Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi al giudizio di previdenza n. 3116/2019 R.G. promosso da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella qualità di eredi di , (rappr. e dif. dall'avv.
[...] Persona_1
S. Lupica) contro (rappr. e dif. dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Catania), avente ad oggetto: indennizzo ex lege
210/1992;
osserva
Avendo chiesto con istanza del 21.11.2002 il riconoscimento dei benefici economici previsti dalla legge n. 210/92, è stata sottoposta Persona_1
a visita medica presso la C.M.O. di Messina.
Ad esito di tale visita, l'istanza in questione viene rigettata in quanto non tempestiva, pur accertandosi l'esistenza del nesso causale con la trasfusione del
1988 e l'ascrivibilità della patologia all'8^ categoria della Tabella A.
[...]
, a conclusione del quale - con D.M. del 21.06.2007 – vengono CP_1
riconosciute la tempestività della domanda e l'esistenza del nesso causale, ma non viene riconosciuta l'ascrivibilità ad alcuna categoria.
Per effetto di domanda di aggravamento del 21.06.2016, la competente
Commissione medica sottopone la a nuova visita medica, ad esito Per_1
della quale redige il verbale Mod. ML/V n. 137/L.210/92 del 11.05.2017, contenente il riconoscimento sia della tempestività della domanda, sia del nesso eziologico con la trasfusione del 1988, sia della patologia “Epatopatia cronica
HCV correlata (HCV RNA positività), in soggetto emotrasfuso”, con la precisazione che <L'infermità riportata nel giudizio diagnostico è già ascritta alla 8^ (ottava) categoria della Tabella A, allegata al D.P.R.
30.12.1981 n. 834”>> e che <L'infermità di cui al giudizio diagnostico non, dicasi non, costituisce aggravamento dell'infermità già riconosciuta con verbale
n. 2065 del 06/09/04 della CMO 2^ Distaccata di Messina del CMML di
Palermo”.
La richiesta di aggravamento viene disattesa in base all'assunto che la patologia in questione presentasse già nel 2004 i requisiti per l'ascrizione alla categoria sopra indicata.
La - considerato l'accertamento della tempestività della domanda, Per_1
dell'esistenza del nesso eziologico con la trasfusione del 1988 e dell'esistenza di gravi danni funzionali tali da essere ascritti nell'ottava categoria – chiede allora al di concedere, tramite provvedimento reso in autotutela, CP_1 CP_1
i benefici di cui trattasi.
Il chiede alla C.M.O. di Messina di “rivedere il Controparte_1
verbale n. 137 dell'11/05/2017”.
La C.M.O. 2^ di Messina, con comunicazione del 16/01/2018, invita la a presentarsi “per chiarimenti richiesti dal di Per_1 Controparte_1
Roma”, ivi indicando in calce “NB:All'ASP che legge per conoscenza, pregasi voler ritenere nullo il verbale di aggravamento mod. ML/V nr. 137 dell'11/05/2017”.
In data 02/02/2018, l'interessata viene sottoposta a visita medica, conclusasi con verbale Mod. ML/V - n. 79 L. 210/92 del 26.02.2018, tramite il quale – premesso che “Il presente verbale annulla e sostituisce il verbale ML/V n. 137
L.210/92 dell'11/05/17, in seguito a lettera del (DGVESC Controparte_1
0040537 - P 20/12/17)” – viene confermato il nesso eziologico con la trasfusione (“Epatopatia cronica HCV correlata (HCV RNA positività), in soggetto emotrasfuso, già riconosciuta con verbale n. 2065 del 06/09/04 della
C.M.O. 2^ Distaccata di Messina del CMML di Palermo”, viene riconosciuta l'ascrivibilità all'8^ categoria della Tabella A (“L'infermità riportata nel giudizio diagnostico è già ascritta alla 8^ (ottava) categoria della Tabella A, allegata al D.P.R. 30.12.1981 n. 834”, viene esclusa la sussistenza di alcun aggravamento (sul presupposto che la SI.ra fosse in possesso dei Per_1
requisiti di gravità ed ascrivibilità alla 8^ categoria giusta verbale del 2004)
(“L'infermità di cui al giudizio diagnostico non, dicasi non, costituisce aggravamento dell'infermità già riconosciuta con verbale n. 2065 del 06/09/04 della CMO 2^ Distaccata di Messina del CMML di Palermo”) e non viene riconosciuta la tempestività della domanda.
Avverso tale verbale in data 30.03.2018 viene proposto ricorso ai sensi dell'art. 5 L. 210/92. Il invia dunque alla C.M.O. di Messina una nota CP_1
con la quale “si evidenzia una incongruenza nel giudizio di ascrivibilità tabellare”, con invito a “visionare nuovamente il verbale e di rinviarlo allo scrivente Ufficio”.
Facendo seguito a tale invito, la C.M.O. 2^ di Messina redige il verbale
Mod. ML/V n. 176 L. 210/92 del 29.06.2018, con il quale la commissione stessa: 1) annulla e sostituisce i verbali ML/V n. 137 L. 210/92 dell'11.05.2017
e ML/V n. 79 L. 210/92 del 26/02/2018; 2) conferma il nesso causale tra le trasfusioni subite e l'infermità diagnosticata/riconosciuta nel verbale n. 2065 del 06.09.2004 della C.M.O. 2^ Distaccata di Messina del C.M.M.L. di Palermo;
3) ritiene l'infermità non ascrivibile ad alcuna categoria della tabella A, allegata al
D.P.R. 30.12.1981 n. 834; 4) ritiene l'istanza di aggravamento non presentata nei termini di legge previsti dall'art. 6 della legge 210/92.
La propone ricorso anche avverso tale verbale in data 28.12.2018. Per_1
Tale ricorso non viene deciso nel termine previsto dall'art. 5, 2° comma, L.
210/1992.
Il provvedimento reso ad esito del primo ricorso costituisce oggetto del presente giudizio.
Tali essendo i presupposti fattuali (non costituenti oggetto di contestazione e comunque adeguatamente documentati) della domanda, l'odierna parte ricorrente chiede che il giudice adito voglia “- accertare e dichiarare che la
SI.ra è affetta da danno permanente ed irreversibile alla Persona_1
salute, epatite C, ascrivibile ad una delle categorie della tabella A allegata alla
L. 210/92; - dichiarare il diritto della ricorrente al conseguimento dell'indennizzo ex Legge 25.02.92 n. 210 nella misura indicata dalla legge a seguito della domanda di aggravamento;
- condannare il , Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione dell'assegno legislativamente previsto in favore del ricorrente con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento (21.06.2016) con gli interessi e rivalutazione;
- con vittoria di spese e compensi.”.
Il Ministero resistente chiede disattendersi il ricorso, ribadendo che alla data del 21 giugno 2016 (data in cui è stata presentata la relativa istanza) non sussisteva alcun effettivo aggravamento.
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La pretesa attrice merita accoglimento.
Per quanto attiene alla tempestività della domanda inoltrata dalla , Per_1
come evidenziato in narrativa, a fronte dell'istanza di aggravamento del
21.06.2016 la C.M.O. di Messina ha provveduto a redigere un primo verbale in data 11.05.2017 con il quale la domanda è ritenuta tempestiva, un successivo verbale in data 26.02.2018 (a seguito dell'istanza del 02.10.2017) con il quale la domanda stessa è ritenuta intempestiva ed un ulteriore verbale in data
29.06.2018 (dopo la richiesta di “chiarimenti” rivolta dal ) Controparte_1
statuente identico giudizio di intempestività.
In disparte ogni considerazione in ordine ai motivi che – alla stregua della prospettazione contenuta in ricorso – autorizzerebbero a formulare un giudizio di tempestività, è sufficiente notare come tale requisito debba considerarsi accertato in via definitiva per effetto del D.D. del 13 dicembre 2018 del
. Controparte_1
Altresì accertata si rivela l'esistenza del nesso causale con l'emotrasfusione indicata in narrativa, come consacrato nei predetti verbali della C.M.O. di
Messina.
La più volte menzionata C.M.O. di Messina, infine, nel verbale dell'11.05.2017 e nel verbale del 26.02.2018 ha accertato che l'infermità dalla quale la risultava affetta fosse ascrivibile all'8^ categoria della Tabella Per_1
A, allegata al D.P.R. 30.12.1981 n. 834.
Del tutto illegittimamente la medesima C.M.O. (con verbale del 29.06.2018) ed il (cfr. D.D. del 13 dicembre 2018) hanno provveduto Controparte_1
d'ufficio a revocare detta ascrivibilità.
Non costituisce, in particolare, oggetto di contestazione la circostanza che, ad esito di giudizio tra le medesime odierne parti in causa, sia stata resa dal
Tribunale di Catania sentenza passata in giudicato relativa all'accertamento degli esiti dannosi dell'emotrasfusione con sangue infetto, con la quale è stata riconosciuta in capo alla un'invalidità del 30%, (vale a dire una Per_1
invalidità che pacificamente notoriamente corrisponde all'ottava categoria della
Tab. A, allegata al D.P.R. 834/1981).
Non è superfluo soggiungere che, nella materia di cui trattasi (come correttamente osservato dal procuratore di parte ricorrente) trovano applicazione il divieto di reformatio in pejus ed il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. (cfr. parere del medesimo Consiglio di Stato n. 5/2012 del
09.01.2012, laddove si ribadisce: “In materia di ricorsi amministrativi esistono limiti ai poteri di riesame della fattispecie in capo all'autorità investita della decisione. Il ricorso, infatti, ha natura giustiziale e partecipa di alcuni caratteri propri dell'attività giurisdizionale: tra questi, la rigorosa corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il divieto di reformatio in pejus. L'autorità decidente non può annullare o riformare il provvedimento per motivi differenti da quelli sollevati dal ricorrente;
né può annullare o riformare parti del provvedimento non oggetto di impugnazione, esplicita o almeno implicita”; il ricorso al
, pertanto, si atteggia come una sorta di “fase” del procedimento CP_1
amministrativo diretto all'erogazione dell'indennizzo, “nei casi in cui il giudizio della commissione sia stato – in tutto o in parte – negativo avendo esso funzione autonoma. Infatti, attraverso la sua proposizione, l'interessato contesta un atto
– il giudizio della commissione – che assume portata sostanzialmente definitiva, essendo il vincolato a disporre in conformità. Tale ricostruzione CP_1
rafforza l'idea che il potere decisionale del non si estenda al di là del CP_1
thema decidendum fissato nel ricorso, essendo una diversa interpretazione contraria sia alla lettera che alla ratio della previsione”.).
Le considerazioni svolte impongono l'accoglimento del ricorso.
Di conseguenza, atteso che , nata a Comiso in [...] 22 Persona_1
luglio 1946 e deceduta in data 14 marzo 2022, alla data della presentazione della domanda di aggravamento (21 giugno 2016) era affetta da danno permanente ed irreversibile alla salute, ascrivibile all'ottava categoria della Tab. A, allegata al
D.P.R. 834/1981), il dev'essere condannato a Controparte_1
corrispondere agli odierni ricorrenti (eredi della predetta ) il correlato Per_1
indennizzo, oltre interessi legali fino al pagamento effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara che , nata a [...] in data [...] e Persona_1
deceduta in data 14 marzo 2022, alla data della presentazione della domanda di aggravamento (21 giugno 2016) era affetta da danno permanente ed irreversibile alla salute, ascrivibile all'ottava categoria della Tab. A, allegata al D.P.R.
834/1981); condanna il a corrispondere agli odierni ricorrenti Controparte_1
( e , eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
della predetta ) l'indennizzo dovuto per legge, oltre interessi legali fino Per_1
al dì del pagamento effettivo;
condanna il a rifondere allo Stato le spese processuali, Controparte_1
liquidate in complessivi € 2.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 5 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)