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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/10/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2653/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa DE AN LI, ha pronunciato, all'esito della discussione celebratasi mediante scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa iscritta al n. R.G. 2653/2021 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Monica AZ e
IV AZ ed elettivamente domiciliata in Milano nella via S. Barnaba n.
30
Parte attrice
Contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rosario Papania ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
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Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che ha incoato, innanzi al Tribunale di Parte_1
Milano, un procedimento monitorio (R.G. n. 28881/2017) conclusosi con l'emissione, il 9.8.2017, del decreto ingiuntivo n. 15961/2017, con il quale il
Tribunale ha ingiunto all' (d'ora in Controparte_1
avanti, , il pagamento della somma di € 569.475,30, oltre CP_2 CP_1 interessi e spese della procedura monitoria. R.G. n. 2653/2021
Avverso il decreto ingiuntivo n. 15961/2021, l' di ha spiegato CP_2 CP_1
opposizione ed il relativo giudizio (R.G. 48311/2017), si è concluso con la sentenza n. 6415/2021, con la quale il Tribunale di Milano si è dichiarato territorialmente incompetente in favore del Tribunale di Trapani, e ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo n. 15961/2021.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta, la ha Pt_1
riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale, facendo valere la pretesa creditoria già avanzata con il decreto ingiuntivo oggetto di declaratoria di nullità da parte del Tribunale di Milano.
Segnatamente, parte attrice – premettendo di aver concluso, con le società
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, Baxter Spa, Telecom Italia Spa, Ferring Spa,
[...] Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
dison), Controparte_11 Controparte_12 CP_13
CP_14 Controparte_15 Controparte_16 [...]
e contratti di cessione di CP_17 Controparte_18 Controparte_19 crediti pro soluto (tra i quali rientrano quelli vantati da dette società nei confronti dell'A.S.P. di Trapani) – ha convenuto in giudizio l'A.S.P. di
Trapani al fine di ottenere il pagamento dei crediti (residui) asseritamente vantati e riportati nelle fatture allegate, per un ammontare complessivo di €
211.887,41 per sorte capitale, oltre: € 129.943,07 a titolo di interessi di mora ex artt. 4 e 5 del D.Lgs 231/02, come novellati dal D.Lgs 192/12, ed €
79,759,23 a titolo di note di debito, somme delle quali, in via residuale, ha chiesto la corresponsione ex art. 2041 c.c. .
Pertanto, parte attrice in riassunzione ha chiesto al Tribunale di: “Nel merito: condannare la convenuta in riassunzione al pagamento della residua somma, che, alla data del 15/11/21, ammonta a € 211.887,41 a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del
9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli
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interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L.
12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché della somma di €
79.759,24, a titolo di interessi di mora, maturati per il ritardato pagamento delle fatture (cedute) della originaria fornitura, meglio descritta nell'estratto notarile, oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall' art. 1284 Codice
Civile, così come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14, n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal
D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite. In via di ulteriore subordine: condannare la convenuta in riassunzione al pagamento della residua somma, che, alla data del
15/11/21, ammonta a € 211.887,41 a titolo di sorte capitale o, di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice
Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal
D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché della somma di € 79.759,24, a titolo di interessi di mora, maturati per il ritardato pagamento delle fatture (cedute) della originaria fornitura, meglio descritta nell'estratto notarile, oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall' art. 1284 Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14, n. 132, ossia al saggio previsto dal
D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12.
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In via residuale: condannare la convenuta in riassunzione al pagamento della somma azionata monitoriamente, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 cc.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.6.2022, l'A.S.P. di Trapani – prendendo atto della riduzione del credito relativamente alla sorte capitale operata da – ha, nel merito, avversato la pretesa creditoria azionata da Pt_1 parte attrice.
In particolare, l'A.S.P. di Trapani ha dedotto che una parte dei documenti contabili – puntualmente indicati in comparsa, e di importo complessivo di €
77.308,98 - posti a fondamento del diritto di credito asseritamente vantato da parte attrice non le sarebbero mai pervenuti, così operando formale disconoscimento.
Inoltre, l'A.S.P. di Trapani ha reiterato l'eccezione d'estinzione per intervenuto pagamento per parte della somma richiesta da come da Pt_1
ordinativi e quietanze allegate al proprio atto introduttivo ed ha, altresì, contestato l'esigibilità dell'importo di € 150.017,27, con riferimento alle fatture emesse dalla CP_17
L' ha, poi, dedotto l'insussistenza e, in ogni caso, l'erroneità del CP_2 calcolo degli interessi di mora prospettato da parte attrice, stante la mancata formale costituzione in mora e la inapplicabilità della disciplina ex d.lgs.
231/02. Pertanto, parte convenuta ha chiesto al Tribunale di: “Nel merito: ritenere e dichiarare, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte in parte motiva, insussistente, infondato, inesigibile ed in ogni caso erroneo il credito azionato. Revocare, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorario di questa fase di giudizio”.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite c.t.u. tecnico-contabile, depositata – in uno alle risposte alle osservazioni spiegate dalle parti – in data 19.10.2022.
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Falliti i tentativi di conciliazione, e riassunta la causa all'esito della interruzione dichiarata per morte del procuratore della convenuta, viene in decisione all'esito della concessione di termine per note conclusive e note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
Ciò posto, giova premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Sul punto, si vedano, ex multis, Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387; Cassazione civile, sez. III, n. 28 gennaio
2002, n. 982; Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925;
Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I,
13 giugno 2006, n. 13674. Parte Contr Nel caso di specie, ha dedotto l'inadempimento dell' di la CP_1
quale non avrebbe provveduto a saldare le fatture relative alle prestazioni rese dai gestori e fornitori e fatte oggetto dei successivi contratti di cessione dei crediti.
Quanto all'adempimento dell'onere gravante sulla cessionaria di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, parte attrice ha prodotto solo parte dei contratti di cessione menzionati in citazione, ed in particolare i contratti di cessione pro soluto conclusi con le società cedenti Ge Controparte_8
Medical system Italia PA , , , Controparte_3 Controparte_20
[...
, Controparte_21 Controparte_15 [...]
CP_22
La mancata produzione del titolo contrattuale da cui dipendono le residue pretese creditore (rispetto alle quali risultano prodotte solo le fatture e le
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relative note di debito) impedisce di ritenere assolto l'onere probatorio gravante in capo alla società attrice, con conseguente necessario rigetto in parte qua della domanda per difetto di titolarità attiva del rapporto quale elemento costitutivo soggettivo dell'azione creditoria.
In ordine alle cessioni del credito di cui è stata fornita prova documentale
(come sopra elencate), va rilevata la produzione di n. 15 fatture emesse dalla cedente LA TH PA (all. 27-41 fascicolo attrice), n. 1 fattura emessa da (all. 5 fascicolo attrice), n. 2 fatture emesse da Controparte_22
(all. 48 e 49 fascicolo attrice) e n. 2 fatture Controparte_15 emesse da system (all. 25 e 26 fascicolo attrice). CP_16 CP_5
Se ne ricava l'infondatezza delle pretese creditorie connesse a forniture di e , considerato che la mancata Controparte_8 Controparte_21 produzione in giudizio delle relative fatture rende il credito solo labialmente affermato e del tutto indimostrato. Non è infatti certamente idonea a provare il credito la mera indicazione degli estremi delle fatture contenuta negli elenchi acclusi agli atti di cessione, trattandosi di mere dichiarazioni unilateralmente rese dal preteso creditore cedente e non riscontrabili in assenza della relativa documentazione. Parte Contr Rispetto, invece, alle fatture prodotte dalla va rilevato che l' di ha contestato ed espressamente disconosciuto le fatture n. CP_1
0000001000020209 del 14/07/2016 e 0000001000004367 07/04/2016 emesse da LA TH PA per l'importo complessivo di € 9.283,00. Parte Pur a fronte di tale contestazione non ha fornito prova contraria, avendo prodotto solo prospetti contabili interni inidonei a costituire prova dell'effettiva esecuzione della prestazione indicata (ad esempio mediante allegazione degli ordinativi della merce, dei documenti di trasporto o verbali di consegna). Come è noto, le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale (cfr. Cass. n. 14473/2019), sicché
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– in ragione della espressa contestazione e disconoscimento delle fatture ed in assenza di elementi probatori a sostegno della pretesa creditoria a queste Parte collegata – la domanda avanzata da sulle fatture contestate non potrà trovare accoglimento.
Orbene, venendo all'analisi delle residue pretese creditorie, va rilevato che Contr l' di nelle memorie conclusive autorizzate ha eccepito la CP_1
mancata produzione dei contratti in forma scritta con i vari fornitori, Contr deducendo che i pagamenti effettuati da rispetto a talune forniture non costituirebbero elementi idonei a ritenere sanata tale mancanza.
In primo luogo, tale eccezione è ammissibile e va scrutinata nel merito sebbene sollevata solo con le note conclusive, posto che trattasi in realtà di mera difesa, riferendosi ad elemento rilevabile d'ufficio dal giudice e da verificare anche in assenza di contestazione della parte debitrice. Peraltro, parte attrice, con le successive note ex art. 127 ter c.p.c. si è limitata solo a genericamente contestare il contenuto delle memorie conclusive della controparte, senza nulla dedurre in ordine all'eccezione sollevata.
Orbene, la domanda di pagamento in questa sede proposta si fonda sulla cessione di credito nei confronti dell'ASP di Trapani quale “organismo di diritto pubblico” (destinatario di risorse economiche di sanità, quindi in massimo grado soggette a controllo di contabilità), ed il credito azionato deriva da un rapporto contrattuale tra cedente e ceduto. Contr La dimostrazione dell'esistenza del contratto scritto tra l ed i creditori cedenti è, quindi, un presupposto dell'azione e del riconoscimento del credito.
Secondo il condivisibile indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità è doverosa l'applicazione dei principi della legge di contabilità dello Stato anche all'attività negoziale in ambito sanitario (Cass. SS UU n.
8627/2010). Contr In altri termini, sebbene le non rientrino nel novero delle amministrazioni statali, queste, siccome amministrano il denaro pubblico
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destinato ai servizi sanitari, non possono di conseguenza andar esenti dalla necessità di stipula dei loro contratti in forma scritta, l'unica che consente il controllo di contabilità sulle risorse necessarie alla gestione del servizio sanitario.
Ed infatti, i contratti di fornitura continuate di medicinali e presidi sanitari Contr stipulati dalle (da cui dipendono le pretese creditorie oggetto di analisi) sono certamente soggetti alle regole dei pubblici appalti, e, nello specifico, alla necessità della stipula in forma scritta ai fini della loro validità (oltre che all'evidenza pubblica della procedura di loro assegnazione), in virtù dell'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “La natura di ente pubblico economico acquisita dall' ai sensi Controparte_1
dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs n.
229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di diritto pubblico” e di
“amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006 ("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con
l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art.
1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa (cfr. Cass.
24640/2016). Va, peraltro, precisato che tale insegnamento non può dirsi superato e sconfessato da quanto sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità con la pronunzia n. 20684/2018 che nell'affermare il principio secondo cui per i contratti siglati dall'azienda speciale di ente pubblico territoriale “non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione
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ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale”, fa espressamente
“salva ovviamente un'eventuale disciplina speciale per determinate categorie di contratti, come nel caso del codice dei contratti pubblici”.
La violazione dell'obbligo di forma dei contratti conclusi con la P.A. determina una nullità non sanabile (e passibile di rilievo officioso), con la precisazione che risulta inidonea ad integrare il requisito formale richiesto la produzione di qualsivoglia atto prodromico o preparatorio (cfr. sul punto
Cass. S.U. 9775/2022).
Nel caso di specie, parte attrice ha omesso la produzione in giudizio dei contratti di fornitura, da siglarsi in forma scritta, per vero nemmeno tentando di sopperire a tale carenza da ulteriore documentazione, limitandosi alla produzione di una parte delle fatture che tali rapporti discenderebbero.
Il rilievo della nullità dei rapporti sottostanti l'emissione delle fatture per difetto di prova della stipula dei relativi contratti in forma scritta è tale, in evidenza, da assorbire ogni altra questione prospettata dalle parti, determinando, da solo, il rigetto della domanda attorea, di pagamento delle fatture a titolo di corrispettivo contrattuale, in ogni sua articolazione, ossia relativa anche agli accessori ed agli oneri di recupero delle ragioni di credito, siccome collegati al credito per capitale.
Né può operare il principio di non contestazione poiché trattandosi di forma scritta non può essere sostituita neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente,
l'esistenza del diritto (cfr. Cass. n. 1452/2019 secondo cui: “poiché i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam sono nulli, e quindi giuridicamente irrilevanti, se non rivestono tale forma, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche
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implicitamente, l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito”; cfr. anche Cass. 27972/2022).
In definitiva, ha del tutto omesso di fornire la benché Parte_1
minima documentazione per la stragrande maggioranza delle somme capitali richieste;
rispetto ad una porzione delle pretese ha prodotto solo i contratti di cessioni di credito (in particolare quelle con , Controparte_8 [...]
) e niente altro - nemmeno fatture ed ordinativi di Controparte_21 pagamento, per altri solo le fatture, ma non anche i contratti di cessione dei crediti;
in nessun caso ha prodotto i contratti pubblici di fornitura o prestazione di servizi sottostanti le pretese attoree.
La domanda attorea va, pertanto, ritenuta infondata poiché non è stata prodotta documentazione idonea e sufficiente affinché possa ritenersi provato il credito azionato. L'accertamento negativo del credito implica altresì l'infondatezza della domanda di pagamento di somme a titolo di interessi anatocistici, sul credito ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 nonché sugli “ulteriori interessi per pagamenti tardivi”, oltre agli interessi su ciascuna somma di € 40.
Da ultimo, occorre vagliare la domanda spiegata, in via “residuale”, da parte attrice in riassunzione, relativa all'applicazione, al caso di specie, dell'art. 2041 c.c.
Tale domanda è inammissibile. L'azione esperita, infatti, ha natura residuale, non essendo “proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”, ai sensi dell'art. 2042 c.c. (sul punto, ex multis, Cass. civ. ord. n. 29988/18 “L'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro
l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito”. Da ultimo, Cass. Civ., S.U., sent. n. 33954/2023: “Ai fini della
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verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all' art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa
l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ossequio ai parametri indicati dal D.M. 147/2022.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda spiegata da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. spiegata da parte attrice;
condanna a rifondere all' le Pt_1 Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in euro 13.000,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Parte_1
Trapani, 20.10.2025
Il Giudice
DE AN LI
11 R.G. n. 2653/2021
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