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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4195 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
02 Seconda sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato
SENTENZA nei giudizi riuniti al RG n. 8445/20 ed al n. R.G. 8772/20 promossi da:
Parte_1
e con avv. Alessio Zanardelli (in Parte_2 Parte_3 entrambi i giudizi)
-attori contro
100% con avv. Valentina Cinti (nel giudizio rg. n. 8772/20) Controparte_1
e OL RV (nel giudizio rg. n. 8445/20)
-convenuto
Oggetto: eccezione di carenza di legittimazione attiva
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta per l'udienza del 7 luglio 2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
Con due diversi atti di citazione, ritualmente notificati,
[...] ed (rg. n.ro Parte_1 Parte_2
8445/20) e (rg. n.ro 8772/20) hanno impugnato la delibera Parte_3 assembleare assunta dal Condominio Convenuto in data 26 dicembre 2019, comunicata il 01.07.20, rassegnando le seguenti conclusioni “…Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o annullabilità delle delibere assembleari del 26.12.19 e dei relativi allegati del Parte_4
100% per i motivi indicati in narrativa;
In via subordinata e nella
[...] denegata ipotesi di rigetto della domanda principale: accertare e dichiarare inesistenza e/o nullità e/o annullabilità, integralmente od in parte qua, delle delibere assembleari del 26.12.19 del 100% e dei relativi Parte_4 Parte_4 allegati.”.
Nel costituirsi in giudizio in entrambi i giudizi il in via preliminare ha CP_1 eccepito, tra le altre, l'improcedibilità dei procedimenti per non essere stato esperito il preventivo ed obbligatorio procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis nonché l'incompetenza territoriale del Giudice adito da controparte essendo competente il Giudice del Tribunale di Milano e non quello del Tribunale di Firenze.
I due giudizi sono stati riuniti ed è stato esperito il procedimento di mediazione obbligatorio, con ciò superandosi la prima eccezione sollevata dal Condominio.
L'eccezione di incompetenza territoriale è stata poi definita con Sentenza del 22.06.23 con cui il Tribunale di Firenze si dichiarava competente.
Il Condominio proponeva il Regolamento di competenza, poi definito con Ordinanza n.
16946/23 che ha stuito la competenza del Tribunale adito.
Riassunti i procedimenti, la causa viene oggi in decisione sull'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di parte attrice all'impugnativa della delibera in questione sollevata dal e, comunque, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado. CP_1
In diritto
Pag. 2 di 6 L'eccepita carenza di legittimazione all'azione degli attori ex art. 1137 c.c. (in entrambi i giudizi riuniti) per carenza di legitimatio ad causam si inserisce all'interno di un contesto connotato da rapporti decisamente complessi e confliggenti.
e Parte_1 Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno impugnato ai sensi del combinato disposto ex art. 5 primo comma bis D. Lgs. 28-
2010 e 1137 c.c. le delibere dell'assemblea del Parte_4
100%, tenutasi in prima convocazione in data 26 dicembre 2019.
A seguito di una cronistoria sintetica effettuata dalla difesa attorea in entrambi gli atti introduttivi dei procedimenti riuniti1 oggi in esame viene in rilievo, per la valutazione dell'eccezione de qua, quanto in entrambi affermato “senza con ciò riconoscere la legittimità del
100%, si chiede di annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima la delibera del Controparte_1
26.12.19”.
Occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito come “Nel condominio edilizio, così come in ogni forma di comunione, i soli partecipanti hanno la facoltà di impugnare le deliberazioni dell'assemblea. L'art. 1137 c.c. è chiaro nell'affermare che le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie "per tutti i 1 Cfr: “Nel 1987 Immobiliare AL alienò a l'unità immobiliare sita nel Castello di Parte_1 CP_1 e nel 2007 acquisì altra unità immobiliare ubicata nel castello (docc. 1 - 2). Tali contratti Parte_2 prevedevano l'istituzione del condominio Ala Destra del Castello e definirono quali erano quote di comproprietà delle parti in comune del complesso, oltre ai criteri di suddivisione delle relative spese. … Malgrado tali contratti, il 20.01.17 si tenne in assenza degli attori l'assemblea che costituì il c.d. 100% con l'intento di Controparte_1 cancellare il Condominio Ala Destra del Castello (doc. 3), assemblea composta dai seguenti soggetti: -
[...]
, di cui quest'ultimo era amministratore e socio assieme ad - di
Controparte_2 CP_3 CP_3 Controparte_ cui amministratore e socio era con;
- di cui
Controparte_2 Controparte_4 CP CP amministratore era , mentre soci erano il figlio , e -
Controparte_2
Controparte_2 [...]
di cui amministratore era , peraltro socio assieme a , al figlio Controparte_6 Controparte_2 Controparte_7CP
ed alla - società con sede in Lussemburgo e con soci anonimi. … Con tale Controparte_2 CP_8 delibera, che fu impugnata e che è oggetto di un perdurante contenzioso in cui si contesta anche la illegittimità della costituzione di tale (doc. 4), si approvarono un regolamento e le tabelle millesimali, si nominarono CP_1 amministratori i figli di , assegnando a quest'ultimo l'incarico di tecnico con direzione artistica, si Controparte_2 affidarono vari servizi a (il cui amministratore e socio è la compagna del con socio Controparte_9 CP_2
, altro figlio) ed, infine, si stanziarono ben 100.000 € annui per le spese correnti di cui 42.000 da Parte_5 pagare ad amministratori, consiglieri e consulenti tra cui non potevano mancare il , la compagna ed i figli CP_2 del patriarca. A seguito di tale impugnazione, gli amministratori convocarono altra assemblea per ratificarla, da tenersi in prima convocazione a PI AN (OL) e in seconda a SE MO (MI) (doc. 5), farneticazione poi oggetto di rinuncia (doc. 6). Dal gennaio 2017 sono stati furono presentati bilanci od altro che potesse somigliare ad una rendicontazione sino alla fantomatica assemblea del Natale scorso….” (vedi pagg.
1-3 atti citazione).
Pag. 3 di 6 condomini" (comma 1) e che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni "condomino" assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento (comma 2). Facendo, pertanto, applicazione dei generali principi enunciati da Cass. Sez. U, 16/02/2016, n.2951, lo status di condomino, e cioè di "avente diritto" (arg. anche dagli artt. 66 e 67 disp. att.
c.c.) a partecipare all'assemblea, e perciò ad impugnarne le deliberazioni, attiene evidentemente alla legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c., ovvero al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.
La legittimazione ad agire per impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea manca, quindi, tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che
l'attore non è un condomino, e la relativa carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice… E' inevitabile che
l'accertamento del difetto di legittimazione ad impugnare la deliberazione dell'assemblea non sia soggetto a preclusioni, non potendosi accordare siffatta azione a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non abbia titolo per farla valere” (Cass.
Civ. n. 27162 del 25.10.2018 richiamata da Cass.Civ.n.19608 del 18.09.2020).
Tale principio è oramai costantemente richiamato dai giudici della Suprema Corte (cfr.
“Lo status di condomino, e cioè di "avente diritto" (artt. 66 e 67 disp. att. c.c.) a partecipare all'assemblea, e perciò ad impugnarne le deliberazioni, attiene, dunque, alla legittimazione ad agire per annullamento ex art. 1137 c.c., ovvero al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.”Cass. civ., sez. II, 14/06/2024, n. 16654).
Ebbene, il presupposto da cui partono gli odierni attori è la loro completa estraneità al rapporto condominiale, id est sulla mancata qualità di condomini del CP_1
100% in capo ai medesimi per essere questo stato illegittimamente
[...] costituito.
In altri termini gli odierni attori negano nella sostanza il loro status di condomini, facendo venir meno di conseguenza il loro diritto ad impugnare le deliberazioni assunte ovvero la legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c. che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e che si distingue dalla effettiva titolarità del diritto dedotto, che è invece questione di merito e si valuta in base alle
Pag. 4 di 6 prove offerte dalle parti (così, ex multis, Cass. sez. 3^ civ. 30.5.2008 n. 14468; Cass. sez. 3^ civ.
8.10.2008 n. 24791; Cass. sez. 2^ civ. 10.5.2010 n. 11284).
La legittimazione ad agire o contraddire può essere definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è “affermato” titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è
“affermato” soggetto passivo del diritto o, comunque, “violatore” di quel diritto (c.d. legitimatio ad causam passiva).
La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. n. 23721/2021: “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio,
e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato. (Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso).”) e si cristallizza, ovvero si definisce, al momento della presentazione dell'atto introduttivo del giudizio (come la citazione o il ricorso).
Questo significa che la sussistenza o meno della legittimazione viene valutata in base alla situazione esistente al momento in cui l'azione viene proposta, e non in base a fatti o circostanze che potrebbero verificarsi successivamente nel corso del processo.
Nel caso in esame la carente legittimazione è il frutto di nient'altro se non della scelta degli attori di presentarsi al giudice di questo procedimento negando la legittimità del convenuto e, quindi, nella sostanza di essere parte di esso. CP_1
Naturale conseguenza di ciò è che rimane preclusa l'esercizio dell'azione ex art. 1137
c.c. che la legge espressamente riserva a ciascun condomino che affermi di esserlo ed unico, cioè, ad avere il diritto di provocare una decisione di merito da parte del giudice.
Per tali motivi la domanda di impugnazione della delibera del 26 dicembre 2019, per cui
è causa, non può ritenersi ammissibile.
Pag. 5 di 6 Assorbita ogni altra questione sollevata dalla difesa degli attori.
Le spese di lite
In ordine alle spese di lite l'oggettiva incertezza delle questioni trattate, unitamente alla particolare peculiarità e conflittualità della controversia, devono essere valutate quali gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. secondo comma (Cass.Civ.n.1983 del
23.01.2023; Cass.Civ.n.15495 del 16.05.2022) per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, parzialmente pronunziando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile la domanda degli attori tutti dei giudizi riuniti per difetto di legittimazione ad agire ex art.1337 c.c.
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Firenze, lì 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
02 Seconda sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato
SENTENZA nei giudizi riuniti al RG n. 8445/20 ed al n. R.G. 8772/20 promossi da:
Parte_1
e con avv. Alessio Zanardelli (in Parte_2 Parte_3 entrambi i giudizi)
-attori contro
100% con avv. Valentina Cinti (nel giudizio rg. n. 8772/20) Controparte_1
e OL RV (nel giudizio rg. n. 8445/20)
-convenuto
Oggetto: eccezione di carenza di legittimazione attiva
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta per l'udienza del 7 luglio 2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
Con due diversi atti di citazione, ritualmente notificati,
[...] ed (rg. n.ro Parte_1 Parte_2
8445/20) e (rg. n.ro 8772/20) hanno impugnato la delibera Parte_3 assembleare assunta dal Condominio Convenuto in data 26 dicembre 2019, comunicata il 01.07.20, rassegnando le seguenti conclusioni “…Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o annullabilità delle delibere assembleari del 26.12.19 e dei relativi allegati del Parte_4
100% per i motivi indicati in narrativa;
In via subordinata e nella
[...] denegata ipotesi di rigetto della domanda principale: accertare e dichiarare inesistenza e/o nullità e/o annullabilità, integralmente od in parte qua, delle delibere assembleari del 26.12.19 del 100% e dei relativi Parte_4 Parte_4 allegati.”.
Nel costituirsi in giudizio in entrambi i giudizi il in via preliminare ha CP_1 eccepito, tra le altre, l'improcedibilità dei procedimenti per non essere stato esperito il preventivo ed obbligatorio procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis nonché l'incompetenza territoriale del Giudice adito da controparte essendo competente il Giudice del Tribunale di Milano e non quello del Tribunale di Firenze.
I due giudizi sono stati riuniti ed è stato esperito il procedimento di mediazione obbligatorio, con ciò superandosi la prima eccezione sollevata dal Condominio.
L'eccezione di incompetenza territoriale è stata poi definita con Sentenza del 22.06.23 con cui il Tribunale di Firenze si dichiarava competente.
Il Condominio proponeva il Regolamento di competenza, poi definito con Ordinanza n.
16946/23 che ha stuito la competenza del Tribunale adito.
Riassunti i procedimenti, la causa viene oggi in decisione sull'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di parte attrice all'impugnativa della delibera in questione sollevata dal e, comunque, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado. CP_1
In diritto
Pag. 2 di 6 L'eccepita carenza di legittimazione all'azione degli attori ex art. 1137 c.c. (in entrambi i giudizi riuniti) per carenza di legitimatio ad causam si inserisce all'interno di un contesto connotato da rapporti decisamente complessi e confliggenti.
e Parte_1 Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno impugnato ai sensi del combinato disposto ex art. 5 primo comma bis D. Lgs. 28-
2010 e 1137 c.c. le delibere dell'assemblea del Parte_4
100%, tenutasi in prima convocazione in data 26 dicembre 2019.
A seguito di una cronistoria sintetica effettuata dalla difesa attorea in entrambi gli atti introduttivi dei procedimenti riuniti1 oggi in esame viene in rilievo, per la valutazione dell'eccezione de qua, quanto in entrambi affermato “senza con ciò riconoscere la legittimità del
100%, si chiede di annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima la delibera del Controparte_1
26.12.19”.
Occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito come “Nel condominio edilizio, così come in ogni forma di comunione, i soli partecipanti hanno la facoltà di impugnare le deliberazioni dell'assemblea. L'art. 1137 c.c. è chiaro nell'affermare che le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie "per tutti i 1 Cfr: “Nel 1987 Immobiliare AL alienò a l'unità immobiliare sita nel Castello di Parte_1 CP_1 e nel 2007 acquisì altra unità immobiliare ubicata nel castello (docc. 1 - 2). Tali contratti Parte_2 prevedevano l'istituzione del condominio Ala Destra del Castello e definirono quali erano quote di comproprietà delle parti in comune del complesso, oltre ai criteri di suddivisione delle relative spese. … Malgrado tali contratti, il 20.01.17 si tenne in assenza degli attori l'assemblea che costituì il c.d. 100% con l'intento di Controparte_1 cancellare il Condominio Ala Destra del Castello (doc. 3), assemblea composta dai seguenti soggetti: -
[...]
, di cui quest'ultimo era amministratore e socio assieme ad - di
Controparte_2 CP_3 CP_3 Controparte_ cui amministratore e socio era con;
- di cui
Controparte_2 Controparte_4 CP CP amministratore era , mentre soci erano il figlio , e -
Controparte_2
Controparte_2 [...]
di cui amministratore era , peraltro socio assieme a , al figlio Controparte_6 Controparte_2 Controparte_7CP
ed alla - società con sede in Lussemburgo e con soci anonimi. … Con tale Controparte_2 CP_8 delibera, che fu impugnata e che è oggetto di un perdurante contenzioso in cui si contesta anche la illegittimità della costituzione di tale (doc. 4), si approvarono un regolamento e le tabelle millesimali, si nominarono CP_1 amministratori i figli di , assegnando a quest'ultimo l'incarico di tecnico con direzione artistica, si Controparte_2 affidarono vari servizi a (il cui amministratore e socio è la compagna del con socio Controparte_9 CP_2
, altro figlio) ed, infine, si stanziarono ben 100.000 € annui per le spese correnti di cui 42.000 da Parte_5 pagare ad amministratori, consiglieri e consulenti tra cui non potevano mancare il , la compagna ed i figli CP_2 del patriarca. A seguito di tale impugnazione, gli amministratori convocarono altra assemblea per ratificarla, da tenersi in prima convocazione a PI AN (OL) e in seconda a SE MO (MI) (doc. 5), farneticazione poi oggetto di rinuncia (doc. 6). Dal gennaio 2017 sono stati furono presentati bilanci od altro che potesse somigliare ad una rendicontazione sino alla fantomatica assemblea del Natale scorso….” (vedi pagg.
1-3 atti citazione).
Pag. 3 di 6 condomini" (comma 1) e che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni "condomino" assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento (comma 2). Facendo, pertanto, applicazione dei generali principi enunciati da Cass. Sez. U, 16/02/2016, n.2951, lo status di condomino, e cioè di "avente diritto" (arg. anche dagli artt. 66 e 67 disp. att.
c.c.) a partecipare all'assemblea, e perciò ad impugnarne le deliberazioni, attiene evidentemente alla legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c., ovvero al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.
La legittimazione ad agire per impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea manca, quindi, tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che
l'attore non è un condomino, e la relativa carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice… E' inevitabile che
l'accertamento del difetto di legittimazione ad impugnare la deliberazione dell'assemblea non sia soggetto a preclusioni, non potendosi accordare siffatta azione a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non abbia titolo per farla valere” (Cass.
Civ. n. 27162 del 25.10.2018 richiamata da Cass.Civ.n.19608 del 18.09.2020).
Tale principio è oramai costantemente richiamato dai giudici della Suprema Corte (cfr.
“Lo status di condomino, e cioè di "avente diritto" (artt. 66 e 67 disp. att. c.c.) a partecipare all'assemblea, e perciò ad impugnarne le deliberazioni, attiene, dunque, alla legittimazione ad agire per annullamento ex art. 1137 c.c., ovvero al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.”Cass. civ., sez. II, 14/06/2024, n. 16654).
Ebbene, il presupposto da cui partono gli odierni attori è la loro completa estraneità al rapporto condominiale, id est sulla mancata qualità di condomini del CP_1
100% in capo ai medesimi per essere questo stato illegittimamente
[...] costituito.
In altri termini gli odierni attori negano nella sostanza il loro status di condomini, facendo venir meno di conseguenza il loro diritto ad impugnare le deliberazioni assunte ovvero la legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c. che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e che si distingue dalla effettiva titolarità del diritto dedotto, che è invece questione di merito e si valuta in base alle
Pag. 4 di 6 prove offerte dalle parti (così, ex multis, Cass. sez. 3^ civ. 30.5.2008 n. 14468; Cass. sez. 3^ civ.
8.10.2008 n. 24791; Cass. sez. 2^ civ. 10.5.2010 n. 11284).
La legittimazione ad agire o contraddire può essere definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è “affermato” titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è
“affermato” soggetto passivo del diritto o, comunque, “violatore” di quel diritto (c.d. legitimatio ad causam passiva).
La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. n. 23721/2021: “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio,
e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato. (Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso).”) e si cristallizza, ovvero si definisce, al momento della presentazione dell'atto introduttivo del giudizio (come la citazione o il ricorso).
Questo significa che la sussistenza o meno della legittimazione viene valutata in base alla situazione esistente al momento in cui l'azione viene proposta, e non in base a fatti o circostanze che potrebbero verificarsi successivamente nel corso del processo.
Nel caso in esame la carente legittimazione è il frutto di nient'altro se non della scelta degli attori di presentarsi al giudice di questo procedimento negando la legittimità del convenuto e, quindi, nella sostanza di essere parte di esso. CP_1
Naturale conseguenza di ciò è che rimane preclusa l'esercizio dell'azione ex art. 1137
c.c. che la legge espressamente riserva a ciascun condomino che affermi di esserlo ed unico, cioè, ad avere il diritto di provocare una decisione di merito da parte del giudice.
Per tali motivi la domanda di impugnazione della delibera del 26 dicembre 2019, per cui
è causa, non può ritenersi ammissibile.
Pag. 5 di 6 Assorbita ogni altra questione sollevata dalla difesa degli attori.
Le spese di lite
In ordine alle spese di lite l'oggettiva incertezza delle questioni trattate, unitamente alla particolare peculiarità e conflittualità della controversia, devono essere valutate quali gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. secondo comma (Cass.Civ.n.1983 del
23.01.2023; Cass.Civ.n.15495 del 16.05.2022) per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, parzialmente pronunziando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile la domanda degli attori tutti dei giudizi riuniti per difetto di legittimazione ad agire ex art.1337 c.c.
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Firenze, lì 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 6 di 6