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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/12/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1293/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro LE RE, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1293/2020 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5
tutti con il patrocinio dell'avv. Roberto Sabato Parente e dell'avv. Andrea Orabona, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via Francesco Sforza n. 15
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
(C.F. ), in qualità di socio accomandatario di CP_1 C.F._6 [...]
Controparte_2
(C.F. ), in qualità di socio accomandatario di
[...] C.F._7
Controparte_3
(C.F. , ,
[...] C.F._8 Parte_6
( ) e (C.F. ) in qualità di eredi di CodiceFiscale_9 Parte_7 C.F._10
(C.F. , Parte_6 C.F._11
tutti con il patrocinio dell'avv. Filippo Carimati e dell'avv. Luigi Mario Bollini, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Monza, via Italia n. 50
CONVENUTI
Pagina 1 di 16 Oggetto: risarcimento del danno
Svolgimento del processo
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il giorno 16 luglio 2020,
[...]
, , e hanno evocato in Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
giudizio Parte_6 Controparte_1 [...]
e chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare la CP_1 Controparte_2
loro responsabilità solidale nella causazione dell'infortunio occorso a il Parte_1
24.1.2014 e di condannare pertanto i convenuti, in via solidale tra loro o ciascuno per quanto di ragione, a risarcir loro il danno sofferto:
- nella misura di € 751.481,00 per il lavoratore infortunato, computato nelle sue componenti biologica, permanente, biologica temporanea, per perdita della capacità lavorativa specifica e per spese mediche;
- nella misura di € 25.000,00 a favore di ciascuna delle altre ricorrenti, ossia a favore di , , e . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno esposto:
- carpentiere – muratore all'epoca assunto presso e Parte_1 CP_4
collocato in cassa integrazione, nel gennaio 2014 ricevette da Parte_6
l'incarico di eseguire i lavori di rifacimento del sottotetto di un immobile - di sua proprietà e condotto in locazione dal Controparte_1
- sito in Cesano Maderno, via Nazionale dei Giovi n. 47, a causa della
[...]
presenza di infiltrazioni di acqua;
- Myfit Myftari, dopo aver concordato il compenso, il 24.1.2014 si recò presso il predetto immobile ricevendo da e da istruzioni Parte_6 CP_2 Controparte_2
sulle opere da eseguire e sulla tempistica richiesta;
- salito nel sottotetto per mezzo di una scala a pioli fornitagli da Parte_1 [...]
precipitò da un'altezza di circa sette metri in ragione della presenza sulla Pt_6
soletta del sottotetto di una botola che cedette al suo passaggio, mentre egli camminava lungo tale luogo, senza essere stato munito di una imbracatura protettiva o di altri dispositivi anticaduta;
- in conseguenza della caduta, riportò un trauma cranico con focolai Parte_1
lacero contusivi cerebrali, un versamento pleurico, la frattura della mano, del radio, dell'ulna, della scapola destra, dell'ala iliaca e rimase ricoverato presso
Pagina 2 di 16 l'ospedale San Gerardo di Monza dal 24.1.2014 al 14.2.2014 e venne poi trasferito per la riabilitazione presso l'ospedale Gaetano Pini di Milano fino al 31.3.2014;
- il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1903 del 7.9.2018, ha ritenuto Parte_6
e responsabili del reato di cui agli artt. 113 e CP_1 Controparte_2
590, commi 2 e 3, c.p. per colpa consistita nella omessa redazione del d.v.r. anche con riferimento al rischio della caduta dall'alto, nel non aver adeguatamente coperto e segnalato con un parapetto un'apertura nel pavimento del sottotetto in violazione dell'art. 146, comma 1, D.Lgs. 81/2008, nel non aver accertato i requisiti tecnico professionali dell'infortunato;
- Costituitisi parti civili nell'ambito del processo penale, ottenne una Parte_1
provvisionale di € 6.000,00 e ciascuna delle altre ricorrenti una provvisionale di €
2.000,00;
- il 24.9.2018 è stato riconosciuto invalido con totale e permanente Parte_1
inabilità lavorativa al 100% ai sensi degli artt. 2 e 12 della L. 118/1971.
2. Ritualmente costituitisi in giudizio, i convenuti Controparte_1
e hanno contestato la pretesa attorea e ne
[...] CP_1 Controparte_2
hanno chiesto il rigetto, eccependo in via preliminare l'incompetenza per materia del
Giudice del lavoro dal momento che l'infortunio occorso a non può essere Parte_1
qualificato come infortunio sul lavoro non essendo mai intercorso alcun rapporto di lavoro tra e costui giacché la sua presenza presso lo stabile di Cesano Maderno era CP_1
stata richiesta da esclusivamente nella sua qualità di proprietario Parte_6
dell'immobile e locatore di esso in favore della ma estraneo all'azienda. CP_1
In particolare e i soci accomandatari hanno negato la configurabilità di una CP_1
loro responsabilità nella verificazione dell'infortunio occorso a e hanno Parte_1
chiesto il rigetto delle domande formulate nei loro confronti, deducendo che essi e anche il socio accomandate non erano a conoscenza e non avevano autorizzato l'accesso dell'infortunato ai locali aziendali e che costui era salito nel locale sottotetto dopo che
– il quale lo aveva chiamato per incarico di altra natura – gli aveva fatto Parte_6
notare una macchia di umidità sul solaio.
I convenuti hanno altresì negato che avesse conferito a alcun Parte_6 Parte_1
incarico lavorativo, essendosi limitato a mostrargli la macchia di umidità sul solaio, come comprovato anche dal fatto che l'infortunato non avesse e non abbia mai presentato alcuna denuncia ad IN.
Pagina 3 di 16 Hanno contestato le risultanze della perizia medico legale di parte, deducendo di aver visto il ricorrente eseguire attività quali la pulizia del viottolo di casa, la riparazione della bicicletta, l'apertura della saracinesca del garage, passeggiare, trasportare materiali pesanti, compiere lavoro di giardinaggio, accompagnare in auto un terzo soggetto.
Hanno dedotto di aver corrisposto in favore di tutti i ricorrenti gli importi liquidati in loro favore quale provvisionale e refusione delle spese in seguito alla sentenza della Sezione penale del Tribunale di Monza n. 1903 del 11.6.2018 ed hanno dato atto che la quinta sezione penale della Corte di Appello di Milano ha invero revocato le statuizioni civili in loro favore per effetto del trasferimento dell'azione risarcitoria in sede civile, con conseguente loro diritto a vedersi restituito l'importo di € 20.145,60 maggiorato di interessi e rivalutazione.
3. Alla prima udienza di trattazione i convenuti hanno dato atto del sopravvenuto decesso di e il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo. Incardinato Parte_6
il giudizio di riassunzione, i ricorrenti hanno insistito nelle domande e nelle argomentazioni già formulate in ricorso e i convenuti si sono anch'essi costituiti riprendendo le argomentazioni già esposte in memoria e formulando la medesima domanda riconvenzionale.
Nel giudizio in riassunzione di sono costituiti anche , CP_3 Parte_6
e in qualità di eredi di aderendo alle difese
[...] Parte_7 Parte_6
svolte dagli altri convenuti.
4. Istruita la controversia con lo svolgimento di esame peritale, all'udienza di discussone le parti hanno insistito ciascuna nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti e il Giudice, rinviata la causa per la decisione nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., ha quindi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
5. Il ricorso introduttivo del giudizio è fondato e deve pertanto essere accolto, pur nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono.
5.1 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di infortuni e sicurezza sul lavoro - anche ai fini della azione spiegata dal lavoratore per il risarcimento del c.d. danno patrimoniale e non patrimoniale - opera una nozione di datore di lavoro in senso prevenzionale che, per espressa previsione normativa, comprende non solo il
Pagina 4 di 16 datore di lavoro formale, ma anche il titolare dei poteri di decisione e di spesa in materia di prevenzione e sorveglianza degli obblighi antiinfortunistici.
Tale orientamento trova espressa conferma nelle pronunce di merito e di legittimità sulla sussistenza della responsabilità penale dei convenuti CP_1 Controparte_2
e del de cuius (prima che, per quest'ultimo, venisse emessa pronuncia di Parte_6
estinzione del reato in ragione del sopravvenuto decesso).
In particolare, la quarta sezione penale della Corte di legittimità - richiamando la predetta nozione prevenzionale del datore di lavoro - in ordine alla pronuncia di colpevolezza di e per il reato loro ascritto, nella sentenza ha evidenziato CP_1 Controparte_2 che la fattispecie concreta è “sussumibile nell'ambito applicativo della normativa antinfortunisitica” ed ha altresì sottolineato che il giudice di merito ha ritenuto «applicabili le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ricomprendendo la nozione di “prestazione lavorativa” anche prestazioni occasionali o non retribuite tale per cui la tutela si estende a tutte le persone che vengono a trovarsi in situazione di pericolo connesse all'attività esercitata, a prescindere dall'eventuale mancato perfezionamento di un contratto e dall'episodicità della prestazione. Sul punto deve considerarsi che la giurisprudenza di legittimità tende ad includere nel rischio derivante dal rapporto di lavoro anche i soggetti estranei alla categoria dei lavoratori affermando che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro a tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale (sez. 4, n. 37840 del 1.7.2009 – dep.
25.9.2009, e altro, Rv. 245274); che in materia di infortuni sul lavoro, l'imprenditore Per_1
assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati e dei soggetti a questi equiparati, ma anche nei confronti delle persone che – pur estranee all'ambito imprenditoriale – vengono comunque ad operare nel campo funzionale dell'imprenditore medesimo (sez. 4, n. 6348 del 18.1.2007 – dep. 15.2.2007,
P.C. proc. Rv. 236105). La necessità di rinvenire un criterio di delimitazione della Per_2
responsabilità del datore di lavoro sembra essere connaturata a tale indirizzo e soddisfatta attraverso la richiesta dell'esistenza di una particolare relazione tra l'estraneo e
l'organizzazione di impresa (si richiede che si tratti di soggetti ora svolgenti comunque prestazioni lavorative, ora a vario titolo funzionalmente collegati a quell'organizzazione, quali fornitori, clienti, e altri soggetti collegati all'ambito lavorativo)».
Con segnato riferimento ai profili di responsabilità di e di CP_1 Controparte_2
nella fattispecie in disamina, la Corte di legittimità ha evidenziato che nelle pronunce di merito
«per gli amministratori legali rappresentanti della società era stata valorizzata la loro veste di datori di lavoro, perché entrambi soci accomandatari e amministratori della società, “società di
Pagina 5 di 16 piccole dimensioni costituita da 2 più persone (soci) dove tutti i soci sono considerati datori di lavoro, purché ricorra il presupposto dell'esercizio in concreto dei poteri decisionali e di spesa da parte di ciascun componente della società”. Con riferimento alla loro posizione non posso nutrirsi dei dubbi in ordine alla sussistenza della posizione di garanzia. […] L'impresa che gestisce in affitto un “immobile, evidentemente perché funzionale alla sua attività, deve fare in modo che nello stesso non vi siano pericoli per chiunque in esso si trovi ad operare, a nulla importando se la presenza della persona infortunata sia di diretta conoscenza o meno di chi ha il compito di provvedere alla messa in sicurezza” […]. Invero secondo la giurisprudenza di legittimità “una volta che con le proprie condotte omissive si è determinata l'insorgenza di una fonte di pericolo, la posizione di garanzia si mantiene non solo per i danni che possono essere provocati ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali” (cfr.
Cass. 4, 11356/93, ) […] Per_3
Peraltro la Corte ha più volte sottolineato che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 c.c. egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, , Rv. 253850 […])». Per_4
Nella disamina della vicenda occorsa a inoltre, il giudice della Parte_1
nomofilachia ha evidenziato che il luogo di verificazione dell'infortunio rientra nella nozione di
“ambiente di lavoro”, «intendendosi tali non solo i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore non potendosi prescindere dalla identificazione del plesso organizzativo al quale lo spazio accede. Se […] si fosse trattato di luogo non accessibile ai lavoratori quantomeno […] doveva essere affisso un divieto di accesso con l'avvertenza del pericolo di crollo. Nel caso di specie, invece, non solo alcuna cautela era stata intrapresa per la messa in sicurezza del solaio ma neppure era stato Con redatto il documento di valutazione rischi della cui necessità […] la era a conoscenza tanto che l'imputato confermava di averlo redatto solo dopo l'incidente». CP_1
Con riferimento alla posizione di - che, pur a fronte della pronuncia di Parte_6
estinzione del reato per il sopravvenuto decesso, nella fattispecie in disamina viene in rilievo onde verificare la sua concorrente responsabilità nell'illecito civile e la conseguente legittimità
e fondatezza della estensione della domanda risarcitoria agli eredi del de cuius - deve rilevarsi che nell'ambito del processo penale la sua posizione è stata considerata non solo quale quella di mero proprietario dell'immobile condotto in locazione dalla ma anche «quale CP_1
Pagina 6 di 16 preposto della società nell'attività di verifica che la persona offesa era intenta a svolgere al momento dell'infortunio , mentre per gli amministratori legali rappresentanti della società era stata valorizzata la loro veste di datori di lavoro».
5.2 Non appare discutibile ed assume carattere altamente significativo ai fini della presente decisione il fatto che la sentenza penale irrevocabile di condanna rivesta efficacia nel presente giudizio ex art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale, dell'affermazione che gli imputati lo hanno commesso ed in ordine alla statuizione di condanna al risarcimento del danno.
Preme peraltro rilevare che, sussistendo i presupposti applicativi dell'art 651 c.p.p., il giudice civile deve quindi attenersi all'accertamento - avvenuto nel corso del processo penale - dei fatti, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva (comprensivi quindi della condotta, dell'evento e del nesso di causalità materiale) ed assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia penale;
ciò per essergli preclusa ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciato.
Ai sensi del disposto dell'art. 651 c.p.p. l'efficacia del giudicato, dunque, è contenuta all'accertamento della sussistenza del fatto, dei suoi elementi oggettivi e soggettivi ed alla sua illiceità penale (perciò all'assenza di cause di giustificazione) ed al riscontro dell'attribuzione dello stesso agli imputati. Ciò perché il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico
(Cass. Sez. 3, n. 16893 del 25.6.2019).
Da quanto evidenziato discende che, nei rapporti tra giudizio penale e civile, l'efficacia di giudicato della condanna penale di una delle parti che partecipano al giudizio civile, risarcitorio e restitutorio, investe, ex art. 651 c.p.p., solo la condotta del condannato e non il fatto commesso dalla persona offesa;
e ciò vale anche qualora la persona offesa sia pur costituita parte civile nel processo penale e anche se l'accertamento della responsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta della vittima, fermo restando sia che l'accertamento della colpa esclusiva dell'imputato esclude ogni indagine in merito al concorso di altre eventuali colpe, anche del danneggiato, sia che l'eventuale concorso di colpa della vittima non ha efficacia di giudicato nel processo civile (Cass., 14074/2024).
Pagina 7 di 16 5.3 Facendo applicazione di tali principi, con segnato riferimento al caso di specie, occorre allora chiarire che la tesi difensiva dei convenuti - già posta a fondamento delle argomentazioni svolte nella precedente sede penale (nei suoi diversi gradi) ed ivi disattesa - non convince, dovendosi condividere quanto già rilevato ed accertato dai precedenti giudicanti.
La difesa dei convenuti muove essenzialmente dalla argomentazione per la quale il danneggiato non sia affatto qualificabile come lavoratore o collaboratore di abbia CP_1
agito spontaneamente e autonomamente dopo che gli fece notare una macchia Parte_6
di umidità sul solaio, senza ricevere comunque neppure da alcun incarico di tipo Parte_6 lavorativo, muovendosi comunque al di fuori degli spazi aziendali (non potendosi qualificare come tale il sottotetto) e concorrendo con la sua condotta colposa alla verificazione dell'infortunio, tanto più che non aveva rispettato un cartello di divieto.
I presupposti di fatto sottostanti alla predetta impostazione difensiva sono però già stati oggetto dell'accertamento penale e il giudice penale ha esplicitamente escluso, nella ipotesi concreta, la sussistenza di tutti i predetti profili.
Nei tre gradi di giudizio penale svoltisi è stata puntualmente operata la ricostruzione in fatto dell'evento infortunistico, il quale è stato ritenuto correlato alla esclusiva mancata osservanza, da parte del datore di lavoro, di precise norme di prevenzione, con conseguente acclaramento della sua responsabilità.
In particolare, anche per tutti motivi già richiamati in precedenza, nella sede penale è stata ritenuta dimostrata la circostanza per la quale si è trovato ad operare Parte_1
all'interno di un ambiente di lavoro privo delle adeguate misure di sicurezza normativamente previste e dirette a garantirne l'incolumità fisica. Oltre a ciò, nell'ambito dell'accertamento effettuato in sede penale è emerso come il datore di lavi convenuti non avessero adottato misure idonee ad evitare che il lavoratore accedesse al locale sottotetto privo sia di qualsiasi dispositivo di protezione e attrezzatura di sicurezza, sia di qualsiasi strumento utile a rendere maggiormente visibili gli spazi bui ove egli doveva muoversi, sia di istruzioni relative quantomeno alla conformazione di detti spazi e alla presenza in essi di pericoli non adeguatamente segnalati (quali – appunto – la botola dalla quale è precipitato). Parte_1
Il giudicante penale ha quindi evidenziato come la colpa dei convenuti sia consistita anche nella mancata predisposizione di un documento di valutazione dei rischi, con particolare riferimento alle condizioni del locale sottotetto, e nella omessa verifica dei requisiti tecnico professionali della persona offesa.
Pagina 8 di 16 In particolare, con segnato riferimento agli accertamenti svolti in sede penale e rilevanti anche ai fini della valutazione delle domande risarcitorie qui formulate, devono essere evidenziato i seguenti elementi di fatto:
- l'incidente si è verificato “per la caduta di da un'apertura esistente nel Parte_1
solaio dell'immobile” di proprietà di e condotto in locazione dal Parte_6 CP_1
per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale;
[...]
- “l'accesso al sottotetto, necessitato dall'esistenza di un'infiltrazione, era avvenuto tramite una scala a pioli e attraverso una botola”;
- “ dopo essere salito attraverso la botola, aveva fatto due passi per Parte_1 stabilire da dove provenisse l'acqua mettendo il piede su un pannello troppo sottile per reggere il suo peso ed era, quindi, caduto”;
- il sottotetto “non era utilizzato, ma abbandonato”;
- “il giorno dell'incidente dipendente di una ditta di costruzioni che non Parte_1
aveva l'appalto per i lavoro dell'immobile […], era stato chiamata direttamente dal committente, felice, che nell'occasione non gli aveva fornito alcuna Pt_6
attrezzatura di sicurezza”;
- “nessun accorgimento era stato posto in essere al fine di rendere impossibile l'accesso
[al locale sottotetto], accesso in questo caso consentito dalla presenza di Parte_6
”.
[...]
5.4 Enucleati dunque gli elementi fattuali che fondano la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2087 c.c. in ragione delle argomentazioni espresse dalla Corte di legittimità con segnato riferimento alla vicenda in disamina e già richiamate, deve rilevarsi che non si ravvisano nella fattispecie gli elementi del concorso di colpa dell'infortunato, nonostante la diversa valutazione compiuta dal giudice penale.
Debitamente rammentando che l'accertamento in sede penale del concorso di colpa della vittima non ha efficacia di giudicato nel processo civile, deve rilevarsi che nel caso di specie il giudice penale ha ritenuto la condotta dell'inofrtunato connotata da imprudenza, ma ha comunque escluso il concorso di colpa, osservando che “era salito senza che Parte_1
nessuno lo mettesse quantomeno al corrente dei rischi e senza che qualcuno glielo impedisse avvisandolo del pericolo, senza rendersi conto del pericolo che correva per l'assenza di qualsivoglia avvisaglia di esso”.
Tali elementi fattuali sono invero sufficienti per escludere il ricorrere del concorso di colpa in sede civile, considerato che - con segnato riferimento al caso di specie - l'infortunato non si è spinto a far qualcosa pur sapendo di non saperla fare e che non risulta ravvisabile alcuna colpa nell'aver l'infortunato camminato lungo il sottotetto nonostante le condizioni di scarsissima
Pagina 9 di 16 visibilità, giacché egli non era stato avvisato di alcun pericolo o insidia, non era neppure stato dotato di dispositivi di illuminazione e – contrariamente a quanto dedotto dai convenuti – non si era neppure imbattuto in un divieto di accesso ai locali del sottotetto, nel caso di specie comunque da intendersi superato dalla circostanza che l'accesso gli fosse stato consentito da
(come correttamente rilevato dalla Corte di Appello, sezione quinta penale, Parte_6
sentenza n. 3037/2020 - r.g.a. 823/2019) .
6. In definitiva, i convenuti non hanno dimostrato di avere correttamente e integralmente adempiuto agli obblighi di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. e devono pertanto essere ritenuti responsabili in via esclusiva dell'infortunio occorso al ricorrente Parte_1
Occorre, pertanto, accertare nel presente giudizio, le conseguenze derivate in capo a a seguito del grave evento lesivo occorsogli in data 24.1.2014, in relazione alle Parte_1
voci di danno azionate e segnatamente:
a) danno biologico da invalidità temporanea e permanente con personalizzazione in relazione alla gravità delle lesioni patite;
b) danno da lucro cessante da perdita della capacità lavorativa specifica, quantificato sulla base della retribuzione annua media moltiplicata per il coefficiente di capitalizzazione secondo i criteri di cui al R.D. 1403/1922.
Il valore economico di tali danni viene determinato secondo la più recente elaborazione delle tabelle di Milano, poiché così già comprensivo della rivalutazione e tenuto conto della circostanza che, come pacificamente dedotto in giudizio, il ricorrente non ha attivato alcuna richiesta assicurativa presso IN in relazione al danno patito.
6.1 All'esito dell'esame peritale il c.t.u. ha rilevato quanto segue:
- il danno biologico permanente residuato dopo l'infortunio del 24.1.2014 è pari al 38-
40% quale riduzione della complessiva integrità psico-fisica, con sofferenza pisco-fisica di grado lieve-medio (2-3) per ciò che concerne i postumi a carattere permanente;
- il danno biologico derivante dalla invalidità temporanea è da determinarsi in ragione di
68 giorni di invalidità al 100%, 90 giorni di invalidità al 75% e 120 giorni di invalidità al
50%, con sofferenza psico-fisica grave di grado 4;
- la capacità lavorativa specifica è irrimediabilmente ed integralmente compromessa;
- l'entità delle spese mediche sostenute in ragione dell'infortunio ammonta ad € 122,50.
Su tali presupposti clinici deve, dunque, procedersi alla liquidazione del danno in favore del ricorrente Parte_1
Applicando le tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di
Milano, nella loro versione più recente poiché così comprensive già della rivalutazione,
Pagina 10 di 16 tenendo conto dei parametri individuati nella c.t.u. e dell'età del danneggiato, si addiviene alla seguente liquidazione del danno non patrimoniale (sub specie di danno biologico):
- età del danneggiato alla data del sinistro: 61 anni;
- percentuale di invalidità permanente: 39% (ricavata in via mediana tra la forbice del
38-40% indicata in sede peritale);
- Punto danno biologico € 6.085,15;
- Punto danno non patrimoniale: € 9.127,73;
- Punto base I.T.T.: € 161,40 in seguito a personalizzazione di 4/5 sul valore base di €
115,00;
- Giorni di invalidità temporanea totale: 68;
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 90;
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 120;
- Danno biologico risarcibile: € 166.125,00;
- Danno non patrimoniale risarcibile: € 249.187,00
- Totale danno biologico temporaneo € 31.553,70;
- Totale generale: € 280.740,50.
Alla entità del danno così liquidato, deve essere aggiunto l'importo di € 122,50 relativo alle spese per cure mediche documentate e riconducibili all'infortunio, per un valore totale di €
280.863,20.
La personalizzazione del danno è riconosciuta al ricorrente per il solo periodo di invalidità temporanea, avendo il ricorrente a tal proposito allegato specifiche e dettagliate circostanze rimaste pacifiche nel giudizio e consistite, durante tutto il periodo di durata della invalidità temporanea, nello stravolgimento delle normali abitudini di vita, nella necessità di accudimento ed aiuto da parte di soggetti terzi nelle quotidiane e basilari attività fisiologiche e di cura di sé, nelle difficoltà emotive e nel senso di prostrazione connessi alla necessità di dipendere dall'assistenza delle figlie per poter attendere alle ordinarie e basilari attività quotidiane.
Risultano invece del tutto insufficienti le allegazioni poste a fondamento della domanda di personalizzazione del danno permanente, poiché le argomentazioni svolte sul punto sono eminentemente fondate sull'assunto dell'automatica sovrapponibilità tra danno morale soggettivo e portata della lesione patita.
La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste, difatti, in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle
Pagina 11 di 16 tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (Cass., n. 24227/2022).
Escluso, dunque, qualsivoglia automatismo legato al punto di invalidità riconosciuto,
l'individuazione di tali circostanze ulteriori, compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare del danno alla salute è a carico dell'istante, che deve pertanto provvedere ad allegare e fornire prova di tali circostanze (Trib. Pavia, sez. III, 10 gennaio 2023, n. 18), eventualmente apportando adeguata documentazione medica a supporto o altra valida prova, in assenza della quale il danno non può trovare riconoscimento (Trib. Vercelli, sez. I, 31 ottobre 2022, n. 467).
Nel caso di specie, invece, non ha svolto alcuna puntuale allegazione su Parte_1 circostanze idonee a giustificare la personalizzazione dopo lo stabilizzarsi delle conseguenze lesive. Peraltro, nonostante in sede peritale l'infortunato abbia lamentato “facile stancabilità deambulatoria, scarso equilibrio, dolori osteo-articolari a carico del rachide, della spalla destra, del polso destro e di entrambe le mani associati a limitazioni funzionali;
episodi di dimenticanze”, di tali condizioni e di come esse abbiano eventualmente inciso sulla sfera dinamico-relazionale non è dato alcun conto in ricorso.
6.2 In relazione alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla definitiva ed integrale compromissione della capacità lavorativa specifica, la liquidazione di esso deve avvenire secondo le Tabelle di Milano attualmente vigenti, onde garantirne così la attualizzazione.
Quale parametro di riferimento reddituale deve essere considerato il reddito prodotto dal ricorrente nell'anno precedente all'infortunio, che ammonta ad € 15.044,00 annui (cfr. doc. 37 fasc. ric.).
Il coefficiente di capitalizzazione deve essere individuato in ragione dell'età dell'infortunato al momento dell'infortunio (61 anni) e del numero di anni al medesimo mancati per l'accesso al trattamento pensionistico, che – nel caso di specie – deve essere ravvisato nel raggiungimento dei 67 anni di età, avendo l'istante da tale data maturato i requisiti per l'accesso alla pensione sociale in ragione del proprio stato di invalidità al 100% ex lege 118/1971.
Ne consegue che il coefficiente di capitalizzazione per la determinazione del danno patrimoniale è 5,67 e che il danno patrimoniale da lucro cessante risarcibile ammonta ad €
85.299,48.
6.3 In accoglimento del ricorso segue, quindi, nel dispositivo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, a risarcire al ricorrente i danni differenziali dallo stesso patiti a Parte_1
causa dell'infortunio, liquidati nell'importo complessivo di € 366.162,68, di cui € 280.740,70
Pagina 12 di 16 per danno non patrimoniale ed € 85.299,48 per danno patrimoniale da lucro cessante, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle singole voci di danni dalla loro insorgenza sino al saldo.
Trattandosi di crediti di valore, ai fini della loro attualizzazione all'epoca della pronuncia della sentenza, le voci di danno non patrimoniale, quantificate con valori aggiornati al 2024 devono essere previamente devalutate all'epoca della loro insorgenza, vale a dire, quanto al danno non patrimoniale temporaneo, alla data dell'evento (24.1.2014) e quanto a quello permanente alla data della cessazione dell'invalidità temporanea (protrattasi per complessivi 278 gg), vale a dire indicativamente alla data del 29.11.2014 e, quindi, annualmente rivalutate con tali decorrenze e con l'aggiunta degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati.
Quanto, invece, ai danni patrimoniali, alle somme liquidate occorre aggiungere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati a decorrere dall'evento infortunistico quanto al danno da perdita della capacità lavorativa specifica (e dalla data della scadenza di pagamento delle fatture, quanto all'esborso sostenuto per le valutazioni medico- legali).
7. Le ricorrenti , , e hanno richiesto la condanna delle Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 parti convenute al risarcimento danno non patrimoniale sofferto per la lesione della relazione parentale con riferimento sia alla sofferenza patita in conseguenza dell'infortunio occorso al familiare, sia al peggioramento delle proprie condizioni di vita in ragione della necessità di prestare continua e costante assistenza a della necessità per di Parte_1 Parte_2
incrementare la propria attività lavorativa per il venir meno del reddito del coniuge, della compressione degli spazi di studio e di relazione sociale per le figlie , e , Pt_3 Pt_4 Pt_5
avvicendatesi nell'accudimento, assistenza e cura del padre per tutto il lungo periodo della invalidità temporanea e anche dopo la stabilizzazione dei postumi.
Il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
(Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. n. 16992 del 2015).
La Corte di legittimità ha da tempo chiarito che tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (cfr. Cass. 8827/2003
Pagina 13 di 16 e25729/2014). Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, ristorabile non solo in caso di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale, derivante da lesioni invalidanti del prossimo congiunto tali da incidere di riflesso sui diversi interessi predetti (Cass.,
n. 8827/2003; n. 16992/2015; n. 23469/2018).
Sul punto, come già evidenziato, le ricorrenti , , e hanno Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
illustrato come le condizioni del coniuge e padre abbiano inciso sull'organizzazione della vita familiare e della vita di ciascun singolo componente.
L'evento occorso a ha certamente inciso sulla vita familiare e coniugale Parte_1
dei congiunti dell'infortunato, sconvolgendone la quotidianità.
Per quanto attiene alla misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria dell'evento lesivo, deve rilevarsi che tale danno è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria;
ed invero - come si osserva nella relazione alle Tabelle del
Tribunale di Milano, pur essendo la gravità del danno subito dalla vittima primaria rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, nella liquidazione di quest'ultimo danno occorre far riferimento alla natura e all'intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché alla quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni), per cui non è possibile ipotizzare un danno non patrimoniale base, essendo molteplici ed infinite le variabili nei casi concreti.
Ai fini della sua liquidazione si può fare ricorso alle Tabelle del Tribunale di Milano che per il danno da grave lesione del rapporto parentale non prevedono un valore minimo, ma soltanto un tetto massimo (soltanto nel caso di morte del parente, infatti, le richiamate tabelle prevedono dei valori minimi e dei valori massimi).
Tenuto conto delle considerazioni sopra svolte circa le ripercussioni che l'infortunio di
[...] ha avuto sulla vita coniugale e familiare, appare equo liquidare in favore di ciascuna Pt_1
delle ricorrenti, a titolo di danno non patrimoniale, l'importo di € 10.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
8. Infine, risulta meritevole di accoglimento anche la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti nei confronti di tutte le parti ricorrenti.
Nel corso del giudizio, infatti, è rimasto incontestato che, all'esito del giudizio penale di primo grado, ha corrisposto in favore di ciascuno dei ricorrenti l'importo liquidato dal CP_1
Tribunale a titolo di provvisionale (€ 6.000,00 in favore di ed € 2.000,00 ciascuna Parte_1
in favore della moglie e delle figlie) e l'ulteriore importo di € 5.000,00 oltre accessori (pari a complessivi € 6.145,60) liquidato per la refusione delle spese di lite, per un totale pari ad €
20.145,60.
Pagina 14 di 16 Risulta poi documentalmente che la Corte di Appello di Milano, preso atto dell'avvenuto esercizio dell'azione civile da parte dei ricorrenti, si è così pronunciata: “il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di confermare le statuizioni civili della sentenza relative ad un rapporto processuale ormai estinto”.
Nel presente giudizio è infine rimasto incontestato il fatto che, dopo la pronuncia della Corte di
Appello, alcuno dei ricorrenti ha provveduto a restituire in favore di o di altro CP_1
convenuto l'importo complessivo di € 20.145,60.
Gli enucleati elementi di fatto sono sufficienti a fondare la domanda di restituzione formulata dai convenuti, non potendo il risarcimento del danno comportare l'attribuzione di un ristoro eccedente rispetto al quantum accertato.
9. Le spese del giudizio seguono la complessiva soccombenza e vengono determinate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della complessiva definizione della vicenda con accoglimento della domanda riconvenzionale e della semplificata attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che Controparte_1
e impersonalmente e
[...] CP_1 Controparte_2 collettivamente tutti gli eredi di (nelle persone di Parte_6 CP_3
e sono solidalmente responsabili Parte_6 Parte_7
per i danni derivati a in seguito all'infortunio da quest'ultimo subito il Parte_1
24.1.2014 e, per l'effetto
- condanna Controparte_1 CP_1 CP_2
e impersonalmente e collettivamente tutti gli eredi di (nelle
[...] Parte_6 persone di e , in CP_3 Parte_6 Parte_7
via solidale tra loro, al pagamento in favore di della somma Parte_1
complessiva di € 366.162,68, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio occorso allo stesso in data 24.1.2014 di cui € di cui € Parte_1
280.740,70 a titolo di danno non patrimoniale ed € 85.299,48 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali secondo i criteri di cui in motivazione;
- condanna Controparte_1 CP_1 CP_2
e impersonalmente e collettivamente tutti gli eredi di (nelle
[...] Parte_6
Pagina 15 di 16 persone di e a CP_3 Parte_6 Parte_7
risarcire a , , e il danno Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 sofferto per effetto dell'infortunio occorso a il 24.1.2014 con Parte_1
corresponsione in favore di ciascuna di tali ricorrenti dell'importo di € 10.000,00 oltre interessi legali dal dì della sentenza al saldo;
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata da e per l'effetto CP_1
condanna , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
a restituire a l'importo di € 20.45,60, ciascuno in ragione di quanto di CP_1 propria spettanza, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
- condanna Controparte_1 CP_1 CP_2
e impersonalmente e collettivamente tutti gli eredi di (nelle
[...] Parte_6 persone di e , alla CP_3 Parte_6 Parte_7
rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in complessivi €
15.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico solidale di Controparte_1
e impersonalmente e
[...] CP_1 Controparte_2 collettivamente tutti gli eredi di (nelle persone di Parte_6 CP_3
e , liquidate come da separato Parte_6 Parte_7
decreto in atti.
Monza, 4 dicembre 2025
Il Giudice LE RE
Pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro LE RE, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1293/2020 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5
tutti con il patrocinio dell'avv. Roberto Sabato Parente e dell'avv. Andrea Orabona, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via Francesco Sforza n. 15
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
(C.F. ), in qualità di socio accomandatario di CP_1 C.F._6 [...]
Controparte_2
(C.F. ), in qualità di socio accomandatario di
[...] C.F._7
Controparte_3
(C.F. , ,
[...] C.F._8 Parte_6
( ) e (C.F. ) in qualità di eredi di CodiceFiscale_9 Parte_7 C.F._10
(C.F. , Parte_6 C.F._11
tutti con il patrocinio dell'avv. Filippo Carimati e dell'avv. Luigi Mario Bollini, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Monza, via Italia n. 50
CONVENUTI
Pagina 1 di 16 Oggetto: risarcimento del danno
Svolgimento del processo
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il giorno 16 luglio 2020,
[...]
, , e hanno evocato in Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
giudizio Parte_6 Controparte_1 [...]
e chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare la CP_1 Controparte_2
loro responsabilità solidale nella causazione dell'infortunio occorso a il Parte_1
24.1.2014 e di condannare pertanto i convenuti, in via solidale tra loro o ciascuno per quanto di ragione, a risarcir loro il danno sofferto:
- nella misura di € 751.481,00 per il lavoratore infortunato, computato nelle sue componenti biologica, permanente, biologica temporanea, per perdita della capacità lavorativa specifica e per spese mediche;
- nella misura di € 25.000,00 a favore di ciascuna delle altre ricorrenti, ossia a favore di , , e . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno esposto:
- carpentiere – muratore all'epoca assunto presso e Parte_1 CP_4
collocato in cassa integrazione, nel gennaio 2014 ricevette da Parte_6
l'incarico di eseguire i lavori di rifacimento del sottotetto di un immobile - di sua proprietà e condotto in locazione dal Controparte_1
- sito in Cesano Maderno, via Nazionale dei Giovi n. 47, a causa della
[...]
presenza di infiltrazioni di acqua;
- Myfit Myftari, dopo aver concordato il compenso, il 24.1.2014 si recò presso il predetto immobile ricevendo da e da istruzioni Parte_6 CP_2 Controparte_2
sulle opere da eseguire e sulla tempistica richiesta;
- salito nel sottotetto per mezzo di una scala a pioli fornitagli da Parte_1 [...]
precipitò da un'altezza di circa sette metri in ragione della presenza sulla Pt_6
soletta del sottotetto di una botola che cedette al suo passaggio, mentre egli camminava lungo tale luogo, senza essere stato munito di una imbracatura protettiva o di altri dispositivi anticaduta;
- in conseguenza della caduta, riportò un trauma cranico con focolai Parte_1
lacero contusivi cerebrali, un versamento pleurico, la frattura della mano, del radio, dell'ulna, della scapola destra, dell'ala iliaca e rimase ricoverato presso
Pagina 2 di 16 l'ospedale San Gerardo di Monza dal 24.1.2014 al 14.2.2014 e venne poi trasferito per la riabilitazione presso l'ospedale Gaetano Pini di Milano fino al 31.3.2014;
- il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1903 del 7.9.2018, ha ritenuto Parte_6
e responsabili del reato di cui agli artt. 113 e CP_1 Controparte_2
590, commi 2 e 3, c.p. per colpa consistita nella omessa redazione del d.v.r. anche con riferimento al rischio della caduta dall'alto, nel non aver adeguatamente coperto e segnalato con un parapetto un'apertura nel pavimento del sottotetto in violazione dell'art. 146, comma 1, D.Lgs. 81/2008, nel non aver accertato i requisiti tecnico professionali dell'infortunato;
- Costituitisi parti civili nell'ambito del processo penale, ottenne una Parte_1
provvisionale di € 6.000,00 e ciascuna delle altre ricorrenti una provvisionale di €
2.000,00;
- il 24.9.2018 è stato riconosciuto invalido con totale e permanente Parte_1
inabilità lavorativa al 100% ai sensi degli artt. 2 e 12 della L. 118/1971.
2. Ritualmente costituitisi in giudizio, i convenuti Controparte_1
e hanno contestato la pretesa attorea e ne
[...] CP_1 Controparte_2
hanno chiesto il rigetto, eccependo in via preliminare l'incompetenza per materia del
Giudice del lavoro dal momento che l'infortunio occorso a non può essere Parte_1
qualificato come infortunio sul lavoro non essendo mai intercorso alcun rapporto di lavoro tra e costui giacché la sua presenza presso lo stabile di Cesano Maderno era CP_1
stata richiesta da esclusivamente nella sua qualità di proprietario Parte_6
dell'immobile e locatore di esso in favore della ma estraneo all'azienda. CP_1
In particolare e i soci accomandatari hanno negato la configurabilità di una CP_1
loro responsabilità nella verificazione dell'infortunio occorso a e hanno Parte_1
chiesto il rigetto delle domande formulate nei loro confronti, deducendo che essi e anche il socio accomandate non erano a conoscenza e non avevano autorizzato l'accesso dell'infortunato ai locali aziendali e che costui era salito nel locale sottotetto dopo che
– il quale lo aveva chiamato per incarico di altra natura – gli aveva fatto Parte_6
notare una macchia di umidità sul solaio.
I convenuti hanno altresì negato che avesse conferito a alcun Parte_6 Parte_1
incarico lavorativo, essendosi limitato a mostrargli la macchia di umidità sul solaio, come comprovato anche dal fatto che l'infortunato non avesse e non abbia mai presentato alcuna denuncia ad IN.
Pagina 3 di 16 Hanno contestato le risultanze della perizia medico legale di parte, deducendo di aver visto il ricorrente eseguire attività quali la pulizia del viottolo di casa, la riparazione della bicicletta, l'apertura della saracinesca del garage, passeggiare, trasportare materiali pesanti, compiere lavoro di giardinaggio, accompagnare in auto un terzo soggetto.
Hanno dedotto di aver corrisposto in favore di tutti i ricorrenti gli importi liquidati in loro favore quale provvisionale e refusione delle spese in seguito alla sentenza della Sezione penale del Tribunale di Monza n. 1903 del 11.6.2018 ed hanno dato atto che la quinta sezione penale della Corte di Appello di Milano ha invero revocato le statuizioni civili in loro favore per effetto del trasferimento dell'azione risarcitoria in sede civile, con conseguente loro diritto a vedersi restituito l'importo di € 20.145,60 maggiorato di interessi e rivalutazione.
3. Alla prima udienza di trattazione i convenuti hanno dato atto del sopravvenuto decesso di e il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo. Incardinato Parte_6
il giudizio di riassunzione, i ricorrenti hanno insistito nelle domande e nelle argomentazioni già formulate in ricorso e i convenuti si sono anch'essi costituiti riprendendo le argomentazioni già esposte in memoria e formulando la medesima domanda riconvenzionale.
Nel giudizio in riassunzione di sono costituiti anche , CP_3 Parte_6
e in qualità di eredi di aderendo alle difese
[...] Parte_7 Parte_6
svolte dagli altri convenuti.
4. Istruita la controversia con lo svolgimento di esame peritale, all'udienza di discussone le parti hanno insistito ciascuna nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti e il Giudice, rinviata la causa per la decisione nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., ha quindi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
5. Il ricorso introduttivo del giudizio è fondato e deve pertanto essere accolto, pur nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono.
5.1 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di infortuni e sicurezza sul lavoro - anche ai fini della azione spiegata dal lavoratore per il risarcimento del c.d. danno patrimoniale e non patrimoniale - opera una nozione di datore di lavoro in senso prevenzionale che, per espressa previsione normativa, comprende non solo il
Pagina 4 di 16 datore di lavoro formale, ma anche il titolare dei poteri di decisione e di spesa in materia di prevenzione e sorveglianza degli obblighi antiinfortunistici.
Tale orientamento trova espressa conferma nelle pronunce di merito e di legittimità sulla sussistenza della responsabilità penale dei convenuti CP_1 Controparte_2
e del de cuius (prima che, per quest'ultimo, venisse emessa pronuncia di Parte_6
estinzione del reato in ragione del sopravvenuto decesso).
In particolare, la quarta sezione penale della Corte di legittimità - richiamando la predetta nozione prevenzionale del datore di lavoro - in ordine alla pronuncia di colpevolezza di e per il reato loro ascritto, nella sentenza ha evidenziato CP_1 Controparte_2 che la fattispecie concreta è “sussumibile nell'ambito applicativo della normativa antinfortunisitica” ed ha altresì sottolineato che il giudice di merito ha ritenuto «applicabili le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ricomprendendo la nozione di “prestazione lavorativa” anche prestazioni occasionali o non retribuite tale per cui la tutela si estende a tutte le persone che vengono a trovarsi in situazione di pericolo connesse all'attività esercitata, a prescindere dall'eventuale mancato perfezionamento di un contratto e dall'episodicità della prestazione. Sul punto deve considerarsi che la giurisprudenza di legittimità tende ad includere nel rischio derivante dal rapporto di lavoro anche i soggetti estranei alla categoria dei lavoratori affermando che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro a tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale (sez. 4, n. 37840 del 1.7.2009 – dep.
25.9.2009, e altro, Rv. 245274); che in materia di infortuni sul lavoro, l'imprenditore Per_1
assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati e dei soggetti a questi equiparati, ma anche nei confronti delle persone che – pur estranee all'ambito imprenditoriale – vengono comunque ad operare nel campo funzionale dell'imprenditore medesimo (sez. 4, n. 6348 del 18.1.2007 – dep. 15.2.2007,
P.C. proc. Rv. 236105). La necessità di rinvenire un criterio di delimitazione della Per_2
responsabilità del datore di lavoro sembra essere connaturata a tale indirizzo e soddisfatta attraverso la richiesta dell'esistenza di una particolare relazione tra l'estraneo e
l'organizzazione di impresa (si richiede che si tratti di soggetti ora svolgenti comunque prestazioni lavorative, ora a vario titolo funzionalmente collegati a quell'organizzazione, quali fornitori, clienti, e altri soggetti collegati all'ambito lavorativo)».
Con segnato riferimento ai profili di responsabilità di e di CP_1 Controparte_2
nella fattispecie in disamina, la Corte di legittimità ha evidenziato che nelle pronunce di merito
«per gli amministratori legali rappresentanti della società era stata valorizzata la loro veste di datori di lavoro, perché entrambi soci accomandatari e amministratori della società, “società di
Pagina 5 di 16 piccole dimensioni costituita da 2 più persone (soci) dove tutti i soci sono considerati datori di lavoro, purché ricorra il presupposto dell'esercizio in concreto dei poteri decisionali e di spesa da parte di ciascun componente della società”. Con riferimento alla loro posizione non posso nutrirsi dei dubbi in ordine alla sussistenza della posizione di garanzia. […] L'impresa che gestisce in affitto un “immobile, evidentemente perché funzionale alla sua attività, deve fare in modo che nello stesso non vi siano pericoli per chiunque in esso si trovi ad operare, a nulla importando se la presenza della persona infortunata sia di diretta conoscenza o meno di chi ha il compito di provvedere alla messa in sicurezza” […]. Invero secondo la giurisprudenza di legittimità “una volta che con le proprie condotte omissive si è determinata l'insorgenza di una fonte di pericolo, la posizione di garanzia si mantiene non solo per i danni che possono essere provocati ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali” (cfr.
Cass. 4, 11356/93, ) […] Per_3
Peraltro la Corte ha più volte sottolineato che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 c.c. egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, , Rv. 253850 […])». Per_4
Nella disamina della vicenda occorsa a inoltre, il giudice della Parte_1
nomofilachia ha evidenziato che il luogo di verificazione dell'infortunio rientra nella nozione di
“ambiente di lavoro”, «intendendosi tali non solo i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore non potendosi prescindere dalla identificazione del plesso organizzativo al quale lo spazio accede. Se […] si fosse trattato di luogo non accessibile ai lavoratori quantomeno […] doveva essere affisso un divieto di accesso con l'avvertenza del pericolo di crollo. Nel caso di specie, invece, non solo alcuna cautela era stata intrapresa per la messa in sicurezza del solaio ma neppure era stato Con redatto il documento di valutazione rischi della cui necessità […] la era a conoscenza tanto che l'imputato confermava di averlo redatto solo dopo l'incidente». CP_1
Con riferimento alla posizione di - che, pur a fronte della pronuncia di Parte_6
estinzione del reato per il sopravvenuto decesso, nella fattispecie in disamina viene in rilievo onde verificare la sua concorrente responsabilità nell'illecito civile e la conseguente legittimità
e fondatezza della estensione della domanda risarcitoria agli eredi del de cuius - deve rilevarsi che nell'ambito del processo penale la sua posizione è stata considerata non solo quale quella di mero proprietario dell'immobile condotto in locazione dalla ma anche «quale CP_1
Pagina 6 di 16 preposto della società nell'attività di verifica che la persona offesa era intenta a svolgere al momento dell'infortunio , mentre per gli amministratori legali rappresentanti della società era stata valorizzata la loro veste di datori di lavoro».
5.2 Non appare discutibile ed assume carattere altamente significativo ai fini della presente decisione il fatto che la sentenza penale irrevocabile di condanna rivesta efficacia nel presente giudizio ex art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale, dell'affermazione che gli imputati lo hanno commesso ed in ordine alla statuizione di condanna al risarcimento del danno.
Preme peraltro rilevare che, sussistendo i presupposti applicativi dell'art 651 c.p.p., il giudice civile deve quindi attenersi all'accertamento - avvenuto nel corso del processo penale - dei fatti, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva (comprensivi quindi della condotta, dell'evento e del nesso di causalità materiale) ed assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia penale;
ciò per essergli preclusa ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciato.
Ai sensi del disposto dell'art. 651 c.p.p. l'efficacia del giudicato, dunque, è contenuta all'accertamento della sussistenza del fatto, dei suoi elementi oggettivi e soggettivi ed alla sua illiceità penale (perciò all'assenza di cause di giustificazione) ed al riscontro dell'attribuzione dello stesso agli imputati. Ciò perché il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico
(Cass. Sez. 3, n. 16893 del 25.6.2019).
Da quanto evidenziato discende che, nei rapporti tra giudizio penale e civile, l'efficacia di giudicato della condanna penale di una delle parti che partecipano al giudizio civile, risarcitorio e restitutorio, investe, ex art. 651 c.p.p., solo la condotta del condannato e non il fatto commesso dalla persona offesa;
e ciò vale anche qualora la persona offesa sia pur costituita parte civile nel processo penale e anche se l'accertamento della responsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta della vittima, fermo restando sia che l'accertamento della colpa esclusiva dell'imputato esclude ogni indagine in merito al concorso di altre eventuali colpe, anche del danneggiato, sia che l'eventuale concorso di colpa della vittima non ha efficacia di giudicato nel processo civile (Cass., 14074/2024).
Pagina 7 di 16 5.3 Facendo applicazione di tali principi, con segnato riferimento al caso di specie, occorre allora chiarire che la tesi difensiva dei convenuti - già posta a fondamento delle argomentazioni svolte nella precedente sede penale (nei suoi diversi gradi) ed ivi disattesa - non convince, dovendosi condividere quanto già rilevato ed accertato dai precedenti giudicanti.
La difesa dei convenuti muove essenzialmente dalla argomentazione per la quale il danneggiato non sia affatto qualificabile come lavoratore o collaboratore di abbia CP_1
agito spontaneamente e autonomamente dopo che gli fece notare una macchia Parte_6
di umidità sul solaio, senza ricevere comunque neppure da alcun incarico di tipo Parte_6 lavorativo, muovendosi comunque al di fuori degli spazi aziendali (non potendosi qualificare come tale il sottotetto) e concorrendo con la sua condotta colposa alla verificazione dell'infortunio, tanto più che non aveva rispettato un cartello di divieto.
I presupposti di fatto sottostanti alla predetta impostazione difensiva sono però già stati oggetto dell'accertamento penale e il giudice penale ha esplicitamente escluso, nella ipotesi concreta, la sussistenza di tutti i predetti profili.
Nei tre gradi di giudizio penale svoltisi è stata puntualmente operata la ricostruzione in fatto dell'evento infortunistico, il quale è stato ritenuto correlato alla esclusiva mancata osservanza, da parte del datore di lavoro, di precise norme di prevenzione, con conseguente acclaramento della sua responsabilità.
In particolare, anche per tutti motivi già richiamati in precedenza, nella sede penale è stata ritenuta dimostrata la circostanza per la quale si è trovato ad operare Parte_1
all'interno di un ambiente di lavoro privo delle adeguate misure di sicurezza normativamente previste e dirette a garantirne l'incolumità fisica. Oltre a ciò, nell'ambito dell'accertamento effettuato in sede penale è emerso come il datore di lavi convenuti non avessero adottato misure idonee ad evitare che il lavoratore accedesse al locale sottotetto privo sia di qualsiasi dispositivo di protezione e attrezzatura di sicurezza, sia di qualsiasi strumento utile a rendere maggiormente visibili gli spazi bui ove egli doveva muoversi, sia di istruzioni relative quantomeno alla conformazione di detti spazi e alla presenza in essi di pericoli non adeguatamente segnalati (quali – appunto – la botola dalla quale è precipitato). Parte_1
Il giudicante penale ha quindi evidenziato come la colpa dei convenuti sia consistita anche nella mancata predisposizione di un documento di valutazione dei rischi, con particolare riferimento alle condizioni del locale sottotetto, e nella omessa verifica dei requisiti tecnico professionali della persona offesa.
Pagina 8 di 16 In particolare, con segnato riferimento agli accertamenti svolti in sede penale e rilevanti anche ai fini della valutazione delle domande risarcitorie qui formulate, devono essere evidenziato i seguenti elementi di fatto:
- l'incidente si è verificato “per la caduta di da un'apertura esistente nel Parte_1
solaio dell'immobile” di proprietà di e condotto in locazione dal Parte_6 CP_1
per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale;
[...]
- “l'accesso al sottotetto, necessitato dall'esistenza di un'infiltrazione, era avvenuto tramite una scala a pioli e attraverso una botola”;
- “ dopo essere salito attraverso la botola, aveva fatto due passi per Parte_1 stabilire da dove provenisse l'acqua mettendo il piede su un pannello troppo sottile per reggere il suo peso ed era, quindi, caduto”;
- il sottotetto “non era utilizzato, ma abbandonato”;
- “il giorno dell'incidente dipendente di una ditta di costruzioni che non Parte_1
aveva l'appalto per i lavoro dell'immobile […], era stato chiamata direttamente dal committente, felice, che nell'occasione non gli aveva fornito alcuna Pt_6
attrezzatura di sicurezza”;
- “nessun accorgimento era stato posto in essere al fine di rendere impossibile l'accesso
[al locale sottotetto], accesso in questo caso consentito dalla presenza di Parte_6
”.
[...]
5.4 Enucleati dunque gli elementi fattuali che fondano la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2087 c.c. in ragione delle argomentazioni espresse dalla Corte di legittimità con segnato riferimento alla vicenda in disamina e già richiamate, deve rilevarsi che non si ravvisano nella fattispecie gli elementi del concorso di colpa dell'infortunato, nonostante la diversa valutazione compiuta dal giudice penale.
Debitamente rammentando che l'accertamento in sede penale del concorso di colpa della vittima non ha efficacia di giudicato nel processo civile, deve rilevarsi che nel caso di specie il giudice penale ha ritenuto la condotta dell'inofrtunato connotata da imprudenza, ma ha comunque escluso il concorso di colpa, osservando che “era salito senza che Parte_1
nessuno lo mettesse quantomeno al corrente dei rischi e senza che qualcuno glielo impedisse avvisandolo del pericolo, senza rendersi conto del pericolo che correva per l'assenza di qualsivoglia avvisaglia di esso”.
Tali elementi fattuali sono invero sufficienti per escludere il ricorrere del concorso di colpa in sede civile, considerato che - con segnato riferimento al caso di specie - l'infortunato non si è spinto a far qualcosa pur sapendo di non saperla fare e che non risulta ravvisabile alcuna colpa nell'aver l'infortunato camminato lungo il sottotetto nonostante le condizioni di scarsissima
Pagina 9 di 16 visibilità, giacché egli non era stato avvisato di alcun pericolo o insidia, non era neppure stato dotato di dispositivi di illuminazione e – contrariamente a quanto dedotto dai convenuti – non si era neppure imbattuto in un divieto di accesso ai locali del sottotetto, nel caso di specie comunque da intendersi superato dalla circostanza che l'accesso gli fosse stato consentito da
(come correttamente rilevato dalla Corte di Appello, sezione quinta penale, Parte_6
sentenza n. 3037/2020 - r.g.a. 823/2019) .
6. In definitiva, i convenuti non hanno dimostrato di avere correttamente e integralmente adempiuto agli obblighi di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. e devono pertanto essere ritenuti responsabili in via esclusiva dell'infortunio occorso al ricorrente Parte_1
Occorre, pertanto, accertare nel presente giudizio, le conseguenze derivate in capo a a seguito del grave evento lesivo occorsogli in data 24.1.2014, in relazione alle Parte_1
voci di danno azionate e segnatamente:
a) danno biologico da invalidità temporanea e permanente con personalizzazione in relazione alla gravità delle lesioni patite;
b) danno da lucro cessante da perdita della capacità lavorativa specifica, quantificato sulla base della retribuzione annua media moltiplicata per il coefficiente di capitalizzazione secondo i criteri di cui al R.D. 1403/1922.
Il valore economico di tali danni viene determinato secondo la più recente elaborazione delle tabelle di Milano, poiché così già comprensivo della rivalutazione e tenuto conto della circostanza che, come pacificamente dedotto in giudizio, il ricorrente non ha attivato alcuna richiesta assicurativa presso IN in relazione al danno patito.
6.1 All'esito dell'esame peritale il c.t.u. ha rilevato quanto segue:
- il danno biologico permanente residuato dopo l'infortunio del 24.1.2014 è pari al 38-
40% quale riduzione della complessiva integrità psico-fisica, con sofferenza pisco-fisica di grado lieve-medio (2-3) per ciò che concerne i postumi a carattere permanente;
- il danno biologico derivante dalla invalidità temporanea è da determinarsi in ragione di
68 giorni di invalidità al 100%, 90 giorni di invalidità al 75% e 120 giorni di invalidità al
50%, con sofferenza psico-fisica grave di grado 4;
- la capacità lavorativa specifica è irrimediabilmente ed integralmente compromessa;
- l'entità delle spese mediche sostenute in ragione dell'infortunio ammonta ad € 122,50.
Su tali presupposti clinici deve, dunque, procedersi alla liquidazione del danno in favore del ricorrente Parte_1
Applicando le tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di
Milano, nella loro versione più recente poiché così comprensive già della rivalutazione,
Pagina 10 di 16 tenendo conto dei parametri individuati nella c.t.u. e dell'età del danneggiato, si addiviene alla seguente liquidazione del danno non patrimoniale (sub specie di danno biologico):
- età del danneggiato alla data del sinistro: 61 anni;
- percentuale di invalidità permanente: 39% (ricavata in via mediana tra la forbice del
38-40% indicata in sede peritale);
- Punto danno biologico € 6.085,15;
- Punto danno non patrimoniale: € 9.127,73;
- Punto base I.T.T.: € 161,40 in seguito a personalizzazione di 4/5 sul valore base di €
115,00;
- Giorni di invalidità temporanea totale: 68;
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 90;
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 120;
- Danno biologico risarcibile: € 166.125,00;
- Danno non patrimoniale risarcibile: € 249.187,00
- Totale danno biologico temporaneo € 31.553,70;
- Totale generale: € 280.740,50.
Alla entità del danno così liquidato, deve essere aggiunto l'importo di € 122,50 relativo alle spese per cure mediche documentate e riconducibili all'infortunio, per un valore totale di €
280.863,20.
La personalizzazione del danno è riconosciuta al ricorrente per il solo periodo di invalidità temporanea, avendo il ricorrente a tal proposito allegato specifiche e dettagliate circostanze rimaste pacifiche nel giudizio e consistite, durante tutto il periodo di durata della invalidità temporanea, nello stravolgimento delle normali abitudini di vita, nella necessità di accudimento ed aiuto da parte di soggetti terzi nelle quotidiane e basilari attività fisiologiche e di cura di sé, nelle difficoltà emotive e nel senso di prostrazione connessi alla necessità di dipendere dall'assistenza delle figlie per poter attendere alle ordinarie e basilari attività quotidiane.
Risultano invece del tutto insufficienti le allegazioni poste a fondamento della domanda di personalizzazione del danno permanente, poiché le argomentazioni svolte sul punto sono eminentemente fondate sull'assunto dell'automatica sovrapponibilità tra danno morale soggettivo e portata della lesione patita.
La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste, difatti, in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle
Pagina 11 di 16 tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (Cass., n. 24227/2022).
Escluso, dunque, qualsivoglia automatismo legato al punto di invalidità riconosciuto,
l'individuazione di tali circostanze ulteriori, compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare del danno alla salute è a carico dell'istante, che deve pertanto provvedere ad allegare e fornire prova di tali circostanze (Trib. Pavia, sez. III, 10 gennaio 2023, n. 18), eventualmente apportando adeguata documentazione medica a supporto o altra valida prova, in assenza della quale il danno non può trovare riconoscimento (Trib. Vercelli, sez. I, 31 ottobre 2022, n. 467).
Nel caso di specie, invece, non ha svolto alcuna puntuale allegazione su Parte_1 circostanze idonee a giustificare la personalizzazione dopo lo stabilizzarsi delle conseguenze lesive. Peraltro, nonostante in sede peritale l'infortunato abbia lamentato “facile stancabilità deambulatoria, scarso equilibrio, dolori osteo-articolari a carico del rachide, della spalla destra, del polso destro e di entrambe le mani associati a limitazioni funzionali;
episodi di dimenticanze”, di tali condizioni e di come esse abbiano eventualmente inciso sulla sfera dinamico-relazionale non è dato alcun conto in ricorso.
6.2 In relazione alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla definitiva ed integrale compromissione della capacità lavorativa specifica, la liquidazione di esso deve avvenire secondo le Tabelle di Milano attualmente vigenti, onde garantirne così la attualizzazione.
Quale parametro di riferimento reddituale deve essere considerato il reddito prodotto dal ricorrente nell'anno precedente all'infortunio, che ammonta ad € 15.044,00 annui (cfr. doc. 37 fasc. ric.).
Il coefficiente di capitalizzazione deve essere individuato in ragione dell'età dell'infortunato al momento dell'infortunio (61 anni) e del numero di anni al medesimo mancati per l'accesso al trattamento pensionistico, che – nel caso di specie – deve essere ravvisato nel raggiungimento dei 67 anni di età, avendo l'istante da tale data maturato i requisiti per l'accesso alla pensione sociale in ragione del proprio stato di invalidità al 100% ex lege 118/1971.
Ne consegue che il coefficiente di capitalizzazione per la determinazione del danno patrimoniale è 5,67 e che il danno patrimoniale da lucro cessante risarcibile ammonta ad €
85.299,48.
6.3 In accoglimento del ricorso segue, quindi, nel dispositivo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, a risarcire al ricorrente i danni differenziali dallo stesso patiti a Parte_1
causa dell'infortunio, liquidati nell'importo complessivo di € 366.162,68, di cui € 280.740,70
Pagina 12 di 16 per danno non patrimoniale ed € 85.299,48 per danno patrimoniale da lucro cessante, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle singole voci di danni dalla loro insorgenza sino al saldo.
Trattandosi di crediti di valore, ai fini della loro attualizzazione all'epoca della pronuncia della sentenza, le voci di danno non patrimoniale, quantificate con valori aggiornati al 2024 devono essere previamente devalutate all'epoca della loro insorgenza, vale a dire, quanto al danno non patrimoniale temporaneo, alla data dell'evento (24.1.2014) e quanto a quello permanente alla data della cessazione dell'invalidità temporanea (protrattasi per complessivi 278 gg), vale a dire indicativamente alla data del 29.11.2014 e, quindi, annualmente rivalutate con tali decorrenze e con l'aggiunta degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati.
Quanto, invece, ai danni patrimoniali, alle somme liquidate occorre aggiungere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati a decorrere dall'evento infortunistico quanto al danno da perdita della capacità lavorativa specifica (e dalla data della scadenza di pagamento delle fatture, quanto all'esborso sostenuto per le valutazioni medico- legali).
7. Le ricorrenti , , e hanno richiesto la condanna delle Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 parti convenute al risarcimento danno non patrimoniale sofferto per la lesione della relazione parentale con riferimento sia alla sofferenza patita in conseguenza dell'infortunio occorso al familiare, sia al peggioramento delle proprie condizioni di vita in ragione della necessità di prestare continua e costante assistenza a della necessità per di Parte_1 Parte_2
incrementare la propria attività lavorativa per il venir meno del reddito del coniuge, della compressione degli spazi di studio e di relazione sociale per le figlie , e , Pt_3 Pt_4 Pt_5
avvicendatesi nell'accudimento, assistenza e cura del padre per tutto il lungo periodo della invalidità temporanea e anche dopo la stabilizzazione dei postumi.
Il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
(Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. n. 16992 del 2015).
La Corte di legittimità ha da tempo chiarito che tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (cfr. Cass. 8827/2003
Pagina 13 di 16 e25729/2014). Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, ristorabile non solo in caso di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale, derivante da lesioni invalidanti del prossimo congiunto tali da incidere di riflesso sui diversi interessi predetti (Cass.,
n. 8827/2003; n. 16992/2015; n. 23469/2018).
Sul punto, come già evidenziato, le ricorrenti , , e hanno Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
illustrato come le condizioni del coniuge e padre abbiano inciso sull'organizzazione della vita familiare e della vita di ciascun singolo componente.
L'evento occorso a ha certamente inciso sulla vita familiare e coniugale Parte_1
dei congiunti dell'infortunato, sconvolgendone la quotidianità.
Per quanto attiene alla misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria dell'evento lesivo, deve rilevarsi che tale danno è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria;
ed invero - come si osserva nella relazione alle Tabelle del
Tribunale di Milano, pur essendo la gravità del danno subito dalla vittima primaria rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, nella liquidazione di quest'ultimo danno occorre far riferimento alla natura e all'intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché alla quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni), per cui non è possibile ipotizzare un danno non patrimoniale base, essendo molteplici ed infinite le variabili nei casi concreti.
Ai fini della sua liquidazione si può fare ricorso alle Tabelle del Tribunale di Milano che per il danno da grave lesione del rapporto parentale non prevedono un valore minimo, ma soltanto un tetto massimo (soltanto nel caso di morte del parente, infatti, le richiamate tabelle prevedono dei valori minimi e dei valori massimi).
Tenuto conto delle considerazioni sopra svolte circa le ripercussioni che l'infortunio di
[...] ha avuto sulla vita coniugale e familiare, appare equo liquidare in favore di ciascuna Pt_1
delle ricorrenti, a titolo di danno non patrimoniale, l'importo di € 10.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
8. Infine, risulta meritevole di accoglimento anche la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti nei confronti di tutte le parti ricorrenti.
Nel corso del giudizio, infatti, è rimasto incontestato che, all'esito del giudizio penale di primo grado, ha corrisposto in favore di ciascuno dei ricorrenti l'importo liquidato dal CP_1
Tribunale a titolo di provvisionale (€ 6.000,00 in favore di ed € 2.000,00 ciascuna Parte_1
in favore della moglie e delle figlie) e l'ulteriore importo di € 5.000,00 oltre accessori (pari a complessivi € 6.145,60) liquidato per la refusione delle spese di lite, per un totale pari ad €
20.145,60.
Pagina 14 di 16 Risulta poi documentalmente che la Corte di Appello di Milano, preso atto dell'avvenuto esercizio dell'azione civile da parte dei ricorrenti, si è così pronunciata: “il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di confermare le statuizioni civili della sentenza relative ad un rapporto processuale ormai estinto”.
Nel presente giudizio è infine rimasto incontestato il fatto che, dopo la pronuncia della Corte di
Appello, alcuno dei ricorrenti ha provveduto a restituire in favore di o di altro CP_1
convenuto l'importo complessivo di € 20.145,60.
Gli enucleati elementi di fatto sono sufficienti a fondare la domanda di restituzione formulata dai convenuti, non potendo il risarcimento del danno comportare l'attribuzione di un ristoro eccedente rispetto al quantum accertato.
9. Le spese del giudizio seguono la complessiva soccombenza e vengono determinate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della complessiva definizione della vicenda con accoglimento della domanda riconvenzionale e della semplificata attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che Controparte_1
e impersonalmente e
[...] CP_1 Controparte_2 collettivamente tutti gli eredi di (nelle persone di Parte_6 CP_3
e sono solidalmente responsabili Parte_6 Parte_7
per i danni derivati a in seguito all'infortunio da quest'ultimo subito il Parte_1
24.1.2014 e, per l'effetto
- condanna Controparte_1 CP_1 CP_2
e impersonalmente e collettivamente tutti gli eredi di (nelle
[...] Parte_6 persone di e , in CP_3 Parte_6 Parte_7
via solidale tra loro, al pagamento in favore di della somma Parte_1
complessiva di € 366.162,68, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio occorso allo stesso in data 24.1.2014 di cui € di cui € Parte_1
280.740,70 a titolo di danno non patrimoniale ed € 85.299,48 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali secondo i criteri di cui in motivazione;
- condanna Controparte_1 CP_1 CP_2
e impersonalmente e collettivamente tutti gli eredi di (nelle
[...] Parte_6
Pagina 15 di 16 persone di e a CP_3 Parte_6 Parte_7
risarcire a , , e il danno Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 sofferto per effetto dell'infortunio occorso a il 24.1.2014 con Parte_1
corresponsione in favore di ciascuna di tali ricorrenti dell'importo di € 10.000,00 oltre interessi legali dal dì della sentenza al saldo;
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata da e per l'effetto CP_1
condanna , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
a restituire a l'importo di € 20.45,60, ciascuno in ragione di quanto di CP_1 propria spettanza, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
- condanna Controparte_1 CP_1 CP_2
e impersonalmente e collettivamente tutti gli eredi di (nelle
[...] Parte_6 persone di e , alla CP_3 Parte_6 Parte_7
rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in complessivi €
15.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico solidale di Controparte_1
e impersonalmente e
[...] CP_1 Controparte_2 collettivamente tutti gli eredi di (nelle persone di Parte_6 CP_3
e , liquidate come da separato Parte_6 Parte_7
decreto in atti.
Monza, 4 dicembre 2025
Il Giudice LE RE
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