Art. 10. Riapertura del termine per il riscatto della navigazione effettuata su navi straniere).
I marittimi italiani che abbiano effettuato periodi di navigazione su navi battenti bandiera straniera, in epoca anteriore di almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riscatto di tali periodi, purche' la relativa domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla stessa data.
Si applicano in materia le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , fatta eccezione per quanto modificato dal precedente comma.
I marittimi italiani che abbiano effettuato periodi di navigazione su navi battenti bandiera straniera, in epoca anteriore di almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riscatto di tali periodi, purche' la relativa domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla stessa data.
Si applicano in materia le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , fatta eccezione per quanto modificato dal precedente comma.