Art. 14.
Modalita' di gestione
1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini dell' articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , un unico Centro di Responsabilita' amministrativa articolato in quattro «Azioni», «Ministro e Sottosegretari di Stato», «Indirizzo politico-amministrativo», «Valutazione e controllo strategico (OIV)» e «Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti».
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio riferiti al Centro di Responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro», nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali e' attribuita, ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001 , alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti al Direttore di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall' articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997 , della Direzione generale per le risorse, dell'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato):
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell' articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.»
- Per il testo dell' articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si veda nelle note all'art. 12.
- Si riporta il testo dell' articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato):
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali).
- 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.»
Modalita' di gestione
1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini dell' articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , un unico Centro di Responsabilita' amministrativa articolato in quattro «Azioni», «Ministro e Sottosegretari di Stato», «Indirizzo politico-amministrativo», «Valutazione e controllo strategico (OIV)» e «Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti».
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio riferiti al Centro di Responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro», nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali e' attribuita, ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001 , alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti al Direttore di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall' articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997 , della Direzione generale per le risorse, dell'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato):
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell' articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.»
- Per il testo dell' articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si veda nelle note all'art. 12.
- Si riporta il testo dell' articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato):
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali).
- 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.»