TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7571
TAR
Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
>
TAR
Decreto cautelare 26 luglio 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
>
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Cessazione della materia del contendere

    Il giudice rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura e effettuato il pagamento, manca il deposito del provvedimento di accertamento del pagamento da parte dell'ente regionale e la relativa comunicazione. Tuttavia, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dal comportamento delle parti e dai fatti sopravvenuti, quali l'adesione alla procedura e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

  • Altro
    Cessazione della materia del contendere

    Il giudice rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura e effettuato il pagamento, manca il deposito del provvedimento di accertamento del pagamento da parte dell'ente regionale e la relativa comunicazione. Tuttavia, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dal comportamento delle parti e dai fatti sopravvenuti, quali l'adesione alla procedura e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

  • Altro
    Cessazione della materia del contendere

    Il giudice rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura e effettuato il pagamento, manca il deposito del provvedimento di accertamento del pagamento da parte dell'ente regionale e la relativa comunicazione. Tuttavia, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dal comportamento delle parti e dai fatti sopravvenuti, quali l'adesione alla procedura e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

  • Altro
    Cessazione della materia del contendere

    Il giudice rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura e effettuato il pagamento, manca il deposito del provvedimento di accertamento del pagamento da parte dell'ente regionale e la relativa comunicazione. Tuttavia, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dal comportamento delle parti e dai fatti sopravvenuti, quali l'adesione alla procedura e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

  • Altro
    Cessazione della materia del contendere

    Il giudice rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura e effettuato il pagamento, manca il deposito del provvedimento di accertamento del pagamento da parte dell'ente regionale e la relativa comunicazione. Tuttavia, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dal comportamento delle parti e dai fatti sopravvenuti, quali l'adesione alla procedura e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

  • Altro
    Cessazione della materia del contendere

    Il giudice rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura e effettuato il pagamento, manca il deposito del provvedimento di accertamento del pagamento da parte dell'ente regionale e la relativa comunicazione. Tuttavia, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dal comportamento delle parti e dai fatti sopravvenuti, quali l'adesione alla procedura e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7571
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7571
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo