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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna CL SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 847 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi promossa
DA
nata a [...], il [...], elettivamente domi- Parte_1
ciliata presso lo studio dell'Avv. Antonella Zanchi, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
, nato a [...], l'[...]; CP_1
resistente contumace
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 7 novembre 2025.
DEL PM: cfr. conclusioni del 21 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 28 febbraio 2023, pre- Parte_1
mettendo di avere, in data 22 settembre 2016, contratto matrimonio con
, dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto pronunciarsi CP_1
la separazione dal marito.
In particolare, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis
a causa di profonde incompatibilità caratteriali, che avrebbero reso intol- lerabile la convivenza.
La medesima, allegando di essere disoccupata e di versare in precarie condizioni di salute, ha chiesto la previsione di un assegno di manteni- mento in suo favore di un importo pari ad euro 300,00.
Ritualmente evocato in giudizio, il resistente non si è costituito, rima- nendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del resistente, il Presidente f.f. ha adottato i prov- vedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c., e le parti sono state rimesse davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa, depositata il 27 settembre 2023, CP_2
ha insistito su quanto già dedotto.
[...]
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 7 novem- bre 2025 è stata posta in decisione, non assegnando i termini ex art.190
c.p.c.
- 2 - Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via prelimi- nare, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato in giu- CP_1
dizio e non costituito.
Nel merito, deve senz'altro, accogliersi la domanda principale di separa- zione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circo- stanze poste a sostegno delle difese.
Venendo, adesso, alla domanda della ricorrente di ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore, si ritiene che la stessa non meriti acco- glimento, atteso che non sono stati forniti adeguati elementi, al fine di poter comparare i redditi percepiti da entrambi, non essendo stata pro- dotta nessuna documentazione reddituale relativa alla condizione econo- mica di entrambe le parti, né è stata articolata prova orale, al fine di di- mostrare i propri assunti, non essendo, a tal fine, sufficiente la sola pro- duzione della certificazione medica, che non attesta una invalidità asso- luta o una incapacità lavorativa totale, considerato, peraltro, che la mede- sima in sede di udienza presidenziale aveva dichiarato di aver Pt_1
svolto attività lavorativa sino al 2020 ( cfr. verbale di udienza del 20 giu- gno 2023).
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi l'avvocato dell'attrice e il
Pubblico Ministero, nella contumacia del convenuto, ogni contraria
- 3 - istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Canicattì il 13 marzo 1984, e , nato a [...] l'11 maggio CP_1
1977, i quali hanno contratto matrimonio a Canicattì, il 22 settembre
2016, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cani- cattì, n. 114, parte II, Serie A, dell'anno 2016; rigetta la domanda di mantenimento;
spese irripetibili.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. CL SA
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna CL SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 847 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi promossa
DA
nata a [...], il [...], elettivamente domi- Parte_1
ciliata presso lo studio dell'Avv. Antonella Zanchi, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
, nato a [...], l'[...]; CP_1
resistente contumace
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 7 novembre 2025.
DEL PM: cfr. conclusioni del 21 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 28 febbraio 2023, pre- Parte_1
mettendo di avere, in data 22 settembre 2016, contratto matrimonio con
, dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto pronunciarsi CP_1
la separazione dal marito.
In particolare, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis
a causa di profonde incompatibilità caratteriali, che avrebbero reso intol- lerabile la convivenza.
La medesima, allegando di essere disoccupata e di versare in precarie condizioni di salute, ha chiesto la previsione di un assegno di manteni- mento in suo favore di un importo pari ad euro 300,00.
Ritualmente evocato in giudizio, il resistente non si è costituito, rima- nendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del resistente, il Presidente f.f. ha adottato i prov- vedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c., e le parti sono state rimesse davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa, depositata il 27 settembre 2023, CP_2
ha insistito su quanto già dedotto.
[...]
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 7 novem- bre 2025 è stata posta in decisione, non assegnando i termini ex art.190
c.p.c.
- 2 - Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via prelimi- nare, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato in giu- CP_1
dizio e non costituito.
Nel merito, deve senz'altro, accogliersi la domanda principale di separa- zione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circo- stanze poste a sostegno delle difese.
Venendo, adesso, alla domanda della ricorrente di ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore, si ritiene che la stessa non meriti acco- glimento, atteso che non sono stati forniti adeguati elementi, al fine di poter comparare i redditi percepiti da entrambi, non essendo stata pro- dotta nessuna documentazione reddituale relativa alla condizione econo- mica di entrambe le parti, né è stata articolata prova orale, al fine di di- mostrare i propri assunti, non essendo, a tal fine, sufficiente la sola pro- duzione della certificazione medica, che non attesta una invalidità asso- luta o una incapacità lavorativa totale, considerato, peraltro, che la mede- sima in sede di udienza presidenziale aveva dichiarato di aver Pt_1
svolto attività lavorativa sino al 2020 ( cfr. verbale di udienza del 20 giu- gno 2023).
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi l'avvocato dell'attrice e il
Pubblico Ministero, nella contumacia del convenuto, ogni contraria
- 3 - istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Canicattì il 13 marzo 1984, e , nato a [...] l'11 maggio CP_1
1977, i quali hanno contratto matrimonio a Canicattì, il 22 settembre
2016, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cani- cattì, n. 114, parte II, Serie A, dell'anno 2016; rigetta la domanda di mantenimento;
spese irripetibili.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. CL SA
- 4 -