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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/12/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1157/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1157/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI Parte_1 C.F._1 NR RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 STATO MILANO RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/11/2023, già Colonnello e Comandante del Parte_1 contingente della Guardia di Finanza in missione internazionale in Albania, deduceva che 21/4/2003,
l'unità navale della Guardia di Finanza su cui era imbarcato, a causa di un'onda anomala, aveva avuto un forte sollevamento con conseguente sbandamento, che l'aveva fatto cadere pesantemente sul pavimento della plancia, dove si trovava. Poiché la caduta gli aveva procurato un grave infortunio alla gamba destra, l'unità era immediatamente rientrata al porto di Saseno, dov'era sbarcato, per poi essere trasportato in elicottero in Italia, all'ospedale di Bari.
Lamentava però che l'infermità, pur riconosciuta dipendente da causa di servizio, era stata valutata dalla Commissione Medica Ospedaliera solo in misura del 20%, per cui conveniva in giudizio il perché, previo accertamento dell'invalidità permanente in misura del 35%, fosse Controparte_1 condannato al pagamento delle differenze economiche a titolo di "speciale elargizione" ex l. 388/2000,
pagina 1 di 3 per la maggiore percentuale rispetto a quella già riconosciuta del 20 %, al riconoscimento dell'assegno vitalizio, ex art. 2 l. 407/1998, così come elevato dall'art. 4 co. 238 l. 350/2003 e al riconoscimento dello speciale assegno vitalizio ex art 5 co. 3 e 4 l. 206/2004.
Si costituiva il , che contestava la maggiore percentuale di invalidità rivendicata Controparte_1 dal ricorrente e la decorrenza degli assegni richiesti.
Disposta la CTU medico-legale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Non sono in contestazione le condizioni richieste dalla legge per qualificare il ricorrente tra le “vittime del dovere” ex art. 1 co 563/5 l. 266/2005, ma solo l'entità dei postumi invalidanti conseguenti all'evento del 21/4/2003, di cui è già stata accertata la dipendenza da causa di servizio.
Il CTU, dopo aver ritenuto congruo il danno biologico (DB) in misura del 15%, ha poi accertato l'Invalidità complessiva (IC) attraverso il seguente calcolo: IC = DB + DM + (IP - DB) = 15 + 5 + (21 -
15) = 26%, con stabilizzazione dei postumi al 21.2.2008, la stessa data indicata nel verbale della
C.M.O. del DMML di Milano del 15.7.2019.
La valutazione del CTU, non contestata da alcuna delle parti, stante l'esauriente motivazione, dev'essere pertanto confermata.
Al ricorrente spetta pertanto il riconoscimento dell'assegno vitalizio, ex art. 2 l. 407/1998, così come elevato dall'art. 4 co 238 l. 350/2003 con perequazione annua, avendo riportato un'invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa.
Gli spetta anche la speciale elargizione in percentuale ex art. 5 co. 1 l. 206/2004 e D.P.R. 243/2006 art. 4 comma 1 lett. c) n. 1 per la differenza tra la percentuale del 26% e quella già riconosciuta del 20% con rivalutazione, e lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 5 co. 3 l 206/2004, art. 2 co 105 l.
244/2007, con perequazione automatica.
La decorrenza delle somme spettanti e della relativa rivalutazione dev'essere fatta risalire al 21.2.2008, cioè dalla stabilizzazione dei postumi.
Non spettano invece, gli interessi legali, criterio alternativo alla rivalutazione ex art 16 co 6 l.
412/1991, di importo inferiore a quest'ultima.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 3, IV scaglione, valore minimo, stante la scarsa complessità delle questioni trattate), seguono la soccombenza del resistente, a cui carico CP_1 esclusivo devono essere poste anche le spese di CTU, già liquidate con altro provvedimento.
P.Q.M.
1) condanna il al pagamento: Controparte_1
• dell'assegno vitalizio, ex art. 2 l. 407/1998,
pagina 2 di 3 • della speciale elargizione in percentuale ex art. 5 co. 1 l. 206/2004 per la differenza tra la percentuale del 26% e quella già riconosciuta del 20%;
• dello speciale assegno vitalizio mensile ex art. 5 co. 3 l 206/2004; con decorrenza, anche della rivalutazione monetaria, dal 21.2.2008;
2) condanna il al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del Controparte_1 difensore del ricorrente, ex art 93 cpc, liquidate in € 4.638,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva, Cpa e le spese di CTU, già liquidate in separata sede.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 447 cpc.
Como, 18/12/2025
Il giudice (Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1157/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI Parte_1 C.F._1 NR RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 STATO MILANO RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/11/2023, già Colonnello e Comandante del Parte_1 contingente della Guardia di Finanza in missione internazionale in Albania, deduceva che 21/4/2003,
l'unità navale della Guardia di Finanza su cui era imbarcato, a causa di un'onda anomala, aveva avuto un forte sollevamento con conseguente sbandamento, che l'aveva fatto cadere pesantemente sul pavimento della plancia, dove si trovava. Poiché la caduta gli aveva procurato un grave infortunio alla gamba destra, l'unità era immediatamente rientrata al porto di Saseno, dov'era sbarcato, per poi essere trasportato in elicottero in Italia, all'ospedale di Bari.
Lamentava però che l'infermità, pur riconosciuta dipendente da causa di servizio, era stata valutata dalla Commissione Medica Ospedaliera solo in misura del 20%, per cui conveniva in giudizio il perché, previo accertamento dell'invalidità permanente in misura del 35%, fosse Controparte_1 condannato al pagamento delle differenze economiche a titolo di "speciale elargizione" ex l. 388/2000,
pagina 1 di 3 per la maggiore percentuale rispetto a quella già riconosciuta del 20 %, al riconoscimento dell'assegno vitalizio, ex art. 2 l. 407/1998, così come elevato dall'art. 4 co. 238 l. 350/2003 e al riconoscimento dello speciale assegno vitalizio ex art 5 co. 3 e 4 l. 206/2004.
Si costituiva il , che contestava la maggiore percentuale di invalidità rivendicata Controparte_1 dal ricorrente e la decorrenza degli assegni richiesti.
Disposta la CTU medico-legale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Non sono in contestazione le condizioni richieste dalla legge per qualificare il ricorrente tra le “vittime del dovere” ex art. 1 co 563/5 l. 266/2005, ma solo l'entità dei postumi invalidanti conseguenti all'evento del 21/4/2003, di cui è già stata accertata la dipendenza da causa di servizio.
Il CTU, dopo aver ritenuto congruo il danno biologico (DB) in misura del 15%, ha poi accertato l'Invalidità complessiva (IC) attraverso il seguente calcolo: IC = DB + DM + (IP - DB) = 15 + 5 + (21 -
15) = 26%, con stabilizzazione dei postumi al 21.2.2008, la stessa data indicata nel verbale della
C.M.O. del DMML di Milano del 15.7.2019.
La valutazione del CTU, non contestata da alcuna delle parti, stante l'esauriente motivazione, dev'essere pertanto confermata.
Al ricorrente spetta pertanto il riconoscimento dell'assegno vitalizio, ex art. 2 l. 407/1998, così come elevato dall'art. 4 co 238 l. 350/2003 con perequazione annua, avendo riportato un'invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa.
Gli spetta anche la speciale elargizione in percentuale ex art. 5 co. 1 l. 206/2004 e D.P.R. 243/2006 art. 4 comma 1 lett. c) n. 1 per la differenza tra la percentuale del 26% e quella già riconosciuta del 20% con rivalutazione, e lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 5 co. 3 l 206/2004, art. 2 co 105 l.
244/2007, con perequazione automatica.
La decorrenza delle somme spettanti e della relativa rivalutazione dev'essere fatta risalire al 21.2.2008, cioè dalla stabilizzazione dei postumi.
Non spettano invece, gli interessi legali, criterio alternativo alla rivalutazione ex art 16 co 6 l.
412/1991, di importo inferiore a quest'ultima.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 3, IV scaglione, valore minimo, stante la scarsa complessità delle questioni trattate), seguono la soccombenza del resistente, a cui carico CP_1 esclusivo devono essere poste anche le spese di CTU, già liquidate con altro provvedimento.
P.Q.M.
1) condanna il al pagamento: Controparte_1
• dell'assegno vitalizio, ex art. 2 l. 407/1998,
pagina 2 di 3 • della speciale elargizione in percentuale ex art. 5 co. 1 l. 206/2004 per la differenza tra la percentuale del 26% e quella già riconosciuta del 20%;
• dello speciale assegno vitalizio mensile ex art. 5 co. 3 l 206/2004; con decorrenza, anche della rivalutazione monetaria, dal 21.2.2008;
2) condanna il al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del Controparte_1 difensore del ricorrente, ex art 93 cpc, liquidate in € 4.638,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva, Cpa e le spese di CTU, già liquidate in separata sede.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 447 cpc.
Como, 18/12/2025
Il giudice (Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3