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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 03/02/2026, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1718/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10732/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casalnuovo Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IS - Napoli Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 CAMERA COMMERC. 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 CAMERA COMMERC. 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 CAMERA COMMERC. 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 CAMERA COMMERC. 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 CAMERA COMMERC. 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20199/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.6.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l' intimazione di pagamento n. 07120259006447813/000 dall'Agenzia delle Entrate IS avente ad oggetto, tra le altre, diverse cartelle di pagamento per l'importo complessivo di euro 4.868,14 notificata in data
11.3.2025 nella parte relativa alle seguenti cartelle:
1) 07120110109191140000 il 24/05/2011 relativa alla tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2009 dell'importo
271,26;
2) 07120110249334557000 il 12/12/2011 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2007 dell'importo 107,80;
3) 07120130050103451000 il 30/07/2013 limitatamente al tributo iscritto a ruolo dalla Regione Campania, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2008 dell'importo 107,80;
4) 07120150052527073000 il 23/04/2015 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2010 importo
1.029,96;
5) 07120170002387305000 il 12/02/2017 relativa all'imposta di registro per l'anno 2015 dell'importo 335,70;
6) 07120190009402501000 il 13/11/2019 relativa al diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2015 dell'importo di 72,98;
7) 07120190083448184000 l'8/06/2022, limitatamente al Tributo iscritto a ruolo da SAPNA dell'importo
2.633,36;
8) 07120200008116147000 il 20/01/2022 relativa al diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2016 dell'importo 67,47;
9) 07120210071209754000 il 06/09/2022 relativa al diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2017 dell'importo 83,32;
10) 07120220127675491000 il 09/02/2023 relativa al diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2018 dell'importo 78,76;
11) 07120230096684137000 il 19/01/2024 relativa al diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2019 dell'importo 79,23.
A sostegno della proposta opposizione deduceva la mancata notifica degli atti prodromici eccepiva l'intervenuta prescrizione e decadenza e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite .
Si costituiva Agenzia Entrate IS la quale chiedeva il rigetto del ricorso eccependone la sua infondatezza per essere state tutte ritualmente notificate le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento impugnata, nonché altri atti interruttivi prima di tale ultimo atto.
Si costituiva anche la Camera di Commercio, Associazione_1 e Associazione_2 di Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fato e diritto sia gli avvisi di accertamento e depositando anche una istanza di definizione agevolata presentata dal la parte ricorrente.
Non si costituivano le altre parti resistenti evocate in giudizio.
In data 31.10.2025 parte ricorrente depositava memorie illustrative
All'udienza del 19.11.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si deve premettere che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 comma 2
d.p.r. 602/1973 (atto che si rende necessario decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento per procedere all'esecuzione) è da ritenersi senz'altro ammissibile, conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 8279/2008; Cass SU 1065/2011).
Ovviamente, secondo la regola generale di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, l'opposizione è data per vizi propri e per vizi dell'atto presupposto solo ove quest'ultimo non sia stato notificato.
Al contrario l'Agenzia resistente ha documentato la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 07176202200000570000 –contenente esattamente i medesimi atti contenuti nell'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione- notifica avventa ai sensi dell'art. 139 c.p.c. con invio e ricezione anche della raccomandata informativa.
Accertata quindi la corretta notificazione al ricorrente dell'atto prodromico rispetto all'intimazione oggi impugnata, era impugnando tale atti che avrebbero potuto essere fatti valere i vizi relativi alla singole pretese impositive e l'eventuale maturata prescrizione.
Restano del tutto ininfluenti , quindi, i rilievi relativi ai vizi di notifica degli atti precedenti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, regolarmente notificata al ricorrente e non impugnata.
La domanda deve essere quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €1500,00 oltre accessori come per legge .
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10732/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casalnuovo Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IS - Napoli Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 CAMERA COMMERC. 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 CAMERA COMMERC. 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 CAMERA COMMERC. 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 CAMERA COMMERC. 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 CAMERA COMMERC. 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90064478 13 000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20199/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.6.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l' intimazione di pagamento n. 07120259006447813/000 dall'Agenzia delle Entrate IS avente ad oggetto, tra le altre, diverse cartelle di pagamento per l'importo complessivo di euro 4.868,14 notificata in data
11.3.2025 nella parte relativa alle seguenti cartelle:
1) 07120110109191140000 il 24/05/2011 relativa alla tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2009 dell'importo
271,26;
2) 07120110249334557000 il 12/12/2011 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2007 dell'importo 107,80;
3) 07120130050103451000 il 30/07/2013 limitatamente al tributo iscritto a ruolo dalla Regione Campania, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2008 dell'importo 107,80;
4) 07120150052527073000 il 23/04/2015 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2010 importo
1.029,96;
5) 07120170002387305000 il 12/02/2017 relativa all'imposta di registro per l'anno 2015 dell'importo 335,70;
6) 07120190009402501000 il 13/11/2019 relativa al diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2015 dell'importo di 72,98;
7) 07120190083448184000 l'8/06/2022, limitatamente al Tributo iscritto a ruolo da SAPNA dell'importo
2.633,36;
8) 07120200008116147000 il 20/01/2022 relativa al diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2016 dell'importo 67,47;
9) 07120210071209754000 il 06/09/2022 relativa al diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2017 dell'importo 83,32;
10) 07120220127675491000 il 09/02/2023 relativa al diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2018 dell'importo 78,76;
11) 07120230096684137000 il 19/01/2024 relativa al diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2019 dell'importo 79,23.
A sostegno della proposta opposizione deduceva la mancata notifica degli atti prodromici eccepiva l'intervenuta prescrizione e decadenza e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite .
Si costituiva Agenzia Entrate IS la quale chiedeva il rigetto del ricorso eccependone la sua infondatezza per essere state tutte ritualmente notificate le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento impugnata, nonché altri atti interruttivi prima di tale ultimo atto.
Si costituiva anche la Camera di Commercio, Associazione_1 e Associazione_2 di Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fato e diritto sia gli avvisi di accertamento e depositando anche una istanza di definizione agevolata presentata dal la parte ricorrente.
Non si costituivano le altre parti resistenti evocate in giudizio.
In data 31.10.2025 parte ricorrente depositava memorie illustrative
All'udienza del 19.11.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si deve premettere che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 comma 2
d.p.r. 602/1973 (atto che si rende necessario decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento per procedere all'esecuzione) è da ritenersi senz'altro ammissibile, conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 8279/2008; Cass SU 1065/2011).
Ovviamente, secondo la regola generale di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, l'opposizione è data per vizi propri e per vizi dell'atto presupposto solo ove quest'ultimo non sia stato notificato.
Al contrario l'Agenzia resistente ha documentato la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 07176202200000570000 –contenente esattamente i medesimi atti contenuti nell'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione- notifica avventa ai sensi dell'art. 139 c.p.c. con invio e ricezione anche della raccomandata informativa.
Accertata quindi la corretta notificazione al ricorrente dell'atto prodromico rispetto all'intimazione oggi impugnata, era impugnando tale atti che avrebbero potuto essere fatti valere i vizi relativi alla singole pretese impositive e l'eventuale maturata prescrizione.
Restano del tutto ininfluenti , quindi, i rilievi relativi ai vizi di notifica degli atti precedenti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, regolarmente notificata al ricorrente e non impugnata.
La domanda deve essere quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €1500,00 oltre accessori come per legge .