Decreto cautelare 27 gennaio 2026
Sentenza breve 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 24/03/2026, n. 5480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5480 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05480/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00965/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2026, proposto da GI EB PO, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Scolavino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso HSL Advisors STA S.r.l. in Nola (NA), via Circumvallazione, 310;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e Scuola Nazionale dell’Amministrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CO D’AL e AN Di NA, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa adozione di adeguate misure cautelari
1) dell’avviso trasmesso in data 27.11.2025, mediante il quale il ricorrente ha ricevuto la notifica dell’esito della prova preselettiva sostenuta in data 26.11.2025 e la graduatoria dei candidati che hanno superato la detta prova, venendo a conoscenza del punteggio ottenuto, pari a punti 43,7, e, per l’effetto, della mancata ammissione alle prove scritte del concorso pubblico per l’ammissione di 144 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 120 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, essendosi collocato in posizione inferiore al 432° posto;
2) del decreto di approvazione dell’elenco dei candidati risultati idonei all’esito della prova preselettiva relativa al concorso pubblico per l’ammissione di 144 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 120 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, quindi della detta prova preselettiva complessivamente intesa, nonché di tutti i provvedimenti e atti inerenti al concorso di che trattasi anche se non conosciuti;
3) dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta relativa al concorso pubblico per l’ammissione di 144 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 120 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;
4) ove e per quanto necessario dei verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 23.10.2025, n. 2 del 29.10.2025, n. 3 del 17.11.2025 e n. 4 del 26.11.2025;
5) ove e per quanto necessario del Bando relativo al concorso pubblico per l’ammissione di 144 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 120 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;
6) di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguenziale o comunque connesso a quelli qui censurati e, per l’effetto, per la condanna delle amministrazioni intimate a disporre il ricalcolo del punteggio effettivamente dovuto al ricorrente ai fini della ammissione alle prove scritte, se del caso da disporsi con riserva, per le date del 12.02.2026 e 13.02.2026 o per disporre prova scritta suppletiva a beneficio del ricorrente o per disporre la rinnovazione dell’intera prova preselettiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e della Scuola Nazionale dell’Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. LU BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente ha esposto di aver partecipato al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di centoquarantaquattro allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventi dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, indetto dalla Scuola nazionale dell’amministrazione con bando pubblicato in data 19 maggio 2025 sul portale telematico InPA.
1.1. Per quel che rileva ai fini del presente giudizio, il bando di concorso prevedeva che nel caso in cui il numero delle domande fosse stato pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si sarebbe svolta una prova preselettiva ai fini dell’ammissione alle prove scritte (articolo 6).
Detta prova preselettiva, in particolare, sarebbe consistita in un test composto da sessanta quesiti a risposta multipla, di cui anche tre di diritto costituzionale, cinque di diritto amministrativo, tre di diritto dell’Unione europea, tre di economia politica, tre di politica economica, due di economia delle amministrazioni pubbliche, sei di management pubblico e innovazione digitale, cinque di analisi delle politiche pubbliche.
Il bando altresì stabiliva che i candidati ammessi alle prove scritte sarebbero stati quelli classificati in graduatoria entro il quattrocentotrentaduesimo posto – soglia pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso ai fini della ammissione alla successiva fase del corso concorso selettivo – nonché i candidati che avessero conseguito il medesimo punteggio del candidato collocatosi in posizione quattrocentotrentadue.
1.2. La parte ricorrente svolgeva la prova preselettiva in data 26 novembre 2025 e conseguiva il punteggio di 43,7 punti (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente), non utile al suo superamento, in quanto la soglia minima di punteggio che avrebbe dovuto essere raggiunta, alla luce dell’andamento della prova, era risultata pari a 45,73 punti, come risulta dall’elenco dei candidati idonei versato in atti dal ricorrente (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente).
In particolare, il conseguimento di tale punteggio era dovuto al fatto che il ricorrente aveva risposto in maniera corretta a 49 domande, in maniera non corretta a 10 domande, non fornendo alcuna risposta solamente a un quesito.
1.3. La parte ricorrente, dopo aver appreso di non aver superato la suddetta prova preselettiva, ha presentato alla Commissione esaminatrice tre distinte istanze sollecitatorie del potere di autotutela decisoria, con le quali è stata chiesta una modifica migliorativa del punteggio conseguito.
Tali istanze non sono state riscontrate dall’Amministrazione.
2. La parte ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato a tre distinti motivi, ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, contestandone la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento, con conseguenti richieste di attribuzione del maggior punteggio in relazione ai quesiti contestati ed ammissione con riserva, anche in via cautelare, alle prove scritte del concorso per cui è causa ovvero alla eventuale prova suppletiva.
In subordine, il ricorrente ha chiesto la rinnovazione della intera prova preselettiva.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione – Violazione ovvero falsa applicazione del d.P.R. 09.05.1994, n. 487 - Violazione ovvero falsa applicazione del Bando - Violazione articoli 1 e 3, L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per imparzialità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, travisamento - invalidità derivata ”.
Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità dell’operato valutativo della Commissione esaminatrice, nonché la violazione dei criteri stabiliti con il verbale n. 1 del 23 ottobre 2025, in quanto, secondo la prospettazione ricorsuale, alcuni quesiti sarebbero stati formulati in maniera ambigua e non chiara.
Più in dettaglio, la parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità della formulazione dei quesiti nn. 33, 39, 51, 52, 55, 56 e 58 della prova preselettiva svolta in data 26 novembre 2025. In ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali sancito dal codice di rito, si riporterà il testo dei quesiti e l’articolazione delle censure in sede di delibazione delle singole doglianze articolate con tale mezzo di gravame.
2.1.1. Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione – Violazione ovvero falsa applicazione del d.P.R. 09.05.1994, n. 487 - Violazione ovvero falsa applicazione del Bando - Violazione articoli 1 e 3, L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per imparzialità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, travisamento - invalidità derivata ”.
Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione esaminatrice sulle tre istanze di autotutela presentate dalla parte ricorrente successivamente alla comunicazione dell’esito della prova preselettiva.
2.1.2. Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione – Violazione ovvero falsa applicazione del d.P.R. 09.05.1994, n. 487 - Violazione ovvero falsa applicazione del Bando - Violazione articoli 1 e 3, L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per imparzialità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, travisamento - invalidità derivata ”.
Con tale mezzo di gravame è stata dedotta la particolare difficoltà della seconda parte della prova preselettiva in ragione della sussistenza di presunte criticità, denunciate con le istanze di autotutela, che avrebbero reso difficile la valutazione dei quesiti da parte del ricorrente, incidendo negativamente – e in maniera illegittima – sullo svolgimento della prova concorsuale di cui si tratta.
2.2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, in data 9 febbraio 2026, si sono costituite in resistenza nel presente giudizio e con memoria depositata in pari data hanno eccepito l’infondatezza del gravame.
2.3. La parte ricorrente, con memoria depositata in data 12 febbraio 2026, ha controdedotto all’eccezione sollevata dalle Amministrazioni resistenti, ha specificato le proprie censure e ha instato per l’accoglimento della domanda cautelare e del ricorso.
2.4. All’udienza camerale del 17 febbraio 2026 la causa è stata discussa e, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
4. Ad avviso del Collegio non risulta meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso, con il quale la parte ricorrente ha contestato la legittimità dei quesiti nn. 33, 39, 51, 52, 55, 56 e 58 della prova preselettiva svolta in data 26 novembre 2025.
4.1. Giova in proposito evidenziare, in via preliminare e con carattere generale, che l’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l’assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall’Amministrazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5242 dell’11 giugno 2024; tale orientamento pretorio è costantemente seguito anche da questa Sezione, si veda, di recente, T.A.R. Lazio, sez. IV-ter, sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025).
Vale altresì rilevare che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o la “approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo.
5. La parte ricorrente, con un primo profilo di censura, ha contestato la legittimità del quesito n. 33, recante la seguente formulazione “ Nell’azione in carenza di cui all’art. 265 TFUE, i legittimati attivi possono contestare i seguenti vizi: ” e rispetto al quale le tre opzioni di risposta sono “ a) violazione del principio di attribuzione; b) violazione dei trattati; c) violazione del principio di sussidiarietà ”, di cui la risposta sub b) corrispondente a quella ritenuta corretta dall’Amministrazione.
Il ricorrente, che a tale quesito ha erroneamente risposto selezionando l’opzione sub a) , ritiene che alla luce della sua formulazione, che non è introdotta da formule quali “a norma di” o “dispone l’articolo”, anche la risposta sub a) avrebbe dovuto essere considerata corretta, poiché la violazione del principio di attribuzione dei trattati, laddove si concretizzi nell’omissione di una Istituzione dell’Unione europea rispetto al compimento di un atto dovuto in base ai Trattati, è suscettibile di costituire un vizio che può essere contestato con l’esperimento della azione in carenza di cui all’articolo 265 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“ TFUE ”).
5.1. Il Collegio ritiene che tali doglianze non colgano nel segno.
A tale proposito, va innanzitutto evidenziato che il quesito n. 33, anche se non introdotto dalle consuete formule “in base all’articolo …” “a norma della legge …”, fa espressamente riferimento alla disciplina dell’azione in carenza dettata dall’articolo 265 del TFUE, ragione per cui alla fattispecie in esame risulta applicabile l’orientamento pretorio ordinariamente seguito da questa Sezione in relazione alle prove concorsuali strutturate mediante quiz a risposta multipla, non risultando ostativa la circostanza per cui a venire in rilievo sia una prova preselettiva e non la prova scritta, non variando la ratio sottesa a tale tipologia di prova concorsuale.
In particolare, è stato affermato che “ in relazione alle prove concorsuali scritte a risposta multipla o ‘a quiz’ in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali ‘a norma di’, ‘secondo l’articolo’, ‘dispone l’articolo’ e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente ‘critiche’ – quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica – non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell’amministrazione, nell’ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art. 97, secondo comma della Costituzione ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 16089 del 4 settembre 2024, passata in giudicato).
5.2. Orbene, nel caso di specie il contestato quesito n. 33 è formulato in maniera tale da rendere edotti i candidati, in maniera chiara e immediatamente percepibile, in ordine a quale sia la disposizione normativa da prendere in considerazione per individuare la risposta corretta, essendo testualmente indicato l’articolo 265 del TFUE, che al paragrafo uno stabilisce che “ Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi ”.
Risulta evidente, quindi, come l’unica risposta indubitabilmente esatta sia quella considerata tale dall’Amministrazione, in quanto la previsione normativa richiamata nel testo del quesito n. 33 fa espresso riferimento alla “ violazione dei trattati ”, con piena corrispondenza rispetto alla risposta sub b) . Di contro, la risposta fornita dalla parte ricorrente risulta incompleta perché prende in considerazione unicamente la violazione di uno specifico principio derivante dal diritto eurounitario primario e, pertanto, opera quale mero distrattore.
6. La parte ricorrente, con un secondo profilo di censura, ha contestato la legittimità del quesito n. 39, recante la seguente formulazione: “ La curva IS ha un’inclinazione negativa perché un aumento del tasso di interesse determina: ” e rispetto al quale le tre opzioni di risposta sono “ a) una diminuzione della domanda di beni di consumo da parte delle famiglie; b) una diminuzione della tassazione e del reddito disponibile da parte delle famiglie; c) una diminuzione della domanda di investimenti delle imprese e delle esportazioni nette ”, di cui la risposta sub c) corrispondente a quella ritenuta corretta dall’Amministrazione.
Il ricorrente, che a tale quesito ha erroneamente risposto selezionando l’opzione sub a) , ritiene che l’unica risposta corretta sia quella che ha selezionato e non, invece, quella individuata come tale dall’Amministrazione. Invero, secondo la prospettazione ricorsuale, il modello IS/LM, nella originaria versione keynesiana, costituisce un modello chiuso verso l’estero – atteso che una tale apertura del modello costituisce solo una variante successiva e il testo del quesito non fornisce alcuna indicazione in ordine alla necessità di considerare una economia aperta ovvero di integrare il modello keynesiano con quello di EL IN.
6.1. Ad avviso del Collegio anche tali doglianze non sono meritevoli di pregio, in quanto la ragione economica che determina l’inclinazione negativa della curva IS è costituita dal fatto che gli investimenti sono una funzione decrescente del tasso di interesse, mentre i risparmi costituiscono una funzione crescente del reddito.
Pertanto, siccome il quesito n. 39 conteneva uno specifico ed espresso riferimento all’aumento del tasso di interesse, al fine di individuare la risposta corretta i candidati avrebbero dovuto conoscere e prendere in considerazione la relazione sussistente tra gli investimenti e il tasso di interesse e non, invece, la domanda di beni di consumo delle famiglie ovvero una particolare tipologia di modello IS-LM.
Peraltro, che nel modello IS-LM gli investimenti siano una funzione decrescente del tasso di interesse è un dato che accomuna tanto il modello originariamente elaborato da JO KS nel 1937 – che nel proporre una interpretazione della teoria keynesiana come caso particolare della teoria marginalista dell’equilibrio economico generale, aveva preso in considerazione un sistema economico semplificato, data la non inclusione del commercio con l’estero e del settore pubblico – tanto quelli successivi, sviluppati in relazione a sistemi economici più complessi, il che corrobora l’infondatezza delle doglianze mosse dal ricorrente.
7. La parte ricorrente, con un terzo profilo di censura, ha contestato la legittimità del quesito n. 51, recante la seguente formulazione “ Un indicatore utile per valutare l’efficienza di una politica pubblica è costituito: ” e rispetto al quale le tre opzioni di risposta sono “ a) dal rapporto (O/I) fra output e input della politica, moltiplicato per un coefficiente che misuri lo scostamento da uno standard prestabilito di buona qualità; b) dalla quantificazione degli output prodotti dalla misura, poiché l’efficienza riguarda esclusivamente la sfera della produzione degli effetti attesi di una politica pubblica; c) dalla capacità di una politica pubblica di raggiungere i risultati attesi prefissati dai mezzi disponibili ” di cui la risposta sub a) corrispondente a quella ritenuta corretta dall’Amministrazione.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, che a tale domanda ha erroneamente risposto selezionando l’opzione sub c) , detto quesito presenterebbe più di una risposta corretta, in quanto sia quella ritenuta tale dall’Amministrazione, sia quella selezionata dal ricorrente si equivarrebbero.
In ogni caso, la risposta fornita dal ricorrente risulterebbe più corretta dal punto di vista semantico, tenuto anche conto del fatto che la risposta che l’Amministrazione ha reputato esatta rimanderebbe non conterrebbe alcun riferimento atto a indirizzare i candidati verso la considerazione della sola efficienza tecnica, il che presenta profili di criticità in quanto esistono differenti tipi di efficienze misurabili, quali ad esempio quella allocativa e quella organizzativo-funzionale.
7.1. Il Collegio reputa che le censure articolate dalla parte ricorrente siano fuori fuoco, in quanto, come rilevato anche dalla Avvocatura erariale sulla scorta di pertinenti riferimenti scientifici e citazioni bibliografiche, l’efficienza di una politica pubblica si valuta prendendo in considerazione il rapporto sussistente tra output e input e raffrontando il risultato con uno specifico standard di riferimento, solitamente un valore programmato assegnato come obiettivo a un dirigente pubblico.
La risposta selezionata dalla parte ricorrente, di contro, non può essere ritenuta quella corretta in quanto risulta incompleta, in ragione del fatto che la stessa non reca alcun riferimento al raffronto del risultato ottenuto in base alle risorse disponibili con il benchmark di riferimento prescelto per la valutazione della efficienza di una politica pubblica.
8. La parte ricorrente, con un quarto profilo di censura, ha contestato la legittimità del quesito n. 52, recante la seguente formulazione “ La valutazione economica di una politica pubblica presenta come obiettivi: ” e rispetto al quale le tre opzioni di risposta sono “ a) L’efficienza, l’efficacia e l’equità; b) la stima dei benefici attesi dall’attuazione di una politica pubblica, entro un predeterminato periodo di tempo; c) la stima dello scostamento fra costi previsti e costi effettivamente sostenuti ”, di cui la risposta sub a) corrispondente a quella ritenuta corretta dall’Amministrazione.
Il ricorrente, che a tale quesito ha erroneamente risposto selezionando l’opzione sub b) , ha prospettato che la risposta individuata come corretta dall’Amministrazione sarebbe in realtà errata, in quanto esistono differenti tipi di valutazione economica delle politiche pubbliche ( ex ante , in itinere ed ex post ), di cui quello ex ante risulterebbe essere il più importante, essendo peraltro una pratica diffusa e imprescindibile fra i policy maker quella di stimare i benefici attesi delle politiche pubbliche.
Oltretutto, secondo la tesi del ricorrente, l’efficienza, l’efficacia e l’equità non costituirebbero gli obiettivi di una valutazione delle politiche pubbliche e, in ogni caso, il vero obiettivo potrebbe al più essere la verifica della efficienza, efficacia ed equità, ma nel testo del quesito non è riportato il termine “verifica”.
8.1. Il Collegio ritiene che neppure tali doglianze siano meritevoli di favorevole considerazione, posto che gli obiettivi della valutazione economica di un dato fenomeno si sostanziano innanzitutto nella efficacia ed efficienza del risultato raggiunto.
Ciò risulta vero anche con riferimento all’ambito di analisi delle politiche pubbliche, tenuto conto del fatto che uno dei principali attori coinvolti nell’applicazione di tali politiche è l’Amministrazione, la quale da tempo è tenuta a improntare la propria azione anche al paradigma del risultato, come si ricava dai principi generali dell’attività amministrativa sanciti dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fra i quali figura quello relativo alla efficacia.
Giova, inoltre, evidenziare come sia lo stesso legislatore nazionale ad aver previsto che la valutazione della spesa pubblica sia “ finalizzata al miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ” (cfr. articolo 4, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123).
Peraltro, l’articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 123/2011, nello stabilire che le Amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali dello Stato, nell’esercizio della propria autonomia, “ svolgono attività di analisi della spesa, di monitoraggio e valutazione degli interventi, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e di promuovere una maggiore efficienza ed efficacia della spesa pubblica ”, conferma come tutti i public decision maker sono tenuti a valutare in termini economici la propria azione, con il fine di promuovere l’efficienza e l’efficacia della spesa pubblica, in quanto ciò si riverbera direttamente sulla efficacia ed efficienza delle stesse politiche pubbliche che sono chiamati a elaborare e/o attuare.
Appurato, quindi, che efficacia ed efficienza possano essere considerati obiettivi della valutazione economica delle politiche pubbliche, la “ stima dei benefici attesi dall’attuazione di una politica pubblica, entro un predeterminato periodo di tempo ” costituisce unicamente uno dei possibili criteri metodologici per realizzare una analisi economica delle politiche pubbliche, dal che discende la non correttezza della risposta fornita dal ricorrente, non essendo la stessa congruente con l’oggetto del quesito.
8.2. Il Collegio evidenzia, poi, come sia fuori fuoco la censura con la quale il ricorrente ha contestato che l’equità non costituisca un obiettivo della valutazione economica delle politiche pubbliche. A tal fine risulta opportuno evidenziare come, grazie alla legge 4 agosto 2016, n. 163, all’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (“ Legge di contabilità e finanza pubblica ”), rubricato “ Documento di economia e finanza ”, sia stato aggiunto il comma 10- bis con il quale è stato previsto che in un apposito allegato del Documento di economia e finanza (“ DEF ”), predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, debbano essere riportati “ l’andamento, nell’ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile [indicatori BES, n.d.r.] selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l’ISTAT, nonché le previsioni sull’evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5 ”.
Con il successivo comma 10- ter è stato poi stabilito che il Ministero dell’economia e delle finanze relazioni alle Camere in ordine all’andamento degli indicatori BES sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio di riferimento.
Pertanto, sebbene il concetto di equità possa avere una tradizionale declinazione di carattere non economico, come segnalato dalla parte ricorrente mediante il richiamo alla concezione di alcuni economisti, l’evoluzione che si è registrata nel tempo in relazione all’applicazione della valutazione economica alle politiche pubbliche già ad oggi impone alle Autorità pubbliche di svolgere l’analisi economica di tali politiche prendendo in considerazione aspetti di natura equitativa, come inequivocabilmente dimostra l’introduzione degli indicatori BES nel DEF.
9. Il Collegio, con riferimento alle doglianze tese a contestare la legittimità dei quesiti volti a testare la conoscenza della lingua inglese (n. 55, 56 e 58), evidenzia come il bando di concorso richiedesse ai candidati il possesso di un livello di competenza linguistica pari a quello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (“ QCER ”). L’Amministrazione, pertanto, nella formulazione di tale tipologia di quesiti, poteva legittimamente testare le conoscenze giuridiche dei candidati sulla comprensione di testi complessi, sul riconoscimento di collocazioni lessicali consolidate, sulla individuazione di usi idiomatici corretti, sull’utilizzo dei phrasal verbs più diffusi e sulla conoscenza delle strutture sintattiche standard .
Il Collegio, per le ragioni di seguito esposte, ritiene che la legittimità dei tre contestati quesiti linguistici non sia inficiata dalla sussistenza dei vizi prospettati dalla parte ricorrente, essendo pienamente rispettato l’autovincolo fissato dal bando di concorso in relazione allo standard di competenze linguistiche che avrebbe potuto essere esatto dai candidati.
10. La parte ricorrente, con un quinto profilo di censura, ha contestato la legittimità del quesito n. 55, recante la seguente formulazione “ The course encouraged participants to draw their own____ rather than accept everything they read or were told ” e rispetto al quale le tre opzioni di risposta sono “ a) conclusions; b) opinions; c) judgements ”, di cui la risposta sub a) corrispondente a quella ritenuta corretta dall’Amministrazione.
Il ricorrente, che a tale quesito ha erroneamente risposto selezionando l’opzione sub b) , ha lamentato l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione in quanto anche la risposta “ opinions ”, al pari della risposta “ conclusions ”, risulterebbe corretta sia sotto un profilo semantico, sia in ragione della sua adeguatezza e consequenzialità rispetto al senso della frase proposta nel contestato quesito di cui si tratta.
10.1. Ad avviso del Collegio tale doglianza non risulta meritevole di accoglimento in quanto, così come segnalato anche dalle Amministrazioni resistenti con la memoria defensionale del 9 febbraio 2026, l’espressione “ to draw one’s own conclusions ” rappresenta un costrutto idiomatico il cui significato ( i.e. , formare un proprio giudizio) risulta congruente in rapporto alla frase contenuta nel quesito n. 55.
Ad avvalorare la non esattezza della opzione di risposta selezionata dalla parte ricorrente, inoltre, milita anche la circostanza per cui la scelta di “ opinions ” non risulta corretta da un punto di vista linguistico, non essendo, tale sostantivo, retto dal verbo “ to draw ” laddove lo si intenda utilizzare con il significato di “formare la propria opinione”.
11. La parte ricorrente, con un sesto profilo di censura, ha contestato la legittimità del quesito n. 56, recante la seguente formulazione “ The negotiating team all arrived together,____from EX, who was already there ” e rispetto al quale le tre opzioni di risposta sono “ a) besides; b) except; c) apart ”, di cui la risposta sub c) corrispondente a quella ritenuta corretta dall’Amministrazione.
Il ricorrente, che ha erroneamente risposto selezionando l’opzione sub b) , ha prospettato l’illegittimità del quesito in parola ritenendo che anche la risposta “ except ” fosse corretta al pari di quella “ apart ”, ma soltanto meno diffusa e utilizzata.
11.1. Ad avviso del Collegio tale doglianza non risulta meritevole di pregio in quanto l’espressione italiana “ad eccezione di” corrisponde alla prepositional phrase “ apart from ”. Ciò, invero, trova conferma nel fatto che la frase contenuta nel quesito n. 56 reca anche la preposizione “ from ” e non la preposizione “ for ”, che fa assumere a “ except ” il medesimo significato di “ apart from ”.
La risposta sub b) , quindi, costituisce un mero distrattore che l’Amministrazione era pienamente legittimata ad impiegare, in quanto strumentale a soddisfare l’esigenza di testare il possesso, da parte dei candidati, di conoscenze linguistiche di livello pari a quello B2 del QCER.
12. La parte ricorrente, con un settimo profilo di censura, ha contestato la legittimità del quesito n. 58, recante la seguente formulazione “ The spending review required all the ministries to cut____on new projects ” e rispetto al quale le tre opzioni di risposta sono “ a) out; b) back; c) off ”, di cui la risposta sub b) corrispondente a quella ritenuta corretta dall’Amministrazione.
Il ricorrente, che ha erroneamente risposto selezionando l’opzione sub c) , ha prospettato l’illegittimità del quesito in parola ritenendo che anche la risposta “ off ” fosse corretta al pari di quella “ back ”, in quanto il significato di “ to cut off ” risulterebbe, da un punto di vista semantico, pertinente rispetto al contesto al quale si riferisce il quesito n. 58.
12.1. Il Collegio ritiene che neppure tali doglianze siano meritevoli di favorevole considerazione, posto che, da un lato, “ to cut back ” è un phrasal verb ampiamente diffuso e il cui significato è quello di “ridurre”, “contenere” – quindi perfettamente calzante rispetto al contesto della frase proposta dall’Amministrazione – dall’altro, “ to cut off ” non regge la preposizione “ on ” e, dunque, non risulta corretta dal punto di vista grammaticale.
13. La parte ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione esaminatrice sulle tre istanze di autotutela presentate dalla parte ricorrente successivamente alla comunicazione dell’esito della prova preselettiva.
13.1. Tale doglianza risulta infondata in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale, non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2564 del 6 aprile 2022 e precedenti giurisprudenziali ivi citati).
14. Il ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, ha prospettato l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni resistenti nella strutturazione della seconda parte della prova preselettiva, ritenuta estremamente difficile in ragione della sussistenza di presunte criticità, denunciate con le istanze di autotutela, che avrebbero reso difficile la valutazione dei quesiti durante lo svolgimento del concorso.
14. Ad avviso del Collegio neppure tali censure colgono nel segno in quanto le criticità lamentate nelle tre istanze di autotutela presentate dalla parte ricorrente concernono la presunta illegittimità della formulazione dei quesiti contestati con il primo motivo di ricorso, che è già stata esclusa per le ragioni che hanno condotto alla reiezione del primo motivo di ricorso.
In ogni caso, la difficoltà dei quesiti contestati dalla parte ricorrente risulta pienamente congrua e adeguata, venendo in rilievo una prova preselettiva di un concorso finalizzato alla selezione di dirigenti pubblici, tenuto anche conto del carattere nozionistico di alcune domande (ad esempio, quella n. 33), nonché del fatto che i quesiti volti a testare le conoscenze della lingua inglese sono stati tarati sul livello di competenze linguistiche B2 del QCER, come già esposto in precedenza.
15. In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto.
16. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA TR, Presidente
LU BI, Primo Referendario, Estensore
Valerio Bello, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU BI | TA TR |
IL SEGRETARIO