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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/07/2025, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7478 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 7478 / 2024 promossa da:
nato in Argentina il [...] in [...] e nella qualità di genitore Controparte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nata in [...] il Persona_1
17.10.2008; nata in [...] il [...]; nato in Controparte_2 CP_3
Argentina il 4.4.2013; nato in [...] il [...]; Controparte_4 Parte_1
nata in [...] il [...]; nato in [...] l'[...];
[...] Parte_2 nata in [...] in data [...], Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. UGO MAIORANA
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_5 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
1 Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare lo status di cittadina italiana di nato il [...] a [...]_1
(Argentina) dei suoi figli minorenni nata a [...] il Persona_1
17/10/2008, nata a [...] il [...], nato a [...]_3
Cordoba )Argentina) il 04/04/2013, di nato a [...] il Controparte_4
05/02/1973 , di nata a [...] , provincia di Rionegro (Argentina) il Parte_1
04/07/1980, di . nato a [...] provincia di Rionegro (Argentina) Parte_2 il 08/05/1976, e di sig.ra nata a [...] , provincia de san Controparte_6
Luis il 14/05/2002 , e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Controparte_5
Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
30.4.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_5 chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...] Persona_2 DE ON (VC) come da estratto di nascita (cfr. doc. 1).
contraeva matrimonio con la sig.ra (NON C'E ATTO DI Persona_2 Persona_3
MATRIMONIO, IL NOME DI LEI L'HO PRESO DAL CERTIFICATO DI NASCITA DEL
FIGLIO) e trasferitisi in Argentina, generavano in data 15.11.1890 il figlio Persona_4
(cfr. doc. 4). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino come
[...] attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue:
“che nel Registro Nazionale di Elettori, nel quale si trovano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiorenni di sedici anni, ed argentini naturalizzati dagli anni diciotto, non si trova registrato sino alla data , nato il 29/05/1849 in Per_2 Parte_4
ITALIA – Vercelli, Deceduto.” (cfr. doc. 2). Persona_5
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_5 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
2 Inoltre, con riferimento alle minori ricorrenti nata in Argentina in [...] Persona_1
17.10.2008, nata in [...] in data [...] e nato in Controparte_2 CP_3
Argentina il 4.4.2013, il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Il Giudice, con decreto depositato in data 9.5.2024, disponeva ai sensi dell'art. 281-decies
c.p.c. fissava udienza di comparizione al 7/7/2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_5
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
TT DE ON (VC), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di
Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3 3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo è nato il [...] a [...] (cfr. doc. Persona_2
1);
4 - che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_2 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti
(cfr. doc. 2);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_2 Persona_3
Argentina in data 15.11.1890 il sig. (cfr. doc. 4); Persona_4
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 13.8.1912 tra il sig. Persona_4
e la sig.ra (cfr. doc. 5) nasceva in Argentina in data
[...] Persona_6
13.8.1923 la sig.ra (cfr. doc. 6); Persona_7
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 17.9.1943 tra la sig.ra Persona_7
e il sig. (cfr. doc. 7) nasceva in Argentina in data 5.3.1946
[...] Persona_8 la sig.ra (cfr. doc. 8); Persona_9
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 8.6.1972 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 9) nascevano in Persona_9 Controparte_7
Argentina: in data 5.2.1973 il sig. (cfr. doc. 10), in data Controparte_4
22.3.1974 il sig. (cfr. doc. 11), in data 8.5.1976 il sig. Controparte_1
(cfr. doc. 12) e in data 4.7.1980 la sig.ra Parte_2 Parte_1
(cfr. doc. 13), odierni ricorrenti;
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Controparte_4 Persona_10
nasceva in Argentina in data 14.5.2002 la sig.ra (cfr.
[...] Parte_3 doc. 14), odierna ricorrente;
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nascevano Controparte_1 Parte_5 in Argentina: in data 17.10.2008 la minore (cfr. doc. 15), in data Persona_1
25.8.2010 la minore (cfr. doc. 16) e in data 4.4.2013 il minore Controparte_2
(cfr. doc. 17), odierni ricorrenti. CP_3
5. Nel merito, risulta che nato il [...] a [...], Persona_2 come risulta dal Certificato di nascita (cfr. doc. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario.
Invero, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno
Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché́ deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la
5 cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva Persona_2 dimostrata dal certificato di nascita del figlio (cfr. doc. 4) dal quale si Persona_4 evince che l'avo italiano emigrato all'estero, nato prima del Regno d'Italia, moriva dopo l'Unità nazionale in data 2.2.1914 (cfr. doc. 3) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
5.1 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di sia perché al tempo Persona_7 prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n.
555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione
6 dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la cittadinanza Persona_7 italiana iure sanguinis alla propria figlia, nata in Persona_9
Argentina in data 5.3.1946, la quale a sua volta ha potuto trasmetterla ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
7 6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
[...]
nato in [...] il [...]; nata in [...] Controparte_1 Persona_1 il 17.10.2008; nata in [...] il [...]; nato Controparte_2 CP_3 in Argentina il 4.4.2013; nato in [...] il [...]; Controparte_4 [...]
nata in [...] il [...]; nato in Parte_1 Parte_2
Argentina l'8.5.1976; nata in [...] in data [...], Parte_3 stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_5 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 18 luglio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 7478 / 2024 promossa da:
nato in Argentina il [...] in [...] e nella qualità di genitore Controparte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nata in [...] il Persona_1
17.10.2008; nata in [...] il [...]; nato in Controparte_2 CP_3
Argentina il 4.4.2013; nato in [...] il [...]; Controparte_4 Parte_1
nata in [...] il [...]; nato in [...] l'[...];
[...] Parte_2 nata in [...] in data [...], Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. UGO MAIORANA
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_5 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
1 Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare lo status di cittadina italiana di nato il [...] a [...]_1
(Argentina) dei suoi figli minorenni nata a [...] il Persona_1
17/10/2008, nata a [...] il [...], nato a [...]_3
Cordoba )Argentina) il 04/04/2013, di nato a [...] il Controparte_4
05/02/1973 , di nata a [...] , provincia di Rionegro (Argentina) il Parte_1
04/07/1980, di . nato a [...] provincia di Rionegro (Argentina) Parte_2 il 08/05/1976, e di sig.ra nata a [...] , provincia de san Controparte_6
Luis il 14/05/2002 , e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Controparte_5
Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
30.4.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_5 chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...] Persona_2 DE ON (VC) come da estratto di nascita (cfr. doc. 1).
contraeva matrimonio con la sig.ra (NON C'E ATTO DI Persona_2 Persona_3
MATRIMONIO, IL NOME DI LEI L'HO PRESO DAL CERTIFICATO DI NASCITA DEL
FIGLIO) e trasferitisi in Argentina, generavano in data 15.11.1890 il figlio Persona_4
(cfr. doc. 4). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino come
[...] attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue:
“che nel Registro Nazionale di Elettori, nel quale si trovano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiorenni di sedici anni, ed argentini naturalizzati dagli anni diciotto, non si trova registrato sino alla data , nato il 29/05/1849 in Per_2 Parte_4
ITALIA – Vercelli, Deceduto.” (cfr. doc. 2). Persona_5
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_5 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
2 Inoltre, con riferimento alle minori ricorrenti nata in Argentina in [...] Persona_1
17.10.2008, nata in [...] in data [...] e nato in Controparte_2 CP_3
Argentina il 4.4.2013, il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Il Giudice, con decreto depositato in data 9.5.2024, disponeva ai sensi dell'art. 281-decies
c.p.c. fissava udienza di comparizione al 7/7/2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_5
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
TT DE ON (VC), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di
Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3 3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo è nato il [...] a [...] (cfr. doc. Persona_2
1);
4 - che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_2 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti
(cfr. doc. 2);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_2 Persona_3
Argentina in data 15.11.1890 il sig. (cfr. doc. 4); Persona_4
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 13.8.1912 tra il sig. Persona_4
e la sig.ra (cfr. doc. 5) nasceva in Argentina in data
[...] Persona_6
13.8.1923 la sig.ra (cfr. doc. 6); Persona_7
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 17.9.1943 tra la sig.ra Persona_7
e il sig. (cfr. doc. 7) nasceva in Argentina in data 5.3.1946
[...] Persona_8 la sig.ra (cfr. doc. 8); Persona_9
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 8.6.1972 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 9) nascevano in Persona_9 Controparte_7
Argentina: in data 5.2.1973 il sig. (cfr. doc. 10), in data Controparte_4
22.3.1974 il sig. (cfr. doc. 11), in data 8.5.1976 il sig. Controparte_1
(cfr. doc. 12) e in data 4.7.1980 la sig.ra Parte_2 Parte_1
(cfr. doc. 13), odierni ricorrenti;
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Controparte_4 Persona_10
nasceva in Argentina in data 14.5.2002 la sig.ra (cfr.
[...] Parte_3 doc. 14), odierna ricorrente;
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nascevano Controparte_1 Parte_5 in Argentina: in data 17.10.2008 la minore (cfr. doc. 15), in data Persona_1
25.8.2010 la minore (cfr. doc. 16) e in data 4.4.2013 il minore Controparte_2
(cfr. doc. 17), odierni ricorrenti. CP_3
5. Nel merito, risulta che nato il [...] a [...], Persona_2 come risulta dal Certificato di nascita (cfr. doc. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario.
Invero, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno
Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché́ deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la
5 cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva Persona_2 dimostrata dal certificato di nascita del figlio (cfr. doc. 4) dal quale si Persona_4 evince che l'avo italiano emigrato all'estero, nato prima del Regno d'Italia, moriva dopo l'Unità nazionale in data 2.2.1914 (cfr. doc. 3) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
5.1 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di sia perché al tempo Persona_7 prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n.
555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione
6 dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la cittadinanza Persona_7 italiana iure sanguinis alla propria figlia, nata in Persona_9
Argentina in data 5.3.1946, la quale a sua volta ha potuto trasmetterla ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
7 6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
[...]
nato in [...] il [...]; nata in [...] Controparte_1 Persona_1 il 17.10.2008; nata in [...] il [...]; nato Controparte_2 CP_3 in Argentina il 4.4.2013; nato in [...] il [...]; Controparte_4 [...]
nata in [...] il [...]; nato in Parte_1 Parte_2
Argentina l'8.5.1976; nata in [...] in data [...], Parte_3 stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_5 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 18 luglio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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