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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 941/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 5.2.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. LEONE Maurizio, P.zza E.Troilo 18 - Pescara
CONTRO
Controparte_1
(contumace)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale in data 5.2.2025.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 29.5.2024, Parte_1 conveniva in giudizio espon
[...] Controparte_1 lavorato alle dipendenze di detta società dall'1.6.2018 al 2.6.2021 in forza di un contratto di lavoro a tempo parziale (al 37,50%) ed indeterminato, con mansioni di addetta a mansioni d'ordine di segreteria, inquadrabili al V livello del CCNL Commercio e Terziario – Confesercenti, lamentando il mancato pagamento del TFR pari ad €1.843,74, come indicato al rigo 810 della Certificazione Unica 2022 predisposta nell'interesse della datrice di lavoro e consegnata alla ricorrente.
non si costituiva, rimanendo contumace. Controparte_1
Ammesso l'interrogatorio formale della parte resistente, non espletato per la mancata comparizione della parte, la controversia, discussa all'odierna udienza, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
***
Elementi di prova dello svolgimento del rapporto di lavoro per il periodo dedotto in ricorso e con le mansioni ivi rappresentate si traggono dalla documentazione allegata al ricorso (estratto conguagli ed eventi pur relativo ai mesi da giugno CP_2
2018 a luglio 2019, modello C2 storico del Cen piego della Regione Abruzzo e C.U 2022, entrambi attestanti le date di inizio e di fine del rapporto di lavoro riportate in narrativa), sicchè alla luce di detti elementi va valorizzata la mancata comparizione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, dovendo pertanto ritenersi come ammessi i fatti dedotti in ricorso, in applicazione dell'art.232 (Mancata risposta) c.p.c., che dispone che “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Del resto, con riferimento alla C.U-Certificazione Unica 2022, in quanto emessa dalla parte datoriale, deve richiamarsi il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi con riferimento alle buste paga, per il quale le stesse hanno natura di confessione stragiudiziale sicché, ex artt.2734 e 2735 c.c., hanno piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, laddove queste siano chiare e non contraddittorie:
• “In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicchè, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie;
diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 2239 del 30/01/2017, Rv. 642870 - 01);
“I prospetti paga hanno piena efficacia di prova legale nei soli casi in cui, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, e cioè l'imprenditore, assumono carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante
2 per il giudice, dovendo quest'ultimo, invece, in mancanza di siffatte connotazioni, apprezzarli liberamente.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12769 del 02/09/2003, Rv. 566460 - 01);
“In tema di pubblico impiego privatizzato, all'ente pubblico si applica la normativa generale sull'efficacia probatoria delle buste paga propria del lavoro privato, sicché le quietanze dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga; buste-paga e simili), stante l'obbligatorietà del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite e alla loro specifica normativa, fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 991 del 20/01/2016, Rv. 638615 - 01, che in motivazione ha precisato che “anche all'ente pubblico- datore di lavoro si applichi la normativa generale sull'efficacia probatoria delle buste paga propria del lavoro privato, secondo cui, trattandosi di documenti formati dallo stesso datore di lavoro, i dati in essi contenuti hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzano, cioè in particolare se a favore oppure contro il datore di lavoro. In particolare, se la loro utilizzazione avviene in favore del datore di lavoro, non solo le buste paga devono essere regolamentari, ma i dati in essi contenuti possono essere validamente contestati dalla controparte, con eventuali contrari mezzi di difesa o semplicemente con specifiche deduzioni e argomentazioni dell'avvocato, che ne dimostrino l'inesattezza la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (arg. ex Cass. 18 luglio 1985, n. 4243; Cass. 29 maggio 1998, n. 5361; Cass. 1 ottobre 2003, n. 14658; Cass. 26 aprile 2012, n. 6501). Invece, data l'obbligatorietà del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite e alla loro specifica normativa, le quietanze dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga e similari) fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (arg. ex Cass. 21 gennaio 1989, n. 364 nonché Cass. 17 settembre 2012, n. 15523; Cass. 11 marzo 2005, n. 5362; Cass. 17 maggio 2006, n. 11536)”).
Ed infatti l'art.2735 (Confessione stragiudiziale) c.c. dispone al comma 1 che
“1. La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice”; sicchè ai sensi dell'art.2733 (Confessione giudiziale) comma 2 c.c. “Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili”. Invece “La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15849 del 14/12/2001, Rv. 551162 - 01).
È comunque pacifica la valenza di prova documentale del modello CUD (ora C.U., in precedenza modello 101):
• “I modelli CUD di provenienza pubblica integrano i requisiti di prova documentale richiesta al fine dell'opponibilità della prova scritta di un credito al fallimento anche in ordine al parametro di cui all'art. 2704 cod. civ.” (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 20/04/2017, n. 10041,
che ha riformato una sentenza del Tribunale di Napoli con riferimento alla seguente fattispecie: “Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposto da in ordine ad un suo credito retributivo (due mensilità ed il Tfr per E.7.662.) per Parte_2 aver lavorato come operaio di quinto livello per la società fallita s.r.l. (…) dal 2002 al 2006. Secondo il giudice del merito l'opponente non ha fornito idonea prova documentale avendo prodotto le buste paga ed i CUD ma non il certificato contributivo da quale CP_2 desumere l'esistenza e l'effettiva durata del rapporto di lavoro subordinato. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il deducendo violazione dell'art. 2697 cod. Pt_2 civ. sul rilievo di aver provato adeguatamente l'esistenza e la durata del rapporto oltre che l'ammontare del credito avendo prodotto oltre a 29 buste paga anche i modelli CUD dal 2003 al 2007 (relativi all'intera durata del rapporto) ed alla lettera di licenziamento. La censura è manifestamente fondata dal momento che effettivamente la documentazione prodotta comprova l'esistenza, la durata e la retribuzione relativa al rapporto. In particolare i
3 modelli CUD di provenienza pubblica integrano i requisiti di prova documentale richiesta al fine dell'opponibilità della prova scritta di un credito al fallimento anche in ordine al parametro di cui all'art. 2704 cod. civ. In ordine alla efficacia probatoria delle buste paga si segnala infine la recente pronuncia di questa sezione così massimata: "In tema di accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, né la sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore implica, in modo univoco, l'intervenuto pagamento delle somme indicate nei menzionati prospetti" .(Cass. 17413 del 2015)” );
• “In mancanza di elementi probatori di segno diverso non può censurarsi l'operato del giudice di merito che, adeguatamente motivando, fondi il proprio convincimento su di un unico elemento presuntivo, ove tale elemento risulti grave e preciso. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto attendibile l'indicazione della retribuzione annua riportata sul modello 101, rilevando che la veridicità di tali certificati è assicurata, oltre che dalle sanzioni penali per la falsità, anche dal fatto che, ove il datore di lavoro esponesse retribuzioni superiori a quelle effettivamente corrisposte, sarebbe tenuto a versare all'erario maggiori ritenute fiscali)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11117 del 12/12/1996, Rv. 501278 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5784 del 10/06/1998, Rv. 516329 - 01);
Né comunque l'emissione, da parte datoriale, della C.U., può, di per sé, costituire prova dell'avvenuto pagamento del TFR, pur ivi attestato:
• “Non costituisce prova del pagamento del TFR la dichiarazione unilaterale contenuta nel CUD proveniente dalla parte datoriale e non accompagnata da un atto di quietanza del lavoratore” (Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, n.31173),
Era dunque onere della parte resistente offrire la prova di aver corrisposto il TFR, una volta “allegato” da parte ricorrente l'inadempimento del relativo obbligo di pagamento, conformemente al principio stabilito dall'art.1218 c.c. (v. Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001-Rv.549956-01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011-Rv.618664-01; Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010-Rv.611587-01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
Del resto, la scelta della parte convenuta di non costituirsi in giudizio e di rimanere contumace ha impedito in radice la eventuale deduzione di qualsiasi fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei diritti della parte ricorrente e va altresì valutata ai sensi dell'art.116 c.p.c., dovendo altresì richiamarsi il principio per il quale “L'art. 116 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, va inteso nel senso che tale comportamento non solo può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma può anche costituire unica e sufficiente fonte di prova” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 16/07/2002, Rv. 555756).
***
Compete in conclusione il richiesto TFR, nella misura di €1.843,74 indicata nella Certificazione Unica 2022.
4 Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna a corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di TFR, la complessiva somma di €1.843,74 oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio che liquida in complessivi €1.314,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.LEONE Maurizio.
Così deciso in Pescara in data 5.2.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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