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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente
DISCENZA GIUSEPPE, Relatore
DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 140/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Difensore 2-CF_Difensore_2
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 16/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030100166 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 09/08/2023 la Ricorrente _1 spa, propone appello avverso la sentenza n. 15/2023
emessa dalla Corte di Giustizia di 1° grado di Campobasso.
Trattasi di avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate alla contribuente in epigrafe, per l'anno
2016, con il quale si contestava l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti e false lettere di intento emesse dalle società Società _1 SRL e Società _2 SRL e ha accertato in capo alla Ricorrente_1 SRL un'evasione di IVA per complessivi € 209.946,00 (di cui € 195.712,00 come imposta indetraibile, relativa alle fatture ricevute dalla Società _1 SRL e Società _2 SRL, in quanto afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti, su un imponibile complessivo di € 889.602,00; ed € 14.234,00 come imposta non addebitata sulle cessioni effettuate nei confronti dei fittizi "esportatori abituali" Società 1 SRL su un imponibile di €
64.700,00).
Proponeva ricorso la società eccependo: 1) Nullità dell'atto perché relativo ad accertamenti di terzi non notificati alla contribuente;
Nel merito: 2) Insussistenza della pretesa tributaria: mancata prova del coinvolgimento della società Ricorrente_1 nella supposta frode;
3) In subordine: richiesta di disapplicazione delle sanzioni, in quanto la società “si è uniformata ad una interpretazione contenuta nei documenti di prassi emanati dall'Amministrazione finanziaria"; - richiesta di sospensione del presente giudizio e dei relativi atti esecutivi in attesa della definizione del procedimento penale.
In prima istanza il ricorso non veniva accolto, poiché i primi giudici ritenevano che in relazione al sollevato difetto di motivazione, l'accertamento è valido alla stregua delle ragioni per cui la motivazione per relationem
è ammissibile laddove l'atto notificato riproduca gli elementi essenziali degli atti cui fa riferimento;
nel merito,
la Corte riteneva che l'accertamento fosse da confermare, poiché la parte non ha fornito la prova contraria rispetto alle contestazioni contenute nell'impugnato avviso di accertamento.
Nel proporre appello e memorie illustrative, la contribuente eccepisce di essere una società che opera correttamente nelle attività sue proprie, con una contabilità regolare mai contestata dai verificatori. Sottolinea
l'illegittimità dell'atto perché relativo ad accertamenti effettuati su terzi e non notificati alla Ricorrente_1 S.r.l. e senza che quest'ultima abbia potuto prendere visione della documentazione, soprattutto tenuto conto che le motivazioni dell'accertamento divergono da quella che è la pretesa fatta valere. La società sostanzialmente censura l'avviso di accertamento perché: - non contiene le prove (art. 7, comma 5-bis, D.lgs. 546/92 e 115 cpc)
nel presente giudizio di quanto asserito dalla Amministrazione;
- non contiene contestazioni dirette alla
Ricorrente 1 S.r.l.; - imputa ad Ricorrente_1 S.r.l. le conseguenze del comportamento di soggetti terzi senza motivare e provare gli assunti ma limitandosi alla mera enunciazione;
afferma [con motivazione per relationem alle allegazioni (segnalazioni), le quali, a loro volta, sono mere enunciazioni prive dei "presupposti di fatto"], che le fatture sarebbero soggettivamente inesistenti e che Ricorrente_1 S.r.l. sarebbe responsabile di frode in relazione alle fatture attive emesse per gli esportatori abituali;
- mette irrazionalmente in relazione volumi d'affari e credito IVA, tra l'altro, senza tener conto dei dati di bilancio ed in particolare dell'aumento delle rimanenze;
-
non tiene conto che Ricorrente_1 S.r.l. ha osservato tutte le prescrizioni in materia tributaria (tutti i pagamenti sono tracciati e tutte le auto sono correttamente immatricolate al PRA); - contiene una serie di affermazioni sulla cd. "Famiglia Tullo" che sono del tutto inconferenti e contraddittorie con quanto accertato e comunque prive di prova e volte ad affermare rilievi fiscali inerenti alla "Famiglia Tullo" e non all'odierna accertata;
-
mancano i "presupposti di fatto” in base ai quali Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l. sarebbero mere
"cartiere"; manca la prova per la quale si ritiene che Ricorrente_1 S.r.l. abbia partecipato attivamente o consapevolmente alla asserita frode, mentre è provato che dal controllo effettuato da Ricorrente_1 S.r.l. presso
Registro delle Imprese e presso il sistema VIES non fossero emerse criticità in relazione ai fornitori (
Società 1 S.r.l. e Società_2 S.r.l.); - manca la prova che gli autoveicoli sarebbero stati acquistati da
Ricorrente 1 S.r.l. a prezzi inferiori a quelli di mercato.
Per questi motivi
chiede la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell'atto di appello.
Di contro l'Ufficio nel presentare controdeduzioni eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello poiché dalla disamina dell'atto di impugnazione emerge che la società appellante ha genericamente contestato la sentenza di primo grado per mancanza di una autonoma valutazione degli elementi di prova, in violazione dell'art. 7, c.
5-bis, del D.lgs n. 546/1992, ma, di fatto, abbia sostanzialmente riproposto le eccezioni formulate nell'atto introduttivo con assenza di elementi che possano essere ricondotti a motivi di impugnazione della sentenza. Sottolinea l'Ade che relativamente alla mancata allegazione degli atti concernenti le contestazioni effettuate nei confronti delle società Società _1 SRL e Società _2 SRL,
l'avviso di accertamento è stato compiutamente motivato per relationem rispetto alle dette segnalazioni ed,
inoltre, nello stesso è stato riportato il contenuto essenziale dei risultati delle verifiche compiute nei confronti della Società 1 e della Società 2. Ciò è dimostrato altresì dalla circostanza che l'odierna appellante, in sede giudiziale, ha da subito ha contestato nel merito gli addebiti a proprio carico. Ribadisce
ancora l'appellato ufficio che, diversamente da quanto eccepito dalla società appellante, l'avviso di accertamento impugnato riporta e ricostruisce tutta la fattispecie fraudolenta posta in essere dalle società facenti capo alla famiglia TULLO, tra cui la Ricorrente_1 SRL, nonché gli elementi sulla base dei quali l'Ufficio ha ritenuto che la società appellante non potesse non essere a conoscenza del disegno fraudolento cui partecipava. Una volta provata la sussistenza della frode da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche mediante presunzioni (cfr. Cass. sentenza 14 dicembre 2012, n. 23078), il diritto alla detrazione spetta solo laddove il contribuente dimostri che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad una operazione fraudolenta. Fa presente l'Agenzia che nell'atto impositivo l'Ufficio ha riportato i dati delle segnalazioni relative agli acquisti effettuati dalla Ricorrente_1 SRL, negli anni 2016 e 2017, dalle citate cartiere. Nel prosieguo dell'accertamento, l'Ufficio ha inoltre riportato nel dettaglio tutti gli elementi indiziari rilevati nell'ambito dei controlli a carico delle società facenti capo alla famiglia Nominativo_1, garantendo il diritto di difesa del contribuente e superando il paventato vizio di motivazione dell'atto impugnato.
Per questi motivi
chiede la conferma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'atto di appello.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio l'appello non è meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che a seguito dell'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate, attraverso la quale il contribuente veniva indicato come soggetto presente sul mercato operando una sistematica concorrenza sleale essendo in grado di praticare prezzi inferiori a quelli di mercato mediante l'utilizzo di cartiere e sistemi fraudolenti di rilevante portata, è seguito un processo penale avviato dalla Procura delle Repubblica di
Campobasso.
Il tema di fondo su cui si basa l'odierno contenzioso riguarda il corretto riparto dell'onere probatorio nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato l'inesistenza oggettiva delle operazioni riportate nelle fatture passive, e la valutazione degli elementi indiziari sui quali tale pretesa si fonda. Dal momento che la fattura costituisce, di regola, titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA e alla deducibilità dei costi, la Cassazione ha più volte ribadito che spetta all'Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto;
questa dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni, anche semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (in tal senso Cass. n. 28628/2021;
Cass. n. 17619/2018). In tal caso, però, deve trattarsi, come affermato dagli Ermellini, di "prove complete alle quali il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento." Al riguardo, ha ribadito la S.C., "l'Ufficio è tenuto a provare che l'operazione documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia." Più in particolare, con la sentenza recentissima n. 32370 del 2023 la Cassazione
ha chiarito che la dimostrazione a carico dell'Amministrazione finanziaria è raggiunta qualora l'Ufficio abbia fornito elementi ritenuti “idonei ad affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati, ovvero l'inesattezza". Ritiene questo Collegio che gli elementi indiziari raccolti dall'Ufficio appaiono consistenti, precisi e univocamente indirizzati a confermare l'inesistenza delle operazioni passive i cui costi sono stati indebitamente portati in detrazione dal contribuente. Di contro la parte fornisce giustificazioni generiche ribadendo la effettività delle operazioni passive e la linearità del proprio operato. Osserva ancora il l'Amministrazione Collegio come nel caso in esame - trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti finanziaria non sia onerata di fornire alcuna prova in ordine alla consapevolezza o meno da parte della contribuente destinataria delle fatture ritenute false in ordine alla natura fraudolenta delle operazioni.
Questo Collegio uniformandosi a quanto statuito dai primi giudici rileva che "il coinvolgimento della contribuente nel meccanismo fraudolento portato avanti dalla Mastercar center srl trova conferma anche nelle segnalazioni trasmesse dalla divisione contribuenti all'odierno ufficio resistente, a seguito delle verifiche effettuate per i periodi di imposta 2016/17 nei confronti della Società 1 srl e della Società 2 srl,
rivelatesi mere cartiere utilizzate dalla Master car center srl e appunto dalla Ricorrente_1 srl. In sostanza, come riportato nell'atto impugnato e come argomentato dall'Ufficio resistente, le società cartiere hanno emesso numerose lettere d'intento in assenza dei requisiti normativamente previsti al fine di consentire alle società
utilizzatrici di rientrare in possesso dell'Iva precedentemente pagata alle cartiere e da queste non versate all'erario."
Quanto alle spese di lite l'indubbia controvertibilità delle questioni giustifica una integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado del Molise rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Compensa le spese.
Così deciso in Campobasso lì, 19/05/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
US EN Avv. Antonio Liberatore
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente
DISCENZA GIUSEPPE, Relatore
DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 140/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Difensore 2-CF_Difensore_2
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 16/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030100166 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 09/08/2023 la Ricorrente _1 spa, propone appello avverso la sentenza n. 15/2023
emessa dalla Corte di Giustizia di 1° grado di Campobasso.
Trattasi di avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate alla contribuente in epigrafe, per l'anno
2016, con il quale si contestava l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti e false lettere di intento emesse dalle società Società _1 SRL e Società _2 SRL e ha accertato in capo alla Ricorrente_1 SRL un'evasione di IVA per complessivi € 209.946,00 (di cui € 195.712,00 come imposta indetraibile, relativa alle fatture ricevute dalla Società _1 SRL e Società _2 SRL, in quanto afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti, su un imponibile complessivo di € 889.602,00; ed € 14.234,00 come imposta non addebitata sulle cessioni effettuate nei confronti dei fittizi "esportatori abituali" Società 1 SRL su un imponibile di €
64.700,00).
Proponeva ricorso la società eccependo: 1) Nullità dell'atto perché relativo ad accertamenti di terzi non notificati alla contribuente;
Nel merito: 2) Insussistenza della pretesa tributaria: mancata prova del coinvolgimento della società Ricorrente_1 nella supposta frode;
3) In subordine: richiesta di disapplicazione delle sanzioni, in quanto la società “si è uniformata ad una interpretazione contenuta nei documenti di prassi emanati dall'Amministrazione finanziaria"; - richiesta di sospensione del presente giudizio e dei relativi atti esecutivi in attesa della definizione del procedimento penale.
In prima istanza il ricorso non veniva accolto, poiché i primi giudici ritenevano che in relazione al sollevato difetto di motivazione, l'accertamento è valido alla stregua delle ragioni per cui la motivazione per relationem
è ammissibile laddove l'atto notificato riproduca gli elementi essenziali degli atti cui fa riferimento;
nel merito,
la Corte riteneva che l'accertamento fosse da confermare, poiché la parte non ha fornito la prova contraria rispetto alle contestazioni contenute nell'impugnato avviso di accertamento.
Nel proporre appello e memorie illustrative, la contribuente eccepisce di essere una società che opera correttamente nelle attività sue proprie, con una contabilità regolare mai contestata dai verificatori. Sottolinea
l'illegittimità dell'atto perché relativo ad accertamenti effettuati su terzi e non notificati alla Ricorrente_1 S.r.l. e senza che quest'ultima abbia potuto prendere visione della documentazione, soprattutto tenuto conto che le motivazioni dell'accertamento divergono da quella che è la pretesa fatta valere. La società sostanzialmente censura l'avviso di accertamento perché: - non contiene le prove (art. 7, comma 5-bis, D.lgs. 546/92 e 115 cpc)
nel presente giudizio di quanto asserito dalla Amministrazione;
- non contiene contestazioni dirette alla
Ricorrente 1 S.r.l.; - imputa ad Ricorrente_1 S.r.l. le conseguenze del comportamento di soggetti terzi senza motivare e provare gli assunti ma limitandosi alla mera enunciazione;
afferma [con motivazione per relationem alle allegazioni (segnalazioni), le quali, a loro volta, sono mere enunciazioni prive dei "presupposti di fatto"], che le fatture sarebbero soggettivamente inesistenti e che Ricorrente_1 S.r.l. sarebbe responsabile di frode in relazione alle fatture attive emesse per gli esportatori abituali;
- mette irrazionalmente in relazione volumi d'affari e credito IVA, tra l'altro, senza tener conto dei dati di bilancio ed in particolare dell'aumento delle rimanenze;
-
non tiene conto che Ricorrente_1 S.r.l. ha osservato tutte le prescrizioni in materia tributaria (tutti i pagamenti sono tracciati e tutte le auto sono correttamente immatricolate al PRA); - contiene una serie di affermazioni sulla cd. "Famiglia Tullo" che sono del tutto inconferenti e contraddittorie con quanto accertato e comunque prive di prova e volte ad affermare rilievi fiscali inerenti alla "Famiglia Tullo" e non all'odierna accertata;
-
mancano i "presupposti di fatto” in base ai quali Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l. sarebbero mere
"cartiere"; manca la prova per la quale si ritiene che Ricorrente_1 S.r.l. abbia partecipato attivamente o consapevolmente alla asserita frode, mentre è provato che dal controllo effettuato da Ricorrente_1 S.r.l. presso
Registro delle Imprese e presso il sistema VIES non fossero emerse criticità in relazione ai fornitori (
Società 1 S.r.l. e Società_2 S.r.l.); - manca la prova che gli autoveicoli sarebbero stati acquistati da
Ricorrente 1 S.r.l. a prezzi inferiori a quelli di mercato.
Per questi motivi
chiede la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell'atto di appello.
Di contro l'Ufficio nel presentare controdeduzioni eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello poiché dalla disamina dell'atto di impugnazione emerge che la società appellante ha genericamente contestato la sentenza di primo grado per mancanza di una autonoma valutazione degli elementi di prova, in violazione dell'art. 7, c.
5-bis, del D.lgs n. 546/1992, ma, di fatto, abbia sostanzialmente riproposto le eccezioni formulate nell'atto introduttivo con assenza di elementi che possano essere ricondotti a motivi di impugnazione della sentenza. Sottolinea l'Ade che relativamente alla mancata allegazione degli atti concernenti le contestazioni effettuate nei confronti delle società Società _1 SRL e Società _2 SRL,
l'avviso di accertamento è stato compiutamente motivato per relationem rispetto alle dette segnalazioni ed,
inoltre, nello stesso è stato riportato il contenuto essenziale dei risultati delle verifiche compiute nei confronti della Società 1 e della Società 2. Ciò è dimostrato altresì dalla circostanza che l'odierna appellante, in sede giudiziale, ha da subito ha contestato nel merito gli addebiti a proprio carico. Ribadisce
ancora l'appellato ufficio che, diversamente da quanto eccepito dalla società appellante, l'avviso di accertamento impugnato riporta e ricostruisce tutta la fattispecie fraudolenta posta in essere dalle società facenti capo alla famiglia TULLO, tra cui la Ricorrente_1 SRL, nonché gli elementi sulla base dei quali l'Ufficio ha ritenuto che la società appellante non potesse non essere a conoscenza del disegno fraudolento cui partecipava. Una volta provata la sussistenza della frode da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche mediante presunzioni (cfr. Cass. sentenza 14 dicembre 2012, n. 23078), il diritto alla detrazione spetta solo laddove il contribuente dimostri che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad una operazione fraudolenta. Fa presente l'Agenzia che nell'atto impositivo l'Ufficio ha riportato i dati delle segnalazioni relative agli acquisti effettuati dalla Ricorrente_1 SRL, negli anni 2016 e 2017, dalle citate cartiere. Nel prosieguo dell'accertamento, l'Ufficio ha inoltre riportato nel dettaglio tutti gli elementi indiziari rilevati nell'ambito dei controlli a carico delle società facenti capo alla famiglia Nominativo_1, garantendo il diritto di difesa del contribuente e superando il paventato vizio di motivazione dell'atto impugnato.
Per questi motivi
chiede la conferma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'atto di appello.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio l'appello non è meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che a seguito dell'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate, attraverso la quale il contribuente veniva indicato come soggetto presente sul mercato operando una sistematica concorrenza sleale essendo in grado di praticare prezzi inferiori a quelli di mercato mediante l'utilizzo di cartiere e sistemi fraudolenti di rilevante portata, è seguito un processo penale avviato dalla Procura delle Repubblica di
Campobasso.
Il tema di fondo su cui si basa l'odierno contenzioso riguarda il corretto riparto dell'onere probatorio nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato l'inesistenza oggettiva delle operazioni riportate nelle fatture passive, e la valutazione degli elementi indiziari sui quali tale pretesa si fonda. Dal momento che la fattura costituisce, di regola, titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA e alla deducibilità dei costi, la Cassazione ha più volte ribadito che spetta all'Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto;
questa dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni, anche semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (in tal senso Cass. n. 28628/2021;
Cass. n. 17619/2018). In tal caso, però, deve trattarsi, come affermato dagli Ermellini, di "prove complete alle quali il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento." Al riguardo, ha ribadito la S.C., "l'Ufficio è tenuto a provare che l'operazione documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia." Più in particolare, con la sentenza recentissima n. 32370 del 2023 la Cassazione
ha chiarito che la dimostrazione a carico dell'Amministrazione finanziaria è raggiunta qualora l'Ufficio abbia fornito elementi ritenuti “idonei ad affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati, ovvero l'inesattezza". Ritiene questo Collegio che gli elementi indiziari raccolti dall'Ufficio appaiono consistenti, precisi e univocamente indirizzati a confermare l'inesistenza delle operazioni passive i cui costi sono stati indebitamente portati in detrazione dal contribuente. Di contro la parte fornisce giustificazioni generiche ribadendo la effettività delle operazioni passive e la linearità del proprio operato. Osserva ancora il l'Amministrazione Collegio come nel caso in esame - trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti finanziaria non sia onerata di fornire alcuna prova in ordine alla consapevolezza o meno da parte della contribuente destinataria delle fatture ritenute false in ordine alla natura fraudolenta delle operazioni.
Questo Collegio uniformandosi a quanto statuito dai primi giudici rileva che "il coinvolgimento della contribuente nel meccanismo fraudolento portato avanti dalla Mastercar center srl trova conferma anche nelle segnalazioni trasmesse dalla divisione contribuenti all'odierno ufficio resistente, a seguito delle verifiche effettuate per i periodi di imposta 2016/17 nei confronti della Società 1 srl e della Società 2 srl,
rivelatesi mere cartiere utilizzate dalla Master car center srl e appunto dalla Ricorrente_1 srl. In sostanza, come riportato nell'atto impugnato e come argomentato dall'Ufficio resistente, le società cartiere hanno emesso numerose lettere d'intento in assenza dei requisiti normativamente previsti al fine di consentire alle società
utilizzatrici di rientrare in possesso dell'Iva precedentemente pagata alle cartiere e da queste non versate all'erario."
Quanto alle spese di lite l'indubbia controvertibilità delle questioni giustifica una integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado del Molise rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Compensa le spese.
Così deciso in Campobasso lì, 19/05/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
US EN Avv. Antonio Liberatore