Ordinanza cautelare 18 gennaio 2024
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 20/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02392/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2392 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Montorsi e Laura Andrao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Lo Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa - Distretto Socio Sanitario 43, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento avente ad oggetto “Revisione Progetto Individualizzato ex art. 14 Legge 328/2000”, trasmesso al beneficiario con pec del -OMISSIS-, nella parte in cui non riconosce appieno la copertura dei bisogni del ricorrente;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché non noto al ricorrente;
nonché per l'accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente
ad ottenere un progetto individuale ex art. 14 L. n. 328/2000 completo, nonché del diritto alla effettiva erogazione del sostegno assistenziale di cui necessita,
e per la condanna
delle amministrazioni intimate alla correzione o modifica del progetto individuale ex art. 14 L. n. 328/2000 predisposto in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- odierno ricorrente, è affetto da -OMISSIS-, quale esito di -OMISSIS- riportato a seguito di un incidente stradale occorso in data -OMISSIS-.
Il ricorrente ha presentato nel 2018 richiesta al Comune di Vittoria per ottenere un progetto individualizzato ex art. 14 L. n. 328/2000. A distanza di cinque anni dalla redazione del progetto, predisposto nello stesso -OMISSIS- lo stesso soggetto che ricorre in giudizio ha formulato alla competente amministrazione comunale una richiesta di aggiornamento e revisione del proprio progetto individualizzato, al fine di ottenere la determinazione di un budget di spesa che possa consentire l’assunzione in forma indiretta di due persone in grado di assisterlo almeno durante le 16 ore diurne.
Il Comune di Vittoria ha comunicato l’avvio del procedimento con nota prot. n. -OMISSIS- e, con successiva nota prot. n. -OMISSIS-, ha chiesto al ricorrente l’invio di documentazione integrativa necessaria per la revisione del progetto individualizzato. All’invio delle suddette integrazioni documentali, avvenuto il -OMISSIS-, ha fatto seguito il provvedimento finale avente ad oggetto la “Revisione Progetto Individualizzato ex art. 14 Legge 238/2000”, trasmesso via pec il -OMISSIS-, in cui è stata prevista l’attivazione di tutte “... quelle azioni messe in campo dalla progettazione distrettuale, che nell’ambito delle proprie azioni prevedono l’accesso a risorse economiche per l’assunzione in forma indiretta di una badante regolarmente contrattualizzata ”.
Con pec del -OMISSIS- il ricorrente ha contestato l’inadeguatezza del progetto rispetto alla copertura dei propri bisogni, riservandosi di agire a tutela delle proprie ragioni.
2. Con ricorso notificato in data 23.11.2023 e depositato il successivo 12.12.2023 il soggetto ricorrente ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento avente ad oggetto la “ Revisione Progetto Individualizzato ex art. 14 Legge 328/2000 ”, trasmesso con pec del -OMISSIS-, nella parte in cui non riconosce appieno la copertura dei suoi bisogni, nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché ad egli non noto.
Il ricorrente ha altresì richiesto l’accertamento e la dichiarazione, anche in via cautelare, del proprio diritto a ottenere un progetto individuale ex art. 14 L. n. 328/2000 completo che gli garantisca, anche attraverso la previsione di un budget adeguato, il pieno sostegno assistenziale di cui necessita, nonché del diritto alla effettiva erogazione del sostegno assistenziale. Il ricorrente ha conseguentemente richiesto la condanna delle amministrazioni intimate alla correzione o modifica del progetto individuale ex art. 14 L. n. 328/2000 predisposto, nonché alla effettiva erogazione del sostegno assistenziale di cui egli necessita.
Il provvedimento impugnato è stato censurato per i seguenti motivi: 1) Violazione di legge; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 6 e 14 della legge n. 328/2000; violazione della legge n. 104/1992; violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione del D.M. 23.11.-OMISSIS- del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; violazione del D.M. 26.11.2011 (art. 2); violazione della legge n. 112/-OMISSIS-; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà e ingiustizia manifeste; difetto di istruttoria ; 2) Violazione di legge: violazione dell’art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con l. n. 18/2009 .
2.1. Con il primo motivo di gravame il ricorrente lamenta che, sebbene nella sua premessa il progetto individuale revisionato individui in maniera corretta le proprie necessità e il relativo bisogno di beneficiare di un’assistenza completa e permanente, l’atto impugnato abbia previsto l’accesso a risorse economiche per l’assunzione in forma indiretta di una sola figura professionale in grado di garantire assistenza, senza quindi la possibilità di raggiungere la richiesta copertura delle 16 ore diurne. Da ciò discenderebbe, secondo la prospettazione di parte, la violazione di quanto previsto dall’art. 14 della L. n. 328/2000, in quanto, prevedendo l’assistenza di una sola figura professionale in luogo delle due richieste, verrebbe frustata la finalità cui fa riferimento la l. n. 112/-OMISSIS- (c.d. Legge sul “dopo di noi”), ossia quella di rispettare le volontà delle persone con disabilità grave e, ove possibile, dei propri genitori o di chi ne tutela gli interessi. Il ricorrente deduce altresì la violazione dell’art. 2 del D.M. 23.11.-OMISSIS- in materia di progetto personalizzato, da cui discende, continua la parte, che siano i servizi ad essere adattati/modellati alle reali esigenze della persona con disabilità che ne deve beneficiare, e non viceversa. In tale contesto, un rilievo assai importante viene ad assumere lo strumento del budget di salute, il quale costituisce l’unità di misura delle risorse umane, professionali ed economiche necessarie a ridare a una persona con disabilità un funzionamento sociale accettabile, attraverso un progetto individualizzato, alla cui produzione partecipano la persona stessa, la sua famiglia e la sua comunità. Dall’applicazione dell’art. 2, co. 2, del D.M. 23.11.-OMISSIS- discenderebbe che il progetto individualizzato e il relativo budget siano costruiti sul bisogno concreto della persona.
Con riguardo alla possibilità di ricorrere all’assistenza in forma indiretta, il ricorrente deduce che l’Amministrazione procedente non abbia adeguatamente considerato, in sede di revisione del progetto, l’evoluzione nel tempo delle specifiche necessità dell’istante e del relativo nucleo familiare, con particolare riferimento all’età dei propri genitori (rispettivamente di 71 e 65 anni al momento della proposizione del ricorso), i quali si sono dedicati sino ad oggi, in via esclusiva, all’assistenza in favore del figlio.
Lo stesso budget di progetto messo a disposizione dalle Amministrazioni intimate, continua il ricorrente, non risulterebbe modulato e adattato coerentemente alle reali esigenze dello stesso, nonché al conseguimento degli obiettivi che pure risulterebbero in premessa di provvedimento, quali pienamente condivisi dai medesimi Enti. Da ciò discende l’incoerenza, l’irrazionalità e la contraddittorietà del progetto impugnato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente richiama l’art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 12.12.2006, ratificata dall’Italia con L. n. 18/2009, il quale prevede che “ Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l’eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all’interno della comunità ”. Il progetto individuale e personalizzato adottato dal Comune di Vittoria, secondo quanto dedotto dalla parte, ostacolerebbe - di fatto - la piena realizzazione dei bisogni e delle esigenze espresse, con conseguente violazione di un diritto umano riconosciuto dalla predetta Convenzione.
3. Con memoria di costituzione del 12.01.2024 il Comune di Vittoria ha rilevato, in punto di fatto, che il ricorrente ha già beneficiato di misure provenienti dal Fondo per i “Progetti per la Vita Indipendente” per l’assunzione di assistenti personali, le quali sarebbero idonee a ridurre il ruolo assistenziale svolta dai genitori. Viene evidenziato, nello specifico, che il ricorrente ha aderito al progetto sperimentale “Vita Indipendente” riferito alle annualità -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS-, il quale ha l’obiettivo di favorire la vita indipendente e l’inclusione nella società delle persone con disabilità anche attraverso la scelta di assistenti personali dallo stesso individuati. L’attuazione dell’annualità -OMISSIS- è avvenuta nell’anno -OMISSIS-, con il riconoscimento della somma di € -OMISSIS-annui, per l’assunzione di due assistenti personali esterni al nucleo familiare; l’attuazione dell’annualità -OMISSIS- è avvenuta nell’anno -OMISSIS- con il riconoscimento della somma di € -OMISSIS-annui, per l’assunzione di due assistenti personali esterni al nucleo familiare; l’attuazione dell’annualità del -OMISSIS- è avvenuta nell’anno -OMISSIS- e la somma riconosciuta è stata decurtata del 50%, per un importo di € -OMISSIS-annui, a seguito della variazione del parametro dell’ISEE socio-sanitario (superiore ad -OMISSIS-), per l’assunzione di assistenti personali. Con riferimento a tale ultima annualità, riferisce l’Ente comunale, il ricorrente avrebbe scelto di avvalersi, come assistenti personali, di entrambe le figure genitoriali.
Ciò premesso, l’Ente ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che l’attività che viene in contestazione nel presente giudizio sia ascrivibile all’Unità Valutativa Multidisciplinare - costituita da un medico responsabile, da un medico specialista, in base all’handicap del disabile, dell’ASP Ragusa n. 7 e dall’Assistente Sociale del Comune territorialmente competente - la quale è competente a individuare i bisogni reali dell’istante ed elabora il progetto individualizzato.
In via preliminare, viene altresì eccepita l’inammissibilità del ricorso, rilevandosi che il progetto individualizzato di cui all’art. 14 della l. 328/2000 sia un atto di pianificazione che si articola nel tempo e nell’ambito delle risorse disponibile dell’Ente, come previsto dall’art. 4 della stessa legge. Sarebbe pertanto inammissibile la richiesta di controparte di " ottenere un progetto individuale ... completo che gli garantisca, anche attraverso la previsione di un budget adeguato, il pieno sostegno assistenziale ...", trattandosi di valutazioni e anche di questioni che, in quanto coinvolgenti aspetti finanziari, non possono essere oggetto di sindacato giurisdizionale e in relazioni alle quali il sindacato giudiziale non può sostituirsi ai soggetti deputati per legge.
Nel merito, viene rilevato che il ricorrente non abbia formulato “ richiesta di aggiornamento/revisione del progetto ” bensì ha chiesto la predisposizione di un “ nuovo ” progetto individualizzato. Il ricorrente, inoltre, non avrebbe formalmente aderito al provvedimento finale, oggetto di gravame, sebbene sia stata richiesta da quest’ultimo l’attivazione delle misure di intervento ivi previste.
Il suddetto progetto, contrariamente a quanto sarebbe stato genericamente affermato da controparte, secondo la prospettazione dell’Ente risulterebbe adeguato e congruo. Il ricorrente non avrebbe inoltre esposto alcunché in ordine alla sua effettiva situazione reddituale o patrimoniale, sicché le censure relative al " budget inadeguato " apparirebbero, anche sotto questo profilo, indimostrate. Viene infine dedotta la contraddittorietà della narrazione di controparte che, da un lato, espone di vivere " pienamente l'ambito sociale ..." e di essere diventato " referente principale " di un movimento " con sede a -OMISSIS- dove il ricorrente trascorre buona parte dell'anno ..." e, dall'altro, formula censure generiche rivolte al " pieno godimento del diritto a vivere nella comunità ".
4. A seguito della camera di consiglio del 17.01.2024, con ordinanza n. 14 del 18.01.2024 il Collegio ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non apparisse prima facie assistito da adeguato fumus boni iuris per le ragioni ivi esposte.
5. Nelle more della trattazione del merito della controversia le parti hanno versato in atto, rispettivamente, taluni documenti a supporto delle proprie deduzioni e controdeduzioni.
Il ricorrente ha prodotto, in particolare, le dichiarazioni reddituali proprie e dei propri genitori, con particolare riferimento agli anni -OMISSIS-, oltre a una relazione di un consulente tecnico di parte a sostegno delle proprie censure.
Il Comune di Vittoria ha rappresentato, mediante produzione documentale, l’adesione del ricorrente, in data -OMISSIS-, alla proposta di accesso al finanziamento per i progetti di “Vita indipendente” con riferimento all’anno finanziario -OMISSIS-, formulata dall’Ente comunale nelle more del presente in giudizio, in data -OMISSIS-.
6. Con memoria del 13.11.2024 la parte ricorrente ha controdedotto in ordine alle eccezioni sollevate dal Comune resistente e ha insistito per l’accoglimento del proprio gravame.
7. Con memoria depositata nella stessa data e con successiva memoria di replica del 20.12.2024 il Comune resistente ha insistito nelle proprie eccezioni e controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
8. Con memoria di replica del 23.12.2024 la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
9. A seguito della presentazione di istanza di prelievo in data 28.10.2024, all’udienza pubblica del 15.01.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
10. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Vittoria, la quale è infondata.
10.1. Secondo quanto previsto dal testo dell’art. 14, comma 1, della L. 328/2000 – nella sua formulazione applicabile ai fatti di causa – “... i comuni, d’intesa con le aziende sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale ...”. Dalla formulazione della disposizione si desume, chiaramente, la legittimazione passiva di entrambe le amministrazioni che concorrono all'adozione del progetto individuale, le quali, titolari di competenze autonome e specifiche, ancorché coordinate, sono contitolari del procedimento amministrativo culminante nel provvedimento amministrativo censurato con il presente gravame (cfr. T.A.R. Sicilia, IA, sez. III, 13.11.2023, n. 3397; e anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24.10.2022, n. 1846; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 24.08.2021, n. 2462; T.A.R. Piemonte, sez. II, 10.01.-OMISSIS-, n. 42; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 16.01.2013, n. 326).
11. Anche la successiva eccezione di inammissibilità del ricorso, con la quale il Comune resistente rileva che il progetto individualizzato di cui all’art. 14 della L. 328/2000 sia un atto di pianificazione nel quale vengono espresse valutazioni le quali che non possono essere oggetto di sindacato giurisdizionale, è infondata.
11.1. Il procedimento da cui promana l’elaborazione o, come nel caso di specie, la revisione del progetto individualizzato ex art. 14 L. 328/200, si snoda attraverso scelte che sono caratterizzate da un elevato grado di discrezionalità tecnica, volte a bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ossia l'interesse pubblico alla salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, la razionale distribuzione delle risorse finanziarie e il contenimento della spesa, da un lato, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, dall’altro.
Le valutazioni compiute dalle amministrazioni procedenti coinvolte nella definizione del progetto individualizzato per le persone disabili e, in particolare, l’individuazione dei trattamenti terapeutici da erogare - quanto a tempi e modalità – rientrano nella sfera di discrezionalità tecnica demandata ai competenti uffici.
Quelle contemplate dalla norma citata sono, in definitiva, attività espressive di discrezionalità tecnica ( id est la valutazione diagnostica del soggetto), attività espressive di discrezionalità mista “tecnico/amministrativa” ( id est la stesura del progetto individuale, con l’individuazione del percorso più adeguato ai bisogni del paziente), ed infine attività materiali consequenziali (l’erogazione in concreto delle prestazioni di cura e riabilitazione e di servizi alla persona individuate nel progetto).
Da ciò discende che il sindacato del Giudice amministrativo deve contenersi nei noti limiti della manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza delle determinazioni amministrative, evidenti ictu oculi o, comunque, che la parte interessata riesca a comprovare in modo adeguato con propria documentazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 15.10.2024, n. 3250).
Lo scrutinio dell’organo giudicante è quindi da ammettersi in presenza di vizi del procedimento o di vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni, o, ancora, per il travisamento dei fatti o per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, senza che in ogni caso tale sindacato possa estendersi al merito delle valutazioni adoperate dalle amministrazioni procedenti (T.A.R. Lazio, -OMISSIS-, sez. II, 24.07.2023, n. 12403).
Nei limiti sopra considerati, l’atto censurato è quindi da considerarsi sottoponibile al sindacato di questo Tribunale ai fini della definizione della vicenda controversa.
12. Nel merito, i due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati, per quanto di seguito esposto e considerato.
12.1. L’esame dei motivi di impugnazione impone dapprima di ricostruire la cornice legislativa nella quale si inscrive il provvedimento impugnato.
L’art. 14, comma 1, L. n. 328/2000 prevede che per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, “ i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2 ” (c.d. PI).
Il comma 2 dell’art. 14 cit. stabilisce che, “ nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale ” comprende, “ oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento ”, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato (PEI) a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel “ progetto individuale ” sono altresì definiti “ le potenzialità e gli eventuali sostegni ” per il nucleo familiare.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della medesima L. n. 328/2000 “ Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci ”.
L’art. 1, comma 2, della L. n. 112/-OMISSIS- (c.d. legge sul “Dopo di Noi”) stabilisce, inoltre, che il progetto individuale deve contemplare “… misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave…in vista del venir meno del sostegno familiare , attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori ”.
Ciò premesso, le misure individuate dal progetto individualizzato oggetto di gravame, ad avviso del Collegio, sono da ritenersi coerenti con quanto previsto dalla normativa di riferimento sopra riportata e non possono essere censurate, per eccesso di potere, secondo le coordinate enucleate dalla giurisprudenza amministrativa già sopra evidenziate (cfr. par. 11.1.), atteso che le misure attivabili indicate nel progetto individualizzato, le quali corrispondono a “ tutte quelle azioni messe in campo dalla progettazione distrettuale ”, in considerazione delle risorse economiche disponibili e delle proprie azioni, risultano essere: 1) la partecipazione alle risorse finanziarie previste dalla Regione Siciliana con il fondo per i “Progetti per la Vita Indipendente”, di cui lo stesso ricorrente ha usufruito con riguardo alle risorse finanziarie relative agli anni -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-, a cui il Comune di Vittoria ha aderito per gli anni finanziari 2020/2021, cui ha fatto seguito, da ultimo (come riportato in atti), l’adesione, per l’anno finanziario -OMISSIS-, da parte del ricorrente, in data -OMISSIS-, su iniziativa dello stesso Ente comunale; 2) la partecipazione ai progetti del “Dopo di Noi”, che nell’ambito delle sue azioni prevede l’accesso a risorse finanziarie per il coabitare in autonomia, o, piuttosto, per l’acquisto di demotica e ausili speciali per attrezzare la propria abitazione; 3) l’accesso alle agevolazioni fiscali e alla disciplina in materia di trust previste dalla normativa della l. n. 112/-OMISSIS-.
Dal quadro complessivo delle misure di sostegno economico previste dall’Ente e di cui dispone attualmente il ricorrente si evince, quindi, che quest’ultimo riceva:
(i) un assegno di €-OMISSIS-su base mensile quale titolare, dal -OMISSIS-, del “Patto di Cura” della Regione Siciliana;
(ii) una somma annuale relativa al fondo per i “Progetti per la Vita Indipendente”, di cui lo stesso ricorrente ha usufruito con riguardo alle risorse finanziarie relative agli anni -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS- (per un importo complessivo di circa € -OMISSIS-), e a cui, da ultimo, il ricorrente ha aderito, con riferimento all’anno finanziario -OMISSIS-, in data -OMISSIS-.
Sussiste inoltre la possibilità per il ricorrente di aderire al Progetto “Dopo di Noi” e al Progetto Disabilità Grave denominato “Patto di servizio”, ai quali, come rappresentato dal Comune resistente e non smentito da chi ricorre in giudizio, il sig. Comisi, ad oggi, non ha aderito.
Le misure approntate dal Comune, che – come si legge nell’atto impugnato – costituiscono “ tutte quelle azioni messe in campo dalla progettazione distrettuale ” e consentono “ l’accesso a risorse economiche per l’assunzione in forma indiretta di una badante regolarmente contrattualizzata ”, secondo il Collegio sono state individuate in coerenza con quanto previsto dal predetto comma 2 dell’art. 14 della L. n. 328/2000, in quanto indicate “ nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19” , e non posso esser considerate viziate da un travisamento dei fatti o da una mancata considerazione di circostanze di fatto che risultino suscettibili di inficiare la legittimità del provvedimento qui censurato, alla luce dei precisi limiti del sindacato che può esercitato da questo Giudice in ordine a valutazioni caratterizzate dalla spendita di discrezionalità tecnica.
L’Ente comunale, invero, rappresenta correttamente la situazione fattuale che costituisce il presupposto della richiesta di revisione del piano individualizzato presentata dal ricorrente e, nell’approntare ogni misura che sia resa disponibile dalla progettazione distrettuale e, quindi, “ nell’ambito delle risorse disponibili ”, individua le “risorse” e i “sostegni” normativamente previsti.
Tenuto conto, pertanto, degli interventi di sostegno individuati dall’Ente comunale “ nell’ambito delle proprie risorse ” - a cui, peraltro, il ricorrente non risulta aver integralmente aderito (come sopra rilevato) -, da inquadrarsi nel contesto della complessiva situazione economica del ricorrente (alla luce delle somme dallo stesso percepite a titolo di pensione e indennità di accompagnamento per invalidità civile e a titolo di risarcimento del danno) ai fini della valutazione di possibile irrazionalità, illogicità, arbitrarietà e ingiustizia manifeste dell’atto gravato, non può affermarsi che sia stato posto un ostacolo alla “... progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori ”, atteso che, in considerazione - peraltro - dell’età dei genitori conviventi con il ricorrente, “ in vista del venir meno del sostegno familiare ” può ritenersi che “ l’accesso a risorse economiche per l’assunzione in forma indiretta di una badante regolarmente contrattualizzata ” sia coerente con la ratio sottesa alla normativa di riferimento, in applicazione della quale deve essere assicurato un bilanciamento tra i singoli interessi dei soggetti beneficiari dei progetti individualizzati e gli interessi generali sottesi all’azione degli Enti procedenti, chiamati a contemperare le singole esigenze rappresentate dai richiedenti nell’ottica di assicurare a tutti i richiedenti adeguate misure di sostegno nei limiti delle “ risorse disponibili ”.
Non si concretizza, pertanto, una violazione dell’art. 1, comma 2, della L. 112/-OMISSIS-, con la conseguenza che le misure approntate dall’Ente risultano coerenti con la necessità di assicurare che il ricorrente sia “ progressivamente ” preso in carico durante l’esistenza in vita dei genitori, rispettivamente di 71 e 65 anni al momento dell’adozione dell’atto impugnato e della conseguente presentazione del presente atto di gravame, i quali sono domiciliati, insieme al figlio, nella casa di proprietà di quest’ultimo in -OMISSIS- e di cui non vengono prospettate, all’attualità, limitazioni di carattere fisico o di altra natura suscettibili di far venir meno, repentinamente, l’assistenza ad oggi assicurata al ricorrente.
Il Collegio, pertanto, non può spingersi ad affermare che si sia materializzata l’asserita violazione delle sopra riportate norme né può ritenere che le misure indicate nel progetto siano manifestamente illogiche, incoerenti, ingiuste o contraddittorie rispetto alla valutazione multidimensionale operata a livello sanitario e sociale.
Deve altresì escludersi che non sia stato adeguatamente individuato il budget messo a disposizione del ricorrente, in quanto le azioni e le misure indicate nel progetto individualizzato permettono di identificare a livello quantitativo e qualitativo, direttamente e indirettamente, le “ risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati... ” di cui all’art. 1, comma 1, lett. f) del D.M. 23.11.-OMISSIS- sul “Dopo di noi”, approntate dall’Amministrazione, da poter utilizzare, come previsto dall’art. 2, comma 2, dello stesso D.M. 23.11.-OMISSIS-, “ in maniera flessibile, dinamica ed integrata ”.
13. Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
14. Alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., il Collegio ravvisa, nelle peculiarità del giudizio, eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS- e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto -OMISSIS- n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità delle parti nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Valeria Ventura, Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.