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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4228/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - TERZA SEZIONE
Il Tribunale Ordinario di Foggia, in persona del giudice dott. Emanuele Lucchini, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
TRA
con l'avv. Pasquale Cantore e in qualità di cessionaria intervenuta Parte_1 CP_1 ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo;
[...]
-attori-
, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Granato;
Controparte_2 Controparte_3
-convenuti-
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.;
Conclusioni: all'udienza del 21.02.2024, le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132). Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le note di trattazione scritta e i verbali di causa. Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni. Con atto di citazione, notificato il 27.07.2020 la (d'ora in poi Controparte_4
“ ), incorporante per fusione di ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_5 le di Foggia e di ottenere la revocatoria Controparte_2 Controparte_3
1 ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 21.10.2015, a rogito del Notaio , REP. 6402 - RACC. n. 4532, trascritto a Foggia il 6.11.2015. Persona_1
A sostegn ia posizione, parte attrice ha dedotto: di essere creditrice nei confronti della società di della somma complessiva pari ad € 41.222,10, CP_6 Controparte_2 oltre interes c o, nello specifico, derivava da una serie di finanziamenti rilasciati in favore della società garantiti da fidejussione rilasciata CP_6 dal in data 17.2.2011 e del 14.9.2011 uncia al vincolo della preventiva CP_2 escussione in favore del debitore principale;
che al fine di tutelare la propria posizione, aveva ottenuto dal Tribunale da Bari decreto ingiuntivo n. 5017/2015 notificato il 11-18.12.2015, opposto dai debitori ingiunti;
che a seguito di alcune verifiche aveva appreso che Controparte_2
e , con atto del 21.10.2015, a rogito del Notaio REP Controparte_3 Persona_1 n. 4532, trascritto a Foggia il 6.11.2015 avevano costituito un fondo patrimoniale devolvendo in favore del fondo le seguenti unità immobiliari:
- quota di proprietà pari all'intero spettante a dei seguenti beni: a) appartamento ad Controparte_2 uso abitativo, di viale Terminillo civico numero 23 (ve Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola, al foglio 203, particella 1425, subalterno 41, z.c. 1, categoria A/3, classe 5, via Terminillo n. 23, piano: 5, interno: 9, scala: B, vani 6,5, Superficie Catastale Totale: 116 mq. - Totale escluse aree scoperte: 110 mq. rendita catastale euro 621,04; b) pertinenziale box-auto, Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola, al - foglio 203, particella 1425, subalterno 9, z.c. 1, categoria C/6, classe 5, via Terminillo n. 23, piano: T, interno: 9, scala: B, consistenza 18 mq., Superficie catastale Totale: 20 mq., rendita catastale euro 56,71;c) appezzamento di terreno di natura agricola, con entrostanti fabbricati rurali strumentali alla coltivazione del fondo, dell'estensione catastale complessiva di ha 1.24.98 (ettari uno, are ventiquattro e centiare novantotto); riportato nel Catasto Terreni del Comune di Cerignola, al - foglio 176, particella 487 (ex 38), uliveto, classe 2, ha 1.24.98, r.d. euro 67,77, r.a. euro 38,73; giusta tipo mappale del dì 1/02/2010 n. 29305.1/2010 in atti dal dì 1/02/2010, protocollo n. FG0029305, d) appartamento ad uso abitativo, Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Bisticci, al - foglio 131, particella 776, subalterno 154, categoria A/3, classe 5, vani 5, contrada San Basilio, piano: 2, interno: 3, scala: B, edificio: C, rendita catastale euro 464,81; e) posto auto al coperto nella zona più piccola di parcheggio per autoveicoli a livello interrato, della consistenza di mq. 12 (dodici); Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Bisticci, al - foglio 131, particella 776, subalterno 178, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 12, contrada San Basilio, piano: SI, rendita catastale euro 26,03; f) i diritti di 7,688/1000 (sette virgola seicentottantotto millesimi) della piscina con circostante solarium e relativi locali tecnici di servizio, riportata nel Catasto Fabbricati, al foglio 131, particella 776, subalterno 2, categoria D/6, contrada San Basilio, piano: T-Sl, rendita catastale euro: 2.341,50”; che alcuni dei cespiti costituenti il fondo patrimoniale erano gravati da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo in favore di Banco di Napoli s.p.a; che tali atti di disposizione erano stati posti in essere al fine di porre al riparo tali beni da eventuali iniziative volte al recupero del credito;
che dovevano ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, data la consapevolezza da parte dei creditori del pregiudizio anche solo potenziale che gli atti per cui è causa avrebbero potuto determinare in capo ai propri creditori. Per tali ragioni, l'attrice ha concluso chiedendo: 1) accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dell'atto di disposizione del Parte_1
21. ssere dai convenuti e , perché compiuto in Controparte_2 Controparte_3 pregiudizio di tali ragioni creditorie;
2) ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Foggia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
2 Con comparsa, di costituzione e risposta del 29.12.2020, si sono costituiti in giudizio CP_2
e , concludendo per il rigetto della domanda spiegata da controparte.
[...] Controparte_3 ro uti hanno evidenziato che: il credito azionato da controparte era stato opposto;
che pertanto, in via preliminare, doveva essere disposta la sospensione ex art. 295 c.p.c. sino all'esito del giudizio di opposizione a D.I. pendente, fra le stesse parti, dinanzi al Tribunale di Bari IV Sez. Civ. n. 1303/16 R.G.; che anche in disparte rispetto a quanto osservato, l'atto di disposizione non aveva arrecato alcun pregiudizio alle ragioni della creditrice non avendo peraltro questa dimostrato la capienza residua del patrimonio dei propri debitori;
che parte dei beni (indicati alle lette. Sub a e b) erano stati devoluti in favore del fondo e risultavano già gravati da ipoteche in favore di banco di Napoli Spa in data 3/7/2008 e in data 3/8/2006; che comunque la costituzione del fondo non aveva arrecato alcun pregiudizio ai creditori, in quanto costituito per far fronte ai bisogni della famiglia;
che in merito alla posizione della doveva peraltro CP_3 evidenziarsi la totale estraneità della medesima alle vicende riguardanti relativi alla CP_6 sola posizione del proprio coniuge. Per tali ragioni, i convenuti hanno concluso chiedendo: 1) in via preliminare: sospendere il presente giudizio sussistendone i presupposti ex art. 295 cpc;
2) nel merito: rigettare la domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto, oltre che non provata, con condanna dell'istituto di credito al pagamento di spese e competenze di causa.
Infine, con intervento ex art 111 cpc del 19.10.2022, si è costituita in giudizio la società
[...]
in qualità di cessionaria del credito a tutela del quale CP_1 Parte_1 originariamente agito in giudizio. La società intervenuta in qualità di successore a titolo particolare, ha fatto proprie le conclusioni formulate dalla società attrice insistendo per l'accoglimento della domanda così come riportata. Si premette, inoltre, che il presente giudizio è stato istruito a mezzo della sola documentazione prodotta dalle parti essendo stata rigettata dal precedente istruttore la prova testi articolata da parte convenuta. Infine, all'udienza del 21.02.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti determini cui all'art. 190 c.p.c.
*** Tanto premesso, riassumendo la posizione delle parti, l'attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 21.10.2015 a rogito del Notaio REP. 6402 - RACC. n. 4532, Persona_1 trascritto a Foggia il 6.11.2015. I convenuti e , dal canto loro, hanno chiesto il rigetto della Controparte_2 Controparte_3 domanda, rilevando l'infondatezza della stessa. Ciò posto, in via preliminare e a fronte dell'istanza di sospensione avanzata dai convenuti devono essere delibate le relative questioni, richiamando peraltro quanto già osservato dal precedente istruttore. Di fatti, nel caso in esame, l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. deve essere rigettata in quanto la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non consente di mettere in discussione la legittimazione della banca ad esperire l'azione revocatoria. Sul punto, infatti, va osservato che La natura “litigiosa” del credito, infatti, non è elemento ostativo alla proposizione dell'azione revocatoria “in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico – giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”(Cass. S.U., n. 9440/2004; cfr. Cass. Civ. 2673/2016). Inoltre, fermo quanto osservato va detto che sul punto la convenuta ha prodotto copia della sentenza n.1827/2022 resa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Bari in parziale accoglimento
3 dell'opposizione spiegata dagli odierni convenuti ha rideterminato il credito in complessivi 37.095,79, ragion per cui allo stato non vi sarebbe comunque ragione per disporre la sospensione del presente giudizio neanche in pendenza dell'appello proposto dagli odierni convenuti, non sussistendo dubbi in ordine all'effettiva esistenza del credito. Detto questo, venendo all'esame del merito della domanda formulata dall'attrice, avendo quest'ultima proposto l'azione ex art. 2901 c.c. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale del 21.10.2015, appare opportuno effettuare un inquadramento giuridico dell'istituto in questione. Come noto, il fondo patrimoniale disciplinato dagli artt. 167 e ss. del cod civ è un particolare tipo di convenzione attraverso la quale i coniugi decidono di destinare tramite atto pubblico o testamento alcuni determinati beni ai bisogni della famiglia, creando sugli stessi un vincolo di indisponibilità. In particolare, con la costituzione del fondo patrimoniale entrambi i coniugi o uno solo di essi o, ancora, un terzo, inteso come persona non appartenente al nucleo familiare, possono vincolare alcuni beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale non sostituisce ma affianca, integrandolo, il regime patrimoniale primario adottato dai coniugi che può essere, indifferentemente, la comunione, la separazione dei beni o un regime convenzionale quale la comunione convenzionale o qualsiasi altro regime patrimoniale atipico adottato dai coniugi. Ad ogni modo, si ammette pacificamente in giurisprudenza la revocatoria ordinaria (art. 2901) dell'atto (Cass. 24757/2008; Cass. 11537/2002; Cass. 591/1999), in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (Cass. 8013/1996). Sempre in via di premessa, va delibata l'eccezione relativa all'insussistenza della legittimazione attiva spiegata dai convenuti a fronte della costituzione in giudizio operata dalla cessionaria successore a titolo particolare Controparte_1
Come esposto, i convenuti hanno eccepito la carenza di legittimazione e il difetto di titolarità della cessionaria del credito odierna attrice, non avendo mai intrattenuto rapporti con la predetta società e senza che quest'ultima abbia dato prova della cessione intercorsa con la originaria titolare del credito. A tal proposito, giova rammentare quanto di recente stabilito dalla Suprema Corte in tema di cessioni in blocco. Infatti, “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass., ord. n. 10200 del 16/04/2021). Nella pronuncia in questione pertanto la Corte ha chiarito che la prova della cessione del credito non soggiace a particolare requisiti di forma e che a seguito della pubblicazione operata in gazzetta la prova della medesima cosi come della titolarità della relativa posizione, può essere fornita anche dopo la pubblicazione, osservando che tale evidenza può essere fornita, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con
4 la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del credito). Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente. Tale elenco inoltre deve intendersi come meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo. Ciò posto, deve osservarsi come l'eccezione spiegata debba essere rigettata alla luce della documentazione depositata dall'attrice. Di fatti, con l'intervento spiegato in data 19.10.2022, la creditrice intervenuta Controparte_7
a mezzo di ha prodotto documentazione riguardante l'av Controparte_1 credito tra la originaria titolare del credito e producendo una Parte_1 CP_7 certificazione notarile attestante l'avvenuta to .2021. Inoltre, la cessionaria ha prodotto copia della gazzetta del 19.8.2021, nella quale è Controparte_1 riportato l'a essione intercorsa tra Inoltre, sul punto va Controparte_7 osservato come per giurisprudenza costante, Il cessionario del credito è legittimato a proporre l'azione revocatoria e a intervenire nel giudizio promosso dal cedente in quanto portatore di un interesse attuale e concreto. (Cass. n. 25424/2023). Per le ragioni evidenziate le questioni riguardanti la titolarità del credito e la conseguente legittimazione attiva possono ritenersi superate dato che secondo il disposto esplicito dell'art. 111 c.p.c. se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
[…] In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare”, sicchè l'intervento spiegato ha il solo scopo di rendere opponibile la presente pronuncia al cessionario intervenuto, ragione per cui ogni questione sul punto può ritenersi superata. Una volta operate queste premesse, giova altresì rammentare che in tema di azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'ordinamento giuridico esige che il creditore dia prova: a) della sussistenza di un credito;
b) dell'esistenza di un atto di disposizione;
c) dell'eventus damni, dovendo cioè l'atto dispositivo arrecare un danno alla garanzia patrimoniale generica del creditore;
d) della scientia damni in capo al debitore disponente, consistente nella consapevolezza del carattere lesivo delle ragioni del credito, nel caso in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, oppure, in caso di atti dispositivi antecedenti, l'animus nocendi, vale a dire che l'atto dispositivo sia stato posto in essere con l'intenzione di pregiudicare il soddisfacimento futuro del creditore;
e) quanto al terzo, la consapevolezza del pregiudizio ovvero la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. “scientia damni” o
“partecipatio fraudis”), a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito (cfr. in tal senso Cass. n. 17286/2014). Una volta chiariti i presupposti richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda, deve passarsi al riscontro dei medesimi alla luce delle circostanze evidenziate e della documentazione prodotta dalle parti. Innanzitutto, in merito alla sussistenza del credito, deve osservarsi come in atti vi è prova del credito vantato, dalla dante causa dell'attrice. Infatti, come osservato a seguito della definizione del giudizio di opposizione a D.I. con sentenza n. 1827/2022 il credito è stato rideterminato dal Tribunale di Bari in complessivi 37.095,79, oltre spese di lite. Alla luce di quanto osservato, quindi, il credito dell'attrice risulta ampliamente delineato nel proprio ammontare e il medesimo deve ritenersi certamente sorto in data anteriore rispetto al compimento dell'atto dispositivo di
5 cui si chiede di dichiarare l'inefficacia datato 21.10.2015, posto che, le fideiussioni rilasciate dal e dalle quali deriva l'esposizione debitoria per cui è causa, sono state siglate CP_2 amente in data del 17.2.2011 e del 14.9.2011. Infatti, per stabilire se il credito sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2020, n. 11121). Dunque, i crediti dell'attrice garantiti dalle fideiussioni prestate dal a garanzia delle CP_2 obbligazioni della , della quale era socio ed amministratore, sono da considerare CP_6 anteriori agli atti vendosi avere riguardo alla data delle fideiussioni sottoscritte rispettivamente in data 17.02.2011 e 14.09.2011. Una volta chiariti tali aspetti, non sussistono problemi in ordine alla ricorrenza del presupposto riguardante l'esistenza di un atto disposizione, non è in contestazione, infatti, che il fondo patrimoniale è stato costituito dai convenuti con atto del 21.10.2015 e che in tale contesto, i convenuti avevano provveduto a devolvere in favore del fondo il proprio patrimonio immobiliare. In merito a tale ultimo aspetto, infatti, deve essere valutata la lesività concreta o potenziale dell'atto di disposizione rispetto alle ragioni dei creditori ai fini della sussistenza dell'eventus damni. Sul punto, deve osservarsi come in verità, con l'atto di costituzione del fondo il e la CP_2
si siano spogliati del proprio patrimonio immobiliare facendo confluire nel ndo CP_3 fondo patrimoniale gli immobili di loro proprietà, e nello specifico di proprietà esclusiva del con ciò diminuendo sino ad azzerare la propria garanzia patrimoniale nei confronti degli CP_2 odierni attori, senza peraltro fornire la prova, che ricadeva in capo ai convenuti, che al momento dell'atto di disposizione, la capienza del patrimonio residuo fosse tale da consentirgli in ogni caso di onorare il debito contratto in precedenza ancorchè il medesimo fosse oggetto di contestazione in quanto sub judice. Sicchè ai fini della declaratoria di inefficacia dell'atto del 21.10.2015 anche il profilo dell'eventus damni deve ritenersi integrato. Per quanto concerne poi, la ricorrenza dell'elemento soggettivo in capo gli odierni convenuti deve osservarsi che nell'ipotesi di atto a titolo gratuito (come nel caso di specie) l'elemento soggettivo deve sussistere soltanto in capo al debitore vale a dire il CP_2
Infatti, così come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, t fondo patrimoniale si può attribuire la proprietà od altro diritto reale, ma anche il solo diritto di godimento; qualora l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale, abbia per oggetto immobili di cui i coniugi restano comproprietari o usufruttuari, non ha effetti traslativi e comporta soltanto la creazione di un vincolo di destinazione, finalizzato cioè al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Quanto alla natura dell'atto di disposizione deve osservarsi che parte della giurisprudenza qualifica la costituzione del quale atto di liberalità, non potendo essere nemmeno intesa come Pt_2 adempimento di un dovere giuridico e non essendo obbligatoria per legge (Cfr. Cass. 10725/1996; C. 107/1990). In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale rivesta natura di atto di liberalità sia nell''ipotesi in cui vengano destinati beni di proprietà di un terzo o del singolo coniuge sia in quella in cui entrambi i coniugi conferiscano beni di proprietà comune (cfr, Cass. 9128/2016). Orbene, nel caso di specie dall'esame dell'atto di costituzione del fondo è stato possibile evincere che il medesimo è stato costituito mediante devoluzione da parte del solo dei cespiti ad CP_2 esso riconducibili, sicchè deve certamente propendersi per la natura gratuita del negozio in questione ai fini del presente giudizio. Dalla qualifica dell'atto di disposizione come atto a titolo gratuito, deriva l'irrilevanza dell'elemento soggettivo in capo al terzo, nel caso di specie, l'ulteriore convenuta, fermo restando che nel caso di azione revocatoria proposta avverso un atto di costituzione del fondo
6 patrimoniale, la figura del terzo sfuma per così dire, se considerato che l'atto disposizione è realizzato attraverso la sola segregazione patrimoniale e soprattutto, che in questo caso, il terzo non ha partecipato trasferendo nel fondo i propri beni. Per tale ragione, ciò che rileva ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è lo stato soggettivo del debitore coinvolto nel negozio. In merito a tale aspetto, data l'anteriorità del debito rispetto all'atto di disposizione, è sufficiente che vi sia la semplice consapevolezza del debitore circa il pregiudizio potenziale che l'atto avrebbe potuto arrecare al creditore, restando ininfluente la sua intenzione di danneggiarlo. Dettò ciò, dall'esame dei fatti per come esposti dalle parti e dalle cadenze temporali che hanno caratterizzato gli atti di disposizione per cui è causa, deve senza dubbio ritenersi che il CP_2 fosse consapevole del pregiudizio anche solo potenziale che l'atto di costituzione del fondo avrebbe potuto arrecare alle ragioni dei creditori e in specie dell'odierna attrice. Di fatti, come osservato in precedenza, la risalenza degli atti negoziali dai quali deriva il credito dell'attrice -e della propria dante causa-rispetto all'atto di disposizione, consentono di ritenere che al momento della costituzione del fondo avvenuta con atto del 21.10.2015, il fosse CP_2 consapevole della propria posizione debitoria nei confronti dell'attrice e abbia p to alla costituzione del fondo al fine di sottrarre alla garanzia generica ex art. 2740 c.c. i propri beni, a prescindere dal fatto che il credito fosse sub iudice. Per tali ragioni, in accoglimento della domanda promossa, deve essere dichiarata l'inefficacia nei confronti di quest'ultima dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 21.10.2015 a rogito del Notaio REP. 6402 - RACC. n. 4532, trascritto a Foggia il 6.11.2015. Persona_1
Le spese p no la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 26.000 a 52.001,00 ai valori minimi in considerazione della semplicità delle questioni dedotte, per le fasi studio, introduttiva istruttoria e decisionale.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Foggia, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. promossa dall'attrice, e dichiara l'inefficacia nei confronti
[...]
e di in qualità di cessionaria dell'atto di costituzione del fondo Parte_1 Controparte_1 el 21. l Notaio REP. 6402 - RACC. n. 4532, trascritto a Persona_1
Foggia il 6.11.2015, posto in essere da e e per l'effetto, condanna i Controparte_2 Controparte_3 convenuti al pagamento delle spese di li che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi € 3.809 oltre spese generali iva e c.p.a.
- dispone che il conservatore provveda all'annotazione della presente sentenza.
Foggia 7.1.2025 Il Giudice Emanuele Lucchini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - TERZA SEZIONE
Il Tribunale Ordinario di Foggia, in persona del giudice dott. Emanuele Lucchini, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
TRA
con l'avv. Pasquale Cantore e in qualità di cessionaria intervenuta Parte_1 CP_1 ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo;
[...]
-attori-
, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Granato;
Controparte_2 Controparte_3
-convenuti-
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.;
Conclusioni: all'udienza del 21.02.2024, le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132). Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le note di trattazione scritta e i verbali di causa. Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni. Con atto di citazione, notificato il 27.07.2020 la (d'ora in poi Controparte_4
“ ), incorporante per fusione di ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_5 le di Foggia e di ottenere la revocatoria Controparte_2 Controparte_3
1 ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 21.10.2015, a rogito del Notaio , REP. 6402 - RACC. n. 4532, trascritto a Foggia il 6.11.2015. Persona_1
A sostegn ia posizione, parte attrice ha dedotto: di essere creditrice nei confronti della società di della somma complessiva pari ad € 41.222,10, CP_6 Controparte_2 oltre interes c o, nello specifico, derivava da una serie di finanziamenti rilasciati in favore della società garantiti da fidejussione rilasciata CP_6 dal in data 17.2.2011 e del 14.9.2011 uncia al vincolo della preventiva CP_2 escussione in favore del debitore principale;
che al fine di tutelare la propria posizione, aveva ottenuto dal Tribunale da Bari decreto ingiuntivo n. 5017/2015 notificato il 11-18.12.2015, opposto dai debitori ingiunti;
che a seguito di alcune verifiche aveva appreso che Controparte_2
e , con atto del 21.10.2015, a rogito del Notaio REP Controparte_3 Persona_1 n. 4532, trascritto a Foggia il 6.11.2015 avevano costituito un fondo patrimoniale devolvendo in favore del fondo le seguenti unità immobiliari:
- quota di proprietà pari all'intero spettante a dei seguenti beni: a) appartamento ad Controparte_2 uso abitativo, di viale Terminillo civico numero 23 (ve Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola, al foglio 203, particella 1425, subalterno 41, z.c. 1, categoria A/3, classe 5, via Terminillo n. 23, piano: 5, interno: 9, scala: B, vani 6,5, Superficie Catastale Totale: 116 mq. - Totale escluse aree scoperte: 110 mq. rendita catastale euro 621,04; b) pertinenziale box-auto, Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Cerignola, al - foglio 203, particella 1425, subalterno 9, z.c. 1, categoria C/6, classe 5, via Terminillo n. 23, piano: T, interno: 9, scala: B, consistenza 18 mq., Superficie catastale Totale: 20 mq., rendita catastale euro 56,71;c) appezzamento di terreno di natura agricola, con entrostanti fabbricati rurali strumentali alla coltivazione del fondo, dell'estensione catastale complessiva di ha 1.24.98 (ettari uno, are ventiquattro e centiare novantotto); riportato nel Catasto Terreni del Comune di Cerignola, al - foglio 176, particella 487 (ex 38), uliveto, classe 2, ha 1.24.98, r.d. euro 67,77, r.a. euro 38,73; giusta tipo mappale del dì 1/02/2010 n. 29305.1/2010 in atti dal dì 1/02/2010, protocollo n. FG0029305, d) appartamento ad uso abitativo, Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Bisticci, al - foglio 131, particella 776, subalterno 154, categoria A/3, classe 5, vani 5, contrada San Basilio, piano: 2, interno: 3, scala: B, edificio: C, rendita catastale euro 464,81; e) posto auto al coperto nella zona più piccola di parcheggio per autoveicoli a livello interrato, della consistenza di mq. 12 (dodici); Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Bisticci, al - foglio 131, particella 776, subalterno 178, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 12, contrada San Basilio, piano: SI, rendita catastale euro 26,03; f) i diritti di 7,688/1000 (sette virgola seicentottantotto millesimi) della piscina con circostante solarium e relativi locali tecnici di servizio, riportata nel Catasto Fabbricati, al foglio 131, particella 776, subalterno 2, categoria D/6, contrada San Basilio, piano: T-Sl, rendita catastale euro: 2.341,50”; che alcuni dei cespiti costituenti il fondo patrimoniale erano gravati da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo in favore di Banco di Napoli s.p.a; che tali atti di disposizione erano stati posti in essere al fine di porre al riparo tali beni da eventuali iniziative volte al recupero del credito;
che dovevano ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, data la consapevolezza da parte dei creditori del pregiudizio anche solo potenziale che gli atti per cui è causa avrebbero potuto determinare in capo ai propri creditori. Per tali ragioni, l'attrice ha concluso chiedendo: 1) accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dell'atto di disposizione del Parte_1
21. ssere dai convenuti e , perché compiuto in Controparte_2 Controparte_3 pregiudizio di tali ragioni creditorie;
2) ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Foggia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
2 Con comparsa, di costituzione e risposta del 29.12.2020, si sono costituiti in giudizio CP_2
e , concludendo per il rigetto della domanda spiegata da controparte.
[...] Controparte_3 ro uti hanno evidenziato che: il credito azionato da controparte era stato opposto;
che pertanto, in via preliminare, doveva essere disposta la sospensione ex art. 295 c.p.c. sino all'esito del giudizio di opposizione a D.I. pendente, fra le stesse parti, dinanzi al Tribunale di Bari IV Sez. Civ. n. 1303/16 R.G.; che anche in disparte rispetto a quanto osservato, l'atto di disposizione non aveva arrecato alcun pregiudizio alle ragioni della creditrice non avendo peraltro questa dimostrato la capienza residua del patrimonio dei propri debitori;
che parte dei beni (indicati alle lette. Sub a e b) erano stati devoluti in favore del fondo e risultavano già gravati da ipoteche in favore di banco di Napoli Spa in data 3/7/2008 e in data 3/8/2006; che comunque la costituzione del fondo non aveva arrecato alcun pregiudizio ai creditori, in quanto costituito per far fronte ai bisogni della famiglia;
che in merito alla posizione della doveva peraltro CP_3 evidenziarsi la totale estraneità della medesima alle vicende riguardanti relativi alla CP_6 sola posizione del proprio coniuge. Per tali ragioni, i convenuti hanno concluso chiedendo: 1) in via preliminare: sospendere il presente giudizio sussistendone i presupposti ex art. 295 cpc;
2) nel merito: rigettare la domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto, oltre che non provata, con condanna dell'istituto di credito al pagamento di spese e competenze di causa.
Infine, con intervento ex art 111 cpc del 19.10.2022, si è costituita in giudizio la società
[...]
in qualità di cessionaria del credito a tutela del quale CP_1 Parte_1 originariamente agito in giudizio. La società intervenuta in qualità di successore a titolo particolare, ha fatto proprie le conclusioni formulate dalla società attrice insistendo per l'accoglimento della domanda così come riportata. Si premette, inoltre, che il presente giudizio è stato istruito a mezzo della sola documentazione prodotta dalle parti essendo stata rigettata dal precedente istruttore la prova testi articolata da parte convenuta. Infine, all'udienza del 21.02.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti determini cui all'art. 190 c.p.c.
*** Tanto premesso, riassumendo la posizione delle parti, l'attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 21.10.2015 a rogito del Notaio REP. 6402 - RACC. n. 4532, Persona_1 trascritto a Foggia il 6.11.2015. I convenuti e , dal canto loro, hanno chiesto il rigetto della Controparte_2 Controparte_3 domanda, rilevando l'infondatezza della stessa. Ciò posto, in via preliminare e a fronte dell'istanza di sospensione avanzata dai convenuti devono essere delibate le relative questioni, richiamando peraltro quanto già osservato dal precedente istruttore. Di fatti, nel caso in esame, l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. deve essere rigettata in quanto la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non consente di mettere in discussione la legittimazione della banca ad esperire l'azione revocatoria. Sul punto, infatti, va osservato che La natura “litigiosa” del credito, infatti, non è elemento ostativo alla proposizione dell'azione revocatoria “in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico – giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”(Cass. S.U., n. 9440/2004; cfr. Cass. Civ. 2673/2016). Inoltre, fermo quanto osservato va detto che sul punto la convenuta ha prodotto copia della sentenza n.1827/2022 resa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Bari in parziale accoglimento
3 dell'opposizione spiegata dagli odierni convenuti ha rideterminato il credito in complessivi 37.095,79, ragion per cui allo stato non vi sarebbe comunque ragione per disporre la sospensione del presente giudizio neanche in pendenza dell'appello proposto dagli odierni convenuti, non sussistendo dubbi in ordine all'effettiva esistenza del credito. Detto questo, venendo all'esame del merito della domanda formulata dall'attrice, avendo quest'ultima proposto l'azione ex art. 2901 c.c. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale del 21.10.2015, appare opportuno effettuare un inquadramento giuridico dell'istituto in questione. Come noto, il fondo patrimoniale disciplinato dagli artt. 167 e ss. del cod civ è un particolare tipo di convenzione attraverso la quale i coniugi decidono di destinare tramite atto pubblico o testamento alcuni determinati beni ai bisogni della famiglia, creando sugli stessi un vincolo di indisponibilità. In particolare, con la costituzione del fondo patrimoniale entrambi i coniugi o uno solo di essi o, ancora, un terzo, inteso come persona non appartenente al nucleo familiare, possono vincolare alcuni beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale non sostituisce ma affianca, integrandolo, il regime patrimoniale primario adottato dai coniugi che può essere, indifferentemente, la comunione, la separazione dei beni o un regime convenzionale quale la comunione convenzionale o qualsiasi altro regime patrimoniale atipico adottato dai coniugi. Ad ogni modo, si ammette pacificamente in giurisprudenza la revocatoria ordinaria (art. 2901) dell'atto (Cass. 24757/2008; Cass. 11537/2002; Cass. 591/1999), in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (Cass. 8013/1996). Sempre in via di premessa, va delibata l'eccezione relativa all'insussistenza della legittimazione attiva spiegata dai convenuti a fronte della costituzione in giudizio operata dalla cessionaria successore a titolo particolare Controparte_1
Come esposto, i convenuti hanno eccepito la carenza di legittimazione e il difetto di titolarità della cessionaria del credito odierna attrice, non avendo mai intrattenuto rapporti con la predetta società e senza che quest'ultima abbia dato prova della cessione intercorsa con la originaria titolare del credito. A tal proposito, giova rammentare quanto di recente stabilito dalla Suprema Corte in tema di cessioni in blocco. Infatti, “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass., ord. n. 10200 del 16/04/2021). Nella pronuncia in questione pertanto la Corte ha chiarito che la prova della cessione del credito non soggiace a particolare requisiti di forma e che a seguito della pubblicazione operata in gazzetta la prova della medesima cosi come della titolarità della relativa posizione, può essere fornita anche dopo la pubblicazione, osservando che tale evidenza può essere fornita, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con
4 la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del credito). Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente. Tale elenco inoltre deve intendersi come meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo. Ciò posto, deve osservarsi come l'eccezione spiegata debba essere rigettata alla luce della documentazione depositata dall'attrice. Di fatti, con l'intervento spiegato in data 19.10.2022, la creditrice intervenuta Controparte_7
a mezzo di ha prodotto documentazione riguardante l'av Controparte_1 credito tra la originaria titolare del credito e producendo una Parte_1 CP_7 certificazione notarile attestante l'avvenuta to .2021. Inoltre, la cessionaria ha prodotto copia della gazzetta del 19.8.2021, nella quale è Controparte_1 riportato l'a essione intercorsa tra Inoltre, sul punto va Controparte_7 osservato come per giurisprudenza costante, Il cessionario del credito è legittimato a proporre l'azione revocatoria e a intervenire nel giudizio promosso dal cedente in quanto portatore di un interesse attuale e concreto. (Cass. n. 25424/2023). Per le ragioni evidenziate le questioni riguardanti la titolarità del credito e la conseguente legittimazione attiva possono ritenersi superate dato che secondo il disposto esplicito dell'art. 111 c.p.c. se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
[…] In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare”, sicchè l'intervento spiegato ha il solo scopo di rendere opponibile la presente pronuncia al cessionario intervenuto, ragione per cui ogni questione sul punto può ritenersi superata. Una volta operate queste premesse, giova altresì rammentare che in tema di azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'ordinamento giuridico esige che il creditore dia prova: a) della sussistenza di un credito;
b) dell'esistenza di un atto di disposizione;
c) dell'eventus damni, dovendo cioè l'atto dispositivo arrecare un danno alla garanzia patrimoniale generica del creditore;
d) della scientia damni in capo al debitore disponente, consistente nella consapevolezza del carattere lesivo delle ragioni del credito, nel caso in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, oppure, in caso di atti dispositivi antecedenti, l'animus nocendi, vale a dire che l'atto dispositivo sia stato posto in essere con l'intenzione di pregiudicare il soddisfacimento futuro del creditore;
e) quanto al terzo, la consapevolezza del pregiudizio ovvero la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. “scientia damni” o
“partecipatio fraudis”), a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito (cfr. in tal senso Cass. n. 17286/2014). Una volta chiariti i presupposti richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda, deve passarsi al riscontro dei medesimi alla luce delle circostanze evidenziate e della documentazione prodotta dalle parti. Innanzitutto, in merito alla sussistenza del credito, deve osservarsi come in atti vi è prova del credito vantato, dalla dante causa dell'attrice. Infatti, come osservato a seguito della definizione del giudizio di opposizione a D.I. con sentenza n. 1827/2022 il credito è stato rideterminato dal Tribunale di Bari in complessivi 37.095,79, oltre spese di lite. Alla luce di quanto osservato, quindi, il credito dell'attrice risulta ampliamente delineato nel proprio ammontare e il medesimo deve ritenersi certamente sorto in data anteriore rispetto al compimento dell'atto dispositivo di
5 cui si chiede di dichiarare l'inefficacia datato 21.10.2015, posto che, le fideiussioni rilasciate dal e dalle quali deriva l'esposizione debitoria per cui è causa, sono state siglate CP_2 amente in data del 17.2.2011 e del 14.9.2011. Infatti, per stabilire se il credito sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2020, n. 11121). Dunque, i crediti dell'attrice garantiti dalle fideiussioni prestate dal a garanzia delle CP_2 obbligazioni della , della quale era socio ed amministratore, sono da considerare CP_6 anteriori agli atti vendosi avere riguardo alla data delle fideiussioni sottoscritte rispettivamente in data 17.02.2011 e 14.09.2011. Una volta chiariti tali aspetti, non sussistono problemi in ordine alla ricorrenza del presupposto riguardante l'esistenza di un atto disposizione, non è in contestazione, infatti, che il fondo patrimoniale è stato costituito dai convenuti con atto del 21.10.2015 e che in tale contesto, i convenuti avevano provveduto a devolvere in favore del fondo il proprio patrimonio immobiliare. In merito a tale ultimo aspetto, infatti, deve essere valutata la lesività concreta o potenziale dell'atto di disposizione rispetto alle ragioni dei creditori ai fini della sussistenza dell'eventus damni. Sul punto, deve osservarsi come in verità, con l'atto di costituzione del fondo il e la CP_2
si siano spogliati del proprio patrimonio immobiliare facendo confluire nel ndo CP_3 fondo patrimoniale gli immobili di loro proprietà, e nello specifico di proprietà esclusiva del con ciò diminuendo sino ad azzerare la propria garanzia patrimoniale nei confronti degli CP_2 odierni attori, senza peraltro fornire la prova, che ricadeva in capo ai convenuti, che al momento dell'atto di disposizione, la capienza del patrimonio residuo fosse tale da consentirgli in ogni caso di onorare il debito contratto in precedenza ancorchè il medesimo fosse oggetto di contestazione in quanto sub judice. Sicchè ai fini della declaratoria di inefficacia dell'atto del 21.10.2015 anche il profilo dell'eventus damni deve ritenersi integrato. Per quanto concerne poi, la ricorrenza dell'elemento soggettivo in capo gli odierni convenuti deve osservarsi che nell'ipotesi di atto a titolo gratuito (come nel caso di specie) l'elemento soggettivo deve sussistere soltanto in capo al debitore vale a dire il CP_2
Infatti, così come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, t fondo patrimoniale si può attribuire la proprietà od altro diritto reale, ma anche il solo diritto di godimento; qualora l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale, abbia per oggetto immobili di cui i coniugi restano comproprietari o usufruttuari, non ha effetti traslativi e comporta soltanto la creazione di un vincolo di destinazione, finalizzato cioè al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Quanto alla natura dell'atto di disposizione deve osservarsi che parte della giurisprudenza qualifica la costituzione del quale atto di liberalità, non potendo essere nemmeno intesa come Pt_2 adempimento di un dovere giuridico e non essendo obbligatoria per legge (Cfr. Cass. 10725/1996; C. 107/1990). In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale rivesta natura di atto di liberalità sia nell''ipotesi in cui vengano destinati beni di proprietà di un terzo o del singolo coniuge sia in quella in cui entrambi i coniugi conferiscano beni di proprietà comune (cfr, Cass. 9128/2016). Orbene, nel caso di specie dall'esame dell'atto di costituzione del fondo è stato possibile evincere che il medesimo è stato costituito mediante devoluzione da parte del solo dei cespiti ad CP_2 esso riconducibili, sicchè deve certamente propendersi per la natura gratuita del negozio in questione ai fini del presente giudizio. Dalla qualifica dell'atto di disposizione come atto a titolo gratuito, deriva l'irrilevanza dell'elemento soggettivo in capo al terzo, nel caso di specie, l'ulteriore convenuta, fermo restando che nel caso di azione revocatoria proposta avverso un atto di costituzione del fondo
6 patrimoniale, la figura del terzo sfuma per così dire, se considerato che l'atto disposizione è realizzato attraverso la sola segregazione patrimoniale e soprattutto, che in questo caso, il terzo non ha partecipato trasferendo nel fondo i propri beni. Per tale ragione, ciò che rileva ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è lo stato soggettivo del debitore coinvolto nel negozio. In merito a tale aspetto, data l'anteriorità del debito rispetto all'atto di disposizione, è sufficiente che vi sia la semplice consapevolezza del debitore circa il pregiudizio potenziale che l'atto avrebbe potuto arrecare al creditore, restando ininfluente la sua intenzione di danneggiarlo. Dettò ciò, dall'esame dei fatti per come esposti dalle parti e dalle cadenze temporali che hanno caratterizzato gli atti di disposizione per cui è causa, deve senza dubbio ritenersi che il CP_2 fosse consapevole del pregiudizio anche solo potenziale che l'atto di costituzione del fondo avrebbe potuto arrecare alle ragioni dei creditori e in specie dell'odierna attrice. Di fatti, come osservato in precedenza, la risalenza degli atti negoziali dai quali deriva il credito dell'attrice -e della propria dante causa-rispetto all'atto di disposizione, consentono di ritenere che al momento della costituzione del fondo avvenuta con atto del 21.10.2015, il fosse CP_2 consapevole della propria posizione debitoria nei confronti dell'attrice e abbia p to alla costituzione del fondo al fine di sottrarre alla garanzia generica ex art. 2740 c.c. i propri beni, a prescindere dal fatto che il credito fosse sub iudice. Per tali ragioni, in accoglimento della domanda promossa, deve essere dichiarata l'inefficacia nei confronti di quest'ultima dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 21.10.2015 a rogito del Notaio REP. 6402 - RACC. n. 4532, trascritto a Foggia il 6.11.2015. Persona_1
Le spese p no la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 26.000 a 52.001,00 ai valori minimi in considerazione della semplicità delle questioni dedotte, per le fasi studio, introduttiva istruttoria e decisionale.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Foggia, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. promossa dall'attrice, e dichiara l'inefficacia nei confronti
[...]
e di in qualità di cessionaria dell'atto di costituzione del fondo Parte_1 Controparte_1 el 21. l Notaio REP. 6402 - RACC. n. 4532, trascritto a Persona_1
Foggia il 6.11.2015, posto in essere da e e per l'effetto, condanna i Controparte_2 Controparte_3 convenuti al pagamento delle spese di li che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi € 3.809 oltre spese generali iva e c.p.a.
- dispone che il conservatore provveda all'annotazione della presente sentenza.
Foggia 7.1.2025 Il Giudice Emanuele Lucchini
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