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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 541/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PALUMBO MASSIMO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3478/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castellabate - Piazza Lucia 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10037202500031701000 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riferisce che il cad del sollecito non è stato notificato pertanto il ricorso merita accoglimento in quanto il ricorrente ha impugnato la presa in carico ed il sollecito, evidenziando pertanto che l'azione di riscossione è illegittima
Resistente/Appellato: ----
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al Sigit in data 2.7.2025 Ricorrente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione ( Ader) ed il comune di Castellabate impugnando l'avviso di presa in carico di tributo n.
10037202500031701000 notificato in data 9.4.2025 nonché il sollecito di accertamento esecutivo n.
2058/2024, relativi ad Imu 2018 eccependo, oltre ai vizi formali (omessa sottoscrizione da parte del funzionario responsabile, omessa motivazione) l'omessa notifica del secondo dei sopra richiamati atti e la decadenza dal potere di riscossione.
Si costituiva l'Ader eccependo sia che l'avviso di presa in carico non era atto autonomamente impugnabile, sia che era regolare la notifica dell'avviso presupposto in esso richiamato;
il che rendeva irretrattabile la pretesa ed inammissibile il ricorso anche sotto tale ulteriore aspetto.
Si costituiva altresì il Comune depositando relate di notifiche sia del sollecito di accertamento n. 2058 che dell'avviso di accertamento in rettifica per parziale pagamento Imu 2018 n. 6046/2018 ad esso collegato, entrambi inseriti nella sequenza procedimentale che aveva dato origine alla presa in carico oggi in discussione
: il sollecito era stato notificato a mezzo compiuta giacenza il 7.9.2024 ed il secondo, rettificativo dell'obbligazione versata dal contribuente in ragione del ritenuto parziale pagamento, il 23.3.2021, a mani del marito della ricorrente, Nominativo_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Osserva in primo luogo che l'avviso di presa in carico non è atto autonomamente impugnabile non rientrando nell'elenco di cui all'art, 19 dlgs 546/92. Tanto più nella fattispecie laddove il Comune ha provato di avere notificato i due avvisi di accertamento sottostanti, con conseguente irretrattabilità della pretesa.
Nel dettaglio : Il sollecito di accertamento n. 2058 è stato, in realtà, notificato a mezzo del servizio postale all'indirizzo di Contrada spiafriddo snc, domicilio fiscale della contribuente (ove è stato pure successivamente notificato, con successo, l'atto di presa in carico qui direttamente impugnato ed il primo degli atti della sequenza oggi in esame). Stante l'assenza della destinataria, è stata attivata la procedura di compiuta giacenza.
Ora, la Corte di Cassazione, con orientamento costante (cfr., da ord. n. 2339/2021) ha evidenziato che in tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge 890/1982 e quindi, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ( o dalla data di spedizione dello stesso nel caso in cui l'ufficiale postale, sebbene non tenuto, vi abbia ugualmente provveduto). Per vero, il regolamento sul servizio postale, che non prevede la cad ( comunicazione di avvenuto deposito), trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato anche secondo quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 175/2018 con la quale ha ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, DPR 602/1973.
Ne consegue che, stante la regolarità della notifica dell'atto presupposto e la sua mancata impugnazione da parte della Sarluca, non sono oggi riproponibili, ex art. 19, comma terzo, dlgs 546/92, le doglianze avverso il merito del tributo che avrebbero dovuto essere rivolte in sede di accertamento : Per vero, ai sensi della richiamata norma, ognuno degli atti autonomamente impugnabili può esserlo solo per vizi suoi propri. Solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Insomma, la mancanza della preventiva notifica comporta un vizio della sequenza procedimentale e consente al contribuente di impugnare l'atto successivo semplicemente deducendone la nullità per l'omessa notifica di quello presupposto, nel contempo contestando il merito della stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. Ciò, dunque, in ragione della natura procedimentale dell'imposizione, laddove ogni provvedimento trae origine e legittimazione da quello precedente (cfr. Cass. N. 27776 del 22.11.2017). Ovviamente, per quello che più rileva nella fattispecie in esame, il principio vale anche nel suo contrario speculare: Quando vi è prova della notifica dell'atto presupposto, l'impugnazione resta inammissibile perché avrebbe dovuto svolgersi nei confronti di esso, a tempo debito, risultando quindi esaurito il relativo potere.
Come detto, il Comune ha prodotto in giudizio la copia della missiva contenente la dizione che si era proceduto con compiuta giacenza, spedendo pure l'avviso, quantunque non necessario in ragione di quanto già precisato. Sicché, in applicazione del principio sopra enunciato, con riferimento a tale aspetto dell'impugnativa, deve ritenersi consumato il potere della ricorrente che avrebbe dovuto far valere le sue doglianze avverso gli atti precedenti. Con ogni riflesso in ordine all'inammissibilità dell'impugnazione oggi in esame.
Per di più, tale atto aveva seguito altro precedente, il n. 6046/2018, inerente lo stesso tributo, notificato, allo stesso indirizzo sopra citato, il 5.11.2020, a mani del marito convivente Nominativo_1.
L'atto impugnato è, infine, chiaramente riferibile all'ente che lo ha emesso ed i precedenti avvisi risultano sottoscritti dalla funzionaria responsabile del Comune, investita di tale potere, ex art. 109 TUEL, con decreto n. 9/2024. Di guisa che, anche sotto tale denunciato profilo, il ricorso è infondato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore delle resistenti in ragione di 350,00 euro per ciascuna parte
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PALUMBO MASSIMO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3478/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castellabate - Piazza Lucia 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10037202500031701000 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riferisce che il cad del sollecito non è stato notificato pertanto il ricorso merita accoglimento in quanto il ricorrente ha impugnato la presa in carico ed il sollecito, evidenziando pertanto che l'azione di riscossione è illegittima
Resistente/Appellato: ----
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al Sigit in data 2.7.2025 Ricorrente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione ( Ader) ed il comune di Castellabate impugnando l'avviso di presa in carico di tributo n.
10037202500031701000 notificato in data 9.4.2025 nonché il sollecito di accertamento esecutivo n.
2058/2024, relativi ad Imu 2018 eccependo, oltre ai vizi formali (omessa sottoscrizione da parte del funzionario responsabile, omessa motivazione) l'omessa notifica del secondo dei sopra richiamati atti e la decadenza dal potere di riscossione.
Si costituiva l'Ader eccependo sia che l'avviso di presa in carico non era atto autonomamente impugnabile, sia che era regolare la notifica dell'avviso presupposto in esso richiamato;
il che rendeva irretrattabile la pretesa ed inammissibile il ricorso anche sotto tale ulteriore aspetto.
Si costituiva altresì il Comune depositando relate di notifiche sia del sollecito di accertamento n. 2058 che dell'avviso di accertamento in rettifica per parziale pagamento Imu 2018 n. 6046/2018 ad esso collegato, entrambi inseriti nella sequenza procedimentale che aveva dato origine alla presa in carico oggi in discussione
: il sollecito era stato notificato a mezzo compiuta giacenza il 7.9.2024 ed il secondo, rettificativo dell'obbligazione versata dal contribuente in ragione del ritenuto parziale pagamento, il 23.3.2021, a mani del marito della ricorrente, Nominativo_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Osserva in primo luogo che l'avviso di presa in carico non è atto autonomamente impugnabile non rientrando nell'elenco di cui all'art, 19 dlgs 546/92. Tanto più nella fattispecie laddove il Comune ha provato di avere notificato i due avvisi di accertamento sottostanti, con conseguente irretrattabilità della pretesa.
Nel dettaglio : Il sollecito di accertamento n. 2058 è stato, in realtà, notificato a mezzo del servizio postale all'indirizzo di Contrada spiafriddo snc, domicilio fiscale della contribuente (ove è stato pure successivamente notificato, con successo, l'atto di presa in carico qui direttamente impugnato ed il primo degli atti della sequenza oggi in esame). Stante l'assenza della destinataria, è stata attivata la procedura di compiuta giacenza.
Ora, la Corte di Cassazione, con orientamento costante (cfr., da ord. n. 2339/2021) ha evidenziato che in tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge 890/1982 e quindi, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ( o dalla data di spedizione dello stesso nel caso in cui l'ufficiale postale, sebbene non tenuto, vi abbia ugualmente provveduto). Per vero, il regolamento sul servizio postale, che non prevede la cad ( comunicazione di avvenuto deposito), trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato anche secondo quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 175/2018 con la quale ha ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, DPR 602/1973.
Ne consegue che, stante la regolarità della notifica dell'atto presupposto e la sua mancata impugnazione da parte della Sarluca, non sono oggi riproponibili, ex art. 19, comma terzo, dlgs 546/92, le doglianze avverso il merito del tributo che avrebbero dovuto essere rivolte in sede di accertamento : Per vero, ai sensi della richiamata norma, ognuno degli atti autonomamente impugnabili può esserlo solo per vizi suoi propri. Solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Insomma, la mancanza della preventiva notifica comporta un vizio della sequenza procedimentale e consente al contribuente di impugnare l'atto successivo semplicemente deducendone la nullità per l'omessa notifica di quello presupposto, nel contempo contestando il merito della stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. Ciò, dunque, in ragione della natura procedimentale dell'imposizione, laddove ogni provvedimento trae origine e legittimazione da quello precedente (cfr. Cass. N. 27776 del 22.11.2017). Ovviamente, per quello che più rileva nella fattispecie in esame, il principio vale anche nel suo contrario speculare: Quando vi è prova della notifica dell'atto presupposto, l'impugnazione resta inammissibile perché avrebbe dovuto svolgersi nei confronti di esso, a tempo debito, risultando quindi esaurito il relativo potere.
Come detto, il Comune ha prodotto in giudizio la copia della missiva contenente la dizione che si era proceduto con compiuta giacenza, spedendo pure l'avviso, quantunque non necessario in ragione di quanto già precisato. Sicché, in applicazione del principio sopra enunciato, con riferimento a tale aspetto dell'impugnativa, deve ritenersi consumato il potere della ricorrente che avrebbe dovuto far valere le sue doglianze avverso gli atti precedenti. Con ogni riflesso in ordine all'inammissibilità dell'impugnazione oggi in esame.
Per di più, tale atto aveva seguito altro precedente, il n. 6046/2018, inerente lo stesso tributo, notificato, allo stesso indirizzo sopra citato, il 5.11.2020, a mani del marito convivente Nominativo_1.
L'atto impugnato è, infine, chiaramente riferibile all'ente che lo ha emesso ed i precedenti avvisi risultano sottoscritti dalla funzionaria responsabile del Comune, investita di tale potere, ex art. 109 TUEL, con decreto n. 9/2024. Di guisa che, anche sotto tale denunciato profilo, il ricorso è infondato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore delle resistenti in ragione di 350,00 euro per ciascuna parte