CASS
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2024, n. 40518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40518 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze avverso la sentenza del 07/12/2023 del Tribunale di Firenze emessa nei confronti di OV RO, nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Giulio Romano, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40518 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 25/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze, per quanto in questa sede rileva, dichiarava non doversi procedere nei confronti di OV RO per il delitto di truffa aggravata ai sensi degli artt. 61 n. 7 e 11 cod. pen. e dalla recidiva reiterata e specifica, commesso il 12/05/2016, in quanto estinto per prescrizione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza sulla base di un unico motivo con il quale si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 161, comma 2, cod. pen. con riferimento al calcolo del termine di prescrizione effettuato dal Tribunale (ed indicato nel giorno 12/11/2023) che non ha tenuto conto della contestata recidiva specifica e reiterata in capo all'imputato RO OV la quale, in quanto aggravante ad effetto speciale, incide non solo sul computo del termine ordinario di base, ma anche sulla entità della proroga in presenza di atti interruttivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 dei Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso KH c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco, Rv. 268214; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267). 3. Nel caso di specie all'imputato OV è contestata nel capo di incolpazione la recidiva reiterata e specifica con riferimento ad un delitto di truffa consumato in data 12/05/2016. Ne discende che per tale illecito, ai sensi dell'art. 157, comma 1. cod. pen., il termine minimo di prescrizione è pari ad anni sei dovendosi avere riguardo al tempo corrispondente al massimo della pena edittale che è di tre anni, da aumentarsi di due terzi (quindi ad anni cinque) in ragione della aggravante de qua. In presenza della causa interruttiva rappresentata dal decreto di citazione a giudizio emesso in data 02/03/2021 (e quindi in epoca precedente il decorso dei sei anni) il termine- base, in considerazione della contestata recidiva, deve essere ulteriormente aumentato, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., di due terzi e cioè nella misura di anni quattro, giungendo così ad un tempo massimo di anni 10 decorrente dalla data del 12/05/2016, al quale vanno ulteriormente aggiunti giorni 49 a seguito della sospensione ex lege (dal 10/02/2022 al 31/03/2022 a seguito di richiesta di termine a difesa). Il delitto contestato si estinguerà, dunque, per prescrizione soltanto in data 01/07/2026. 4. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Vertendosi in un caso di ricorso per saltum, deve trovare, infatti, applicazione il disposto di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze Così deciso il 25/10/2024
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Giulio Romano, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40518 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 25/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze, per quanto in questa sede rileva, dichiarava non doversi procedere nei confronti di OV RO per il delitto di truffa aggravata ai sensi degli artt. 61 n. 7 e 11 cod. pen. e dalla recidiva reiterata e specifica, commesso il 12/05/2016, in quanto estinto per prescrizione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza sulla base di un unico motivo con il quale si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 161, comma 2, cod. pen. con riferimento al calcolo del termine di prescrizione effettuato dal Tribunale (ed indicato nel giorno 12/11/2023) che non ha tenuto conto della contestata recidiva specifica e reiterata in capo all'imputato RO OV la quale, in quanto aggravante ad effetto speciale, incide non solo sul computo del termine ordinario di base, ma anche sulla entità della proroga in presenza di atti interruttivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 dei Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso KH c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco, Rv. 268214; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267). 3. Nel caso di specie all'imputato OV è contestata nel capo di incolpazione la recidiva reiterata e specifica con riferimento ad un delitto di truffa consumato in data 12/05/2016. Ne discende che per tale illecito, ai sensi dell'art. 157, comma 1. cod. pen., il termine minimo di prescrizione è pari ad anni sei dovendosi avere riguardo al tempo corrispondente al massimo della pena edittale che è di tre anni, da aumentarsi di due terzi (quindi ad anni cinque) in ragione della aggravante de qua. In presenza della causa interruttiva rappresentata dal decreto di citazione a giudizio emesso in data 02/03/2021 (e quindi in epoca precedente il decorso dei sei anni) il termine- base, in considerazione della contestata recidiva, deve essere ulteriormente aumentato, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., di due terzi e cioè nella misura di anni quattro, giungendo così ad un tempo massimo di anni 10 decorrente dalla data del 12/05/2016, al quale vanno ulteriormente aggiunti giorni 49 a seguito della sospensione ex lege (dal 10/02/2022 al 31/03/2022 a seguito di richiesta di termine a difesa). Il delitto contestato si estinguerà, dunque, per prescrizione soltanto in data 01/07/2026. 4. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Vertendosi in un caso di ricorso per saltum, deve trovare, infatti, applicazione il disposto di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze Così deciso il 25/10/2024