro, avuto regolare cognizione di tali atti, lo avrebbe dovuto eccepire l'intervenuta prescrizione del credito Pt_1 mediante loro impugnativa;
azione questa mai esperita. Essendosi, infatti, oramai cristallizzata la pretesa creditoria dell' , con la presente azione, lo CP_2 avrebbe casomai potuto eccepire l'intervenuta prescrizione per omessa notifica di atti Pt_1 interruttivi tra la data di notifica degli avvisi di addebito e l'atto qui impugnato, eccezione, però, dallo stesso non sollevata. Divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata tempestiva opposizione del titolo – costituito, nella specie, dagli avvisi di addebito – il diritto alla contribuzione previdenziale non è più soggetto ad estinzione per prescrizione, mentre può essere soggetta alla prescrizione l'azione diretta all'esecuzione del titolo promossa dall'Agente della
Riscossione.
Il contribuente può contestare il diritto dell'Agente della Riscossione, a procedere all'esecuzione per fatti estintivi della pretesa sopravvenuti alla formazione del titolo con l'azione prevista dall'art 615 Cpc (Cass n. 15116/15).
La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dagli atti impositivi, per effetto della loro mancata opposizione non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. (tra le tante v.,
Cass. n. 2428 del 2019).
Ad ogni buon conto, comunque, l' ha fornito prova dell'avvenuta notifica Controparte_1 nel suddetto arco temporale e prima che decorresse il termine quinquennale, di ulteriori atti di intimazione di pagamento regolarmente ricevuti dallo sì che alcuna prescrizione risulta Pt_1 essere intervenuta.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
In punto di spese di lite, ritenuto che nel caso di specie non possa trovare applicazione l'art. 152 disp. Att. C.p.c. concernendo tale norma i giudizi finalizzati ad ottenere le prestazioni previdenziali o assistenziali, in ragione della soccombenza, lo va condannato alla loro Pt_1 rifusione in favore dell' e dell' . CP_2 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 975/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta l'opposizione;
condanna alla rifusione in favore dell' e dell' Parte_1 CP_2 Controparte_1
– e per quest'ultima al procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. – delle
[...] spese del presente giudizio che liquida, per ciascuna parte, in € 4.200, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 19.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria TA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria TA, all'esito dell'udienza del 19.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BASTA RO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. DI IORIO DANIELE, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
(C.F. PI ), rappresentato e difeso dall'Avv. Del Sordo CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Roberta giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a preavviso di fermo.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE Con ricorso del 4.08.2024, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, proponeva formale opposizione avverso la comunicazione Parte_1 preventiva di fermo amministrativo nr. 08380202400003525000 relativa al motociclo avente targa DW74279 a lui notificata dall' in data 08.03.2024. Con Controparte_1 detto atto, gli veniva contestato l'omesso pagamento di contributi previdenziali per un importo complessivo pari ad € 55.343,54.
Lamentava parte opponente l'omessa notifica nelle forme di legge degli avvisi di addebiti portati dal preavviso di fermo in questa sede impugnato nonché l'intervenuta prescrizione del credito stesso riferendosi i contributi dei quali si domandava il pagamento ad anni di gran lunga anteriori al quinquennio antecedente la notificazione del preavviso di fermo. Ad ogni buon conto, esso ricorrente aveva sempre ottemperato al pagamento degli oneri contributivi da lui dovuti sì che alcun'altra pretesa poteva essere avanzata dall'ente previdenziale. Concludeva, pertanto, affinchè
l'adito Tribunale volesse accogliere le seguenti conclusioni “IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti contributivi con gli avvisi di addebito n. 383 2016 0000 107851000; n. 383 2016 000 1945817000; 383 2017 000
1398211000; 383 2018 0000 300483000; 383 2019 0000190000992007000; 383 2019
0002434618000; 383 2022 0000 216210000 e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza del diritto delle parti resistenti di procedere alla riscossione di detti crediti e l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggi impugnata;
In ogni caso con condanna della convenuta opposta, al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Si costituiva con rituale memoria difensiva la Controparte_1 quale, preliminarmente, eccepiva la inammissibilità dell'opposizione in quanto intervenuta decorso il termine di giorni sessanta previsto dall'art. 21 del Dlgs. n. 546/1992. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva posto che il credito cui si riferiva il provvedimento impugnato concerneva contributi portati da avvisi di addebito notificati illo tempore dall' . CP_2
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dallo l' ne Pt_1 Controparte_1 sosteneva l'assoluta infondatezza posto che gli avvisi di addebito erano stati notificati nel rispetto dei cinque anni e tra la notifica di detti atti e le intimazioni di pagamento o i titoli esecutivi successivamente notificati non risultava mai decorso il termine di cinque anni. Ad abundantiam, poi, lo aveva anche presentato ben due istanze di rateizzazione Pt_1 provvedendo a pagare alcune rate, circostanza questa che costituiva un vero e proprio riconoscimento del debito. A seguito di ordine di integrazione del contraddittorio disposto da questo giudice, si costituiva anche l' , il quale deduceva l'assoluta infondatezza del ricorso in opposizione chiedendone CP_2 il rigetto.
La causa di natura prettamente documentale e vertente su questioni di diritto veniva decisa all'udienza del 19.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di decadenza per decorso del termine di cui all'art. 21 del Dlgs. N. 546/1992 sollevata dalla difesa dell' non risultando applicabili Controparte_1 al procedimento de quo le norme relative al Codice del processo tributario. Correttamente, infatti, la difesa dello proponeva la presente opposizione dinanzi al giudice del lavoro Pt_1 attenendo la richiesta di pagamento l'omesso versamento di contributi previdenziali all . CP_2
Va, poi, sempre in via preliminare, osservato che la giurisprudenza di legittimità ha sancito la autonoma impugnabilità del preavviso di fermo "in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili interpretata in senso estensivo " (Cass.
11/05/2009 n. 10672). Il preavviso di fermo amministrativo, disciplinato dall'articolo 86 comma
2 del d.p.r. n. 602 del 1973, ha, infatti, la funzione di far conoscere al debitore l'imminente fermo dei suoi beni mobili registrati, in mancanza di pagamento nel termine di trenta giorni. Al fermo non può essere pertanto riconosciuta la natura di atto esecutivo in senso stretto, trattandosi di misura puramente afflittiva non espropriativa vòlta ad indurre il debitore all'adempimento, avverso il quale il contribuente può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., introducendo un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito azionato.
La presenta azione, dunque, integra un'opposizione all'esecuzione la quale, come è noto, può essere spiegata senza limiti di tempo, di tal ché, ad esempio, in caso di notifica di un'intimazione di pagamento o di un preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria, il contribuente ben può opporsi alla preannunciata esecuzione con un'opposizione all'esecuzione cd. preventiva
(cfr. Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018) facendo valere la prescrizione maturata nel periodo intercorso tra la notifica della cartella ed il successivo atto interruttivo della prescrizione.
Lo infatti, contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata in quanto, a suo dire, il Pt_1 credito in questa sede vantato dall'Agente della Riscossione – soggetto deputato a ricevere il pagamento – sarebbe oramai estinto per intervenuta prescrizione. Trattasi di opposizione con funzione recuperatoria avverso quello che, a detta dello stesso ricorrente, costituisce il primo atto per mezzo del quale esso avrebbe avuto conoscenza della sussistenza della pretesa ex adverso vantata stante l'omessa notifica degli avvisi di addebito o, in caso di notifica degli stessi, di atti ulteriori idonei ad interrompere il decorso del termine tra la data di notifica degli AVA e la notifica del preavviso di fermo.
A tal riguardo, è principio oramai consolidato della Corte di legittimità quello in virtù del quale
“Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (cfr. Cass. N. 24506/2016;
Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).
Nel tentativo di fornire un quadro generale delle tutele esperibili, le Sezioni Unite della S.C. di
Cassazione, nella recente sentenza n. 26283 del 2022, hanno anche chiarito che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n.
18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”. (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283).
Tanto chiarito, da un punto di vista generale, si evidenzia che, nel caso che occupa, la parte ricorrente ha proposto opposizione al preavviso di fermo amministrativo lamentando l'omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di addebito) al solo fine di far valere l'estinzione del credito per prescrizione quinquennale decorrente dalla data di maturazione dei crediti e comunque a decorrere dalla data di presunta notifica.
Se tanto è, l'opposizione, correttamente qualificata in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, è senz'altro ammissibile in quanto non soggetta a termine di decadenza.
Così inquadrata l'azione in questa sede proposta dallo azione che appare pertanto Pt_1 certamente ammissibile e non tardiva, il Tribunale, prima di entrare nel merito delle questioni delineate dall'odierno opponente, non può non rilevare – richiamando, altresì, tutto quanto già dedotto nell'ordinanza del 22.01.2025 – l'infondatezza dell'eccezione inerente il proprio difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_1
In tema di legittimazione passiva dell'ente impositore e dell'ente esattore nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, la S.C. ha chiarito che "In tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore
(l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui CP_2 si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli." (Sentenza n. 18522/2011).
Ed ancora: "In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta, nella specie, con l'opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore. La chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, dev'essere, pertanto, ricondotta all'art. 106 c.p.c. ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile nè sindacabile in sede d'impugnazione" (Sentenza n. 9016/2016).
Applicando al caso di specie detti principi, il Tribunale osserva che, in difetto di partecipazione dell' al presente giudizio, alcuna cognizione avrebbe potuto esservi circa l'eccezione di CP_2 prescrizione del diritto ai contributi involgendo essa il merito della pretesa contributiva che vede, CP_ quindi, quale legittimato passivo il solo
Nel caso in esame, infatti, l'impugnazione del preavviso di fermo svolta con il ricorso introduttivo ha ad oggetto l'asserita infondatezza nel merito delle pretese contributive per l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi. L'azione, come già osservato, integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto è volta a far valere non un difetto degli atti della procedura bensì fatti estintivi sopravvenuti (la prescrizione) dei crediti portati dal titolo. In relazione a tale azione, che investe l'esistenza attuale dell'obbligazione oggetto della procedura di riscossione, la legittimazione passiva spetta tuttavia in generale al titolare della relativa potestà impositoria (cfr., ex plurimis, Cass. sentenza n. 594/2016). Proprio in adesione a tale giurisprudenza, il Tribunale ha ritenuto trattarsi di una ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass., sentenze n. 12450, 12689, 13062, 13784 e 14376/2016), con conseguente necessità di integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dell'ente ( ) titolare CP_2 delle pretese oggetto delle cartelle esattoriali, il cui mancato pagamento ha originato l'emissione del preavviso di fermo amministrativo opposto in causa.
Lo infatti, oltre a contestare il diritto dell'esattore a procedere ad esecuzione per Pt_1 mancata tempestiva notifica degli avvisi di addebito presupposti contesta anche il merito della pretesa contributiva eccependone l'intervenuta prescrizione per cui correttamente è stato convenuto anche l'ente impositore, titolare della pretesa creditoria (cfr. in termini, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 18522 del 09/09/2011). Sussiste, pertanto, la legittimazione passiva dell' posto CP_2 che va ravvisata la legittimazione passiva necessaria tanto del concessionario quanto dell'ente impositore allorché si deduca un vizio di notifica degli atti o anche solo l'omessa tempestiva notifica di atti interruttivi determinante la prescrizione del credito che, in caso di accoglimento dell'opposizione, potrebbe incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della pretesa creditoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi (cfr. in termini Cass. Sez. L,
Sentenza n. 594 del 15/01/2016 (Rv. 638246 - 01).
Sull'eccezione di irregolarità della notifica degli avvisi di addebito.
Esaminata la documentazione dalle parti prodotta, ritiene il Tribunale che la censura sollevata dall'odierno opponente relativa a vizi di notificazione degli avvisi di addebito debba essere disattesa.
Come è noto, infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, qualora la notifica sia effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Dpr 602/1973, ossia mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dall'Agente della Riscossione, trovano applicazione le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge
890/1982 che disciplinano, invece, le notifiche degli atti giudiziari e che comportano per il notificante ulteriori adempimenti, quali ad esempio la predisposizione della relata di notifica (cfr. in tal senso, Cass. n. 19587/2018; Cass. N. 12470/2020; n. 2339/2020). E', dunque, sufficiente per ritenere che il destinatario dell'atto inviato per raccomandata a mezzo del servizio postale lo abbia ricevuto, in applicazione della presunzione sancita dall'art. 1335 c.c., la circostanza che l'agente postale abbia effettuato il recapito al domicilio del destinatario e che il piego sia stato ritirato da una persona presente in loco, spettando poi, sempre in applicazione dell'art. 1335 c.c., al destinatario di fornire la prova contraria di non aver ricevuto materialmente l'atto ritirato da altri nel suo domicilio senza sua colpa (p. es. perché chi lo ha ritirato non glielo ha rimesso, senza che in ciò sia ravvisabile una culpa in eligendo del preposto al ritiro); − nella specie, tale prova non è stata fornita nè è stato chiesto di fornirla da parte del ricorrente, il quale non ha neppure formulato querela di falso contro la relata di notifica.
Applicando tali consolidati principi al caso che occupa, emerge preliminarmente la rituale notifica da parte dell' di tutti gli avvisi di addebito poi confluiti nel preavviso di fermo CP_2 amministrativo oggi contestato;
avvisi che venivano portati a conoscenza del destinatario nel rispetto del termine quinquennale dalla maturazione del credito. Ed infatti, entrando nel dettaglio: l'avviso n. 38320160000107851000 è stato notificato in data 11.03.2016 ed è relativo
CP_ a contributi anni 2012-2013-2015 dovuti dal ricorrente;
l'avviso n. 38320160001945817000
CP_ e' stato notificato in data 17.11.20216 ed e' relativo a contributi anno 2015 dovuto dal ricorrente;
l'avviso n. 8320170001398211000 e' stato notificato in data 19.01.2018 ed e' relativo
CP_ a contributi anno 2016 dovuti dal ricorrente;
l'avviso n. 38320180000300483000 e' stato
CP_ notificato in data 04.06.2018 ed e' relativo a contributi anno 2014 dovuti dal ricorrente;
l'avviso n. 38320190000992007000 e' stato notificato in data 16.07.2019 ed e' relativo a CP_ contributi anno 2018 dovuti dal ricorrente;
l'avviso n. 38320190002434618000 e' stato CP_ notificato in data 23.12.2019 ed e' relativo a contributi anno 2018 dovuti dal ricorrente;
l'avviso n. 38320220000216210000 e' stato notificato in data 07.04.2022 ed e' relativo a CP_ contributi anni 2015-2016-2017-2018 dovuti dal ricorrente. Per tale ultimo avviso, preme rilevare che trova applicazione la sospensione del termine prescrizionale di 24 mesi così come statuito dall'art 4 bis D.L. nr 41 del 2021 che ha prorogato tali termini, appunto, di ventiquattro mesi con conseguente spostamento della maturazione della prescrizione in avanti;
dunque, anche detta notifica risulta essere stata effettuata tempestivamente. Avendo, peraltro, avuto regolare cognizione di tali atti, lo avrebbe dovuto eccepire l'intervenuta prescrizione del credito Pt_1 mediante loro impugnativa;
azione questa mai esperita. Essendosi, infatti, oramai cristallizzata la pretesa creditoria dell' , con la presente azione, lo CP_2 avrebbe casomai potuto eccepire l'intervenuta prescrizione per omessa notifica di atti Pt_1 interruttivi tra la data di notifica degli avvisi di addebito e l'atto qui impugnato, eccezione, però, dallo stesso non sollevata. Divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata tempestiva opposizione del titolo – costituito, nella specie, dagli avvisi di addebito – il diritto alla contribuzione previdenziale non è più soggetto ad estinzione per prescrizione, mentre può essere soggetta alla prescrizione l'azione diretta all'esecuzione del titolo promossa dall'Agente della
Riscossione.
Il contribuente può contestare il diritto dell'Agente della Riscossione, a procedere all'esecuzione per fatti estintivi della pretesa sopravvenuti alla formazione del titolo con l'azione prevista dall'art 615 Cpc (Cass n. 15116/15).
La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dagli atti impositivi, per effetto della loro mancata opposizione non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. (tra le tante v.,
Cass. n. 2428 del 2019).
Ad ogni buon conto, comunque, l' ha fornito prova dell'avvenuta notifica Controparte_1 nel suddetto arco temporale e prima che decorresse il termine quinquennale, di ulteriori atti di intimazione di pagamento regolarmente ricevuti dallo sì che alcuna prescrizione risulta Pt_1 essere intervenuta.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
In punto di spese di lite, ritenuto che nel caso di specie non possa trovare applicazione l'art. 152 disp. Att. C.p.c. concernendo tale norma i giudizi finalizzati ad ottenere le prestazioni previdenziali o assistenziali, in ragione della soccombenza, lo va condannato alla loro Pt_1 rifusione in favore dell' e dell' . CP_2 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 975/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta l'opposizione;
condanna alla rifusione in favore dell' e dell' Parte_1 CP_2 Controparte_1
– e per quest'ultima al procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. – delle
[...] spese del presente giudizio che liquida, per ciascuna parte, in € 4.200, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 19.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria TA