Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andre Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2135 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Gelsomino;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Angotti;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 2251/24 del 2.12.2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rinviando, con coeva ordinanza, all'udienza del 4.2.2025 per il prosieguo istruttorio in ordine alle domande accessorie.
All'udienza del 4.2.2025 e , personalmente comparsi, hanno Parte_1 CP_1 dichiarato: “Ci siamo riconciliati, abbiamo ricominciato a vivere come marito e moglie e non intendiamo proseguire nel giudizio”.
Alla luce di tale dichiarazione, che attesta il ripristino dell'affectio coniugalis, ed in accoglimento delle richieste conclusive dei procuratori delle parti, deve darsi atto della intervenuta riconciliazione, ostativa alla prosecuzione del giudizio.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dà atto della intervenuta riconciliazione dei coniugi;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 5.2.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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