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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 603/2022
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
2I (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALOMBI Parte_1 P.IVA_1
NICOLA
appellante e
C.F. ), contumace CP_1 C.F._1
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese legali, rinunciando espressamente ai termini ex art 190 c.p.c
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio impugnando l'ordinanza ex art. Parte_2 CP_1
702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 2.11.2022, e concludendo nei seguenti termini: “- in via principale, autorizzare l'odierna appellante ad accedere all'immobile sito in Reggio Calabria (RC), al Villaggio Arghillà Nord, n. 4, ove è sito il pdr di cui all'utenza gas intestata alla sig.ra occupato da quest'ultima, o CP_1
da terzi detentori, al fine di procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna gas n. 02660000373788, compiendo tutte le operazioni necessarie all'interruzione dell'erogazione di gas dal predetto contatore;
- per l'effetto, ordinare alla parte appellata, od a chiunque si trovi nella materiale disponibilità dell'immobile, di non opporsi e/o comunque cooperare al fine di consentire il suddetto intervento di disalimentazione fisica;
- per quanto dovesse occorrere, in caso di assenza o indisponibilità a cooperare da parte dell'odierna parte appellata e/o delle persone occupanti l'immobile, autorizzare sin d'ora l'apertura forzata della serratura alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario ed a cura di fabbro da questi incaricato, nonché, dopo l'eseguito intervento di disalimentazione, la successiva chiusura dell'abitazione anche a mezzo di altra nuova serratura, lasciando le chiavi all'amministratore di condominio se reperibile, in mancanza al vicino di casa che ne accetti la consegna e/o, in ulteriore subordine, immettendole nella cassetta della posta e dandone avviso mediante raccomandata;
- disporre ogni altro provvedimento che riterrà idoneo per salvaguardare i diritti per i quali si invoca la tutela;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Con memoria del 13.5.2025, precisava che il giudizio si era reso Parte_2
necessario in quanto l'impresa di distribuzione, proprietaria della rete e del contatore di cui all'utenza morosa (PDR), aveva l'obbligo di agire in agire in giudizio per disalimentare il pdr ed interrompere l'indebita erogazione di gas, ma nelle more interveniva il provvedimento che esclude la necessità l'avvio della procedura CP_2
giudiziale in presenza di consumi annui inferiori a 5.000 mc.
Non avendo più interesse alla decisione, l'appellante chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere, nei termini riportati in epigrafe.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione.
La Corte prende atto che la materia del contendere è cessata, poiché l'appellante non ha più un interesse alla riforma della decisione di primo grado ed all'accoglimento della domanda. Sulla scorta della delibera ARERA allegata, infatti, la procedura giudiziale intentata non è più necessaria per la disalimentazione del pdr, per cui l'eventuale decisione sarebbe inutiliter data.
pag. 2/3 La carenza di interesse manifestata dall'appellante alla riforma dell'ordinanza impugnata esclude, pertanto, la necessità di prosecuzione del giudizio.
Le spese sono irripetibili, vista la mancata costituzione dell'appellata e la richiesta dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Reggio Calabria Parte_2
del 2.11.2022, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. spese di lite irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 06.06.2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 603/2022
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
2I (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALOMBI Parte_1 P.IVA_1
NICOLA
appellante e
C.F. ), contumace CP_1 C.F._1
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese legali, rinunciando espressamente ai termini ex art 190 c.p.c
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio impugnando l'ordinanza ex art. Parte_2 CP_1
702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 2.11.2022, e concludendo nei seguenti termini: “- in via principale, autorizzare l'odierna appellante ad accedere all'immobile sito in Reggio Calabria (RC), al Villaggio Arghillà Nord, n. 4, ove è sito il pdr di cui all'utenza gas intestata alla sig.ra occupato da quest'ultima, o CP_1
da terzi detentori, al fine di procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna gas n. 02660000373788, compiendo tutte le operazioni necessarie all'interruzione dell'erogazione di gas dal predetto contatore;
- per l'effetto, ordinare alla parte appellata, od a chiunque si trovi nella materiale disponibilità dell'immobile, di non opporsi e/o comunque cooperare al fine di consentire il suddetto intervento di disalimentazione fisica;
- per quanto dovesse occorrere, in caso di assenza o indisponibilità a cooperare da parte dell'odierna parte appellata e/o delle persone occupanti l'immobile, autorizzare sin d'ora l'apertura forzata della serratura alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario ed a cura di fabbro da questi incaricato, nonché, dopo l'eseguito intervento di disalimentazione, la successiva chiusura dell'abitazione anche a mezzo di altra nuova serratura, lasciando le chiavi all'amministratore di condominio se reperibile, in mancanza al vicino di casa che ne accetti la consegna e/o, in ulteriore subordine, immettendole nella cassetta della posta e dandone avviso mediante raccomandata;
- disporre ogni altro provvedimento che riterrà idoneo per salvaguardare i diritti per i quali si invoca la tutela;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Con memoria del 13.5.2025, precisava che il giudizio si era reso Parte_2
necessario in quanto l'impresa di distribuzione, proprietaria della rete e del contatore di cui all'utenza morosa (PDR), aveva l'obbligo di agire in agire in giudizio per disalimentare il pdr ed interrompere l'indebita erogazione di gas, ma nelle more interveniva il provvedimento che esclude la necessità l'avvio della procedura CP_2
giudiziale in presenza di consumi annui inferiori a 5.000 mc.
Non avendo più interesse alla decisione, l'appellante chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere, nei termini riportati in epigrafe.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione.
La Corte prende atto che la materia del contendere è cessata, poiché l'appellante non ha più un interesse alla riforma della decisione di primo grado ed all'accoglimento della domanda. Sulla scorta della delibera ARERA allegata, infatti, la procedura giudiziale intentata non è più necessaria per la disalimentazione del pdr, per cui l'eventuale decisione sarebbe inutiliter data.
pag. 2/3 La carenza di interesse manifestata dall'appellante alla riforma dell'ordinanza impugnata esclude, pertanto, la necessità di prosecuzione del giudizio.
Le spese sono irripetibili, vista la mancata costituzione dell'appellata e la richiesta dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Reggio Calabria Parte_2
del 2.11.2022, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. spese di lite irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 06.06.2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 3/3