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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 602/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is 137 98069 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003261000 BOLLO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170000730550000 BOLLO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Regione Siciliana - 02711070827
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210059827429000 BOLLO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170015339638000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180007542476000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210023468065000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30/12/2024, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202400003261000, notificatagli in data 31/10/2024, relativa ad un debito complessivo di euro 4.568,06. Il ricorrente ha altresì impugnato, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, le cartelle di pagamento presupposte e sopra indicate, relative a omessi versamenti della tassa automobilistica per le annualità dal 2012 al 2016, deducendone la mancata e/o invalida notifica e l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
In particolare, il ricorrente ha eccepito:
1. L'omessa o invalida notifica degli atti presupposti, in quanto mai pervenutigli e asseritamente notificati presso un indirizzo di residenza non più attuale dal 2009, con sottoscrizioni illeggibili o di terzi sconosciuti, e senza il successivo invio della Comunicazione di Avvenuta
Notifica (CAN) ove richiesto.
2. L'intervenuta prescrizione triennale del diritto alla riscossione per le tasse automobilistiche, stante la mancata interruzione del termine a causa dei vizi di notifica.
3. L'inesistenza giuridica delle notifiche eseguite negli anni 2017 e 2018 a mezzo di operatori postali privati (Consorzio_1
e Nexive), all'epoca non abilitati.
4. L'indeterminatezza dell'importo preteso, quale conseguenza dell'illegittimità delle cartelle sottese.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) e l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti alla fase di riscossione. L'ADER ha contestato integralmente le deduzioni del ricorrente, sostenendo la ritualità delle notifiche eseguite presso la residenza anagrafica del contribuente, l'insussistenza dell'obbligo di invio della CAN per le notifiche ex art. 26 D.P.R. n. 602/73, l'interruzione della prescrizione a seguito delle notifiche e di successivi atti interruttivi, nonché l'applicazione della sospensione dei termini per l'emergenza pandemica. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, essendo le cartelle divenute definitive per mancata impugnazione.
La Regione Siciliana, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 18 novembre 2025, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, in quanto le censure sollevate dal ricorrente attengono esclusivamente alla fase della riscossione coattiva (notifica delle cartelle e prescrizione del credito), attività di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione.
L'obbligazione dell'ente impositore si esaurisce con la formazione e la consegna del ruolo, attività la cui tempestività non è stata oggetto di specifica contestazione. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dall'ADER. Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, che consente l'impugnazione congiunta dell'atto successivo e di quello presupposto del quale il contribuente affermi di non aver mai avuto conoscenza. La verifica sulla fondatezza di tale affermazione attiene al merito della controversia e non alla sua ammissibilità.
Nel merito, il nucleo della controversia risiede nella validità delle notifiche delle cinque cartelle di pagamento presupposte al preavviso di fermo.
1. Sulla cartella n. 29520170000730550000 (tassa auto 2012)
Il ricorrente lamenta l'inesistenza della notifica, avvenuta in data 05/09/2017, in quanto eseguita da operatore postale privato. L'eccezione è fondata. La Legge n. 124/2017, che ha liberalizzato i servizi di notifica degli atti giudiziari e tributari, è entrata in vigore successivamente a tale data. La giurisprudenza consolidata della
Corte di Cassazione ha più volte affermato che la notifica di un atto tributario eseguita da un operatore di posta privato in un'epoca in cui tale facoltà era riservata in via esclusiva al fornitore del servizio universale
(Banca_1.) deve considerarsi giuridicamente inesistente e, come tale, insuscettibile di sanatoria. L'inesistenza della notifica comporta che nessun termine di impugnazione o di prescrizione sia mai iniziato a decorrere o sia stato interrotto. Pertanto, il credito relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2012, il cui termine di prescrizione triennale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del dovuto pagamento
(1° gennaio 2013), deve ritenersi prescritto alla data di notifica del preavviso di fermo. La cartella va, di conseguenza, annullata.
2. Sulle cartelle n. 29520170015339638000 (tassa auto 2013) e n. 29520180007542476000 (tassa auto
2014)
Anche per queste cartelle, notificate rispettivamente in data 11/12/2017 e 06/06/2018, il ricorrente eccepisce l'inesistenza della notifica per essere stata eseguita da operatore privato. Per le medesime ragioni esposte al punto precedente, le notifiche devono considerarsi giuridicamente inesistenti. Di conseguenza, il credito per la tassa auto 2013 si è prescritto in data 31/12/2016 e quello per la tassa auto 2014 si è prescritto in data 31/12/2017. Entrambe le cartelle devono essere annullate per intervenuta prescrizione del diritto di credito.
3. Sulle cartelle n. 29520210023468065000 (tassa auto 2015) e n. 29520210059827429000 (tassa auto
2016)
Queste cartelle risultano notificate in data 31/08/2022. Il ricorrente ne contesta la validità per vizi formali
(firma illeggibile, mancato invio della CAN). Tali eccezioni sono infondate. La notifica è stata eseguita presso la residenza anagrafica del contribuente, luogo legalmente deputato alla ricezione degli atti, essendo irrilevante l'eventuale diversa dimora di fatto. Inoltre, per le notifiche dirette a mezzo posta effettuate dall'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73, la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 12470/2020) ha chiarito che non si applica la disciplina della L. n. 890/1982, con la conseguenza che non è necessario l'invio della raccomandata informativa (CAN) in caso di consegna a persona di famiglia o addetta alla casa. Le notifiche, pertanto, devono ritenersi valide ed efficaci.
Tuttavia, occorre verificare la tempestività delle stesse rispetto al termine di prescrizione
Per la tassa auto 2015, il termine triennale è scaduto il 31/12/2018. La notifica della cartella, avvenuta il
31/08/2022, è palesemente tardiva. Né può trovare applicazione la sospensione dei termini per l'emergenza
Covid-19, la quale operava su termini che non fossero già scaduti alla data di inizio del periodo di sospensione
(8 marzo 2020). Pertanto, la cartella n. 29520210023468065000 va annullata per intervenuta prescrizione. -
Per la tassa auto 2016, il termine triennale sarebbe scaduto il 31/12/2019. Anche in questo caso, la notifica del 31/08/2022 è intervenuta quando il diritto di credito era già estinto per prescrizione, non potendo operare retroattivamente la sospensione emergenziale. Anche la cartella n. 29520210059827429000 va annullata.
In conclusione, tutte le cinque cartelle di pagamento specificamente impugnate dal ricorrente devono essere annullate per intervenuta prescrizione del diritto di credito.
L'annullamento delle cartelle presupposte determina, per nullità derivata, l'illegittimità parziale del preavviso di fermo amministrativo n. 29580202400003261000, il quale dovrà essere privato degli importi relativi a tali cartelle.
L'atto, tuttavia, non può essere annullato integralmente, in quanto fondato anche su ulteriori debiti non oggetto di specifica contestazione nel presente giudizio, come evidenziato dall'ADER nelle proprie controdeduzioni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. La condanna va posta a carico dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, unica parte resistente nel merito. Le spese sono compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la cui eccezione preliminare è stata accolta.
La Corte in funzione monocratica definitivamente pronunciando così decide sul ricorso di cui in epigrafe
P.Q.M.
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento n. 29520170000730550000,
n. 29520170015339638000, n. 29520180007542476000, n. 29520210023468065000 e n.
29520210059827429000 per intervenuta prescrizione.
2. Dichiara l'illegittimità parziale della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29580202400003261000, che resta valida per i soli crediti non oggetto del presente annullamento.
3. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate e compensa integralmente le spese di lite nei suoi confronti.
4. Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge ed alla rifusione del CUT se assolto, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso in Messina, in data 18 novembre 2025.
IL GIUDICE
CO TI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 602/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is 137 98069 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202400003261000 BOLLO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170000730550000 BOLLO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Regione Siciliana - 02711070827
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210059827429000 BOLLO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170015339638000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180007542476000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210023468065000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30/12/2024, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202400003261000, notificatagli in data 31/10/2024, relativa ad un debito complessivo di euro 4.568,06. Il ricorrente ha altresì impugnato, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, le cartelle di pagamento presupposte e sopra indicate, relative a omessi versamenti della tassa automobilistica per le annualità dal 2012 al 2016, deducendone la mancata e/o invalida notifica e l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
In particolare, il ricorrente ha eccepito:
1. L'omessa o invalida notifica degli atti presupposti, in quanto mai pervenutigli e asseritamente notificati presso un indirizzo di residenza non più attuale dal 2009, con sottoscrizioni illeggibili o di terzi sconosciuti, e senza il successivo invio della Comunicazione di Avvenuta
Notifica (CAN) ove richiesto.
2. L'intervenuta prescrizione triennale del diritto alla riscossione per le tasse automobilistiche, stante la mancata interruzione del termine a causa dei vizi di notifica.
3. L'inesistenza giuridica delle notifiche eseguite negli anni 2017 e 2018 a mezzo di operatori postali privati (Consorzio_1
e Nexive), all'epoca non abilitati.
4. L'indeterminatezza dell'importo preteso, quale conseguenza dell'illegittimità delle cartelle sottese.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) e l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti alla fase di riscossione. L'ADER ha contestato integralmente le deduzioni del ricorrente, sostenendo la ritualità delle notifiche eseguite presso la residenza anagrafica del contribuente, l'insussistenza dell'obbligo di invio della CAN per le notifiche ex art. 26 D.P.R. n. 602/73, l'interruzione della prescrizione a seguito delle notifiche e di successivi atti interruttivi, nonché l'applicazione della sospensione dei termini per l'emergenza pandemica. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, essendo le cartelle divenute definitive per mancata impugnazione.
La Regione Siciliana, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 18 novembre 2025, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, in quanto le censure sollevate dal ricorrente attengono esclusivamente alla fase della riscossione coattiva (notifica delle cartelle e prescrizione del credito), attività di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione.
L'obbligazione dell'ente impositore si esaurisce con la formazione e la consegna del ruolo, attività la cui tempestività non è stata oggetto di specifica contestazione. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dall'ADER. Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, che consente l'impugnazione congiunta dell'atto successivo e di quello presupposto del quale il contribuente affermi di non aver mai avuto conoscenza. La verifica sulla fondatezza di tale affermazione attiene al merito della controversia e non alla sua ammissibilità.
Nel merito, il nucleo della controversia risiede nella validità delle notifiche delle cinque cartelle di pagamento presupposte al preavviso di fermo.
1. Sulla cartella n. 29520170000730550000 (tassa auto 2012)
Il ricorrente lamenta l'inesistenza della notifica, avvenuta in data 05/09/2017, in quanto eseguita da operatore postale privato. L'eccezione è fondata. La Legge n. 124/2017, che ha liberalizzato i servizi di notifica degli atti giudiziari e tributari, è entrata in vigore successivamente a tale data. La giurisprudenza consolidata della
Corte di Cassazione ha più volte affermato che la notifica di un atto tributario eseguita da un operatore di posta privato in un'epoca in cui tale facoltà era riservata in via esclusiva al fornitore del servizio universale
(Banca_1.) deve considerarsi giuridicamente inesistente e, come tale, insuscettibile di sanatoria. L'inesistenza della notifica comporta che nessun termine di impugnazione o di prescrizione sia mai iniziato a decorrere o sia stato interrotto. Pertanto, il credito relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2012, il cui termine di prescrizione triennale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del dovuto pagamento
(1° gennaio 2013), deve ritenersi prescritto alla data di notifica del preavviso di fermo. La cartella va, di conseguenza, annullata.
2. Sulle cartelle n. 29520170015339638000 (tassa auto 2013) e n. 29520180007542476000 (tassa auto
2014)
Anche per queste cartelle, notificate rispettivamente in data 11/12/2017 e 06/06/2018, il ricorrente eccepisce l'inesistenza della notifica per essere stata eseguita da operatore privato. Per le medesime ragioni esposte al punto precedente, le notifiche devono considerarsi giuridicamente inesistenti. Di conseguenza, il credito per la tassa auto 2013 si è prescritto in data 31/12/2016 e quello per la tassa auto 2014 si è prescritto in data 31/12/2017. Entrambe le cartelle devono essere annullate per intervenuta prescrizione del diritto di credito.
3. Sulle cartelle n. 29520210023468065000 (tassa auto 2015) e n. 29520210059827429000 (tassa auto
2016)
Queste cartelle risultano notificate in data 31/08/2022. Il ricorrente ne contesta la validità per vizi formali
(firma illeggibile, mancato invio della CAN). Tali eccezioni sono infondate. La notifica è stata eseguita presso la residenza anagrafica del contribuente, luogo legalmente deputato alla ricezione degli atti, essendo irrilevante l'eventuale diversa dimora di fatto. Inoltre, per le notifiche dirette a mezzo posta effettuate dall'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73, la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 12470/2020) ha chiarito che non si applica la disciplina della L. n. 890/1982, con la conseguenza che non è necessario l'invio della raccomandata informativa (CAN) in caso di consegna a persona di famiglia o addetta alla casa. Le notifiche, pertanto, devono ritenersi valide ed efficaci.
Tuttavia, occorre verificare la tempestività delle stesse rispetto al termine di prescrizione
Per la tassa auto 2015, il termine triennale è scaduto il 31/12/2018. La notifica della cartella, avvenuta il
31/08/2022, è palesemente tardiva. Né può trovare applicazione la sospensione dei termini per l'emergenza
Covid-19, la quale operava su termini che non fossero già scaduti alla data di inizio del periodo di sospensione
(8 marzo 2020). Pertanto, la cartella n. 29520210023468065000 va annullata per intervenuta prescrizione. -
Per la tassa auto 2016, il termine triennale sarebbe scaduto il 31/12/2019. Anche in questo caso, la notifica del 31/08/2022 è intervenuta quando il diritto di credito era già estinto per prescrizione, non potendo operare retroattivamente la sospensione emergenziale. Anche la cartella n. 29520210059827429000 va annullata.
In conclusione, tutte le cinque cartelle di pagamento specificamente impugnate dal ricorrente devono essere annullate per intervenuta prescrizione del diritto di credito.
L'annullamento delle cartelle presupposte determina, per nullità derivata, l'illegittimità parziale del preavviso di fermo amministrativo n. 29580202400003261000, il quale dovrà essere privato degli importi relativi a tali cartelle.
L'atto, tuttavia, non può essere annullato integralmente, in quanto fondato anche su ulteriori debiti non oggetto di specifica contestazione nel presente giudizio, come evidenziato dall'ADER nelle proprie controdeduzioni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. La condanna va posta a carico dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, unica parte resistente nel merito. Le spese sono compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la cui eccezione preliminare è stata accolta.
La Corte in funzione monocratica definitivamente pronunciando così decide sul ricorso di cui in epigrafe
P.Q.M.
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento n. 29520170000730550000,
n. 29520170015339638000, n. 29520180007542476000, n. 29520210023468065000 e n.
29520210059827429000 per intervenuta prescrizione.
2. Dichiara l'illegittimità parziale della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29580202400003261000, che resta valida per i soli crediti non oggetto del presente annullamento.
3. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate e compensa integralmente le spese di lite nei suoi confronti.
4. Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge ed alla rifusione del CUT se assolto, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso in Messina, in data 18 novembre 2025.
IL GIUDICE
CO TI