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Sentenza 11 febbraio 2021
Sentenza 11 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2021, n. 5408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5408 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NT AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 4992/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il primo luglio 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 20.10.2020 la relazione fatta dal Consigliere PP NA OS LL;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Uditi gli avv.ti Alfonso Furgiuele e Luigi Ferro, difensori dell'imputato, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza del primo luglio 2019 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 31 gennaio 2018 dal Tribunale della stessa città, con cui NT AN è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per due rapine aggravate. Avverso la sentenza d'appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza degli artt. 191 c.p.p. e 178 lett. c) c.p.p. nonché mancanza di motivazione in relazione al reato di cui al capo 1) della rubrica, per avere la Penale Sent. Sez. 2 Num. 5408 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 20/10/2020 Corte d'appello erroneamente condiviso il rigetto, operato dal Tribunale, dell'eccezione difensiva di inutilizzabilità dei risultati delle indagini compiute dal RIS, delegate dal Pubblico ministero prima dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Tali risultati, su cui si fonderebbe la condanna dell'imputato per la menzionata rapina, sarebbero confluiti in una relazione tecnica, datata 9 marzo 2017, tempestivamente trasmessa al Comando dei carabinieri di Secondigliano. La relazione recava una data antecedente all'avviso di conclusione delle indagini del 31 marzo 2017 ma non era stata inserita nel fascicolo depositato dal Pubblico ministero e, quindi, non era stata messa a disposizione della difesa, essendo stata prodotta solo dopo l'escussione del teste Milani all'udienza del 13 dicembre 2017, con conseguente vulnus difensivo, non essendo stato possibile compiere una eventuale scelta ponderata di definizione del processo con riti alternativi. Secondo il ricorrente, il giudice del merito avrebbe errato nel fare riferimento alla disciplina prevista per le indagini integrative dall'art. 430 c.p.p., trattandosi in questo caso di un'attività delegata prima dell'avviso di deposito degli atti;
2) vizi della motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità per la rapina di cui al capo 1) dell'imputazione, per avere la Corte distrettuale omesso di dare risposta alle deduzioni difensive, riportate nei fogli da 9 a 12 del ricorso, in ordine all'inaffidabilità dei risultati della prova scientifica, alla luce delle verifiche effettuate dal consulente di parte Granata. Anche la motivazione relativa al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante una perizia sarebbe carente, atteso che la perizia avrebbe fugato dubbi derivati dalla mancanza di univoche conclusioni da parte del RIS, peraltro contrastate da quelle del consulente di parte Granata. Errato sarebbe il riferimento alla mancata rappresentazione da parte dell'imputato di un alibi, non potendo trarsi elementi di prova dalla strategia processuale, adottata dall'imputato; 3) vizi della motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo 2), per non avere la Corte territoriale colto il senso delle deduzioni difensive, concernenti non l'attendibilità della prova testimoniale ma le anomale modalità di svolgimento dell'attività di indagine e l'inaffidabilità del riconoscimento, in quanto eseguito congiuntamente dalle due vittime della rapina, che avrebbero avuto modo di confrontarsi, ed utilizzando due birilli, non somiglianti all'imputato e con un abbigliamento non simile a quello indossato nel corso della rapina. La Corte d'appello avrebbe travisato la prova dichiarativa, avendo affermato che le persone offese avrebbero spiegato di avere effettuato l'atto separatamente: circostanza smentita non solo dal verbale di individuazione di persona (unico per entrambe le persone offese) ma anche dalle ricordate dichiarazioni dei denuncianti e, in particolare, di RC FF, che sullo specifico punto avrebbe spiegato che il riconoscimento avvenne con il marito, con il quale ebbe finanche uno scambio di idee. La Corte territoriale avrebbe altresì travisato il contenuto del verbale di individuazione di persona, da cui risulta che le parti lese hanno negato di aver visto in precedenza la persona da riconoscere, riprodotta in fotografia, ed avrebbe anche omesso di motivare sulle doglianze difensive relative all'anomala conduzione del riconoscimento informale in udienza e sulle risposte fornite dalle persone offese, che non offrivano certezze;
4) inutilizzabilità derivata dalla violazione degli artt. 361 c.p.p. in relazione all'art. 213 c.p.p. con riferimento ai fatti contestati al capo 2) della rubrica. Non sarebbero state osservate per la prova atipica ex art. 189 c.p.p. i criteri legali stabili per gli analoghi mezzi di prova tipici;
5) vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e "dell'attenuante di cui all'art. 61 n. 2 c.p." (così f. 21 del ricorso) nonché in ordine ai criteri seguiti per l'applicazione della pena e alla diminuente del rito. La Corte d'appello avrebbe trascurato la scarsa gravità del danno, avendo le fedi nuziali un valore di circa 600,00 euro, come dichiarato dalla persona offesa CO OS, e avrebbe erroneamente fatto riferimento al fortissimo valore simbolico ed affettivo che la consuetudine attribuisce alle fedi mentre, al fine dell'esclusione del danno di particolare tenuità, rileverebbe solo il danno patrimoniale. La Corte territoriale avrebbe omesso, inoltre, di rilevare la mancanza di precedenti penali specifici in capo all'imputato e si sarebbe limitata ad affermare che la richiesta di giudizio abbreviato, condizionata all'assunzione delle testimonianze delle persone offese, era stata tardivamente reiterata dopo l'apertura del dibattimento, senza però nulla dire sulle doglianze difensive in ordine alla necessarietà del mezzo istruttorio richiesto. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1 La doglianza, veicolata con il primo motivo, non è fondata. Il ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità dei risultati dell'attività compiuta dal RIS, confluiti in una relazione che reca una data antecedente a quella dell'avviso di conclusione delle indagini ma che non sarebbe stata inserita nel fascicolo depositato dal Pubblico ministero e, quindi, messa a disposizione della difesa, 3 essendo stata prodotta solo dopo l'escussione del teste Milani, avvenuta all'udienza del 13 dicembre 2017. La Corte territoriale ha disatteso l'eccezione, avendo rilevato che si trattava di attività integrativa di indagine e che non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato. La risposta, data dal Collegio del merito„ è corretta. Al riguardo deve premettersi che, come ricordato dallo stesso ricorrente, questa Corte (Sez. 4, n. 7597 dell'8/11/2013, Rv. 259121; Sez. 3, n. 8049 dell'11/1/2007, Rv. 236102) ha avuto modo di affermare che l'omesso deposito, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415 bis c.p.p., di atti dell'indagine preliminare nel possesso del Pubblico ministero, comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, non esistendo la previsione di un'autonoma sanzione d'invalidità, ai sensi dell'art. 429 c.p.p., in conseguenza del mancato deposito degli atti indipendentemente dalla loro utilizzabilità o meno. L'indicata inutilizzabilità, peraltro, non sussiste quando si tratti di attività integrativa di indagine, ex art. 430, comma secondo, c.p.p., antecedente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione dell'indagato, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa (Sez. 4, n. 7597 dell'8/11/2013, Rv. 259121; Sez. 3, n. 8049 dell'11/1/2007, Rv. 236102; Sez. 6, 8/6/1998 n.6753, Rv. 211000). Nel caso in esame, entrambi i giudici del merito hanno evidenziato, con giudizio di mero fatto, sottratto al vaglio di questa Corte, che la relazione del RIS era stata trasmessa in Procura solo dopo il decreto di rinvio a giudizio ed era stata messa immediatamente a disposizione dell'imputato. L'avvenuta ricezione della relazione, da parte del Pubblico ministero, dopo il decreto di rinvio a giudizio non risulta contrastato dal ricorrente, che ha sottolineato che la relazione, datata 9 marzo 2017, era stata tempestivamente trasmessa al Comando dei carabinieri di Secondigliano prima dell'avviso di conclusione delle indagini, ma non ha affermato che la relazione era stata posta a disposizione del Pubblico ministero prima del menzionato avviso. Deve quindi ritenersi che si versa, per l'appunto, nella sfera di operatività del citato art. 430 c.p.p., che consente - fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo - "attività integrativa di indagine" da parte, per quanto qui interessa, del Pubblico ministero anche successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio;
relativamente a tale ipotesi, il secondo comma della norma dispone che la 4 documentazione relativa deve essere immediatamente depositata nella segreteria del Pubblico Ministero. Nel caso in disamina, quindi, non si tratta di atti in possesso del Pubblico ministero e non depositati contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, prescritto dall'art. 415 bis c.p.p., ma di atti pervenuti nella disponibilità della Pubblica accusa successivamente al predetto avviso. La situazione concreta è, dunque, diversa da quella da cui scaturisce l'inutilizzabilità secondo la regula iuris innanzi indicata, correlata ad un omesso deposito di atti già nel possesso del Pubblico ministero alla data della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Nella specie, invece, pur se l'attività era stata delegata nel corso delle indagini, i risultati della stessa, trasfusi nella relazione del RIS, non erano in possesso della Pubblica accusa al momento dell'avviso di conclusione delle indagini. Solo successivamente, infatti, la relazione è pervenuta in Procura, sicché non si poneva un problema di omesso deposito, predicabile solo se l'atto fosse stato già in possesso della Parte pubblica e non posto a disposizione della difesa. Correttamente, quindi, entrambi i giudici del merito hanno ritenuto utilizzabili i risultati dell'indagine delegata al RIS, trasfusi nella relazione de qua. Tale conclusione non muta nemmeno se si aderisse all'orientamento, espresso in una pronuncia di questa stessa Sezione (n. 20125 del 10/4/2018, Rv. 272901), secondo cui il mancato deposito tempestivo di atti di indagine concretizza una nullità generale a regime intermedio e non si inquadra nella categoria dell'inutilizzabilità. Anche aderendo a tale ricostruzione ermeneutica, infatti, la situazione concreta, verificatasi nella specie, non sarebbe colpita da nullità, non potendosi ritenere concretizzato il mancato deposito di atti, non essendo gli atti ancora pervenuti nella disponibilità della Pubblica accusa. Giova poi rilevare, come ben evidenziato dalla Corte d'appello, che, a seguito del deposito della relazione de qua, il ricorrente ha potuto esplicare il suo diritto di difesa, essendo stato avvisato del deposito ed avendo ottenuto tempo per fronteggiare il nuovo atto, così da articolare ulteriori richieste di prova, ammesse dal Tribunale, consistite nella nomina del proprio consulente di parte e nell'esame di quest'ultimo. 1.2 Il secondo motivo, afferente alla motivazione della sentenza riguardo alla rapina di cui al capo 1) dell'editto accusatorio, non è consentito, oltre che privo di specificità. La Corte d'appello, condividendo le valutazioni effettuate dal giudice di primo grado, ha confermato l'affermazione della responsabilità del ricorrente per 5 la rapina anzidetta, atteso che i Ris, sulla base delle immagini estrapolate dalle telecamere del supermercato, avevano ritenuto che l'imputato "presenta caratteristiche fisiche sovrapponibili a quelle del rapinatore in termini moderatamente forti"; l'imputato, poi, come emerso dalla perquisizione domiciliare svolta, possedeva tutti gli indumenti indossati dal rapinatore, tra cui un giubbotto con un baffo nel punto in cui la manica si congiunge al busto, che ha, quindi, "caratteristiche così peculiari da essere, per così dire, un indizio individualizzante"; non risultavano, inoltre, elementi processuali che imponevano di ritenere, "nemmeno in termini dubitativi, che nel giorno e nell'ora della rapina di cui al capo 1), l'imputato fosse altrove". La Corte del merito ha motivato adeguatamente anche sull'affidabilità della prova scientifica, disposta di ufficio, e ha disatteso le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di parte (v. f. 7 della sentenza impugnata), non solo richiamando gli argomenti espressi dal primo giudice ma anche aggiungendo che l'imputato aveva una stazza robusta alla data del primo febbraio 2017, allorquando i RIS lo avevano sottoposto alle misurazioni necessarie alla comparazione con il rapinatore, ma, quando venne misurato dal predetto consulente, appariva notevolmente dimagrito e "indossava un giubbotto di uniforme colore blu scuro, che sortiva l'ulteriore effetto ottico di snellirne la figura, così da rendere inaffidabili le rilevazioni del consulente tecnico di parte e, quindi, le sue conclusioni". Siffatta motivazione, logica, corretta e ancorata a una completa disamina delle risultanze processuali, sfugge ad ogni rilievo censorio, incluso quello relativo al riferimento, effettuato in sentenza, alla mancata rappresentazione di un alibi da parte dell'imputato. Se è vero, infatti, che, come già affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, Rv. 279246), la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico, può fornire al giudice elementi di prova di carattere residuale e complementare solo in presenza di univoci elementi probatori d'accusa, in quanto la valutazione del comportamento processuale dell'imputato non può risolversi nell'inversione dell'onere della prova, è altresì non revocabile in dubbio che il Collegio del merito ha solo in via residuale valorizzato l'assenza di elementi deponenti per la presenza dell'imputato in luogo diverso dalla rapina, così che ha fatto buon governo dei suindicati principi ermeneutici. Né coglie nel segno la doglianza difensiva sul travisamento delle prove. Deve ricordarsi al riguardo che questa Corte (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, Rv. 272406) è ferma nel ritenere che, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione 6 abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima. Non può dirsi, quindi, che, nel caso in esame, si è al cospetto di un "travisamento delle prove", vale a dire un'incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato e il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione. Le doglianze difensive, invece, si risolvono nella sollecitazione ad operare un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica, che è stata privilegiata dalla Corte territoriale sulla scorta di una lettura attenta del compendio probatorio. Deve poi aggiungersi che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Giova aggiungere che la motivazione della sentenza impugnata non presta il fianco a censure neanche laddove ha disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria. La Corte d'appello ha affermato, con incensurabile e motivato apprezzamento, che il compendio probatorio, raccolto in primo grado, era completo ed offriva tutti gli elementi necessari ad individuare nell'imputato uno dei due autori della rapina di cui al capo 1). Così argomentando, il Collegio del merito ha fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte, secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità, conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p. (Sez. 2, n. 41808 del 27 settembre 2013, Rv. n. 256968). 7 1.3 Il terzo e quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto il riconoscimento effettuato dalle persone offese dalla rapina di cui al capo n. 2) della rubrica, sono infondati. Questa Corte, già da tempo (Sez. 1, n. 4011 del 27/2/1990, Rv. 183797; Sez. 6, n. 12501 del 27/1/2015 Rv. 262908), è ferma nel ritenere che il riconoscimento fotografico, non regolato dal codice di rito, non è vincolato all'osservanza delle formalità previste dall'art. 360 c.p.p. e non è precluso dal precedente riconoscimento fotografico, eseguito innanzi ad organi di polizia. L'informale ricognizione costituisce un semplice accertamento di fatto, come tale utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, che può ricorrere alla valutazione non solo delle prove tipiche, ma anche di tutti quegli elementi ritenuti utili ai fini della formazione del convincimento, a condizione che non ricorra la violazione di specifici divieti. Al riguardo si è precisato, in particolare, che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste e alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice, che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso in esame, la Corte territoriale, dopo aver puntualizzato che uno dei due rapinatori si era accostato alle vittime per il tempo necessario alla sottrazione delle fedi nuziali, così che le persone offese avevano avuto modo di osservarlo bene e di fissare nella mente alcune caratteristiche del suo volto, ha rilevato che le anzidette persone avevano riconosciuto l'imputato già nel corso del riconoscimento effettuato in caserma e avevano poi reiterato il riconoscimento in dibattimento. La Corte territoriale, poi, nel disattendere i rilievi, formulati dalla difesa, relativi all'individuazione dei c.d. birilli e al riconoscimento operato congiuntamente dai due coniugi, ha sottolineato che i predetti avevano effettuato il riconoscimento separatamente: circostanza, questa, rimarcata anche dal giudice di primo grado, che ha evidenziato che i due coniugi "giunsero all'identificazione del Possente in modo indipendente, anche se il verbale, redatto in maniera piuttosto sintetica potrebbe prestare il destro a una ricostruzione parzialmente differente". Deve ad ogni modo rimarcarsi che le persone offese avevano sin da subito indicato le caratteristiche somatiche del rapinatore e avevano reiterato il riconoscimento in udienza. Ciò già di per sé è idoneo a ritenere effettuato il riconoscimento dell'imputato come autore della rapina, essendo le persone 8 offese state considerate attendibili, avendo reso dichiarazioni testimoniali (compreso quelle della donna, inizialmente vittima della paura di rendere testimonianza) in termini di certezza e di complessiva affidabilità. Siffatta valutazione del giudice del merito in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e all'attribuibilità del fatto all'imputato, in quanto sorretta da motivazione adeguata e logica, sfugge a ogni rilievo consentito in questa sede. 1.4 L'ultimo motivo difetta di specificità. La Corte d'appello ha innanzitutto rimarcato che, come ammesso dallo stesso appellante, la richiesta di giudizio abbreviato condizionata era stata effettuata dall'imputato "nel rassegnare le proprie richieste istruttorie" e, dunque, dopo il termine indicato dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 169 del 2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 438.6, 458.2 e 464.1 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto, da parte del giudice dell'udienza preliminare o, rispettivamente, del giudice per le indagini preliminari, della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un'integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato. Tale sequenza è stata poi ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 44711 del 27/10/2004, Rv. 229176), secondo cui, per l'appunto, è lo stesso giudice del dibattimento, ove ritenga ingiustificato il rigetto della precedente richiesta, a disporre e celebrare il giudizio abbreviato, "qualora l'imputato riproponga prima dell'apertura del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato condizionata". Nel caso in disamina, quindi, la Corte del merito ha correttamente considerato tardiva la richiesta, formulata dall'imputato. Tale conclusione assorbe ogni altra ulteriore considerazione, rendendo inconferenti le censure in ordine alla mancanza di motivazione sulla necessarietà del mezzo istruttorio richiesto. Il che rende invero superfluo rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Collegio del merito ha evidenziato che l'esame dei due coniugi, richiesto dall'imputato, non era "atto assolutamente necessario a norma dell'art. 438, comma 5, c.p.p., come dimostrato dal fatto che in dibattimento essi avevano confermato le dichiarazioni già rese nel corso delle indagini preliminari". Deve poi rilevarsi che la Corte d'appello, nel disattendere la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e di riduzione della pena, ha rimarcato che i gravi reati erano stati commessi con dolo intenso, "previa deliberazione ed ideazione della condotta e accettazione del rischio di mettere a repentaglio 9 Il Consigliere estensore PP NA OS LL Il Presidente nico LL l'altrui incolumità nel caso, tutt'altro che improbabile, di una fuga o della reazione all'intervento delle forze dell'ordine". L'imputato, inoltre, aveva commesso due rapine pluriaggravate nel breve volgere di un trimestre, così mostrando una capacità criminale intensa ed allarmante. Così argomentando, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dal Giudice della legittimità, secondo cui è adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, Rv. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui, che non ricorre nella specie, la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. II, n. 36245 del 26/6/2009, Rv. 245596). Anche il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. sfugge ad ogni rilievo censorio. Premesso che il richiamo, contenuto in ricorso, all'art. 61 n. 2 c.p. deve ritenersi frutto di un lapsus, evincendosi dal tenore delle ragioni espresse nell'atto di impugnazione che il ricorrente abbia inteso riferirsi all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., deve rilevarsi che è lo stesso valore economico delle fedi sottratte, come indicato in ricorso, che osta al riconoscimento della circostanza in parola, non potendosi affermare che 600,00 euro concretizzi un danno di particolare tenuità. 2. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 20 ottobre 2020
Udita nella pubblica udienza del 20.10.2020 la relazione fatta dal Consigliere PP NA OS LL;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Uditi gli avv.ti Alfonso Furgiuele e Luigi Ferro, difensori dell'imputato, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza del primo luglio 2019 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 31 gennaio 2018 dal Tribunale della stessa città, con cui NT AN è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per due rapine aggravate. Avverso la sentenza d'appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza degli artt. 191 c.p.p. e 178 lett. c) c.p.p. nonché mancanza di motivazione in relazione al reato di cui al capo 1) della rubrica, per avere la Penale Sent. Sez. 2 Num. 5408 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 20/10/2020 Corte d'appello erroneamente condiviso il rigetto, operato dal Tribunale, dell'eccezione difensiva di inutilizzabilità dei risultati delle indagini compiute dal RIS, delegate dal Pubblico ministero prima dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Tali risultati, su cui si fonderebbe la condanna dell'imputato per la menzionata rapina, sarebbero confluiti in una relazione tecnica, datata 9 marzo 2017, tempestivamente trasmessa al Comando dei carabinieri di Secondigliano. La relazione recava una data antecedente all'avviso di conclusione delle indagini del 31 marzo 2017 ma non era stata inserita nel fascicolo depositato dal Pubblico ministero e, quindi, non era stata messa a disposizione della difesa, essendo stata prodotta solo dopo l'escussione del teste Milani all'udienza del 13 dicembre 2017, con conseguente vulnus difensivo, non essendo stato possibile compiere una eventuale scelta ponderata di definizione del processo con riti alternativi. Secondo il ricorrente, il giudice del merito avrebbe errato nel fare riferimento alla disciplina prevista per le indagini integrative dall'art. 430 c.p.p., trattandosi in questo caso di un'attività delegata prima dell'avviso di deposito degli atti;
2) vizi della motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità per la rapina di cui al capo 1) dell'imputazione, per avere la Corte distrettuale omesso di dare risposta alle deduzioni difensive, riportate nei fogli da 9 a 12 del ricorso, in ordine all'inaffidabilità dei risultati della prova scientifica, alla luce delle verifiche effettuate dal consulente di parte Granata. Anche la motivazione relativa al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante una perizia sarebbe carente, atteso che la perizia avrebbe fugato dubbi derivati dalla mancanza di univoche conclusioni da parte del RIS, peraltro contrastate da quelle del consulente di parte Granata. Errato sarebbe il riferimento alla mancata rappresentazione da parte dell'imputato di un alibi, non potendo trarsi elementi di prova dalla strategia processuale, adottata dall'imputato; 3) vizi della motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo 2), per non avere la Corte territoriale colto il senso delle deduzioni difensive, concernenti non l'attendibilità della prova testimoniale ma le anomale modalità di svolgimento dell'attività di indagine e l'inaffidabilità del riconoscimento, in quanto eseguito congiuntamente dalle due vittime della rapina, che avrebbero avuto modo di confrontarsi, ed utilizzando due birilli, non somiglianti all'imputato e con un abbigliamento non simile a quello indossato nel corso della rapina. La Corte d'appello avrebbe travisato la prova dichiarativa, avendo affermato che le persone offese avrebbero spiegato di avere effettuato l'atto separatamente: circostanza smentita non solo dal verbale di individuazione di persona (unico per entrambe le persone offese) ma anche dalle ricordate dichiarazioni dei denuncianti e, in particolare, di RC FF, che sullo specifico punto avrebbe spiegato che il riconoscimento avvenne con il marito, con il quale ebbe finanche uno scambio di idee. La Corte territoriale avrebbe altresì travisato il contenuto del verbale di individuazione di persona, da cui risulta che le parti lese hanno negato di aver visto in precedenza la persona da riconoscere, riprodotta in fotografia, ed avrebbe anche omesso di motivare sulle doglianze difensive relative all'anomala conduzione del riconoscimento informale in udienza e sulle risposte fornite dalle persone offese, che non offrivano certezze;
4) inutilizzabilità derivata dalla violazione degli artt. 361 c.p.p. in relazione all'art. 213 c.p.p. con riferimento ai fatti contestati al capo 2) della rubrica. Non sarebbero state osservate per la prova atipica ex art. 189 c.p.p. i criteri legali stabili per gli analoghi mezzi di prova tipici;
5) vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e "dell'attenuante di cui all'art. 61 n. 2 c.p." (così f. 21 del ricorso) nonché in ordine ai criteri seguiti per l'applicazione della pena e alla diminuente del rito. La Corte d'appello avrebbe trascurato la scarsa gravità del danno, avendo le fedi nuziali un valore di circa 600,00 euro, come dichiarato dalla persona offesa CO OS, e avrebbe erroneamente fatto riferimento al fortissimo valore simbolico ed affettivo che la consuetudine attribuisce alle fedi mentre, al fine dell'esclusione del danno di particolare tenuità, rileverebbe solo il danno patrimoniale. La Corte territoriale avrebbe omesso, inoltre, di rilevare la mancanza di precedenti penali specifici in capo all'imputato e si sarebbe limitata ad affermare che la richiesta di giudizio abbreviato, condizionata all'assunzione delle testimonianze delle persone offese, era stata tardivamente reiterata dopo l'apertura del dibattimento, senza però nulla dire sulle doglianze difensive in ordine alla necessarietà del mezzo istruttorio richiesto. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1 La doglianza, veicolata con il primo motivo, non è fondata. Il ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità dei risultati dell'attività compiuta dal RIS, confluiti in una relazione che reca una data antecedente a quella dell'avviso di conclusione delle indagini ma che non sarebbe stata inserita nel fascicolo depositato dal Pubblico ministero e, quindi, messa a disposizione della difesa, 3 essendo stata prodotta solo dopo l'escussione del teste Milani, avvenuta all'udienza del 13 dicembre 2017. La Corte territoriale ha disatteso l'eccezione, avendo rilevato che si trattava di attività integrativa di indagine e che non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato. La risposta, data dal Collegio del merito„ è corretta. Al riguardo deve premettersi che, come ricordato dallo stesso ricorrente, questa Corte (Sez. 4, n. 7597 dell'8/11/2013, Rv. 259121; Sez. 3, n. 8049 dell'11/1/2007, Rv. 236102) ha avuto modo di affermare che l'omesso deposito, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415 bis c.p.p., di atti dell'indagine preliminare nel possesso del Pubblico ministero, comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, non esistendo la previsione di un'autonoma sanzione d'invalidità, ai sensi dell'art. 429 c.p.p., in conseguenza del mancato deposito degli atti indipendentemente dalla loro utilizzabilità o meno. L'indicata inutilizzabilità, peraltro, non sussiste quando si tratti di attività integrativa di indagine, ex art. 430, comma secondo, c.p.p., antecedente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione dell'indagato, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa (Sez. 4, n. 7597 dell'8/11/2013, Rv. 259121; Sez. 3, n. 8049 dell'11/1/2007, Rv. 236102; Sez. 6, 8/6/1998 n.6753, Rv. 211000). Nel caso in esame, entrambi i giudici del merito hanno evidenziato, con giudizio di mero fatto, sottratto al vaglio di questa Corte, che la relazione del RIS era stata trasmessa in Procura solo dopo il decreto di rinvio a giudizio ed era stata messa immediatamente a disposizione dell'imputato. L'avvenuta ricezione della relazione, da parte del Pubblico ministero, dopo il decreto di rinvio a giudizio non risulta contrastato dal ricorrente, che ha sottolineato che la relazione, datata 9 marzo 2017, era stata tempestivamente trasmessa al Comando dei carabinieri di Secondigliano prima dell'avviso di conclusione delle indagini, ma non ha affermato che la relazione era stata posta a disposizione del Pubblico ministero prima del menzionato avviso. Deve quindi ritenersi che si versa, per l'appunto, nella sfera di operatività del citato art. 430 c.p.p., che consente - fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo - "attività integrativa di indagine" da parte, per quanto qui interessa, del Pubblico ministero anche successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio;
relativamente a tale ipotesi, il secondo comma della norma dispone che la 4 documentazione relativa deve essere immediatamente depositata nella segreteria del Pubblico Ministero. Nel caso in disamina, quindi, non si tratta di atti in possesso del Pubblico ministero e non depositati contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, prescritto dall'art. 415 bis c.p.p., ma di atti pervenuti nella disponibilità della Pubblica accusa successivamente al predetto avviso. La situazione concreta è, dunque, diversa da quella da cui scaturisce l'inutilizzabilità secondo la regula iuris innanzi indicata, correlata ad un omesso deposito di atti già nel possesso del Pubblico ministero alla data della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Nella specie, invece, pur se l'attività era stata delegata nel corso delle indagini, i risultati della stessa, trasfusi nella relazione del RIS, non erano in possesso della Pubblica accusa al momento dell'avviso di conclusione delle indagini. Solo successivamente, infatti, la relazione è pervenuta in Procura, sicché non si poneva un problema di omesso deposito, predicabile solo se l'atto fosse stato già in possesso della Parte pubblica e non posto a disposizione della difesa. Correttamente, quindi, entrambi i giudici del merito hanno ritenuto utilizzabili i risultati dell'indagine delegata al RIS, trasfusi nella relazione de qua. Tale conclusione non muta nemmeno se si aderisse all'orientamento, espresso in una pronuncia di questa stessa Sezione (n. 20125 del 10/4/2018, Rv. 272901), secondo cui il mancato deposito tempestivo di atti di indagine concretizza una nullità generale a regime intermedio e non si inquadra nella categoria dell'inutilizzabilità. Anche aderendo a tale ricostruzione ermeneutica, infatti, la situazione concreta, verificatasi nella specie, non sarebbe colpita da nullità, non potendosi ritenere concretizzato il mancato deposito di atti, non essendo gli atti ancora pervenuti nella disponibilità della Pubblica accusa. Giova poi rilevare, come ben evidenziato dalla Corte d'appello, che, a seguito del deposito della relazione de qua, il ricorrente ha potuto esplicare il suo diritto di difesa, essendo stato avvisato del deposito ed avendo ottenuto tempo per fronteggiare il nuovo atto, così da articolare ulteriori richieste di prova, ammesse dal Tribunale, consistite nella nomina del proprio consulente di parte e nell'esame di quest'ultimo. 1.2 Il secondo motivo, afferente alla motivazione della sentenza riguardo alla rapina di cui al capo 1) dell'editto accusatorio, non è consentito, oltre che privo di specificità. La Corte d'appello, condividendo le valutazioni effettuate dal giudice di primo grado, ha confermato l'affermazione della responsabilità del ricorrente per 5 la rapina anzidetta, atteso che i Ris, sulla base delle immagini estrapolate dalle telecamere del supermercato, avevano ritenuto che l'imputato "presenta caratteristiche fisiche sovrapponibili a quelle del rapinatore in termini moderatamente forti"; l'imputato, poi, come emerso dalla perquisizione domiciliare svolta, possedeva tutti gli indumenti indossati dal rapinatore, tra cui un giubbotto con un baffo nel punto in cui la manica si congiunge al busto, che ha, quindi, "caratteristiche così peculiari da essere, per così dire, un indizio individualizzante"; non risultavano, inoltre, elementi processuali che imponevano di ritenere, "nemmeno in termini dubitativi, che nel giorno e nell'ora della rapina di cui al capo 1), l'imputato fosse altrove". La Corte del merito ha motivato adeguatamente anche sull'affidabilità della prova scientifica, disposta di ufficio, e ha disatteso le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di parte (v. f. 7 della sentenza impugnata), non solo richiamando gli argomenti espressi dal primo giudice ma anche aggiungendo che l'imputato aveva una stazza robusta alla data del primo febbraio 2017, allorquando i RIS lo avevano sottoposto alle misurazioni necessarie alla comparazione con il rapinatore, ma, quando venne misurato dal predetto consulente, appariva notevolmente dimagrito e "indossava un giubbotto di uniforme colore blu scuro, che sortiva l'ulteriore effetto ottico di snellirne la figura, così da rendere inaffidabili le rilevazioni del consulente tecnico di parte e, quindi, le sue conclusioni". Siffatta motivazione, logica, corretta e ancorata a una completa disamina delle risultanze processuali, sfugge ad ogni rilievo censorio, incluso quello relativo al riferimento, effettuato in sentenza, alla mancata rappresentazione di un alibi da parte dell'imputato. Se è vero, infatti, che, come già affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, Rv. 279246), la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico, può fornire al giudice elementi di prova di carattere residuale e complementare solo in presenza di univoci elementi probatori d'accusa, in quanto la valutazione del comportamento processuale dell'imputato non può risolversi nell'inversione dell'onere della prova, è altresì non revocabile in dubbio che il Collegio del merito ha solo in via residuale valorizzato l'assenza di elementi deponenti per la presenza dell'imputato in luogo diverso dalla rapina, così che ha fatto buon governo dei suindicati principi ermeneutici. Né coglie nel segno la doglianza difensiva sul travisamento delle prove. Deve ricordarsi al riguardo che questa Corte (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, Rv. 272406) è ferma nel ritenere che, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione 6 abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima. Non può dirsi, quindi, che, nel caso in esame, si è al cospetto di un "travisamento delle prove", vale a dire un'incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato e il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione. Le doglianze difensive, invece, si risolvono nella sollecitazione ad operare un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica, che è stata privilegiata dalla Corte territoriale sulla scorta di una lettura attenta del compendio probatorio. Deve poi aggiungersi che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Giova aggiungere che la motivazione della sentenza impugnata non presta il fianco a censure neanche laddove ha disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria. La Corte d'appello ha affermato, con incensurabile e motivato apprezzamento, che il compendio probatorio, raccolto in primo grado, era completo ed offriva tutti gli elementi necessari ad individuare nell'imputato uno dei due autori della rapina di cui al capo 1). Così argomentando, il Collegio del merito ha fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte, secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità, conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p. (Sez. 2, n. 41808 del 27 settembre 2013, Rv. n. 256968). 7 1.3 Il terzo e quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto il riconoscimento effettuato dalle persone offese dalla rapina di cui al capo n. 2) della rubrica, sono infondati. Questa Corte, già da tempo (Sez. 1, n. 4011 del 27/2/1990, Rv. 183797; Sez. 6, n. 12501 del 27/1/2015 Rv. 262908), è ferma nel ritenere che il riconoscimento fotografico, non regolato dal codice di rito, non è vincolato all'osservanza delle formalità previste dall'art. 360 c.p.p. e non è precluso dal precedente riconoscimento fotografico, eseguito innanzi ad organi di polizia. L'informale ricognizione costituisce un semplice accertamento di fatto, come tale utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, che può ricorrere alla valutazione non solo delle prove tipiche, ma anche di tutti quegli elementi ritenuti utili ai fini della formazione del convincimento, a condizione che non ricorra la violazione di specifici divieti. Al riguardo si è precisato, in particolare, che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste e alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice, che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso in esame, la Corte territoriale, dopo aver puntualizzato che uno dei due rapinatori si era accostato alle vittime per il tempo necessario alla sottrazione delle fedi nuziali, così che le persone offese avevano avuto modo di osservarlo bene e di fissare nella mente alcune caratteristiche del suo volto, ha rilevato che le anzidette persone avevano riconosciuto l'imputato già nel corso del riconoscimento effettuato in caserma e avevano poi reiterato il riconoscimento in dibattimento. La Corte territoriale, poi, nel disattendere i rilievi, formulati dalla difesa, relativi all'individuazione dei c.d. birilli e al riconoscimento operato congiuntamente dai due coniugi, ha sottolineato che i predetti avevano effettuato il riconoscimento separatamente: circostanza, questa, rimarcata anche dal giudice di primo grado, che ha evidenziato che i due coniugi "giunsero all'identificazione del Possente in modo indipendente, anche se il verbale, redatto in maniera piuttosto sintetica potrebbe prestare il destro a una ricostruzione parzialmente differente". Deve ad ogni modo rimarcarsi che le persone offese avevano sin da subito indicato le caratteristiche somatiche del rapinatore e avevano reiterato il riconoscimento in udienza. Ciò già di per sé è idoneo a ritenere effettuato il riconoscimento dell'imputato come autore della rapina, essendo le persone 8 offese state considerate attendibili, avendo reso dichiarazioni testimoniali (compreso quelle della donna, inizialmente vittima della paura di rendere testimonianza) in termini di certezza e di complessiva affidabilità. Siffatta valutazione del giudice del merito in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e all'attribuibilità del fatto all'imputato, in quanto sorretta da motivazione adeguata e logica, sfugge a ogni rilievo consentito in questa sede. 1.4 L'ultimo motivo difetta di specificità. La Corte d'appello ha innanzitutto rimarcato che, come ammesso dallo stesso appellante, la richiesta di giudizio abbreviato condizionata era stata effettuata dall'imputato "nel rassegnare le proprie richieste istruttorie" e, dunque, dopo il termine indicato dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 169 del 2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 438.6, 458.2 e 464.1 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto, da parte del giudice dell'udienza preliminare o, rispettivamente, del giudice per le indagini preliminari, della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un'integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato. Tale sequenza è stata poi ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 44711 del 27/10/2004, Rv. 229176), secondo cui, per l'appunto, è lo stesso giudice del dibattimento, ove ritenga ingiustificato il rigetto della precedente richiesta, a disporre e celebrare il giudizio abbreviato, "qualora l'imputato riproponga prima dell'apertura del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato condizionata". Nel caso in disamina, quindi, la Corte del merito ha correttamente considerato tardiva la richiesta, formulata dall'imputato. Tale conclusione assorbe ogni altra ulteriore considerazione, rendendo inconferenti le censure in ordine alla mancanza di motivazione sulla necessarietà del mezzo istruttorio richiesto. Il che rende invero superfluo rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Collegio del merito ha evidenziato che l'esame dei due coniugi, richiesto dall'imputato, non era "atto assolutamente necessario a norma dell'art. 438, comma 5, c.p.p., come dimostrato dal fatto che in dibattimento essi avevano confermato le dichiarazioni già rese nel corso delle indagini preliminari". Deve poi rilevarsi che la Corte d'appello, nel disattendere la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e di riduzione della pena, ha rimarcato che i gravi reati erano stati commessi con dolo intenso, "previa deliberazione ed ideazione della condotta e accettazione del rischio di mettere a repentaglio 9 Il Consigliere estensore PP NA OS LL Il Presidente nico LL l'altrui incolumità nel caso, tutt'altro che improbabile, di una fuga o della reazione all'intervento delle forze dell'ordine". L'imputato, inoltre, aveva commesso due rapine pluriaggravate nel breve volgere di un trimestre, così mostrando una capacità criminale intensa ed allarmante. Così argomentando, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dal Giudice della legittimità, secondo cui è adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, Rv. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui, che non ricorre nella specie, la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. II, n. 36245 del 26/6/2009, Rv. 245596). Anche il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. sfugge ad ogni rilievo censorio. Premesso che il richiamo, contenuto in ricorso, all'art. 61 n. 2 c.p. deve ritenersi frutto di un lapsus, evincendosi dal tenore delle ragioni espresse nell'atto di impugnazione che il ricorrente abbia inteso riferirsi all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., deve rilevarsi che è lo stesso valore economico delle fedi sottratte, come indicato in ricorso, che osta al riconoscimento della circostanza in parola, non potendosi affermare che 600,00 euro concretizzi un danno di particolare tenuità. 2. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 20 ottobre 2020