TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/10/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 41-1/2025
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. CH RU Presidente
Dott. Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. NA NA UL Giudice est.
SENTENZA nel procedimento n. 41-1/2025 P.U.
promosso da
(P.Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 vicepresidente e legale rappresentante pro-tempore, , rappresentata e difesa Parte_2 dagli avv.ti Rosario Campione e Massimo Ingarao
- ricorrente nei confronti di
Controparte_1
(p.iva ) con sede in Castellammare del Golfo (TP), via Berlino n. 18, in persona P.IVA_2 del legale rappresentate e liquidatore, Controparte_2
- resistente
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che il ricorso ed il decreto di convocazione, non potuti notificare a mezzo PEC, sono stati notificati ai sensi del comma 7 dell'art. 40 CCII mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area riservata collegata Controparte_3 al codice fiscale del destinatario;
rilevato che l'art. 2545 terdecies c.c. prevede che le società cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette a liquidazione giudiziale;
rilevato che la resistente, sulla scorta degli atti allegati al ricorso e dell'oggetto sociale evincibile dalla visura, esercita il commercio, “sia all'ingrosso che al dettaglio, di generi alimentari, freschi e/o conservati, conservati ecc…” (cfr. pag. 4 della visura in atti);
ritenuto che l'esercizio di un'impresa commerciale non è inconciliabile con lo scopo mutualistico proprio della cooperativa e che lo scopo di lucro non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte che sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 6835/2014); ritenuto, dunque, che la resistente sia assoggettabile alle previsioni relative alla liquidazione giudiziale;
premesso che la società ricorrente è creditrice per euro 468.266,22, sulla scorta di decreto ingiuntivo n. 1816/2024 (n. 2982/2024 R.G.) emesso dal Tribunale di Palermo il 09.05.2024 a fronte del mancato pagamento di fatture di fornitura di beni e servizi;
rilevato che con atto di citazione notificato via Pec in data 05.07.2024 la resistente ha proposto opposizione avverso il suddetto D.I. e che la causa è iscritta al n. R.G. 8614/2024 Tribunale di Palermo;
considerato che il Giudice nell'ambito del suddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con ordinanza del 19/05/2025, ha rigettato le richieste istruttorie dell'opponente e concesso la provvisoria esecuzione per la somma di € 40.850,74;
rilevato che dalla documentazione acquisita con l'istruttoria presso l' Controparte_4
, detratti gli importi sottoposti a definizione agevolata (che non possono
[...] considerarsi scaduti e non pagati), risulta a carico della resistente un carico erariale pari ad oltre euro 112.000,00, derivante da cartelle di pagamento per tributi, oneri ed accessori portati dai ruoli resi esecutivi dai vari Enti Impositori;
rilevato che i debiti scaduti e non pagati superano quindi la soglia di cui all'art. 49, comma 5 CCII;
considerato che, non essendosi costituita in giudizio, la resistente non ha fornito prova né del mancato superamento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lettera d) CCII, né del
2 mancato svolgimento di attività di natura commerciale, né tanto meno della sussistenza di risorse sufficienti a far fronte alla esposizione debitoria su di essa gravante;
considerato che la società risulta posta in liquidazione volontaria dal 14.03.2024;
ritenuto che
in caso di società in liquidazione meriti di essere condiviso l'orientamento secondo il quale, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, la valutazione del giudice deve consistere esclusivamente nel raffronto tra le risorse patrimoniali e l'indebitamento complessivo, onde verificare se le prime consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non essendo più richiesto, una volta avviata la fase liquidatoria, che l'impresa disponga di credito e risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (v. da ultimo, Cass. n. 13644/2013; Cass. n. 15442/2011; Cass. n. 21834/2009; Cass. 6170/2003);
ritenuto che la resistente versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
1) il mancato pagamento, pur dopo la notifica del D.I. e del precetto, del credito vantato dalla ricorrente limitatamente all'importo per il quale è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
2) il mancato deposito dei bilanci presso il registro delle imprese successivamente all'anno 2022;
3) la perdita superiore ad euro 105.000,00 risultante dal Bilancio al 31/12 dell'anno 2022 nonché la circostanza che l'attivo di cui allo stato patrimoniale, pari ad euro 934.699,00 non risulta sufficiente a coprire il totale dei debiti, pari ad euro 961.641,00; il patrimonio netto della società è negativo per euro -102.149,00;
4) la determinazione della stessa cooperativa di avviare la procedura di liquidazione, di per sé probabile indice di incapacità di proseguire positivamente l'attività;
ritenuto che le superiori circostanze, considerate nel loro complesso, rendano evidente che la società debitrice non è in grado di far fronte alle obbligazioni assunte;
ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(p.iva ) con sede in Controparte_5 P.IVA_2
Castellammare del Golfo (TP), via Berlino n. 18;
NOMINA
3 Giudice Delegato, la dott.ssa NA NA UL
NOMINA
Curatore l'avv. Luigi Toscano Pecorella, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni
4 dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal;
Controparte_3
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
5 b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
STABILISCE
il giorno 25.02.2026 ore 09.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
SS
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in
6 mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa soggetta a liquidazione;
DISPONE
l'anticipazione e la prenotazione a debito del presente atto e delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al curatore, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA NA UL CH RU
7
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. CH RU Presidente
Dott. Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. NA NA UL Giudice est.
SENTENZA nel procedimento n. 41-1/2025 P.U.
promosso da
(P.Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 vicepresidente e legale rappresentante pro-tempore, , rappresentata e difesa Parte_2 dagli avv.ti Rosario Campione e Massimo Ingarao
- ricorrente nei confronti di
Controparte_1
(p.iva ) con sede in Castellammare del Golfo (TP), via Berlino n. 18, in persona P.IVA_2 del legale rappresentate e liquidatore, Controparte_2
- resistente
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che il ricorso ed il decreto di convocazione, non potuti notificare a mezzo PEC, sono stati notificati ai sensi del comma 7 dell'art. 40 CCII mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area riservata collegata Controparte_3 al codice fiscale del destinatario;
rilevato che l'art. 2545 terdecies c.c. prevede che le società cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette a liquidazione giudiziale;
rilevato che la resistente, sulla scorta degli atti allegati al ricorso e dell'oggetto sociale evincibile dalla visura, esercita il commercio, “sia all'ingrosso che al dettaglio, di generi alimentari, freschi e/o conservati, conservati ecc…” (cfr. pag. 4 della visura in atti);
ritenuto che l'esercizio di un'impresa commerciale non è inconciliabile con lo scopo mutualistico proprio della cooperativa e che lo scopo di lucro non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte che sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 6835/2014); ritenuto, dunque, che la resistente sia assoggettabile alle previsioni relative alla liquidazione giudiziale;
premesso che la società ricorrente è creditrice per euro 468.266,22, sulla scorta di decreto ingiuntivo n. 1816/2024 (n. 2982/2024 R.G.) emesso dal Tribunale di Palermo il 09.05.2024 a fronte del mancato pagamento di fatture di fornitura di beni e servizi;
rilevato che con atto di citazione notificato via Pec in data 05.07.2024 la resistente ha proposto opposizione avverso il suddetto D.I. e che la causa è iscritta al n. R.G. 8614/2024 Tribunale di Palermo;
considerato che il Giudice nell'ambito del suddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con ordinanza del 19/05/2025, ha rigettato le richieste istruttorie dell'opponente e concesso la provvisoria esecuzione per la somma di € 40.850,74;
rilevato che dalla documentazione acquisita con l'istruttoria presso l' Controparte_4
, detratti gli importi sottoposti a definizione agevolata (che non possono
[...] considerarsi scaduti e non pagati), risulta a carico della resistente un carico erariale pari ad oltre euro 112.000,00, derivante da cartelle di pagamento per tributi, oneri ed accessori portati dai ruoli resi esecutivi dai vari Enti Impositori;
rilevato che i debiti scaduti e non pagati superano quindi la soglia di cui all'art. 49, comma 5 CCII;
considerato che, non essendosi costituita in giudizio, la resistente non ha fornito prova né del mancato superamento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lettera d) CCII, né del
2 mancato svolgimento di attività di natura commerciale, né tanto meno della sussistenza di risorse sufficienti a far fronte alla esposizione debitoria su di essa gravante;
considerato che la società risulta posta in liquidazione volontaria dal 14.03.2024;
ritenuto che
in caso di società in liquidazione meriti di essere condiviso l'orientamento secondo il quale, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, la valutazione del giudice deve consistere esclusivamente nel raffronto tra le risorse patrimoniali e l'indebitamento complessivo, onde verificare se le prime consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non essendo più richiesto, una volta avviata la fase liquidatoria, che l'impresa disponga di credito e risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (v. da ultimo, Cass. n. 13644/2013; Cass. n. 15442/2011; Cass. n. 21834/2009; Cass. 6170/2003);
ritenuto che la resistente versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
1) il mancato pagamento, pur dopo la notifica del D.I. e del precetto, del credito vantato dalla ricorrente limitatamente all'importo per il quale è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
2) il mancato deposito dei bilanci presso il registro delle imprese successivamente all'anno 2022;
3) la perdita superiore ad euro 105.000,00 risultante dal Bilancio al 31/12 dell'anno 2022 nonché la circostanza che l'attivo di cui allo stato patrimoniale, pari ad euro 934.699,00 non risulta sufficiente a coprire il totale dei debiti, pari ad euro 961.641,00; il patrimonio netto della società è negativo per euro -102.149,00;
4) la determinazione della stessa cooperativa di avviare la procedura di liquidazione, di per sé probabile indice di incapacità di proseguire positivamente l'attività;
ritenuto che le superiori circostanze, considerate nel loro complesso, rendano evidente che la società debitrice non è in grado di far fronte alle obbligazioni assunte;
ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(p.iva ) con sede in Controparte_5 P.IVA_2
Castellammare del Golfo (TP), via Berlino n. 18;
NOMINA
3 Giudice Delegato, la dott.ssa NA NA UL
NOMINA
Curatore l'avv. Luigi Toscano Pecorella, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni
4 dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal;
Controparte_3
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
5 b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
STABILISCE
il giorno 25.02.2026 ore 09.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
SS
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in
6 mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa soggetta a liquidazione;
DISPONE
l'anticipazione e la prenotazione a debito del presente atto e delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al curatore, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA NA UL CH RU
7