Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 10/04/2026, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00763/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00774/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2025, integrato con motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di amministratrice di sostegno del figlio, -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Montorsi e Laura Andrao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marco De Giorgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
- della nota del Comune di -OMISSIS- prot. n-OMISSIS-, comunicata in data 19 novembre 2024, con la quale il Dirigente del Settore Sociale, nel riscontrare l’istanza per la presa in carico della retta socio-alberghiera relativa al sig. -OMISSIS- per l’anno 2024, ha precisato che «il Comune non assume il pagamento integrale della quota socio-alberghiera in quanto è richiesto che la persona in condizioni di stabile ricovero in struttura, utilizzi le proprie risorse, comprese l’indennità di accompagnamento ed i trattamenti pensionistici, per il pagamento della retta della struttura con la detrazione della quota d’uso di € 75,00 mensili» ;
- di tutti gli ulteriori atti e/o provvedimenti comunque presupposti, connessi e conseguenti;
B) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- della nota del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, comunicata in data 9 aprile 2025, con la quale il Dirigente del Settore Sociale, nel riscontrare l’istanza per la presa in carico della retta socio-alberghiera relativa al sig. -OMISSIS- per l’anno 2025, ha nuovamente precisato che «il Comune non assume il pagamento integrale della quota socio-alberghiera in quanto è richiesto che la persona in condizioni di stabile ricovero in struttura, utilizzi le proprie risorse, comprese l’indennità di accompagnamento ed i trattamenti pensionistici, per il pagamento della retta della struttura con la detrazione della quota d’uso di € 75,00 mensili» ;
- di tutti gli ulteriori atti e/o provvedimenti comunque presupposti, connessi e conseguenti;
C) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, comunicato in data 26 maggio 2025, con il quale il Dirigente del Settore Sociale ha definitivamente respinto l’istanza per la presa in carico della retta socio-alberghiera riferita al sig. -OMISSIS- per l’anno 2026 in ragione della mancanza della documentazione da allegare all’istanza e delle dichiarazioni integrative ritenute essenziali;
- di tutti gli ulteriori atti e/o provvedimenti comunque presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l’accertamento del diritto del sig. -OMISSIS- ad essere esonerato dal pagamento della quota socio-alberghiera relativamente agli anni 2024 e 2025, essendo egli non autosufficiente, affetto da grave disabilità e beneficiario di prestazioni socio-sanitarie in ambiente residenziale a ciclo continuativo presso la struttura Opera della Provvidenza -OMISSIS-, e dovendo la retta essere integralmente presa in carico dal Comune di -OMISSIS-;
e per la condanna del Comune di -OMISSIS- al pagamento integrale della retta socio-alberghiera relativa al sig. -OMISSIS-, per gli anni 2024 e 2025, in favore della struttura Opera della Provvidenza -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. CO AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sig.ra -OMISSIS- è amministratrice di sostegno del figlio, -OMISSIS-, affetto da grave disabilità di natura psichica-mentale e riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Il sig. Beltramelli, dal giugno 2024, è stato ricoverato presso la struttura Opera della Provvidenza -OMISSIS- di -OMISSIS-, che richiede il pagamento una retta socio-alberghiera (di seguito, solo “retta”) pari ad € 62,50 al giorno.
La sig.ra IN, non essendo in grado di far fronte alla predetta spesa, con istanza del 5 novembre 2024, ha chiesto al Comune di -OMISSIS-, ove il figlio era residente prima del ricovero, l’esonero dal pagamento della retta relativa all’anno 2024.
L’Amministrazione ha riscontrato l’istanza con la nota n-OMISSIS- del 19 novembre 2024, precisando di non poter assumere il pagamento integrale della retta e invitando l’istante ad istruire la domanda con il deposito della documentazione e delle dichiarazioni necessarie.
L’Amministrazione con la successiva nota prot.-OMISSIS- del 27 dicembre 2024 ha rigettato l’istanza per assenza della necessaria documentazione
2. La sig.ra IN è insorta avverso la sola nota n-OMISSIS-, notificando in data 17 marzo 2025 un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che - a seguito dell’opposizione del Comune - è stato trasposto innanzi a questo Tribunale.
La ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato articolando un solo motivo così rubricato: «Violazione e/o erronea applicazione: del d.P.C.M. n. 159/2013 (artt. 2, 3, 4, 5 e 6); dell’art. 2 sexies del D.L. n. 42/2016, convertito in L. n. 89/2016; dell’art. 6 e 25 della L. n. 328/2000; della L.R. n. 1/2004; degli artt. 3, 32, 38, 53, 97 e 117 co. 2 lett. m) della Costituzione; degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990; della convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. n. 18/2009; della Convenzione Europea Dei Diritti Dell’uomo; della Carta Europea Dei Diritti Fondamentali. Eccesso di potere: sviamento; carenza di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti di fatto; ingiustizia, illogicità e irragionevolezza manifeste».
In sintesi, il Comune di -OMISSIS- avrebbe stabilito di non assumere il pagamento integrale della retta: A) senza fare corretta applicazione dell’ISEE, unico strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate; B) tenendo indebitamente conto di trattamenti economici espressamente esclusi dal calcolo dell’ISEE; C) senza considerare che il nucleo familiare dell’interessato è composto dal solo interessato, il cui ISEE, essendo pari a zero euro, impone che il pagamento integrale della retta sia a carico del Comune.
3. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio per resistere al ricorso eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza.
4. Nel frattempo la ricorrente, in data 11 marzo 2025, ha presentato al Comune di -OMISSIS- un’ulteriore istanza per il pagamento della retta relativa all’anno 2025, che il Comune ha riscontrato con la nota n. -OMISSIS- del 3 aprile 2025, ribadendo di non volersi fare carico del pagamento integrale della retta e parimenti richiedendo documentazione integrativa.
La ricorrente, in data 28 aprile 2025, ha replicato che la sola documentazione valutabile dal Comune, rappresentata dall’attestazione ISEE in corso di validità nell’anno 2025, era stata già trasmessa in allegato all’istanza presentata in data 11 marzo 2025. Inoltre ha impugnato - con il primo dei ricorsi per motivi aggiunti in epigrafe indicati, depositato in data 12 maggio 2025 -, la predetta nota n. -OMISSIS-, riproponendo le censure già dedotte con il ricorso introduttivo del giudizio.
5. Il Comune di -OMISSIS-, con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 20 maggio 2025, ha definitivamente rigettato l’istanza relativa all’anno 2025, assumendo non erano state prodotte la documentazione e le dichiarazioni integrative essenziali, richieste con la suddetta nota del 3 aprile 2025.
6. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento con il secondo dei ricorsi per motivi aggiunti in epigrafe indicati, depositato in data 28 luglio 2025, affidando le proprie domande ai seguenti motivi: «1) Violazione di legge - violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990: violazione del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo; 2) Violazione di legge - violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990: difetto assoluto di motivazione; 3) Violazione di legge (anche in via derivata rispetto ai precedenti provvedimenti impugnati). Violazione e/o erronea applicazione: del d.P.C.M. n. 159/2013 (artt. 2, 3, 4, 5 e 6); dell’art. 2 sexies del D.L. n. 42/2016, convertito in L. n. 89/2016; dell’art. 6 e 25 della L. n. 328/2000; della L.R. n. 1/2004; degli artt. 3, 32, 38, 53, 97 e 117 co. 2 lett. m) della Costituzione; degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990; della convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. n. 18/2009; della Convenzione Europea Dei Diritti Dell’uomo; della Carta Europea Dei Diritti Fondamentali. Eccesso di potere: sviamento; carenza di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti di fatto; ingiustizia, illogicità e irragionevolezza manifeste» .
La ricorrente – assumendo la completezza della propria istanza, essendo stato allegato l’ISEE, che costituisce l’unico parametro di valutazione e, nel caso in esame, attesta redditi pari a 0 euro, sia per l’anno 2024 che per l’anno 2025 – con i primi due motivi lamenta la violazione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Con il terzo motivo il provvedimento impugnato è oggetto delle medesime censure dedotte con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, perché si pone in contrasto con la normativa in materia di ISEE, con l’effetto di erodere risorse non computabili al fine di determinare la capacità economica dell’interessato.
7. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica del 25 marzo 2026 le parti si sono scambiate memorie conclusive e di replica, insistendo per l’accoglimento delle rispettive domande.
In particolare, il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti in ragione della mancata notifica degli stessi alla Opera della Provvidenza -OMISSIS-, da qualificare come una controinteressata formale, del difetto di legittimazione attiva e della carenza di interesse ad agire della ricorrente, del divieto per il Giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, stante la natura non provvedimentale degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, nonché della mancata impugnazione del provvedimento con cui è stata rigettata l’istanza relativa all’anno 2024.
Nel merito il Comune ha eccepito l’infondatezza del ricorso, non essendo censurabile la richiesta di integrazione documentale. In particolare le richieste istruttorie del Comune non avrebbero aggravato il procedimento, essendo tese a verificare le dichiarazioni dell’istante e a conoscere le disponibilità patrimoniali di quest’ultimo, al fine di potere valutare la sussistenza dei presupposti per l’erogazione della compartecipazione e/o di compiere i controlli necessari in ordine alla veridicità di quanto dichiarato. Inoltre si tratterebbe di documentazione nella disponibilità dell’istante, la cui mancata produzione avrebbe impedito l’esame dell’istanza rendendo la stessa non accoglibile senza la necessità di una particolare motivazione, trattandosi di documentazione necessaria ai sensi del regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
La parte ricorrente ha replicato alle difese dell’Amministrazione resistente.
8. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, dopo la discussione dei legali delle parti, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
9. Il ricorso introduttivo è inammissibile per carenza di interesse ad agire, mentre i motivi aggiunti sono fondati, nei limiti di seguito illustrati.
10. In particolare, coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, sollevata dal Comune deducendo che la ricorrente si è limitata ad impugnare la nota prot. n-OMISSIS-, con la quale è stata chiesta un’integrazione documentale, senza impugnare la nota prot. n.-OMISSIS-, con cui è stata definitivamente respinta l’istanza relativa all’anno 2024.
In particolare il Collegio osserva che il Comune, dapprima, con la nota prot. n-OMISSIS- del 19 novembre 2024, pur rappresentando che non avrebbe assunto il pagamento integrale della retta, ha tuttavia chiesto un’integrazione documentale e, poi, con la nota prot. n.-OMISSIS- del 27 dicembre 2024, ha comunicato che «l’istanza di contributo economico per integrazione retta struttura residenziale di cui in oggetto viene rigettata poiché non è stata prodotta la documentazione integrativa essenziale, richiesta ex art. 3 del Regolamento sul procedimento amministrativo del Comune di -OMISSIS- e, ai sensi dell’art. 2 c.1 della Legge 241/1990, il relativo procedimento viene concluso» .
Tuttavia la parte ricorrente non ha impugnato quest’ultima nota, che segna il momento in cui si è prodotta la lesione della sfera giuridica dell’interessato, perché costituisce il provvedimento con cui è stata definitivamente rigettata l’istanza per l’anno 2024.
Ne consegue che il ricorso introduttivo - ancor prima che improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ad agire, in ragione della mancata impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento - è inammissibile per originaria carenza di interesse, perché la nota del 19 novembre 2024 con cui è stata chiesta l’integrazione documentale, si configura come un mero atto endoprocedimentale e, come tale, non idoneo a ledere la sfera giuridica dell’interessato.
Né giova alla ricorrente affermare (nella memoria di replica) che nel caso in esame si tratta di prestazioni di durata, la cui erogazione è subordinata a una valutazione periodica della condizione economica dell’interessato, rispetto alla quale è stato già avviato un nuovo e autonomo procedimento (per l’anno 2025). Difatti, come già affermato da questo Tribunale in altra occasione (T.A.R. Veneto, Sez. III, 8 aprile 2025, n. 512), in casi come quello in esame l’istanza dev’essere presentata al Comune anno per anno, ragion per cui la sorte dell’istanza relativa all’anno 2024 non può più essere messa in discussione a fronte della valutazione conclusiva che risulta cristallizzata nel provvedimento del 27 dicembre 2024, rimasto inoppugnato.
Né tantomeno la domanda di accertamento del diritto formulata dalla ricorrente può valere a superare l’effetto preclusivo del provvedimento di rigetto, rimasto inoppugnato. Difatti nel processo amministrativo l’azione di accertamento degli interessi legittimi, in quanto atipica, ha carattere residuale e, quindi, è esperibile solo a condizione che le azioni tipizzate nel codice - prima tra tutte, l’azione di annullamento dei provvedimenti illegittimi - non siano idonee a garantire la tutela dell’interesse per il quale si agisce in giudizio.
Per questi motivi il ricorso introduttivo del giudizio dev’essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
11. Diverse considerazioni meritano, invece, i due ricorsi per motivi aggiunti.
12. Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni processuali sollevate dal Comune.
12.1. È infondata l’eccezione di inammissibilità fondata sull’omessa notifica dei predetti ricorsi all’Opera della Provvidenza -OMISSIS-, presso la quale il figlio della ricorrente è ricoverato, che a detta dell’Amministrazione andrebbe qualificata come un controinteressato formale.
Infatti difettano i presupposti per qualificare tale struttura di degenza come un controinteressato atteso che essa non vanta alcun interesse, contrapposto a quello della ricorrente, alla conservazione degli atti impugnati, con i quali è stata rigettata l’istanza dell’interessato senza mettere in discussione la doverosità della remunerazione del servizio socio-assistenziale a beneficio dell’interessato.
In altri termini, l’esito del giudizio non incide affatto sul diritto della struttura a ottenere il pagamento della retta, ma unicamente sul soggetto tenuto al pagamento della retta stessa.
12.2. Parimenti infondata è l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente, che agisce quale amministratrice di sostegno del figlio. Difatti il Giudice Tutelare di -OMISSIS- ha espressamente autorizzato la sig.ra IN ad agire in giudizio per la tutela dei diritti del figlio, come risulta dal provvedimento del 26 aprile 2025 (depositato in atti), adottato all’esito dell’apposito giudizio di volontaria giurisdizione n. 3738/2023.
Il fatto che costei agisca anche in proprio non fa venire meno l’interesse a coltivare il giudizio nell’interesse del figlio, essendo la stessa legittimata ad agire, in via sostitutiva, da un provvedimento del Giudice Tutelare.
12.3. Né giova al Comune eccepire che la ricorrente non ha interesse ad impugnare la nota prot. -OMISSIS- del 3 aprile 2025 (oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti), trattandosi di un atto endoprocedimentale.
Tale eccezione è superata dal fatto che la parte ricorrente, per l’anno 2025, ha contestato anche il provvedimento conclusivo del procedimento, ragion per cui sussiste l’interesse all’esame di entrambi i ricorsi per motivi aggiunti atteso che il provvedimento con cui è stata definitivamente rigettata l’istanza è stato adottato recependo le ragioni contenute nella suddetta nota del 3 aprile 2025 .
13. Passando al merito, i due ricorsi per motivi aggiunti sono fondati nei limiti di seguito indicati.
13.1. Il tema della determinazione, da parte dei Comuni, della quota di compartecipazione a carico di soggetti portatori di handicap è stato più volte affrontato nella giurisprudenza di questo Tribunale, oramai consolidata nel senso di valorizzare l’ISEE quale «indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 778), redatto secondo i criteri uniformi previsti dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
Non è quindi attribuito ai Comuni un potere di deroga alla disciplina ISEE, nel senso che non è consentito - ai fini della ammissione alle prestazioni assistenziali, o comunque ai fini della determinazione della quota di compartecipazione a carico dell’assistito - prendere in considerazione altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dell’utente del servizio sociale.
Ciò consente al Collegio di definire il giudizio con una sentenza ai sensi dell’art.74 del cod. proc. amm., rinviando ai numerosi precedenti della Sezione ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 27 giugno 2025, n. 1104).
13.2. In particolare, il quadro normativo di riferimento è stato già illustrato da questo Tribunale nella sentenza n. 261/2024, evidenziando quanto segue.
«Per giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato, come ribadito anche nella sentenza n. 6926 del 2020, cui si rimanda per la ricostruzione del complesso quadro normativo e giurisprudenziale sulla materia, la disciplina statale sull’ISEE rileva sia per l’accesso che per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali, come si può desumere dal dato testuale del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 che, all’art. 2, espressamente prevede che l’ISEE costituisce lo strumento … di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni, e, come affermato dal Consiglio di Stato, alla luce del complesso quadro normativo e dei principi costituzionali e internazionali in materia, <<l’ISEE resta, dunque, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva”. Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto che non sia possibile “accreditare in subiecta materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla sopra richiamata cornice normativa di riferimento al punto da consentire…la introduzione di criteri ulteriori e derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all’indicatore ISEE, in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione”, e ha ritenuto illegittimo il regolamento comunale che ha assegnato “un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (id est pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle mentovate sentenze di questo Consiglio, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti>> (C. Stato, n. 3671 del 2018).
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6926 del 2020 citata, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia ed essersi soffermato anche sulla questione relativa al rapporto tra ISEE e indennità di accompagnamento, ha affermato che <<va quindi ribadito il principio, desumibile dalla giurisprudenza della Sezione, secondo cui non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale, nell’adozione del regolamento comunale, in violazione della disciplina statale dell’ISEE, così come prevista dal DPCM n. 159/2013>>; in tal senso, C. Stato n. 5684 del 2019 ha concluso nel senso che <<in definitiva, l’ISEE, nei termini sopra ricostruiti, serve, dunque, per valutare la situazione economica (calcolata non solo su base reddituale ma anche del patrimonio valorizzato in percentuale) al fine di regolarne l’accesso a varie prestazioni pubbliche, tra le quali, in particolare, spiccano quelle sociali e sociosanitarie. È, dunque, nel solco delle divisate, vincolanti coordinate normative che il Comune … avrebbe dovuto stimare le condizioni di partecipazione dei privati utenti alle prestazioni in argomento (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, sentt. 27.11.2018 n. 6708 e 13.11.2018 n. 6371), mantenendosi, peraltro, aderente alle voci che compongono la situazione economica quale definita dalla richiamata disciplina di settore, applicabile ratione temporis, e che indica in dettaglio 1) il reddito, nelle articolazioni ivi previste, 2) il patrimonio, immobiliare e mobiliare, quest’ultimo corretto da una franchigia predeterminata>>.
La Regione Veneto con l. r. n. 1/2004 ha recepito il parametro ISEE quale criterio di accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti; nel Veneto pertanto non “residua alcuna potestà regolamentare né in capo alle ULSS né in capo ai Comuni” (C. Stato n. 3640/2015; cfr. n. 1505/2020), non potendo in alcun modo derogare “in peius” quanto previsto dalla normativa statuale.
La disciplina statale sull’ISEE contenuta nel DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 costituisce, infatti, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva (Tar Veneto n. 61/2021).
Ai sensi dell’art. 2 sexies, d.l. n. 42 del 2016, conv. in l. n. 89 del 2016, ai fini ISEE <<a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF>>.
Va precisato, in tal senso, che tanto il “patrimonio mobiliare” del quale dispone il ricorrente, quanto la titolarità di una pensione di invalidità, in considerazione di quanto precisato dalla giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado, possono rilevare e vanno considerati nei ristretti limiti indicati dal d.m. n. 159 del 2013» .
13.3. Tenuto conto di quanto precede, la richiesta di integrazioni documentali, di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-, e il provvedimento finale di rigetto dell’istanza, di cui alla nota prot. n. 3828/2025, sono illegittimi per le seguenti ragioni.
Con la nota prot. n. -OMISSIS- il Comune, ricevuta la domanda di contributo, ha chiesto di integrarla presentando ulteriore documentazione (copia dell’estratto conto riferito ai dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda) e di rendere le dichiarazioni previste dalla modulistica all’uopo fornita. Secondo tale modulistica il richiedente deve dichiarare i cespiti patrimoniali di cui è stato o risulta attualmente titolare e altresì assumere l’impegno a versare al Comune, a rimborso di quanto erogato a titolo di compartecipazione (ove spettante) alle spese di degenza, le somme di cui il beneficiario divenisse successivamente titolare “a qualsiasi titolo” , nonché “a utilizzare altresì i beni immobili (compresa la casa di abitazione) e/o le risorse finanziarie di cui sia titolare senza però averne l’immediata disponibilità, per consentire al Comune di recuperare quanto corrisposto per l’integrazione retta” .
Sia la richiesta di indicazioni sulla titolarità (presente o passata) di cespiti patrimoniali, sia l’imposizione dell’impegno a versare al Comune le somme di cui l’interessato dovesse divenire titolare a qualunque titolo, al fine di rimborsare la retta pagata dal Comune, si pongono in contrasto con la sovraordinata normativa in materia di prestazioni sociali. Difatti, in base a tale modulistica, l’ammissione all’integrazione della retta non avviene sulla base del reale bisogno dell’interessato (già desumibile dall’ISEE), bensì a condizione che questi sottoscriva dichiarazioni o assuma impegni aggiuntivi non previsti da alcuna norma di legge, né dal d.P.C.M. n. 159/2013.
Dunque, attraverso la suddetta modulistica viene surrettiziamente introdotto un criterio ulteriore rispetto all’ISEE, in violazione del principio di legalità e della disciplina delle prestazioni sociali. Difatti, l’art. 6, comma 4, della L. n. 328/2000 , affermando che «Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica» , caratterizza l’integrazione posta a carico del Comune come un obbligo solidaristico, cui non consegue alcuna pretesa restitutoria.
Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza innanzi richiamata, l’onere posto a carico delle persone diversamente abili per l’accesso alle strutture residenziali sociosanitarie dev’essere calcolato esclusivamente in base all’ISEE, come previsto dal d.P.C.M. n. 159/2013, senza che gli enti locali possano introdurre ulteriori criteri, e in coerenza con tale orientamento la giurisprudenza ha già precisato che non è consentito subordinare l’erogazione della prestazione assistenziale a dichiarazioni patrimoniali non previste dalla normativa statale .
Pertanto, l’avversata modulistica - nella parte in cui prevede che l’interessato dichiari che «ha effettuato / non ha effettuato donazioni di cespiti del patrimonio mobiliare o immobiliare (terreni o fabbricati) negli ultimi 5 anni alle seguenti persone tenute agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile» , ovvero che s’impegni «ad utilizzare le somme di cui divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL) e/o percepisca i relativi arretrato versando tali somme al Comune a titolo di rimborso per quanto pagato per il pagamento della detta retta. Ad utilizzare altresì i beni immobili (compresa la casa di abitazione) e/o le risorse finanziarie di cui sia titolare senza però averne l’immediata disponibilità, per consentire al Comune di recuperare quanto corrisposto per l’integrazione della retta» - , si pone in contrasto con la sovraordinata normativa statale, e ancor prima con l’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., secondo il quale è riservata alla legislazione statale la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».
In definitiva, il d.P.C.M. n. 159/2013 disciplina un “sistema chiuso” , nel senso che non lascia margini di discrezionalità agli Enti erogatori in ordine alla modalità di calcolo della compartecipazione, che deve avvenire unicamente sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dell’ISEE. Pertanto il Comune non può subordinare l’erogazione del contributo all’impegno dell’utente a fornire dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle da rendersi (e rese) in sede di ISEE, o a destinare al Comune somme di futura eventuale titolarità
Resta fermo che eventuali mutamenti della situazione economica o patrimoniale del richiedente potranno incidere sull’ISEE delle annualità successive a quella in considerazione. Tuttavia tali mutamenti non possono incidere retroattivamente sull’ISEE, determinato sulla base della situazione economico-patrimoniale vigente all’atto della presentazione della DSU, come già affermato da questo Tribunale ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 27 giugno 2025, n. 1104).
Ne consegue che le clausole con cui l’Amministrazione ha di fatto condizionato l’esame nel merito dell’istanza della parte ricorrente a future e ipotetiche variazioni della condizione patrimoniale della stessa, ad impegni a rimborsare il Comune o a dichiarazioni che già emergono dalla DSU o dall’ISEE, si pongono in contrasto con la normativa di riferimento.
Pertanto sono fondate le censure (formulate con i primi due motivi di entrambi i ricorsi per motivi aggiunti) con le quali la ricorrente, assumendo la completezza della propria domanda di compartecipazione del Comune, ha dedotto che l’ISEE costituisce l’unico parametro di valutazione da parte del Comune, il quale, richiedendo ulteriori dichiarazioni e/o impegni, è pure venuto meno al divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, adottando determinazioni carenti a livello motivazionale, mancando effettive e valide ragioni del diniego della richiesta del contributo.
Per questi motivi i provvedimenti impugnati con i due ricorsi per motivi aggiunti sono illegittimi e devono essere annullati.
14. Non può, invece, essere accolta la domanda di accertamento del diritto della ricorrente ad essere esonerata dal pagamento della retta socio-alberghiera, con conseguente condanna del Comune di -OMISSIS- al pagamento della retta stessa in favore della struttura residenziale.
Difatti il Comune non è entrato nel merito della pretesa della ricorrente, perché ha concluso il procedimento con un provvedimento di rigetto fondato soltanto sulla mancata produzione della documentazione e delle dichiarazioni integrative richieste. Pertanto – posto che il Giudice non può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, stante l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. - il Collegio non può sostituire le proprie valutazioni a quelle riservate all’Amministrazione comunale, che non ha esercitato il proprio potere valutativo, limitandosi a rilevare la mancata produzione della documentazione richiesta.
15. Resta fermo che il Comune di -OMISSIS- provvederà a calcolare l’importo della quota di compartecipazione da porre a carico della ricorrente secondo i criteri di cui al d.P.C.M. n. 159 del 2013, come indicato in motivazione, ed a rimborsare le eventuali spese indebitamente sostenute dalla ricorrente medesima per l’anno 2025.
16. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato con motivi aggiunti, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo e accoglie entrambi i ricorsi motivi aggiunti, nei limiti di cui in motivazione. Per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con i ricorsi motivi aggiunti, fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione
Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare le generalità e lo stato di salute della parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA OL, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
CO AV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AV | CA OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.