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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1983/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 1983/2025 promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con gli Avv.ti Maria Luisa Borgo e Michela Pasqual con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Formia (LT) in data 12.09.2009 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2009, parte II^, Serie A, n. 11; che dalla predetta unione sono nati i figli n. il 12.12.2007) e (n. il 17.05.2016); Per_1 Per_2
che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove vorrà, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ 2. i figli ed , ancora minorenni, vengono affidati congiuntamente ai genitori, entrambi Per_2 egualmente responsabili della loro educazione e del loro mantenimento, ed entrambi impegnati a pagina 1 di 3 perseguire il loro benessere e la loro felicità, sicché le decisioni a loro relative verranno prese di comune accordo;
3. la residenza dei figli rimane fissata presso la casa di San Donà di Piave in via dei Vivai 62, che viene assegnata a , con la quale la figlia vivrà in via prevalente;
Parte_1 Per_2
4. il figlio , fra poco maggiorenne, vive attualmente con e presso il padre a Venezia, ma Persona_3 si tratta di scelta ancora non definitiva giacché legata all'esperienza lavorativa che sta affrontando;
5. in considerazione del buon rapporto che i figli hanno con i genitori, della loro età e delle abitudini di vita, ferma restando la residenza prevalente con la madre di e quale che sia la scelta di Per_2 Per_ verrà a loro assicurato ampio diritto di frequentare e di star ntrambi i genitori, i quali si gnano a tenere sempre conto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, delle loro necessità ed impegni, ad informarsi reciprocamente degli stessi, come anche degli impegni lavorativi che possano incidere sull'organizzazione e sulla relativa gestione;
6. le parti stabiliscono comunque che, ferma l'ampia possibilità di diversamente accordarsi, Per_2 veda il padre un pomeriggio alla settimana ed a weekend alternati dal sabato pomerigg Per_ domenica sera, mentre, per quanto riguarda data l'età, concordano che egli possa accordarsi liberamente con i genitori per l'esercizio del diritto-dovere di visita;
7. ciascun genitore si impegna, per il periodo in cui i figli saranno presso la propria abitazione, a gestirli in maniera autonoma, facendo fronte a tutte le esigenze che gli stessi manifestino ed in particolare per gli spostamenti per attività di studio, sportive, ludiche e ricreative, ferma la disponibilità alla collaborazione;
8. quanto al mantenimento della prole, entrambi i genitori si obbligano a concorrervi in proporzione al tempo, alle energie ed alle risorse economiche disponibili e concordano, in particolare, che:
- versi a , a titolo di mantenimento ordinario della figlia , Parte_2 Parte_1 Per_2
e ogni m nte già noto, l'importo di € 250,00, importo sog rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, Per_
- quanto a e fin tanto che egli vivrà con e presso il padre, questi provvederà direttamente al suo mantenimento, mentre corrisponderà alla madre l'importo di € 250,00 mensili, Parte_1 quale contributo al di lui mantenimento ordinario si trasferisca a vivere presso e con la madre e sempre che non sia economicamente ancora indipendente;
- le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale (DOC 17), vengano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
9. conti correnti individuali continueranno ad essere utilizzati autonomamente dagli intestatari, mentre il saldo del conto corrente cointestato resterà di Parte_2
10. le parti danno atto che fin dal mese di gennaio 2024, il rimborso del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa di famigliare dai coniugi, come anche gli oneri assicurativo, viene rimborsato unicamente ed esclusivamente da , che ivi vive ed alla quale Parte_1 Pt_2 si impegna a cedere l'immobile ste ico di liberalità in occasi
[...] proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, domanda che le parti si pagina 2 di 3 impegnano a sottoscrivere una volta decorsi i termini di cui all'art. 3 L. 898/1970 e comunque entro il mese di dicembre 2026;
11. l'assegno unico erogato da verrà percepito per l'intero dalla sig.ra , CP_1 Parte_1 mentre le detrazioni fiscali relat a prole verranno divise per la giusta metà le abbia sostenute;
12. le parti concordano che la richiesta di trasferimento della propria residenza da parte di Pt_2
- oggi fissata presso la casa coniugale – venga inoltrata entro 15 giorni dalla dat
[...] di cessione dell'immobile di cui al punto10;
13. le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto ed autorizzano altresì fin d'ora il rilascio di quello dei figli minori;
14. le spese e i compensi della presente procedura rimarranno interamente compensati tra le parti.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Formia (LT) (N. 11 Parte II Serie A dell'anno 2009).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 1983/2025 promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con gli Avv.ti Maria Luisa Borgo e Michela Pasqual con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Formia (LT) in data 12.09.2009 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2009, parte II^, Serie A, n. 11; che dalla predetta unione sono nati i figli n. il 12.12.2007) e (n. il 17.05.2016); Per_1 Per_2
che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove vorrà, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ 2. i figli ed , ancora minorenni, vengono affidati congiuntamente ai genitori, entrambi Per_2 egualmente responsabili della loro educazione e del loro mantenimento, ed entrambi impegnati a pagina 1 di 3 perseguire il loro benessere e la loro felicità, sicché le decisioni a loro relative verranno prese di comune accordo;
3. la residenza dei figli rimane fissata presso la casa di San Donà di Piave in via dei Vivai 62, che viene assegnata a , con la quale la figlia vivrà in via prevalente;
Parte_1 Per_2
4. il figlio , fra poco maggiorenne, vive attualmente con e presso il padre a Venezia, ma Persona_3 si tratta di scelta ancora non definitiva giacché legata all'esperienza lavorativa che sta affrontando;
5. in considerazione del buon rapporto che i figli hanno con i genitori, della loro età e delle abitudini di vita, ferma restando la residenza prevalente con la madre di e quale che sia la scelta di Per_2 Per_ verrà a loro assicurato ampio diritto di frequentare e di star ntrambi i genitori, i quali si gnano a tenere sempre conto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, delle loro necessità ed impegni, ad informarsi reciprocamente degli stessi, come anche degli impegni lavorativi che possano incidere sull'organizzazione e sulla relativa gestione;
6. le parti stabiliscono comunque che, ferma l'ampia possibilità di diversamente accordarsi, Per_2 veda il padre un pomeriggio alla settimana ed a weekend alternati dal sabato pomerigg Per_ domenica sera, mentre, per quanto riguarda data l'età, concordano che egli possa accordarsi liberamente con i genitori per l'esercizio del diritto-dovere di visita;
7. ciascun genitore si impegna, per il periodo in cui i figli saranno presso la propria abitazione, a gestirli in maniera autonoma, facendo fronte a tutte le esigenze che gli stessi manifestino ed in particolare per gli spostamenti per attività di studio, sportive, ludiche e ricreative, ferma la disponibilità alla collaborazione;
8. quanto al mantenimento della prole, entrambi i genitori si obbligano a concorrervi in proporzione al tempo, alle energie ed alle risorse economiche disponibili e concordano, in particolare, che:
- versi a , a titolo di mantenimento ordinario della figlia , Parte_2 Parte_1 Per_2
e ogni m nte già noto, l'importo di € 250,00, importo sog rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, Per_
- quanto a e fin tanto che egli vivrà con e presso il padre, questi provvederà direttamente al suo mantenimento, mentre corrisponderà alla madre l'importo di € 250,00 mensili, Parte_1 quale contributo al di lui mantenimento ordinario si trasferisca a vivere presso e con la madre e sempre che non sia economicamente ancora indipendente;
- le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale (DOC 17), vengano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
9. conti correnti individuali continueranno ad essere utilizzati autonomamente dagli intestatari, mentre il saldo del conto corrente cointestato resterà di Parte_2
10. le parti danno atto che fin dal mese di gennaio 2024, il rimborso del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa di famigliare dai coniugi, come anche gli oneri assicurativo, viene rimborsato unicamente ed esclusivamente da , che ivi vive ed alla quale Parte_1 Pt_2 si impegna a cedere l'immobile ste ico di liberalità in occasi
[...] proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, domanda che le parti si pagina 2 di 3 impegnano a sottoscrivere una volta decorsi i termini di cui all'art. 3 L. 898/1970 e comunque entro il mese di dicembre 2026;
11. l'assegno unico erogato da verrà percepito per l'intero dalla sig.ra , CP_1 Parte_1 mentre le detrazioni fiscali relat a prole verranno divise per la giusta metà le abbia sostenute;
12. le parti concordano che la richiesta di trasferimento della propria residenza da parte di Pt_2
- oggi fissata presso la casa coniugale – venga inoltrata entro 15 giorni dalla dat
[...] di cessione dell'immobile di cui al punto10;
13. le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto ed autorizzano altresì fin d'ora il rilascio di quello dei figli minori;
14. le spese e i compensi della presente procedura rimarranno interamente compensati tra le parti.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Formia (LT) (N. 11 Parte II Serie A dell'anno 2009).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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