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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/12/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1652/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1652/2019 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 11.25 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. DE SA OM oggi sostituito dall'avv. Loredana Giuggioli Parte_1 Per l'avv. DE SA OM oggi sostituito dall'avv. Loredana Parte_2 Giuggioli
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1652/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. DE SA OM che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti (C.F. ), con l'avv. DE SA OM che Parte_2 C.F._2 lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORI contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_1 VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 16.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato i sigg. e e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 adivano l'intestato Tribunale chiedendo l'annullamento, previa sospensione delle ordinanze- ingiunzione nn. 90/2019 e 91/2019 emesse dall' di in data Controparte_2 CP_1
24.05.2019 con la quale veniva ingiunto il pagamento rispettivamente delle somme di € 53.351,65
(ordinanza ingiunzione n. 90/2019 notificata a e a ) e di € 50.051,65 Parte_1 Parte_3
(ordinanza ingiunzione n. 91/2019 notificata a e a ) in relazione Parte_2 Parte_3 alla interposizione illecita di manodopera realizzatasi tra la GI (Gestione Integrata Trasporti
Magazzini) Soc.Coop. e la in virtù di un contratto di appalto per il servizio di Parte_3 trasporto merci relativamente ai n.39 lavoratori indicati nell'elenco costituente parte integrante dell'ordinanza ingiunzione 90/2019, nel periodo dall'8/8/2014 al 31/5/2015 e per un totale di n.
6.587 giornate per ciò che concerne il sig. e relativamente ai n.51 lavoratori indicati nell'elenco Pt_1 pagina 2 di 18 costituente parte integrante dell'O.I. 91/2019, nel periodo dall'1/1/2013 al 7/8/2014 e per un totale di n.16.110 giornate per ciò che concerne il sig. nonché alla registrazione sul libro unico Pt_2 sotto le voci trasferta e indennità chilometrica somme erogate a tali titoli in ipotesi non previste per legge o c.c.n.l. al lavoratore , sottraendo i relativi importi agli oneri previdenziali. I Parte_4 ricorrenti in subordine chiedevano di ridurre al minimo la sanzione.
I ricorrenti eccepivano preliminarmente la nullità del verbale di primo accesso ispettivo consegnato al sig. , carente a loro dire in ordine all'identificazione dei lavoratori trovati intenti al Parte_1 lavoro ed alla descrizione delle modalità del loro impiego, nonché l'illegittimità del verbale unico di accertamento, asseritamente carente dal punto di vista probatorio. Nel merito, contestavano i provvedimenti ingiuntivi affermando la regolarità del contratto di trasporto intercorso con la cooperativa GI e negando l'avvenuta somministrazione irregolare di manodopera da parte della alla predetta cooperativa per lo svolgimento del servizio di trasporto a quest'ultima Parte_3 appaltato. A sostegno dell'opposizione i ricorrenti assumevano, che la società per il tramite Pt_2 del sig. si sarebbe limitata ad indicare alla GI, nelle persone dei “capi turno” Parte_4
, E , le commesse da effettuare e dove trasportare la CP_3 Persona_1 Persona_2 merce, mentre l'organizzazione delle consegne e del personale sarebbe stata effettuata direttamente dai predetti per conto della GI;
asserivano che la GI si sarebbe in realtà assunta un rischio di impresa noleggiando gli autocarri di proprietà della ed affermavano che comunque ai fini Parte_3 della sussistenza di un appalto genuino sarebbe sufficiente “che vi sia un potere direttivo nei confronti dei lavoratori e l'effettiva assunzione del rischio di impresa”.
Contestavano la fondatezza della violazione sub B) sostenendo che il sig. avesse effettivamente Pt_4 svolto prestazioni che implicavano la trasferta in quanto, pur essendo residente in [...], si recava a lavoro nel magazzino della sito in Bagno di Gavorrano;
contestavano inoltre la modifica della Pt_2 contestazione tra quella risultante dall'ordinanza-ingiunzione e quella risultante dal verbale di primo accesso.
Si costituiva in giudizio l' , il quale in merito alle Controparte_4 eccezioni preliminari ribadiva la correttezza e la legittimità anche formale del verbale di primo accesso, del verbale di illecito e dell'ordinanza ingiunzione;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con la condanna alle spese di giudizio.
All'udienza del 9/07/2021 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 cpc stante l'intervenuto fallimento della Parte_3
pagina 3 di 18 Par In data 5/10/2021 e notificavano all' di ricorso in Parte_1 Parte_2 CP_1 riassunzione per la prosecuzione della causa unitamente al decreto con il quale il Giudice fissava l'udienza dell'11/03/2022 per la prosecuzione del giudizio.
Si costituiva in giudizio in data 22/02/2022 l' , il quale Controparte_4 contestava integralmente la domanda riassunta in giudizio richiamando le ragioni già esposte con la precedente memoria di costituzione e la documentazione in atti.
All'udienza di comparizione delle parti dell'11/03/2022 la causa veniva nuovamente interrotta per l'intervenuto decesso del difensore dei ricorrenti, Avv. Andrea De Cesaris. Par In data 15/06/2022 e notificavano all' di ricorso ex art. Parte_1 Parte_2 CP_1
302 cpc per la prosecuzione con l'avv. Giacomo De Cesaris, del processo interrotto, unitamente al decreto con il quale il Giudice fissava l'udienza del 9/09/2022 per la prosecuzione del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' , insistendo per il rigetto del Controparte_4 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti nella memoria di costituzione.
All'udienza del 17/11/2023 i ricorrenti insistevano per la sospensione dell'esecutività concessa Par inaudita altera parte con il decreto di fissazione di udienza originario, mentre l' si opponeva in quanto l'istanza non era stata proposta alla prima udienza successiva al provvedimento reso fuori udienza come previsto dalla norma e in ragione dell'insussistenza del fumus boni iuris anche alla luce dell'istruttoria già svolta. A scioglimento della riserva assunta all'udienza, con provvedimento del
19/01/2024 il Giudice confermava la sospensione dell'esecutività del provvedimento opposto ritenendo che la stessa fosse stata concessa sine die e non rientrasse nello schema processuale previsto dall'art. 5
D.Lgs. n. 150/2011, rinviando all'udienza del 7/06/2024 per la prosecuzione della prova. Par Con istanza depositata in data 11/03/2024, l' chiedeva la revoca dell'ordinanza di sospensione del
19/01/2024 rappresentando che la somma ingiunta a titolo di sanzioni amministrative risultava già iscritta a ruolo in data 3/08/2021 con decorrenza delle maggiorazioni dalla data di perdita di efficacia del provvedimento di sospensione (ovvero dalla prima udienza); che a seguito della notifica delle cartelle di pagamento relative alle sanzioni di cui alle ordinanze ingiunzione impugnate, i sigg.ri e avevano vocato in giudizio innanzi al Tribunale di Grosseto l' Pt_2 Pt_1 Controparte_4
e l' (procedimenti RG nn. 1014/2023 e 1015/2023)
[...] Controparte_5 chiedendo in via preliminare e urgente la sospensione delle cartelle e nel merito di dichiarare i convenuti privi di titolo e della legittimazione a notificare le cartelle di pagamento opposte e del diritto di procedere ad esecuzione forzata e per l'effetto dichiarare nulle ovvero annullare e/o dichiarare illegittime e/o invalide le cartelle opposte, e in ogni caso accertarne l'illegittimità, stante la pretesa sospensione delle ordinanze ingiunzione;
che sulle istanze di sospensione delle cartelle il Tribunale pagina 4 di 18 aveva provveduto ad aprire due sub-procedimenti con numeri RG 1014-1/2023 e 1015- 1/2023 per la discussione all'udienza dell'11/07/2023 nel contraddittorio tra le parti;
che con provvedimenti dell'11/07/2023, il Giudice dott. Medaglia aveva respinto le rispettive istanze di sospensione delle cartelle precisando che il decreto di sospensione dell'esecutività delle ordinanze ingiunzione invocato dagli opponenti non appariva più efficace non avendolo il giudice confermato nell'udienza tenuta dopo la sua adozione, e che le ordinanze ingiunzione, presupposto delle cartelle impugnate, apparivano al contrario efficaci e i relativi crediti esigibili;
che, nonostante quanto così affermato dal Giudice circa la perdita di efficacia del decreto di sospensione, nell'ambito del giudizio di opposizione a ordinanze ingiunzione i ricorrenti avevano chiesto all'udienza del 17/11/2023 la conferma del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, nuovamente omettendo di allegare le gravi e circostanziate ragioni sottese alla richiesta, non richieste neppure con il ricorso in opposizione.
Il Giudice fissava per la discussione nel contraddittorio delle parti l'udienza del 26/04/2024, rinviata su istanza congiunta delle parti all'udienza del 3/05/2024. A scioglimento della riserva assunta, il Giudice revocava l'ordinanza di sospensione dell'esecutività, rinviando per il prosieguo all'udienza del
7/06/2024.
Con sentenze n. 139/2025 e n. 140/2025, venivano medio tempore rigettate dal Tribunale di Grosseto –
Giudice dott. Medaglia, le opposizioni a cartelle di pagamento RG nn. 1014/2023 e 1015/2023 in quanto adottate sulla base di ordinanze di ingiunzione efficaci, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
Con decreto n. 50/2025 del 17.07.2025, prot. N. 1347 del 17.07.2025 il presente fascicolo veniva assegnato a questo Giudice, veniva ricalendarizzata la causa e fissata l'udienza del 25.11.2025 per la discussione, le note conclusive risultavano già depositate poi rinviata al 16.12.2025.
Si deve dar atto che avanti a questo giudice è pendente altro giudizio rubricato al n. 1662/2019 R.G. che viene in decisione alla medesima data che scaturisce dal medesimo accertamento.
Il ricorso è infondato per i motivi appresso indicati.
Vanno brevemente analizzate le eccezioni preliminari sollevate dai ricorrenti. Contestava la sig.ra la nullità dell'avviso di addebito per la violazione dell'art. 13 comma 4 del d. Lgs. 23 aprile CP_6
2004, n. 124 (il quale prevede espressamente che “(…) Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati, (…)”. In primis occorre rilevare che alcun avviso di addebito è stato emesso nei confronti della non prevedendo la procedura l'emissione di detto documento, bensì all'esito CP_6
Par della verifica la emette un verbale unico di accertamento di violazione. pagina 5 di 18 Sia il verbale di primo accesso ispettivo che il verbale unico di accertamento e notificazione sono considerati atti endoprocessuali atti che fanno parte del procedimento ispettivo. Mentre il Verbale di
Primo Accesso è l'atto che avvia formalmente il procedimento ispettivo, ha una funzione prevalentemente ricognitiva e descrittiva della situazione trovata sul posto ed è strumentale all'attività di indagine successiva, il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione (VUAN) è l'atto che conclude la fase istruttoria dell'ispezione, contiene la contestazione formale degli illeciti, delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate e delle eventuali diffide ed è l'atto conclusivo che ha efficacia provvedimentale, da cui decorrono i termini per il pagamento, per la presentazione di memorie difensive o per il ricorso.
Entrambi gli atti sono dunque fasi o tappe interne e obbligatorie dell'attività amministrativa di vigilanza svolta dall' o dagli enti previdenziali, e sono necessari per giungere a Controparte_7 una decisione finale (l'archiviazione o l'irrogazione di una sanzione).
Avendo il verbale di primo accesso una funzione prevalentemente descrittiva e ricognitiva, il diritto di difesa si esercita principalmente durante l'accesso stesso e nelle fasi immediatamente successive: il datore di lavoro o il suo delegato ha il diritto/dovere di fornire immediatamente i documenti richiesti
(se disponibili) e di fare dichiarazioni spontanee che possono essere messe a verbale per chiarire subito la situazione (es. giustificare l'assenza di un documento, identificare correttamente un lavoratore, ecc.).
Il soggetto ispezionato ha il diritto di leggere il verbale prima di firmarlo e di far inserire a verbale eventuali osservazioni o riserve sulle modalità dell'accertamento o sui fatti verbalizzati;
già dopo il primo accesso, il datore di lavoro può esercitare il diritto di accesso agli atti per ottenere copia della documentazione che gli ispettori stanno acquisendo.
È tuttavia con il che il diritto di difesa assume la sua massima e più strutturata rilevanza, poiché CP_8
è un atto pubblico che contesta formalmente l'illecito e avvia le sanzioni. La notifica del verbale unico, infatti, fa decorrere i termini per esercitare le piene facoltà difensive previste dalla Legge 689/1981
(modificata dal D.Lgs. 124/2004 per le materie di lavoro). Entro 30 giorni dalla notifica del VUAN, il datore di lavoro può presentare all' competente, memorie Controparte_9 scritte contenenti deduzioni difensive che contestano nel merito l'accertamento o con la produzione di prove che dimostrano l'insussistenza dell'illecito oppure può fare richiesta di audizione ovvero richiedere di essere ascoltato personalmente o tramite un legale.
Nel caso di specie, nei verbali unici di accertamento, che constano di n. 20 pagine, nelle prime 10 pagine sono specificati in modo puntuale e dettagliato, i documenti esaminati ai fini della definizione degli accertamenti;
sono illustrate le modalità con cui è stato effettuato l'accertamento, sono indicati gli esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova, nonché le conclusioni a pagina 6 di 18 cui sono giunti gli Ispettori anche a seguito delle dichiarazioni acquisite dai lavoratori nel corso dell'accertamento che hanno portato alla contestazione degli illeciti sanzionati.
Non va dimenticato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita:
“L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”.
Conseguentemente al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale:
“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
La Corte di Cassazione ha quindi più volte affermato che nei giudizi il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale procedente come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 23800/2014).
L'eccezione è dunque infondata avendo i ricorrenti esercitato regolarmente il proprio diritto di difesa con l'impugnazione delle ordinanze oggi opposte.
Anche le doglianze relative alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione sono infondate.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va, infatti, individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale.
Nel caso di specie è irrilevante l'impugnazione del vizio formale in quanto non è stato allegato che, a causa di esso, sia stato impedito l'esercizio di difese, specificamente indicate e per le quali sia indicato altresì il nesso di causalità tra vizio e impedimento (così testualmente la decisione impugnata); al contrario la ricorrente ha svolto ampie difese di merito, così dimostrando di avere perfettamente compreso le ragioni della sanzione, che sarebbero state comunque indicate nell'ordinanza ingiunzione a mezzo del richiamo al verbale ispettivo da cui aveva avuto origine il procedimento sanzionatorio, previamente notificato. È infatti ammissibile per giurisprudenza costante, la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del pagina 7 di 18 verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione
(cfr. Cass. civ. n. 20189 del 22/07/2008; Cass civ. n. 17345 del 23/07/2009).
Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione, oltre a indicare la normativa violata e la condotta contestata, richiama gli estremi gli estremi del verbale di accertamento regolarmente notificato, motivo per il quale, in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, deve ritenersi senz'altro soddisfatto l'obbligo di motivazione da parte dell'opposta.
Va infine rilevato che l'art. 18 della L. 689/1981 al secondo comma, garantisce il diritto di difesa del trasgressore prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione; entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, la ricorrente avrebbe potuto presentare all'Amministrazione scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione personale, attività tuttavia che non è stata posta in essere dai ricorrenti.
Infondata è pertanto anche questa eccezione. Par Entrando nel merito della questione la pretesa sanzionatoria della si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata in data 23/01/2015 presso la sede legale ed operativa della ditta
, all'interno dei cui magazzini e depositi era stata riscontrata la presenza di personale Parte_3 occupato alle dipendenze della cooperativa GI.
Dalla documentazione acquisita era emerso che la svolgeva attività di distribuzione, Parte_3 commercializzazione, vendita, stoccaggio e trasporto di prodotti alimentari e che aveva stipulato con la
GI soc. coop., azienda specializzata nelle prestazioni di servizi di trasporto, un contratto denominato “di trasporto” dal 1/01/2013, avente ad oggetto, come si legge testualmente, “il servizio continuativo di trasporto di parte dei suoi prodotti” e l'effettuazione di “tutte quelle prestazioni connesse ad accessorie al servizio continuativo di trasporto”, contratto riconducibile dunque alla figura dell'appalto di servizi. Nel contratto intercorso tra le due società emergeva nelle premesse che la GI dichiarava di possedere tutti i requisiti necessari per fornire servizi in questione, di possedere la competenza tecnica e l'organizzazione sia di mezzi che di personale per fornire tali servizi.
All'esito degli accertamenti secondo quanto verificato dall' era emersa invece la mancanza CP_1 dei requisiti contemplati dall'art. 29, comma 1, D.lgs. n. 276/03 ai fini della legittimità dell'appalto, essendo la G.I.T.M. deficitaria di autonoma organizzazione aziendale e dei mezzi necessari per l'espletamento dell'attività appaltata, per lo svolgimento della quale utilizzava i furgoni, i locali e la strumentazione di proprietà della ed essendo emerso che le prestazioni rese dai lavoratori, Pt_2 formalmente alle dipendenze della cooperativa, si erano concretizzate nella sostanziale messa a disposizione della delle proprie energie lavorative, secondo le direttive dalla stessa Parte_3 fornite e l'inserimento nell'organizzazione aziendale;
era stato riscontrato l'esercizio da parte del committente del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto in pagina 8 di 18 luogo del formale datore di lavoro, il quale peraltro non risultava neppure essersi assunto, se non formalmente, alcun rischio d'impresa, non avendo né mezzi né strumentazione per l'esecuzione dell'appalto. Il predetto contratto, a prescindere la definizione che veniva individuata dalle parti era riconducibile all'appalto di servizi. Dunque all'esito della verifica era emerso l'esercizio da parte della del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto Parte_3 in luogo del formale datore di lavoro (GI),
Come noto, l'art. 1655 c.c. descrive l'appalto come un contratto attraverso il quale una parte
(appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
L'art. 29 d.lgs. 276/2023, prevede: ≪Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.≫. La norma prevede quindi degli indici fattuali per verificare l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, contemplandoli quali elementi dai quali può risultare la predetta organizzazione, individuando i criteri distintivi tra appalto genuino ed interposizione illecita di manodopera, ovvero:
1. organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore;
2. esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
3. assunzione del rischio di impresa.
Secondo un indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte, ed anche di recente confermato in termini generali, (così CASSAZIONE civ. Sentenza n. 8455 depositata il 28 giugno 2023) in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente (v. anche Cass. civ., sez. VI, 25.6.2020, n. 12551, che, nella specie, ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante le indicazioni pagina 9 di 18 ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo;
e in termini esatti o analoghi, tra le altre, id. sez. lav.,
3.11.2020, n. 24386; id., sez. lav., 13.2.2020, n. 3631 e n. 3631; id., sez. lav., 10.6.2019, n. 15557, anche per precisazioni circa il confronto con la previgente disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960)
L'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore è uno degli indici più importanti e più frequentemente utilizzati dalla giurisprudenza di legittimità per distinguere l'appalto genuino dall'interposizione illecita. Anche l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore va valutato tenendo conto che l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione del committente non necessariamente è indice di non genuinità dell'appalto.
La Suprema Corte è costante (v. ad es. 27213/2018) nel ribadire che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, operi tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 5648 del 2009; Cass. n.
18281 del 2007; Cass. n. 14302 del 2002). Precisando che occorre verificare gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente;
se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa; se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; infine se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano alle sue dipendenze" (Cass., 18281 del 2007; Cass. n.
11957 del 2000). (Corte d'Appello di Roma sent. N. 3771/2024).
Facendo applicazione di questi principi, nel caso di specie questo Giudice ritiene di dover analizzare le dichiarazioni rese agli agenti accertatori al momento della verifica e le testimonianze rese in corso di causa.
Va premesso che costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' del lavoro fanno piena prova dei fatti che i CP_1 funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da pagina 10 di 18 terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi
“particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis,
Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
I lavoratori della G.I.T.M. (alcuni già occupati con la e poi passati alla GI) hanno CP_10 confermato in udienza le inequivoche indicazioni già fornite in sede ispettiva con cui hanno individuato i sigg. , , , nonchè Parte_1 Parte_2 Parte_4 Persona_3 [...]
e dell'ufficio amministrativo, tutti dipendenti della loro Tes_1 Testimone_2 Parte_3 interlocutori e persone alle quali si riferivano per ogni necessità.
Per brevità si ritiene opportuno di evidenziare solo alcuni passaggi delle testimonianze rese in udienza
(a cui si rimanda), che, come detto, sono totalmente chiare, precise e concordanti.
Il teste , , , , CP_3 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
escussi in causa hanno tutti confermato il contenuto e la Testimone_7 Testimone_8 sottoscrizione della dichiarazione resa agli ispettori.
Il teste ha precisato: “Dalla alla GI non è variato nulla a livello di mansioni, di CP_3 CP_10 sede di lavoro e di REFERENTE che in ciascuno dei due casi è sempre stata la ditta , Parte_3 nelle persone del sig. o e da ultimo (…) Parte_2 Parte_1 Parte_4 prendevo le direttive sul lavoro dal sig. e dal sig. . Per quanto Parte_4 Persona_3 riguarda l'organizzazione dei turni di lavoro, la richiesta ferie e permessi, tra noi colleghi riuscivamo a coordinarci e la n definitiva aveva l'ultima parola (nella persona del sig. . Pt_2 Parte_4
pagina 11 di 18 L'invio dei certificati medici era trasmesso al sig. in caso di malattia di uno degli addetti Parte_4 al magazzino. Attualmente non presto attività dal giorno 11 gennaio 2016. (…) Il mio netto in busta ammontava a circa 1800 netti mensili. Questo importo ricorre tutti i mesi, in quanto è il risultato di un accordo verbale con i vertici della In questo importo sono tutte le ore di lavoro straordinarie Pt_2 svolte nel corso dell'anno, in particolare nel periodo estivo e nel periodo natalizio per coprire il personale in ferie oppure i turni svolti di notte e nelle giornate festive. Svolgevo il turno di notte alternandomi con il collega e da quando il sig. ha lasciato il posto di Persona_1 Parte_4 lavoro come responsabile ho cambiato l'orario di lavoro e pertanto lavoravo dalle 8 del mattino mediamente fino alle 6 di sera. (…) il sig. quando era ancora in forza era spesso presente in Pt_4 magazzino per supervisionare il lavoro degli operai. Quando è andato via il sig. comunque i Pt_4 piani ferie e la gestione del personale erano comunque decisi dalla ditta nella persona del sig. Pt_2
Sono stato sottoposto a visite mediche periodiche come lavoratore notturno;
delle Parte_1 stesse venivo avvisato da dipendente della ditta che metteva un avviso Persona_3 Pt_2 sugli orari delle visite esposto il giorno precedente in bacheca. I DPI mi sono stati forniti dalla ditta
(…) Solo nell'ultimo mese ho notato che lo stipendio mi è stato accreditato da per Pt_2 Pt_2 conto di GI. Quando è stato fatto il passaggio da a GI il personale amministrativo CP_10 della prima è stato assunto dalla ditta (…) Ho fatto corsi di formazione sul lavoro sia Pt_2 inerenti i mezzi utilizzati che per la merce trattata;
questi corsi sono stati effettuati dietro comunicazione del rappresentante della in locali adibiti dalla stessa in Gavorrano con la Pt_2 presenza dello stesso sig. (…)”. Persona_3
Con riferimento alle ferie, i permessi, le assenze per malattia e l'autorizzazione dello straordinario, il ha confermato che i dipendenti della cooperativa avevano quali referenti della CP_3 Parte_4
; ha confermato che in caso di malattia inviava i certificati medici al sig. e che in Parte_3 Pt_4 ordine all'organizzazione dei turni di lavoro, alle ferie e ai permessi il personale della GI si interfacciava sempre con il Il gli riferiva che si interfacciava per ogni cosa con il o Pt_4 Pt_4 Pt_1 con il Il teste ha inoltre confermato che il sig. svolgeva di fatto le mansioni di Pt_2 Parte_4 capo del personale della GI, che così gli era stato presentato ed in tale veste agiva. Quanto alla sicurezza sul luogo di lavoro, alle visite mediche, al RSPP, all'effettuazione di corsi in materia nonché alla consegna dei DPI, confermava che era il , dipendente della Persona_3 Parte_3
ad occuparsene. Ha riferito che le buste paga venivano consegnate dalla sig.ra
[...] Testimone_1 dipendente della e moglie del Parte_3 Per_3
Il teste ha poi confermato che il si occupava dello svolgimento e della gestione dell'attività del Pt_4 magazzino ove operava il personale assunto dalla GI. pagina 12 di 18 Anche nelle altre testimonianze, tutte nello stesso senso, viene individuato il come capo e Pt_4 responsabile del personale, che si occupava della gestione dei piani ferie, permessi, malattie, effettuava assunzioni, autorizzava straordinari, organizzazione dei turni di lavoro, e come colui che si occupava della gestione dell'attività di magazzino, in mancanza del veniva altresì individuato il sig. Pt_4
, il quale in più si occupava di organizzare corsi di formazione, si occupava della Persona_3 sicurezza e delle visite mediche. Riferiscono i testi che successivamente, una volta lasciato il lavoro al subentrò per l'espletamento delle suddette incombenze il . Della consegna delle Pt_4 Parte_1 buste paga e del contratto di assunzione sottoscritto si occupava l'ufficio amministrativo della Pt_2 in particolare moglie del e Testimone_1 Per_3 Testimone_2
Il teste socio lavoratore della GI con mansioni di capo-turno, escusso in udienza Persona_1 come testimone aveva riferito che il sig. era il referente per le ferie, i permessi, le assenze per Pt_4 malattia, l'autorizzazione dello straordinario e che in caso di malattia inviava i certificati medici all'ufficio della a Bagno di Gavorrano. Ha riferito che il si occupava della gestione di Pt_2 Pt_4 tutta l'attività del magazzino ed aveva dichiarato “non so dire se il era dipendente della Pt_4 Pt_2 ma era il mio capo”. Ha inoltre dichiarato che al momento dell'assunzione presso la GI fu il sig.
a riferirgli che avrebbe avuto la stessa retribuzione precedente e che le buste paga venivano Pt_4 ritirate presso gli uffici di Gavorrano della Agli ispettori aveva riferito: “Con il sig. Pt_2 Pt_4
dipendente e responsabile del personale del magazzino della GIT, era stato
[...] Pt_2 raggiunto un accordo solo verbale, già in vigore da quando ero dipendente sulla base del CP_10 quale ai capiturno era garantito uno stipendio mensile in misura forfetaria (nel mio caso pari all'importo di € 1800,00 netti) nel quale era ricompresa la “flessibilità” (…)” ha altresì dichiarato: “La sig.ra responsabile della GI, per me è solo una firma sul contratto (…) Fino a quando Testimone_9
è stato presente , lui è stato il mio referente e di fatto era a lui che venivano riportate le Parte_4 richieste di ferie e permessi del personale addetto al magazzino, affinché desse il parere definitivo.
Ovviamente solo l'organizzazione stretta degli orari veniva gestita da noi, ma l'approvazione del piano di lavoro e le direttive venivano impartite direttamente da un rappresentante della fin dai Pt_2 tempi della . Praticamente siamo sempre stati facchini ed autisti al servizio della CP_10 Pt_2 che nei vari anni ha stipulato diretti contratti con le varie ditte, la più importante la COOP di Vignale.
(…).
, sentito in giudizio come teste, ha confermato il contenuto e la sottoscrizione della Testimone_3 dichiarazione resa agli ispettori, a cui aveva riferito: “I turni vengono organizzati da e CP_3 Per_1 con la supervisione di che io sappia è un dipendente Ha riferito che era Parte_4 Parte_3 il ad autorizzare gli straordinari, la persona a cui rivolgersi in caso di insorgenza di Pt_4
pagina 13 di 18 problematiche, sul lavoro, ugualmente per richiedere ferie e permessi l'interlocutore era il a cui Pt_4 spettava l'ultima parola sull'organizzazione del lavoro e sulla gestione del personale GI. Il Tes_3 ha inoltre riferito che non c'era un referente GI da Pistoia e quando aveva sottoscritto il contratto di lavoro, questo gli era stato dato da La busta paga invece veniva consegnata da Parte_4 Tes_1
“che presumo lavori per (…)”. Parte_3
Escusso in giudizio ha inoltre confermato che per le ferie, i permessi, le assenze per malattia e l'autorizzazione dello straordinario i dipendenti della cooperativa avevano quali referenti i responsabili/referenti della nelle persone di e di Parte_3 Parte_4 Persona_3
e che in caso di malattia consegnava i certificati medici al sig. Pt_4
Ha confermato altresì che in ordine all'organizzazione dei turni di lavoro, alle ferie e ai permessi del personale della GI, “era sempre il che si occupava di queste cose, che penso fosse dipendente Pt_4 della e ha confermato che al momento dell'assunzione presso la GI concordò la Pt_2 retribuzione direttamente con i vertici della Ha precisato che il sig. Parte_3 Parte_4 svolgeva di fatto le mansioni di capo del personale della GI, dichiarando in risposta al capitolo di prova “il nostro referente è sempre stato lui per tutto”. Anche in ordine alla sicurezza sul luogo di lavoro, alle visite mediche, al RSPP, all'effettuazione di corsi in materia nonché alla consegna dei DPI, confermava che era tutto gestito dal e dal Pt_4 Per_3
Ha riferito che il contratto di assunzione presso la GI e le buste paga venivano consegnate dalle dipendenti della società e che dello svolgimento e della gestione dell'attività del magazzino Pt_2 ove operava il personale assunto dalla GI si occupava il Il teste ha negato infine di avere mai Pt_4 effettuato trasferte per conto della GI soc. coop. come indicato nelle buste paga, nonché di avere effettuato consegne con il mezzo proprio per conto della GI.
Infine, in risposta al capitolo di parte ricorrente in ordine alle modalità di organizzazione del lavoro all'interno della GI, il teste ha ribadito “io ero assunto per la GI ma il nostro riferimento era il non conosco nessuno che facesse parte come referente della GI”. Pt_4
Un'attenzione particolare in quanto hanno riferito in merito ai mezzi usati per il trasporto sono le testimonianze di e . Tes_10 Testimone_11
Parenti autista della GI, che agli ispettori aveva riferito “Fino a un anno fa circa ho Tes_10 continuato a lavorare sempre con lo stesso mezzo, mod. FIAT Iveco tg NY441YV, di proprietà della e facevo le consegne nella zona di Roma (…) Il sig. si occupa di portare i Parte_3 Tes_6 mezzi presso una officina di per la manutenzione. Per quanto ne so è il sig. CP_1 Parte_1 che paga le fatture per la manutenzione dei mezzi. C'è un contratto per il noleggio dei mezzi tra la e la GI. Tale copia del contratto dobbiamo esibirla alla Polizia stradale in caso di Pt_2
pagina 14 di 18 richiesta, unitamente alle buste paga. In capo alla è in forza un solo autista, che svolge le Pt_2 stesse mansioni degli autisti della GI e che prende ordine dal responsabile il sig. . Testimone_6
Sentito in giudizio ha confermato la dichiarazione resa e la sottoscrizione;
ha poi riferito di avere come propri referenti per le ferie, i permessi, le assenze e gli straordinari, nonché per le visite mediche e i corsi, i sigg.ri e , “in quanto indicati come referenti/responsabili sia da CP_11 Testimone_6
che ”. Parte_1 Parte_2
teste di parte ricorrente e autista all'epoca dei fatti della GI, si è limitato a Testimone_11 confermare che per lo svolgimento dell'attività (di trasporto) appaltata, la GI si avvaleva degli autocarri di proprietà della in virtù di un contratto di noleggio. La testimonianza conferma Parte_3 pertanto la circostanza secondo cui la GI, nonostante gli obblighi assunti con la committente, non risultava proprietaria dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività di trasporto e che per tale motivo utilizzava quelli di proprietà della la quale ha continuato a sostenerne gli Parte_3 interventi di manutenzione pur avendoli formalmente noleggiati alla cooperativa.
La dipendente , sentita come teste ha indicato nelle persone di e Pt_2 Testimone_12 Testimone_1 le addette all'ufficio amministrativo della quanto al ruolo del come Testimone_2 Pt_2 Pt_4 capo del personale della GI ha dichiarato di non essere a conoscenza della circostanza che il Pt_4 svolgesse le mansioni di capo del personale della GI, ma di essere a conoscenza del fatto che
“quelli che svolgevano attività di facchinaggio facevano riferimento al e credo che facessero Pt_4 parte della ”. CP_10
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, va valutato nel suo complesso il materiale probatorio a disposizione;
le dichiarazioni rese in sede ispettiva e poi confermate in udienza, ben possono essere poste a base della decisione.
Atteso che l'orientamento consolidato della Cassazione (v. ad es. Cass. nn. 12551 /20, 15557/2019,
27213/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), secondo cui per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore, dagli elementi raccolti emerge chiaramente che la GI forniva manodopera solo formalmente solo dalla stessa assunta, priva di mezzi e di organizzazione, la quale si limitava allo svolgimento di compiti di gestione amministrativa del rapporto senza alcuna reale organizzazione della prestazione e senza assunzione di alcun rischio d'impresa nell'esecuzione del pagina 15 di 18 rapporto contrattuale, il personale non aveva altri referenti della se non quelli della Pt_2 individuando quali propri referenti e responsabili il e (dipendenti ; i Pt_4 CP_12 Pt_2 lavoratori si interfacciavano anche per la parte amministrativa con la a cui si rivolgevano per Pt_2 ogni necessità, anche l'attività del personale del magazzino e delle celle era esclusivamente formato da dipendenti della cooperativa. L'appaltante aveva invece l'effettivo onere di gestire l'intera Pt_2 attività lavorativa, organizzando i trasporti, il deposito, lo stoccaggio e dirigendo il personale della cooperativa pur non avendo la titolarità dei rapporti di lavoro.
Parzialmente diverse seppur non totalmente contrastanti rispetto alle altre appaiono le testimonianze di e (tutti dipendenti della che sono state smentite dalla univocità delle Pt_4 Pt_1 Per_3 Pt_2 dichiarazioni e delle testimonianze rese da tutti i dipendenti della GI.
Il teste , escusso quale teste in udienza ha affermato di essere il referente per i dipendenti Parte_4 di GI insieme al , per quanto riguarda l'operatività del magazzino ove Persona_3 operava il personale dipendente della GI. Agli ispettori aveva testualmente dichiarato “Sono io a coordinare l'attività della GI nel senso che quando arrivano gli ordini alla li passo al Pt_2 personale della cooperativa affinché smistino la merce del magazzino e la predispongano per il trasporto presso i punti vendita indicati. Se emerge qualche problema con il personale della GI e con l'attività da svolgere ho tre referenti della GI organizzati per turno (ci sono tre turni ad oggi dalle 9 alle 16, con pausa – uno dalle 15,30-16 sino alle 22 e dalle 21 alle 4 o 5) , Testimone_3
e Se c'è qualcuno della GI che deve andare in ferie chiede a me, se CP_3 Testimone_4 invece ci sono problemi riguardanti i prospetti di paga alla GI nella persona di che Testimone_9 opera a Pistoia (…) Per le ferie solo della non mi occupo- organizzo un piano Parte_6 ferie e faccio riferimento ai capiturno per autorizzarle o meno”.
Infine, il teste che aveva riferito agli Ispettori di non occuparsi normalmente del Persona_3 personale della GI, “se tuttavia il mio collega è assente lo sostituisco e dunque se qualche Pt_4 lavoratore della GI deve andare in ferie chiede l'autorizzazione a me”, sentito come teste in giudizio ha confermato la dichiarazione, resa e la sottoscrizione;
ha tuttavia affermato che ad occuparsi dei turni di lavoro del personale della cooperativa era direttamente la GI, che in mancanza del Pt_4
i lavoratori, solo della si potevano rivolgere a lui. Ha riferito di non sapere se il Pt_2 Pt_4 svolgesse le funzioni di capo del personale della cooperativa.
È opportuno rilevare e rammentare altresì in merito ai testi che seppur indicati ma non sono stati escussi ( e ), la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Tes_13 Testimone_14 CP_11
Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se pagina 16 di 18 esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Dunque, devono essere richiamate le dichiarazioni rese agli Ispettori seppur non confermate in corso di causa.
All'esito dell'istruttoria è emerso in maniera inequivocabile che il contratto di appalto sottoscritto era volto a consentire una intermediazione di manodopera vietata, risultando i lavoratori solo formalmente assunti dalla GI la quale non aveva una propria reale autonomia organizzativa e gestionale, nonché un autentico potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti che invece era svolto dalla Pt_2 alla quale i dipendenti si riferivano per qualsiasi necessità, spettava infatti alla l'onere di Pt_2 gestire l'intera attività lavorativa organizzando i trasporti, il deposito, lo stoccaggio delle merci e dirigere i lavoratori assunti tuttavia dalla GI. Par Devono infine essere respinte le eccezioni relative alle ulteriori sanzioni per aver la fornito la prova documentale riscontrabile degli illeciti commessi dai ricorrenti, confermate anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. In particolare, per la sanzione di cui alla violazione B) concernente l'avvenuta registrazione sul LUL sotto la voce “Trasferta Italia” di somme erogate al lavoratore
[...]
in ipotesi non previste per legge o CCNL, deve essere evidenziato che lo stesso sentito in data Pt_4
27/09/2016 in merito ai documenti a suo nome denominati “Richieste di rimborso trasferte” relativi a numerosi giorni di trasferta a Pieve e ad Ancora per i mesi da luglio 2014 a maggio 2015, aveva riferito di avere sempre avuto quale propria sede lavorativa quella di Gavorrano, di non essersi mai recato a
Pieve a Nievole e ad Ancona, di non avere mai richiesto autorizzazione all'uso del mezzo proprio e di non avere mai sottoscritto né trasmesso alla le richieste di rimborso spese, Parte_3 disconoscendo la firma apposta sotto la dicitura “firma del dipendente”. Ebbene, posto che l'attribuzione dell'indennità di trasferta è ammessa ogniqualvolta il datore di lavoro richieda al dipendente di effettuare la prestazione in una sede diversa da quella contrattualmente prevista
(corrispondente nel caso di specie alla sede dell'azienda, in via dell'Argento a Gavorrano), e non anche, come sostenuto dai ricorrenti, in relazione al percorso effettuato dalla propria abitazione al luogo abituale di lavoro, è apparso evidente come la stessa sia stata riconosciuta in luogo di parte della retribuzione solo per poter fruire delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge, in quanto CP_1 esente da IRPEF e da contributi .
Emerge altresì la condotta illecita e la legittimità delle sanzioni emesse a carico dei ricorrenti dai riscontri dei registri della società e dalle testimonianze rese in corso di causa. pagina 17 di 18 Tanto premesso ritenuta che trattasi di un contratto di appalto non genuino accertata pertanto la legittimità dei provvedimenti impugnati, l'opposizione deve essere respinta e confermate le sanzioni irrogate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari in considerazione della pendenza avanti a questo Giudice di altro giudizio rubricato al n. 1652/2019 R.G. che viene in decisione alla medesima data che scaturisce dal medesimo accertamento avente con il presente parziale connessione soggettiva e oggettiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma le ordinanze impugnate.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_4
che liquida in complessivi € 5.641,60 oltre rimborso forfettario.
[...]
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 18 di 18
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1652/2019 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 11.25 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. DE SA OM oggi sostituito dall'avv. Loredana Giuggioli Parte_1 Per l'avv. DE SA OM oggi sostituito dall'avv. Loredana Parte_2 Giuggioli
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1652/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. DE SA OM che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti (C.F. ), con l'avv. DE SA OM che Parte_2 C.F._2 lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORI contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_1 VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 16.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato i sigg. e e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 adivano l'intestato Tribunale chiedendo l'annullamento, previa sospensione delle ordinanze- ingiunzione nn. 90/2019 e 91/2019 emesse dall' di in data Controparte_2 CP_1
24.05.2019 con la quale veniva ingiunto il pagamento rispettivamente delle somme di € 53.351,65
(ordinanza ingiunzione n. 90/2019 notificata a e a ) e di € 50.051,65 Parte_1 Parte_3
(ordinanza ingiunzione n. 91/2019 notificata a e a ) in relazione Parte_2 Parte_3 alla interposizione illecita di manodopera realizzatasi tra la GI (Gestione Integrata Trasporti
Magazzini) Soc.Coop. e la in virtù di un contratto di appalto per il servizio di Parte_3 trasporto merci relativamente ai n.39 lavoratori indicati nell'elenco costituente parte integrante dell'ordinanza ingiunzione 90/2019, nel periodo dall'8/8/2014 al 31/5/2015 e per un totale di n.
6.587 giornate per ciò che concerne il sig. e relativamente ai n.51 lavoratori indicati nell'elenco Pt_1 pagina 2 di 18 costituente parte integrante dell'O.I. 91/2019, nel periodo dall'1/1/2013 al 7/8/2014 e per un totale di n.16.110 giornate per ciò che concerne il sig. nonché alla registrazione sul libro unico Pt_2 sotto le voci trasferta e indennità chilometrica somme erogate a tali titoli in ipotesi non previste per legge o c.c.n.l. al lavoratore , sottraendo i relativi importi agli oneri previdenziali. I Parte_4 ricorrenti in subordine chiedevano di ridurre al minimo la sanzione.
I ricorrenti eccepivano preliminarmente la nullità del verbale di primo accesso ispettivo consegnato al sig. , carente a loro dire in ordine all'identificazione dei lavoratori trovati intenti al Parte_1 lavoro ed alla descrizione delle modalità del loro impiego, nonché l'illegittimità del verbale unico di accertamento, asseritamente carente dal punto di vista probatorio. Nel merito, contestavano i provvedimenti ingiuntivi affermando la regolarità del contratto di trasporto intercorso con la cooperativa GI e negando l'avvenuta somministrazione irregolare di manodopera da parte della alla predetta cooperativa per lo svolgimento del servizio di trasporto a quest'ultima Parte_3 appaltato. A sostegno dell'opposizione i ricorrenti assumevano, che la società per il tramite Pt_2 del sig. si sarebbe limitata ad indicare alla GI, nelle persone dei “capi turno” Parte_4
, E , le commesse da effettuare e dove trasportare la CP_3 Persona_1 Persona_2 merce, mentre l'organizzazione delle consegne e del personale sarebbe stata effettuata direttamente dai predetti per conto della GI;
asserivano che la GI si sarebbe in realtà assunta un rischio di impresa noleggiando gli autocarri di proprietà della ed affermavano che comunque ai fini Parte_3 della sussistenza di un appalto genuino sarebbe sufficiente “che vi sia un potere direttivo nei confronti dei lavoratori e l'effettiva assunzione del rischio di impresa”.
Contestavano la fondatezza della violazione sub B) sostenendo che il sig. avesse effettivamente Pt_4 svolto prestazioni che implicavano la trasferta in quanto, pur essendo residente in [...], si recava a lavoro nel magazzino della sito in Bagno di Gavorrano;
contestavano inoltre la modifica della Pt_2 contestazione tra quella risultante dall'ordinanza-ingiunzione e quella risultante dal verbale di primo accesso.
Si costituiva in giudizio l' , il quale in merito alle Controparte_4 eccezioni preliminari ribadiva la correttezza e la legittimità anche formale del verbale di primo accesso, del verbale di illecito e dell'ordinanza ingiunzione;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con la condanna alle spese di giudizio.
All'udienza del 9/07/2021 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 cpc stante l'intervenuto fallimento della Parte_3
pagina 3 di 18 Par In data 5/10/2021 e notificavano all' di ricorso in Parte_1 Parte_2 CP_1 riassunzione per la prosecuzione della causa unitamente al decreto con il quale il Giudice fissava l'udienza dell'11/03/2022 per la prosecuzione del giudizio.
Si costituiva in giudizio in data 22/02/2022 l' , il quale Controparte_4 contestava integralmente la domanda riassunta in giudizio richiamando le ragioni già esposte con la precedente memoria di costituzione e la documentazione in atti.
All'udienza di comparizione delle parti dell'11/03/2022 la causa veniva nuovamente interrotta per l'intervenuto decesso del difensore dei ricorrenti, Avv. Andrea De Cesaris. Par In data 15/06/2022 e notificavano all' di ricorso ex art. Parte_1 Parte_2 CP_1
302 cpc per la prosecuzione con l'avv. Giacomo De Cesaris, del processo interrotto, unitamente al decreto con il quale il Giudice fissava l'udienza del 9/09/2022 per la prosecuzione del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' , insistendo per il rigetto del Controparte_4 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti nella memoria di costituzione.
All'udienza del 17/11/2023 i ricorrenti insistevano per la sospensione dell'esecutività concessa Par inaudita altera parte con il decreto di fissazione di udienza originario, mentre l' si opponeva in quanto l'istanza non era stata proposta alla prima udienza successiva al provvedimento reso fuori udienza come previsto dalla norma e in ragione dell'insussistenza del fumus boni iuris anche alla luce dell'istruttoria già svolta. A scioglimento della riserva assunta all'udienza, con provvedimento del
19/01/2024 il Giudice confermava la sospensione dell'esecutività del provvedimento opposto ritenendo che la stessa fosse stata concessa sine die e non rientrasse nello schema processuale previsto dall'art. 5
D.Lgs. n. 150/2011, rinviando all'udienza del 7/06/2024 per la prosecuzione della prova. Par Con istanza depositata in data 11/03/2024, l' chiedeva la revoca dell'ordinanza di sospensione del
19/01/2024 rappresentando che la somma ingiunta a titolo di sanzioni amministrative risultava già iscritta a ruolo in data 3/08/2021 con decorrenza delle maggiorazioni dalla data di perdita di efficacia del provvedimento di sospensione (ovvero dalla prima udienza); che a seguito della notifica delle cartelle di pagamento relative alle sanzioni di cui alle ordinanze ingiunzione impugnate, i sigg.ri e avevano vocato in giudizio innanzi al Tribunale di Grosseto l' Pt_2 Pt_1 Controparte_4
e l' (procedimenti RG nn. 1014/2023 e 1015/2023)
[...] Controparte_5 chiedendo in via preliminare e urgente la sospensione delle cartelle e nel merito di dichiarare i convenuti privi di titolo e della legittimazione a notificare le cartelle di pagamento opposte e del diritto di procedere ad esecuzione forzata e per l'effetto dichiarare nulle ovvero annullare e/o dichiarare illegittime e/o invalide le cartelle opposte, e in ogni caso accertarne l'illegittimità, stante la pretesa sospensione delle ordinanze ingiunzione;
che sulle istanze di sospensione delle cartelle il Tribunale pagina 4 di 18 aveva provveduto ad aprire due sub-procedimenti con numeri RG 1014-1/2023 e 1015- 1/2023 per la discussione all'udienza dell'11/07/2023 nel contraddittorio tra le parti;
che con provvedimenti dell'11/07/2023, il Giudice dott. Medaglia aveva respinto le rispettive istanze di sospensione delle cartelle precisando che il decreto di sospensione dell'esecutività delle ordinanze ingiunzione invocato dagli opponenti non appariva più efficace non avendolo il giudice confermato nell'udienza tenuta dopo la sua adozione, e che le ordinanze ingiunzione, presupposto delle cartelle impugnate, apparivano al contrario efficaci e i relativi crediti esigibili;
che, nonostante quanto così affermato dal Giudice circa la perdita di efficacia del decreto di sospensione, nell'ambito del giudizio di opposizione a ordinanze ingiunzione i ricorrenti avevano chiesto all'udienza del 17/11/2023 la conferma del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, nuovamente omettendo di allegare le gravi e circostanziate ragioni sottese alla richiesta, non richieste neppure con il ricorso in opposizione.
Il Giudice fissava per la discussione nel contraddittorio delle parti l'udienza del 26/04/2024, rinviata su istanza congiunta delle parti all'udienza del 3/05/2024. A scioglimento della riserva assunta, il Giudice revocava l'ordinanza di sospensione dell'esecutività, rinviando per il prosieguo all'udienza del
7/06/2024.
Con sentenze n. 139/2025 e n. 140/2025, venivano medio tempore rigettate dal Tribunale di Grosseto –
Giudice dott. Medaglia, le opposizioni a cartelle di pagamento RG nn. 1014/2023 e 1015/2023 in quanto adottate sulla base di ordinanze di ingiunzione efficaci, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
Con decreto n. 50/2025 del 17.07.2025, prot. N. 1347 del 17.07.2025 il presente fascicolo veniva assegnato a questo Giudice, veniva ricalendarizzata la causa e fissata l'udienza del 25.11.2025 per la discussione, le note conclusive risultavano già depositate poi rinviata al 16.12.2025.
Si deve dar atto che avanti a questo giudice è pendente altro giudizio rubricato al n. 1662/2019 R.G. che viene in decisione alla medesima data che scaturisce dal medesimo accertamento.
Il ricorso è infondato per i motivi appresso indicati.
Vanno brevemente analizzate le eccezioni preliminari sollevate dai ricorrenti. Contestava la sig.ra la nullità dell'avviso di addebito per la violazione dell'art. 13 comma 4 del d. Lgs. 23 aprile CP_6
2004, n. 124 (il quale prevede espressamente che “(…) Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati, (…)”. In primis occorre rilevare che alcun avviso di addebito è stato emesso nei confronti della non prevedendo la procedura l'emissione di detto documento, bensì all'esito CP_6
Par della verifica la emette un verbale unico di accertamento di violazione. pagina 5 di 18 Sia il verbale di primo accesso ispettivo che il verbale unico di accertamento e notificazione sono considerati atti endoprocessuali atti che fanno parte del procedimento ispettivo. Mentre il Verbale di
Primo Accesso è l'atto che avvia formalmente il procedimento ispettivo, ha una funzione prevalentemente ricognitiva e descrittiva della situazione trovata sul posto ed è strumentale all'attività di indagine successiva, il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione (VUAN) è l'atto che conclude la fase istruttoria dell'ispezione, contiene la contestazione formale degli illeciti, delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate e delle eventuali diffide ed è l'atto conclusivo che ha efficacia provvedimentale, da cui decorrono i termini per il pagamento, per la presentazione di memorie difensive o per il ricorso.
Entrambi gli atti sono dunque fasi o tappe interne e obbligatorie dell'attività amministrativa di vigilanza svolta dall' o dagli enti previdenziali, e sono necessari per giungere a Controparte_7 una decisione finale (l'archiviazione o l'irrogazione di una sanzione).
Avendo il verbale di primo accesso una funzione prevalentemente descrittiva e ricognitiva, il diritto di difesa si esercita principalmente durante l'accesso stesso e nelle fasi immediatamente successive: il datore di lavoro o il suo delegato ha il diritto/dovere di fornire immediatamente i documenti richiesti
(se disponibili) e di fare dichiarazioni spontanee che possono essere messe a verbale per chiarire subito la situazione (es. giustificare l'assenza di un documento, identificare correttamente un lavoratore, ecc.).
Il soggetto ispezionato ha il diritto di leggere il verbale prima di firmarlo e di far inserire a verbale eventuali osservazioni o riserve sulle modalità dell'accertamento o sui fatti verbalizzati;
già dopo il primo accesso, il datore di lavoro può esercitare il diritto di accesso agli atti per ottenere copia della documentazione che gli ispettori stanno acquisendo.
È tuttavia con il che il diritto di difesa assume la sua massima e più strutturata rilevanza, poiché CP_8
è un atto pubblico che contesta formalmente l'illecito e avvia le sanzioni. La notifica del verbale unico, infatti, fa decorrere i termini per esercitare le piene facoltà difensive previste dalla Legge 689/1981
(modificata dal D.Lgs. 124/2004 per le materie di lavoro). Entro 30 giorni dalla notifica del VUAN, il datore di lavoro può presentare all' competente, memorie Controparte_9 scritte contenenti deduzioni difensive che contestano nel merito l'accertamento o con la produzione di prove che dimostrano l'insussistenza dell'illecito oppure può fare richiesta di audizione ovvero richiedere di essere ascoltato personalmente o tramite un legale.
Nel caso di specie, nei verbali unici di accertamento, che constano di n. 20 pagine, nelle prime 10 pagine sono specificati in modo puntuale e dettagliato, i documenti esaminati ai fini della definizione degli accertamenti;
sono illustrate le modalità con cui è stato effettuato l'accertamento, sono indicati gli esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova, nonché le conclusioni a pagina 6 di 18 cui sono giunti gli Ispettori anche a seguito delle dichiarazioni acquisite dai lavoratori nel corso dell'accertamento che hanno portato alla contestazione degli illeciti sanzionati.
Non va dimenticato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita:
“L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”.
Conseguentemente al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale:
“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
La Corte di Cassazione ha quindi più volte affermato che nei giudizi il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale procedente come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 23800/2014).
L'eccezione è dunque infondata avendo i ricorrenti esercitato regolarmente il proprio diritto di difesa con l'impugnazione delle ordinanze oggi opposte.
Anche le doglianze relative alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione sono infondate.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va, infatti, individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale.
Nel caso di specie è irrilevante l'impugnazione del vizio formale in quanto non è stato allegato che, a causa di esso, sia stato impedito l'esercizio di difese, specificamente indicate e per le quali sia indicato altresì il nesso di causalità tra vizio e impedimento (così testualmente la decisione impugnata); al contrario la ricorrente ha svolto ampie difese di merito, così dimostrando di avere perfettamente compreso le ragioni della sanzione, che sarebbero state comunque indicate nell'ordinanza ingiunzione a mezzo del richiamo al verbale ispettivo da cui aveva avuto origine il procedimento sanzionatorio, previamente notificato. È infatti ammissibile per giurisprudenza costante, la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del pagina 7 di 18 verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione
(cfr. Cass. civ. n. 20189 del 22/07/2008; Cass civ. n. 17345 del 23/07/2009).
Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione, oltre a indicare la normativa violata e la condotta contestata, richiama gli estremi gli estremi del verbale di accertamento regolarmente notificato, motivo per il quale, in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, deve ritenersi senz'altro soddisfatto l'obbligo di motivazione da parte dell'opposta.
Va infine rilevato che l'art. 18 della L. 689/1981 al secondo comma, garantisce il diritto di difesa del trasgressore prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione; entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, la ricorrente avrebbe potuto presentare all'Amministrazione scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione personale, attività tuttavia che non è stata posta in essere dai ricorrenti.
Infondata è pertanto anche questa eccezione. Par Entrando nel merito della questione la pretesa sanzionatoria della si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata in data 23/01/2015 presso la sede legale ed operativa della ditta
, all'interno dei cui magazzini e depositi era stata riscontrata la presenza di personale Parte_3 occupato alle dipendenze della cooperativa GI.
Dalla documentazione acquisita era emerso che la svolgeva attività di distribuzione, Parte_3 commercializzazione, vendita, stoccaggio e trasporto di prodotti alimentari e che aveva stipulato con la
GI soc. coop., azienda specializzata nelle prestazioni di servizi di trasporto, un contratto denominato “di trasporto” dal 1/01/2013, avente ad oggetto, come si legge testualmente, “il servizio continuativo di trasporto di parte dei suoi prodotti” e l'effettuazione di “tutte quelle prestazioni connesse ad accessorie al servizio continuativo di trasporto”, contratto riconducibile dunque alla figura dell'appalto di servizi. Nel contratto intercorso tra le due società emergeva nelle premesse che la GI dichiarava di possedere tutti i requisiti necessari per fornire servizi in questione, di possedere la competenza tecnica e l'organizzazione sia di mezzi che di personale per fornire tali servizi.
All'esito degli accertamenti secondo quanto verificato dall' era emersa invece la mancanza CP_1 dei requisiti contemplati dall'art. 29, comma 1, D.lgs. n. 276/03 ai fini della legittimità dell'appalto, essendo la G.I.T.M. deficitaria di autonoma organizzazione aziendale e dei mezzi necessari per l'espletamento dell'attività appaltata, per lo svolgimento della quale utilizzava i furgoni, i locali e la strumentazione di proprietà della ed essendo emerso che le prestazioni rese dai lavoratori, Pt_2 formalmente alle dipendenze della cooperativa, si erano concretizzate nella sostanziale messa a disposizione della delle proprie energie lavorative, secondo le direttive dalla stessa Parte_3 fornite e l'inserimento nell'organizzazione aziendale;
era stato riscontrato l'esercizio da parte del committente del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto in pagina 8 di 18 luogo del formale datore di lavoro, il quale peraltro non risultava neppure essersi assunto, se non formalmente, alcun rischio d'impresa, non avendo né mezzi né strumentazione per l'esecuzione dell'appalto. Il predetto contratto, a prescindere la definizione che veniva individuata dalle parti era riconducibile all'appalto di servizi. Dunque all'esito della verifica era emerso l'esercizio da parte della del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto Parte_3 in luogo del formale datore di lavoro (GI),
Come noto, l'art. 1655 c.c. descrive l'appalto come un contratto attraverso il quale una parte
(appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
L'art. 29 d.lgs. 276/2023, prevede: ≪Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.≫. La norma prevede quindi degli indici fattuali per verificare l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, contemplandoli quali elementi dai quali può risultare la predetta organizzazione, individuando i criteri distintivi tra appalto genuino ed interposizione illecita di manodopera, ovvero:
1. organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore;
2. esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
3. assunzione del rischio di impresa.
Secondo un indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte, ed anche di recente confermato in termini generali, (così CASSAZIONE civ. Sentenza n. 8455 depositata il 28 giugno 2023) in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente (v. anche Cass. civ., sez. VI, 25.6.2020, n. 12551, che, nella specie, ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante le indicazioni pagina 9 di 18 ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo;
e in termini esatti o analoghi, tra le altre, id. sez. lav.,
3.11.2020, n. 24386; id., sez. lav., 13.2.2020, n. 3631 e n. 3631; id., sez. lav., 10.6.2019, n. 15557, anche per precisazioni circa il confronto con la previgente disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960)
L'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore è uno degli indici più importanti e più frequentemente utilizzati dalla giurisprudenza di legittimità per distinguere l'appalto genuino dall'interposizione illecita. Anche l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore va valutato tenendo conto che l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione del committente non necessariamente è indice di non genuinità dell'appalto.
La Suprema Corte è costante (v. ad es. 27213/2018) nel ribadire che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, operi tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 5648 del 2009; Cass. n.
18281 del 2007; Cass. n. 14302 del 2002). Precisando che occorre verificare gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente;
se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa; se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; infine se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano alle sue dipendenze" (Cass., 18281 del 2007; Cass. n.
11957 del 2000). (Corte d'Appello di Roma sent. N. 3771/2024).
Facendo applicazione di questi principi, nel caso di specie questo Giudice ritiene di dover analizzare le dichiarazioni rese agli agenti accertatori al momento della verifica e le testimonianze rese in corso di causa.
Va premesso che costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' del lavoro fanno piena prova dei fatti che i CP_1 funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da pagina 10 di 18 terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi
“particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis,
Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
I lavoratori della G.I.T.M. (alcuni già occupati con la e poi passati alla GI) hanno CP_10 confermato in udienza le inequivoche indicazioni già fornite in sede ispettiva con cui hanno individuato i sigg. , , , nonchè Parte_1 Parte_2 Parte_4 Persona_3 [...]
e dell'ufficio amministrativo, tutti dipendenti della loro Tes_1 Testimone_2 Parte_3 interlocutori e persone alle quali si riferivano per ogni necessità.
Per brevità si ritiene opportuno di evidenziare solo alcuni passaggi delle testimonianze rese in udienza
(a cui si rimanda), che, come detto, sono totalmente chiare, precise e concordanti.
Il teste , , , , CP_3 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
escussi in causa hanno tutti confermato il contenuto e la Testimone_7 Testimone_8 sottoscrizione della dichiarazione resa agli ispettori.
Il teste ha precisato: “Dalla alla GI non è variato nulla a livello di mansioni, di CP_3 CP_10 sede di lavoro e di REFERENTE che in ciascuno dei due casi è sempre stata la ditta , Parte_3 nelle persone del sig. o e da ultimo (…) Parte_2 Parte_1 Parte_4 prendevo le direttive sul lavoro dal sig. e dal sig. . Per quanto Parte_4 Persona_3 riguarda l'organizzazione dei turni di lavoro, la richiesta ferie e permessi, tra noi colleghi riuscivamo a coordinarci e la n definitiva aveva l'ultima parola (nella persona del sig. . Pt_2 Parte_4
pagina 11 di 18 L'invio dei certificati medici era trasmesso al sig. in caso di malattia di uno degli addetti Parte_4 al magazzino. Attualmente non presto attività dal giorno 11 gennaio 2016. (…) Il mio netto in busta ammontava a circa 1800 netti mensili. Questo importo ricorre tutti i mesi, in quanto è il risultato di un accordo verbale con i vertici della In questo importo sono tutte le ore di lavoro straordinarie Pt_2 svolte nel corso dell'anno, in particolare nel periodo estivo e nel periodo natalizio per coprire il personale in ferie oppure i turni svolti di notte e nelle giornate festive. Svolgevo il turno di notte alternandomi con il collega e da quando il sig. ha lasciato il posto di Persona_1 Parte_4 lavoro come responsabile ho cambiato l'orario di lavoro e pertanto lavoravo dalle 8 del mattino mediamente fino alle 6 di sera. (…) il sig. quando era ancora in forza era spesso presente in Pt_4 magazzino per supervisionare il lavoro degli operai. Quando è andato via il sig. comunque i Pt_4 piani ferie e la gestione del personale erano comunque decisi dalla ditta nella persona del sig. Pt_2
Sono stato sottoposto a visite mediche periodiche come lavoratore notturno;
delle Parte_1 stesse venivo avvisato da dipendente della ditta che metteva un avviso Persona_3 Pt_2 sugli orari delle visite esposto il giorno precedente in bacheca. I DPI mi sono stati forniti dalla ditta
(…) Solo nell'ultimo mese ho notato che lo stipendio mi è stato accreditato da per Pt_2 Pt_2 conto di GI. Quando è stato fatto il passaggio da a GI il personale amministrativo CP_10 della prima è stato assunto dalla ditta (…) Ho fatto corsi di formazione sul lavoro sia Pt_2 inerenti i mezzi utilizzati che per la merce trattata;
questi corsi sono stati effettuati dietro comunicazione del rappresentante della in locali adibiti dalla stessa in Gavorrano con la Pt_2 presenza dello stesso sig. (…)”. Persona_3
Con riferimento alle ferie, i permessi, le assenze per malattia e l'autorizzazione dello straordinario, il ha confermato che i dipendenti della cooperativa avevano quali referenti della CP_3 Parte_4
; ha confermato che in caso di malattia inviava i certificati medici al sig. e che in Parte_3 Pt_4 ordine all'organizzazione dei turni di lavoro, alle ferie e ai permessi il personale della GI si interfacciava sempre con il Il gli riferiva che si interfacciava per ogni cosa con il o Pt_4 Pt_4 Pt_1 con il Il teste ha inoltre confermato che il sig. svolgeva di fatto le mansioni di Pt_2 Parte_4 capo del personale della GI, che così gli era stato presentato ed in tale veste agiva. Quanto alla sicurezza sul luogo di lavoro, alle visite mediche, al RSPP, all'effettuazione di corsi in materia nonché alla consegna dei DPI, confermava che era il , dipendente della Persona_3 Parte_3
ad occuparsene. Ha riferito che le buste paga venivano consegnate dalla sig.ra
[...] Testimone_1 dipendente della e moglie del Parte_3 Per_3
Il teste ha poi confermato che il si occupava dello svolgimento e della gestione dell'attività del Pt_4 magazzino ove operava il personale assunto dalla GI. pagina 12 di 18 Anche nelle altre testimonianze, tutte nello stesso senso, viene individuato il come capo e Pt_4 responsabile del personale, che si occupava della gestione dei piani ferie, permessi, malattie, effettuava assunzioni, autorizzava straordinari, organizzazione dei turni di lavoro, e come colui che si occupava della gestione dell'attività di magazzino, in mancanza del veniva altresì individuato il sig. Pt_4
, il quale in più si occupava di organizzare corsi di formazione, si occupava della Persona_3 sicurezza e delle visite mediche. Riferiscono i testi che successivamente, una volta lasciato il lavoro al subentrò per l'espletamento delle suddette incombenze il . Della consegna delle Pt_4 Parte_1 buste paga e del contratto di assunzione sottoscritto si occupava l'ufficio amministrativo della Pt_2 in particolare moglie del e Testimone_1 Per_3 Testimone_2
Il teste socio lavoratore della GI con mansioni di capo-turno, escusso in udienza Persona_1 come testimone aveva riferito che il sig. era il referente per le ferie, i permessi, le assenze per Pt_4 malattia, l'autorizzazione dello straordinario e che in caso di malattia inviava i certificati medici all'ufficio della a Bagno di Gavorrano. Ha riferito che il si occupava della gestione di Pt_2 Pt_4 tutta l'attività del magazzino ed aveva dichiarato “non so dire se il era dipendente della Pt_4 Pt_2 ma era il mio capo”. Ha inoltre dichiarato che al momento dell'assunzione presso la GI fu il sig.
a riferirgli che avrebbe avuto la stessa retribuzione precedente e che le buste paga venivano Pt_4 ritirate presso gli uffici di Gavorrano della Agli ispettori aveva riferito: “Con il sig. Pt_2 Pt_4
dipendente e responsabile del personale del magazzino della GIT, era stato
[...] Pt_2 raggiunto un accordo solo verbale, già in vigore da quando ero dipendente sulla base del CP_10 quale ai capiturno era garantito uno stipendio mensile in misura forfetaria (nel mio caso pari all'importo di € 1800,00 netti) nel quale era ricompresa la “flessibilità” (…)” ha altresì dichiarato: “La sig.ra responsabile della GI, per me è solo una firma sul contratto (…) Fino a quando Testimone_9
è stato presente , lui è stato il mio referente e di fatto era a lui che venivano riportate le Parte_4 richieste di ferie e permessi del personale addetto al magazzino, affinché desse il parere definitivo.
Ovviamente solo l'organizzazione stretta degli orari veniva gestita da noi, ma l'approvazione del piano di lavoro e le direttive venivano impartite direttamente da un rappresentante della fin dai Pt_2 tempi della . Praticamente siamo sempre stati facchini ed autisti al servizio della CP_10 Pt_2 che nei vari anni ha stipulato diretti contratti con le varie ditte, la più importante la COOP di Vignale.
(…).
, sentito in giudizio come teste, ha confermato il contenuto e la sottoscrizione della Testimone_3 dichiarazione resa agli ispettori, a cui aveva riferito: “I turni vengono organizzati da e CP_3 Per_1 con la supervisione di che io sappia è un dipendente Ha riferito che era Parte_4 Parte_3 il ad autorizzare gli straordinari, la persona a cui rivolgersi in caso di insorgenza di Pt_4
pagina 13 di 18 problematiche, sul lavoro, ugualmente per richiedere ferie e permessi l'interlocutore era il a cui Pt_4 spettava l'ultima parola sull'organizzazione del lavoro e sulla gestione del personale GI. Il Tes_3 ha inoltre riferito che non c'era un referente GI da Pistoia e quando aveva sottoscritto il contratto di lavoro, questo gli era stato dato da La busta paga invece veniva consegnata da Parte_4 Tes_1
“che presumo lavori per (…)”. Parte_3
Escusso in giudizio ha inoltre confermato che per le ferie, i permessi, le assenze per malattia e l'autorizzazione dello straordinario i dipendenti della cooperativa avevano quali referenti i responsabili/referenti della nelle persone di e di Parte_3 Parte_4 Persona_3
e che in caso di malattia consegnava i certificati medici al sig. Pt_4
Ha confermato altresì che in ordine all'organizzazione dei turni di lavoro, alle ferie e ai permessi del personale della GI, “era sempre il che si occupava di queste cose, che penso fosse dipendente Pt_4 della e ha confermato che al momento dell'assunzione presso la GI concordò la Pt_2 retribuzione direttamente con i vertici della Ha precisato che il sig. Parte_3 Parte_4 svolgeva di fatto le mansioni di capo del personale della GI, dichiarando in risposta al capitolo di prova “il nostro referente è sempre stato lui per tutto”. Anche in ordine alla sicurezza sul luogo di lavoro, alle visite mediche, al RSPP, all'effettuazione di corsi in materia nonché alla consegna dei DPI, confermava che era tutto gestito dal e dal Pt_4 Per_3
Ha riferito che il contratto di assunzione presso la GI e le buste paga venivano consegnate dalle dipendenti della società e che dello svolgimento e della gestione dell'attività del magazzino Pt_2 ove operava il personale assunto dalla GI si occupava il Il teste ha negato infine di avere mai Pt_4 effettuato trasferte per conto della GI soc. coop. come indicato nelle buste paga, nonché di avere effettuato consegne con il mezzo proprio per conto della GI.
Infine, in risposta al capitolo di parte ricorrente in ordine alle modalità di organizzazione del lavoro all'interno della GI, il teste ha ribadito “io ero assunto per la GI ma il nostro riferimento era il non conosco nessuno che facesse parte come referente della GI”. Pt_4
Un'attenzione particolare in quanto hanno riferito in merito ai mezzi usati per il trasporto sono le testimonianze di e . Tes_10 Testimone_11
Parenti autista della GI, che agli ispettori aveva riferito “Fino a un anno fa circa ho Tes_10 continuato a lavorare sempre con lo stesso mezzo, mod. FIAT Iveco tg NY441YV, di proprietà della e facevo le consegne nella zona di Roma (…) Il sig. si occupa di portare i Parte_3 Tes_6 mezzi presso una officina di per la manutenzione. Per quanto ne so è il sig. CP_1 Parte_1 che paga le fatture per la manutenzione dei mezzi. C'è un contratto per il noleggio dei mezzi tra la e la GI. Tale copia del contratto dobbiamo esibirla alla Polizia stradale in caso di Pt_2
pagina 14 di 18 richiesta, unitamente alle buste paga. In capo alla è in forza un solo autista, che svolge le Pt_2 stesse mansioni degli autisti della GI e che prende ordine dal responsabile il sig. . Testimone_6
Sentito in giudizio ha confermato la dichiarazione resa e la sottoscrizione;
ha poi riferito di avere come propri referenti per le ferie, i permessi, le assenze e gli straordinari, nonché per le visite mediche e i corsi, i sigg.ri e , “in quanto indicati come referenti/responsabili sia da CP_11 Testimone_6
che ”. Parte_1 Parte_2
teste di parte ricorrente e autista all'epoca dei fatti della GI, si è limitato a Testimone_11 confermare che per lo svolgimento dell'attività (di trasporto) appaltata, la GI si avvaleva degli autocarri di proprietà della in virtù di un contratto di noleggio. La testimonianza conferma Parte_3 pertanto la circostanza secondo cui la GI, nonostante gli obblighi assunti con la committente, non risultava proprietaria dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività di trasporto e che per tale motivo utilizzava quelli di proprietà della la quale ha continuato a sostenerne gli Parte_3 interventi di manutenzione pur avendoli formalmente noleggiati alla cooperativa.
La dipendente , sentita come teste ha indicato nelle persone di e Pt_2 Testimone_12 Testimone_1 le addette all'ufficio amministrativo della quanto al ruolo del come Testimone_2 Pt_2 Pt_4 capo del personale della GI ha dichiarato di non essere a conoscenza della circostanza che il Pt_4 svolgesse le mansioni di capo del personale della GI, ma di essere a conoscenza del fatto che
“quelli che svolgevano attività di facchinaggio facevano riferimento al e credo che facessero Pt_4 parte della ”. CP_10
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, va valutato nel suo complesso il materiale probatorio a disposizione;
le dichiarazioni rese in sede ispettiva e poi confermate in udienza, ben possono essere poste a base della decisione.
Atteso che l'orientamento consolidato della Cassazione (v. ad es. Cass. nn. 12551 /20, 15557/2019,
27213/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), secondo cui per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore, dagli elementi raccolti emerge chiaramente che la GI forniva manodopera solo formalmente solo dalla stessa assunta, priva di mezzi e di organizzazione, la quale si limitava allo svolgimento di compiti di gestione amministrativa del rapporto senza alcuna reale organizzazione della prestazione e senza assunzione di alcun rischio d'impresa nell'esecuzione del pagina 15 di 18 rapporto contrattuale, il personale non aveva altri referenti della se non quelli della Pt_2 individuando quali propri referenti e responsabili il e (dipendenti ; i Pt_4 CP_12 Pt_2 lavoratori si interfacciavano anche per la parte amministrativa con la a cui si rivolgevano per Pt_2 ogni necessità, anche l'attività del personale del magazzino e delle celle era esclusivamente formato da dipendenti della cooperativa. L'appaltante aveva invece l'effettivo onere di gestire l'intera Pt_2 attività lavorativa, organizzando i trasporti, il deposito, lo stoccaggio e dirigendo il personale della cooperativa pur non avendo la titolarità dei rapporti di lavoro.
Parzialmente diverse seppur non totalmente contrastanti rispetto alle altre appaiono le testimonianze di e (tutti dipendenti della che sono state smentite dalla univocità delle Pt_4 Pt_1 Per_3 Pt_2 dichiarazioni e delle testimonianze rese da tutti i dipendenti della GI.
Il teste , escusso quale teste in udienza ha affermato di essere il referente per i dipendenti Parte_4 di GI insieme al , per quanto riguarda l'operatività del magazzino ove Persona_3 operava il personale dipendente della GI. Agli ispettori aveva testualmente dichiarato “Sono io a coordinare l'attività della GI nel senso che quando arrivano gli ordini alla li passo al Pt_2 personale della cooperativa affinché smistino la merce del magazzino e la predispongano per il trasporto presso i punti vendita indicati. Se emerge qualche problema con il personale della GI e con l'attività da svolgere ho tre referenti della GI organizzati per turno (ci sono tre turni ad oggi dalle 9 alle 16, con pausa – uno dalle 15,30-16 sino alle 22 e dalle 21 alle 4 o 5) , Testimone_3
e Se c'è qualcuno della GI che deve andare in ferie chiede a me, se CP_3 Testimone_4 invece ci sono problemi riguardanti i prospetti di paga alla GI nella persona di che Testimone_9 opera a Pistoia (…) Per le ferie solo della non mi occupo- organizzo un piano Parte_6 ferie e faccio riferimento ai capiturno per autorizzarle o meno”.
Infine, il teste che aveva riferito agli Ispettori di non occuparsi normalmente del Persona_3 personale della GI, “se tuttavia il mio collega è assente lo sostituisco e dunque se qualche Pt_4 lavoratore della GI deve andare in ferie chiede l'autorizzazione a me”, sentito come teste in giudizio ha confermato la dichiarazione, resa e la sottoscrizione;
ha tuttavia affermato che ad occuparsi dei turni di lavoro del personale della cooperativa era direttamente la GI, che in mancanza del Pt_4
i lavoratori, solo della si potevano rivolgere a lui. Ha riferito di non sapere se il Pt_2 Pt_4 svolgesse le funzioni di capo del personale della cooperativa.
È opportuno rilevare e rammentare altresì in merito ai testi che seppur indicati ma non sono stati escussi ( e ), la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Tes_13 Testimone_14 CP_11
Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se pagina 16 di 18 esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Dunque, devono essere richiamate le dichiarazioni rese agli Ispettori seppur non confermate in corso di causa.
All'esito dell'istruttoria è emerso in maniera inequivocabile che il contratto di appalto sottoscritto era volto a consentire una intermediazione di manodopera vietata, risultando i lavoratori solo formalmente assunti dalla GI la quale non aveva una propria reale autonomia organizzativa e gestionale, nonché un autentico potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti che invece era svolto dalla Pt_2 alla quale i dipendenti si riferivano per qualsiasi necessità, spettava infatti alla l'onere di Pt_2 gestire l'intera attività lavorativa organizzando i trasporti, il deposito, lo stoccaggio delle merci e dirigere i lavoratori assunti tuttavia dalla GI. Par Devono infine essere respinte le eccezioni relative alle ulteriori sanzioni per aver la fornito la prova documentale riscontrabile degli illeciti commessi dai ricorrenti, confermate anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. In particolare, per la sanzione di cui alla violazione B) concernente l'avvenuta registrazione sul LUL sotto la voce “Trasferta Italia” di somme erogate al lavoratore
[...]
in ipotesi non previste per legge o CCNL, deve essere evidenziato che lo stesso sentito in data Pt_4
27/09/2016 in merito ai documenti a suo nome denominati “Richieste di rimborso trasferte” relativi a numerosi giorni di trasferta a Pieve e ad Ancora per i mesi da luglio 2014 a maggio 2015, aveva riferito di avere sempre avuto quale propria sede lavorativa quella di Gavorrano, di non essersi mai recato a
Pieve a Nievole e ad Ancona, di non avere mai richiesto autorizzazione all'uso del mezzo proprio e di non avere mai sottoscritto né trasmesso alla le richieste di rimborso spese, Parte_3 disconoscendo la firma apposta sotto la dicitura “firma del dipendente”. Ebbene, posto che l'attribuzione dell'indennità di trasferta è ammessa ogniqualvolta il datore di lavoro richieda al dipendente di effettuare la prestazione in una sede diversa da quella contrattualmente prevista
(corrispondente nel caso di specie alla sede dell'azienda, in via dell'Argento a Gavorrano), e non anche, come sostenuto dai ricorrenti, in relazione al percorso effettuato dalla propria abitazione al luogo abituale di lavoro, è apparso evidente come la stessa sia stata riconosciuta in luogo di parte della retribuzione solo per poter fruire delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge, in quanto CP_1 esente da IRPEF e da contributi .
Emerge altresì la condotta illecita e la legittimità delle sanzioni emesse a carico dei ricorrenti dai riscontri dei registri della società e dalle testimonianze rese in corso di causa. pagina 17 di 18 Tanto premesso ritenuta che trattasi di un contratto di appalto non genuino accertata pertanto la legittimità dei provvedimenti impugnati, l'opposizione deve essere respinta e confermate le sanzioni irrogate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari in considerazione della pendenza avanti a questo Giudice di altro giudizio rubricato al n. 1652/2019 R.G. che viene in decisione alla medesima data che scaturisce dal medesimo accertamento avente con il presente parziale connessione soggettiva e oggettiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma le ordinanze impugnate.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_4
che liquida in complessivi € 5.641,60 oltre rimborso forfettario.
[...]
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
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