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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 23/01/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 487/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AZ GI, Presidente DI NO NA, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 5464/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2666/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 27/02/2025
Atti impositivi:
- PARZIALE UL n. QB2023300884 TARI 2019
- PARZIALE UL n. QB2023300877 TARI 2020 - PARZIALE UL n. QB2023300900 TARI 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Il difensore della società contribuente si riporta all'istanza di sospensione dell'atto impugnato, nel merito si riporta agli atti depositati.
Il Funzionario del Comune di Roma si riporta alle controdeduzioni depositate.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_2 S.r.l. propone appello per la riforma della sentenza n. 2666 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sez. 19 depositata in data 27.2.25, che ha dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, il ricorso avverso i provvedimenti di annullamento parziale nn
QB/2023/300884- QB/2023/300877 e QB/2023/300900, riferiti rispettivamente all'avviso di accertamento prot. n. QB/2022/593201, n. QB/2022/593170 e n. QB/2022/593249, oggetto di altro contenzioso.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente società impugnava i citati provvedimenti di annullamento parziale eccependo: carenza di motivazione, violazione della disciplina sull'esenzione TARI prevista per i locali non suscettibili di produrre rifiuti dall'art. 1, comma 642, l. 147/2013 e dall'art. 8 del Regolamento comunale approvato con deliberazione n. 33 del 18 luglio 2014 e successive modificazioni, mancata applicazione dell'esclusione nel calcolo della superficie tassabile ai fini TARI di quei fabbricati e/o di quelle aree produttivi di rifiuti speciali – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8, comma 3, Regolamento TARI – Roma Capitale e dell'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), errata individuazione della superficie tassabile ai fini TARI – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11, Regolamento TARI – Roma Capitale.
Si costituiva nel grado Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso richiamando la sentenza n.
11671/24 relativa agli avvisi di accertamento relativi ad omesso versamento Tari anno 2029,2020 e
2021, che ha accolto parzialmente il ricorso riconoscendo il cumulo giuridico alle sanzioni irrogate confermando nel resto gli accertamenti. La Corte di Giustizia di primo grado, dichiarava inammissibile il ricorso così motivando:” Il ricorso è inammissibile sotto ben due profili. Il primo perché, per costante giurisprudenza della Cassazione, in tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cassazione n. 8226/2023, n. 10947/2024, n. 12637/2024, ma anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7511 del 15/04/2016; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16/11/2018). L'atto oggetto di impugnazione non costituisce nuovo esercizio del potere impositivo, ma bensì un semplice atto di autotutela con il quale, accertata l'erroneità dell'avviso di accertamento originario in ordine all'individuazione del presupposto oggettivo (sostanzialmente, gli immobili imponibili risultavano in numero minore), è stata semplicemente rinunciata una parte dell'originaria pretesa già contenuta nell'avviso di accertamento originario, a sua volta oggetto di separata impugnativa. Il secondo perché la sentenza che ha deciso il ricorso contro gli accertamenti originari, ha già vagliato sia i provvedimenti oggi impugnati che le doglianze della ricorrente, statuendo espressamente che “per il resto ritiene questa Corte che la ricorrente non abbia sufficientemente provato di aver provveduto a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali mediante ditta specializzata dal momento che le fatture allegate afferiscono ad annualità diverse da quelle in questione. Pertanto, in siffatta situazione, non venendo meno completamente i presupposti dell'atto, ne consegue che il ricorso possa essere accolto nei limiti degli sgravi emessi”. Di talché, la ricorrente avrebbe dovuto proporre appello contro tale sentenza e non impugnare i citati provvedimenti di annullamento parziale…”
Propone appello la contribuente con istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza per i seguenti motivi:
-Erroneità della sentenza per aver dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla piena ed autonoma impugnabilità del provvedimento di annullamento parziale che confermi parte della pretesa impositiva.
Ritiene che nel caso in specie l'atto di annullamento parziale non è un mero atto di sgravio, ma un provvedimento complesso che, nel ridurre una componente della pretesa (le sanzioni), ne cristallizza e conferma un'altra (il tributo basato sulla superficie contestata), assumendo così la natura di un nuovo atto impositivo che sostituisce integralmente il precedente;
- Erroneità della sentenza per aver ravvisato una preclusione da precedente giudizio. Violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio del ne bis in idem. Contesta la decisione di primo grado che ha ritenuto che la questione fosse già stata decisa dalla sentenza n. 11671/21/2024, relativa al primo ricorso, in quanto quel giudizio aveva ad oggetto gli avvisi di accertamento originari, diversamente dal presente giudizio che afferisce, al contrario, ai successivi e distinti provvedimenti di annullamento parziale;
-nel merito ripropone tutti i motivi del ricorso di primo grado che testualmente riporta.
Conclude chiedendo:
- In via principale: annullare la sentenza impugnata e, per l'effetto, rimettere la causa al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 546/1992, per non aver deciso la controversia nel merito.
In via subordinata: nell'ipotesi di mancata rimessione, decidere la causa nel merito, accogliendo il ricorso originario e, per l'effetto, annullare i provvedimenti di annullamento parziale nei limiti in cui confermano gli originari avvisi di accertamento TARI per le annualità 2019, 2020 e 2021. Vinte le spese del doppio grado di giudizio. Si costituisce nel grado Roma Capitale controdeducendo con riferimento alla sola istanza cautelare chiedendone il rigetto
La causa è stata trattenuta in decisione in forma semplificata.
DIRITTO
a) sotto il profilo pregiudiziale, occorre dare precedenza all'istanza di inibitoria avanzata dalla parte appellante, con richiesta di pronunciamento sulla sospensione della provvisoria esecutività della sentenza antecedentemente al vaglio dei motivi di gravame.
In ordine a tale istanza, se ne eccepisce l'infondatezza per l'assenza dei presupposti di legge. La richiesta appare, infatti, sprovvista di idonea allegazione circa il periculum in mora, non essendo stati comprovati gli elementi di fatto atti a configurare un pregiudizio grave e irreparabile. Parimenti, difetta il necessario fumus boni iuris, stante l'insussistenza di una prognosi favorevole in ordine all'esito del gravame, alla luce della solidità dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata.
A fronte di tale richiesta e dell'assenso espresso, da entrambe le parti, a seguito di apposita domanda del Presidente del Collegio in merito alla possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, così come anche anticipato nell'avviso di trattazione comunicato dalla segreteria alle parti, il Collegio precisa di essersi così determinato in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, avendo ravvisato in fattispecie gli estremi per potervi procedere.
Tale possibilità è stata prevista dalla novella normativa di cui all'art. 47-ter del d. lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1 del d. lgs. 220/2023, secondo cui: “……… 3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.
La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme”.
Tale disposizione risulta applicabile anche al giudizio di appello ai sensi dell'art. 61 d. lgs. 546/1992, secondo cui “nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione”.
b) tutto ciò premesso, il Collegio, scrutinato il merito della causa, ritiene l'appello proposto dalla parte contribuente infondato in modo manifesto. Ricorrono, pertanto, i presupposti per la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47-ter del D.lgs. n. 546/1992.
La Suprema Corte con la recente pronuncia n. 12637/24 ha ribadito che “…l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7511 del 15/04/2016 conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del
16/11/2018)”.
Appare incontrovertibile come i provvedimenti oggetto di gravame si pongano in una prospettiva di continuità precettiva con i precedenti avvisi di accertamento, risultando privi di quella portata novativa necessaria a configurare una nuova ed autonoma lesività della sfera giuridica del destinatario.
Nel caso di specie, gli avvisi originari relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021 sono stati ritualmente impugnati dalla società contribuente, come comprovato dall'allegata sentenza n. 11671/24. In tale sede, il Collegio ha dato atto dell'intervenuto provvedimento di autotutela parziale su tutti gli atti impositivi, attraverso il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rideterminazione in diminuzione delle sanzioni per l'effetto del cumulo giuridico, confermando tuttavia nel merito la legittimità delle riprese a tassazione. Risulta dunque evidente che i nuovi atti costituiscano l'esito di un esercizio del potere di autotutela, attivato dal Comune a seguito dei rilievi mossi dalla contribuente nel ricorso principale. L'Ente, rilevata l'erroneità della quantificazione sanzionatoria originaria, si è limitato a rimodulare il quantum della pretesa applicando l'istituto del cumulo giuridico e rinunciando parzialmente alla pretesa sanzionatoria iniziale, già oggetto di autonomo giudizio.
Pertanto, la modifica in mitius dell'atto impositivo non Banca_1 gli estremi di una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria;
l'atto non assume dunque natura novativa, configurandosi quale revoca parziale con contestuale conferma della sostanza impositiva del precedente avviso.
Sotto tale profilo, appaiono prive di pregio giuridico le doglianze di parte appellante volte a sostenere l'autonoma impugnabilità di tali atti nel merito, in quanto esse si risolvono in una mera riproposizione di argomentazioni già cristallizzate nel ricorso originario e non scalfite dalla sopravvenuta riduzione sanzionatoria.
Per le ragioni sopra esposte l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese seguono la soccombenza che si liquidano, ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 aggiornato con DM n.147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 3.506,00 oltre spese generali 15% e oneri di legge ove dovuti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026
Il Relatore Giudice est. Il Presidente
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AZ GI, Presidente DI NO NA, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 5464/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2666/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 27/02/2025
Atti impositivi:
- PARZIALE UL n. QB2023300884 TARI 2019
- PARZIALE UL n. QB2023300877 TARI 2020 - PARZIALE UL n. QB2023300900 TARI 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Il difensore della società contribuente si riporta all'istanza di sospensione dell'atto impugnato, nel merito si riporta agli atti depositati.
Il Funzionario del Comune di Roma si riporta alle controdeduzioni depositate.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_2 S.r.l. propone appello per la riforma della sentenza n. 2666 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sez. 19 depositata in data 27.2.25, che ha dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, il ricorso avverso i provvedimenti di annullamento parziale nn
QB/2023/300884- QB/2023/300877 e QB/2023/300900, riferiti rispettivamente all'avviso di accertamento prot. n. QB/2022/593201, n. QB/2022/593170 e n. QB/2022/593249, oggetto di altro contenzioso.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente società impugnava i citati provvedimenti di annullamento parziale eccependo: carenza di motivazione, violazione della disciplina sull'esenzione TARI prevista per i locali non suscettibili di produrre rifiuti dall'art. 1, comma 642, l. 147/2013 e dall'art. 8 del Regolamento comunale approvato con deliberazione n. 33 del 18 luglio 2014 e successive modificazioni, mancata applicazione dell'esclusione nel calcolo della superficie tassabile ai fini TARI di quei fabbricati e/o di quelle aree produttivi di rifiuti speciali – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8, comma 3, Regolamento TARI – Roma Capitale e dell'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), errata individuazione della superficie tassabile ai fini TARI – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11, Regolamento TARI – Roma Capitale.
Si costituiva nel grado Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso richiamando la sentenza n.
11671/24 relativa agli avvisi di accertamento relativi ad omesso versamento Tari anno 2029,2020 e
2021, che ha accolto parzialmente il ricorso riconoscendo il cumulo giuridico alle sanzioni irrogate confermando nel resto gli accertamenti. La Corte di Giustizia di primo grado, dichiarava inammissibile il ricorso così motivando:” Il ricorso è inammissibile sotto ben due profili. Il primo perché, per costante giurisprudenza della Cassazione, in tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cassazione n. 8226/2023, n. 10947/2024, n. 12637/2024, ma anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7511 del 15/04/2016; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16/11/2018). L'atto oggetto di impugnazione non costituisce nuovo esercizio del potere impositivo, ma bensì un semplice atto di autotutela con il quale, accertata l'erroneità dell'avviso di accertamento originario in ordine all'individuazione del presupposto oggettivo (sostanzialmente, gli immobili imponibili risultavano in numero minore), è stata semplicemente rinunciata una parte dell'originaria pretesa già contenuta nell'avviso di accertamento originario, a sua volta oggetto di separata impugnativa. Il secondo perché la sentenza che ha deciso il ricorso contro gli accertamenti originari, ha già vagliato sia i provvedimenti oggi impugnati che le doglianze della ricorrente, statuendo espressamente che “per il resto ritiene questa Corte che la ricorrente non abbia sufficientemente provato di aver provveduto a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali mediante ditta specializzata dal momento che le fatture allegate afferiscono ad annualità diverse da quelle in questione. Pertanto, in siffatta situazione, non venendo meno completamente i presupposti dell'atto, ne consegue che il ricorso possa essere accolto nei limiti degli sgravi emessi”. Di talché, la ricorrente avrebbe dovuto proporre appello contro tale sentenza e non impugnare i citati provvedimenti di annullamento parziale…”
Propone appello la contribuente con istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza per i seguenti motivi:
-Erroneità della sentenza per aver dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla piena ed autonoma impugnabilità del provvedimento di annullamento parziale che confermi parte della pretesa impositiva.
Ritiene che nel caso in specie l'atto di annullamento parziale non è un mero atto di sgravio, ma un provvedimento complesso che, nel ridurre una componente della pretesa (le sanzioni), ne cristallizza e conferma un'altra (il tributo basato sulla superficie contestata), assumendo così la natura di un nuovo atto impositivo che sostituisce integralmente il precedente;
- Erroneità della sentenza per aver ravvisato una preclusione da precedente giudizio. Violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio del ne bis in idem. Contesta la decisione di primo grado che ha ritenuto che la questione fosse già stata decisa dalla sentenza n. 11671/21/2024, relativa al primo ricorso, in quanto quel giudizio aveva ad oggetto gli avvisi di accertamento originari, diversamente dal presente giudizio che afferisce, al contrario, ai successivi e distinti provvedimenti di annullamento parziale;
-nel merito ripropone tutti i motivi del ricorso di primo grado che testualmente riporta.
Conclude chiedendo:
- In via principale: annullare la sentenza impugnata e, per l'effetto, rimettere la causa al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 546/1992, per non aver deciso la controversia nel merito.
In via subordinata: nell'ipotesi di mancata rimessione, decidere la causa nel merito, accogliendo il ricorso originario e, per l'effetto, annullare i provvedimenti di annullamento parziale nei limiti in cui confermano gli originari avvisi di accertamento TARI per le annualità 2019, 2020 e 2021. Vinte le spese del doppio grado di giudizio. Si costituisce nel grado Roma Capitale controdeducendo con riferimento alla sola istanza cautelare chiedendone il rigetto
La causa è stata trattenuta in decisione in forma semplificata.
DIRITTO
a) sotto il profilo pregiudiziale, occorre dare precedenza all'istanza di inibitoria avanzata dalla parte appellante, con richiesta di pronunciamento sulla sospensione della provvisoria esecutività della sentenza antecedentemente al vaglio dei motivi di gravame.
In ordine a tale istanza, se ne eccepisce l'infondatezza per l'assenza dei presupposti di legge. La richiesta appare, infatti, sprovvista di idonea allegazione circa il periculum in mora, non essendo stati comprovati gli elementi di fatto atti a configurare un pregiudizio grave e irreparabile. Parimenti, difetta il necessario fumus boni iuris, stante l'insussistenza di una prognosi favorevole in ordine all'esito del gravame, alla luce della solidità dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata.
A fronte di tale richiesta e dell'assenso espresso, da entrambe le parti, a seguito di apposita domanda del Presidente del Collegio in merito alla possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, così come anche anticipato nell'avviso di trattazione comunicato dalla segreteria alle parti, il Collegio precisa di essersi così determinato in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, avendo ravvisato in fattispecie gli estremi per potervi procedere.
Tale possibilità è stata prevista dalla novella normativa di cui all'art. 47-ter del d. lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1 del d. lgs. 220/2023, secondo cui: “……… 3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.
La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme”.
Tale disposizione risulta applicabile anche al giudizio di appello ai sensi dell'art. 61 d. lgs. 546/1992, secondo cui “nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione”.
b) tutto ciò premesso, il Collegio, scrutinato il merito della causa, ritiene l'appello proposto dalla parte contribuente infondato in modo manifesto. Ricorrono, pertanto, i presupposti per la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47-ter del D.lgs. n. 546/1992.
La Suprema Corte con la recente pronuncia n. 12637/24 ha ribadito che “…l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7511 del 15/04/2016 conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del
16/11/2018)”.
Appare incontrovertibile come i provvedimenti oggetto di gravame si pongano in una prospettiva di continuità precettiva con i precedenti avvisi di accertamento, risultando privi di quella portata novativa necessaria a configurare una nuova ed autonoma lesività della sfera giuridica del destinatario.
Nel caso di specie, gli avvisi originari relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021 sono stati ritualmente impugnati dalla società contribuente, come comprovato dall'allegata sentenza n. 11671/24. In tale sede, il Collegio ha dato atto dell'intervenuto provvedimento di autotutela parziale su tutti gli atti impositivi, attraverso il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rideterminazione in diminuzione delle sanzioni per l'effetto del cumulo giuridico, confermando tuttavia nel merito la legittimità delle riprese a tassazione. Risulta dunque evidente che i nuovi atti costituiscano l'esito di un esercizio del potere di autotutela, attivato dal Comune a seguito dei rilievi mossi dalla contribuente nel ricorso principale. L'Ente, rilevata l'erroneità della quantificazione sanzionatoria originaria, si è limitato a rimodulare il quantum della pretesa applicando l'istituto del cumulo giuridico e rinunciando parzialmente alla pretesa sanzionatoria iniziale, già oggetto di autonomo giudizio.
Pertanto, la modifica in mitius dell'atto impositivo non Banca_1 gli estremi di una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria;
l'atto non assume dunque natura novativa, configurandosi quale revoca parziale con contestuale conferma della sostanza impositiva del precedente avviso.
Sotto tale profilo, appaiono prive di pregio giuridico le doglianze di parte appellante volte a sostenere l'autonoma impugnabilità di tali atti nel merito, in quanto esse si risolvono in una mera riproposizione di argomentazioni già cristallizzate nel ricorso originario e non scalfite dalla sopravvenuta riduzione sanzionatoria.
Per le ragioni sopra esposte l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese seguono la soccombenza che si liquidano, ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 aggiornato con DM n.147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 3.506,00 oltre spese generali 15% e oneri di legge ove dovuti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026
Il Relatore Giudice est. Il Presidente