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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 221/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
ANSALDI PIERO, EL
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2063/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia 97 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8 e pubblicata il 03/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/001/SC/000009781/0/002 REGISTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da richieste agli atti
Resistente/Appellato: come da richieste agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di appello proposto dall'Agenzia delle Entrate DP I di Milano avverso la sentenza della CGT I grado di Milano n. 21/2025 che ha accolto il ricorso della contribuente Resistente_1 avverso un avviso di liquidazione dell'imposta di registro in relazione alla sentenza civile n. 9781/2022 emessa dal Tribunale di Milano.
Con il predetto avviso di liquidazione l'ufficio aveva liquidato l'imposta fissa di euro 200 in relazione all'enunciazione di atto soggetto ad IVA e liquidato l'imposta proporzionale di euro 3.964 sulla somma oggetto di condanna di cui alla citata sentenza del tribunale di Milano.
Il primo giudice, dopo aver chiarito che la società ricorrente ha riconosciuto , per non averla contestato, la liquidazione dell'imposta di registro in misura fissa che quindi risulterebbe dovuta, ha accolto la tesi della contribuente in merito all'inapplicabilità dell'imposta proporzionale ritenendo che la somma a cui era stata condannata la controparte dellResistente_1 con la citata sentenza corrispondeva all'importo dei premi assicurativi incassati dall'agente/controparte soccombente del giudizio civile in oggetto e non riversati alla compagnia assicurativa e pertanto riguardava importi soggetti ad Iva seppur in esenzione e quindi non assoggettati ad imposta di registro proporzionale in virtù del principio di alternanza previsto dall'art. 40 TUR.
Con l'interposto appello l'ufficio eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8,lett. b) Parte I, D.
P.R. n. 131/1986 ritenendo che le somme previste dalla condanna di pagamento non sono dovute a seguito di un'operazione tra le parti rilevante ai fini IVA, bensì, all'omesso riversamento dei premi pagati dagli assicurati che l'agente avrebbe dovuto riversare alla compagnia Assicuratrice e che quindi tale restituzione è attività fuori campo Iva, con la conseguenza che, non può trovare applicazione l'imposta in misura fissa, secondo il principio di alternatività IVA/Registro, stabilito dall'art. 40 del TUR.
In pratica quindi sarebbe esclusa la natura di corrispettivo per prestazioni di servizi, trattandosi invece di indebito oggettivo, richiamando la sentenza n. 1342 del 19 gennaio 2018 della Cassazione.
L'ufficio eccepisce poi la Nullità della sentenza per motivazione apparente, e quindi omessa, che si sarebbe limitata a riportare le sentenze allegate da controparte acriticamente;
nessuna valutazione del caso concreto né traccia alcuna circa le argomentazioni proposte dall'Ufficio.
Chiede quindi l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Si è costituita l'appellata che con controdeduzioni ritiene che l''appello dell'Ufficio non merita accoglimento, in quanto la sentenza impugnata è immune dalle censure esposte nel gravame.
In particolare, insistendo sulla propria tesi difensiva, rappresenta poi che la giurisprudenza di legittimità invocata dall'ufficio riguarda una fattispecie completamente diversa da quella di cui è lite, estrapolandone un passaggio inconferente nel caso in oggetto e travisandone il significato;
la sentenza citata dall'ufficio riguarderebbe infatti un provvedimento di condanna alla restituzione di somme corrisposte in mancanza di valido titolo giustificativo che per questo motivo non possono essere ricondotte alla nozione "di pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all' imposta sul valore aggiunto” che è una fattispecie diversa da quella in esame che riguarda invece la condanna alla restituzione di somme che si riferiscono espressamente ai premi assicurativi, che rientrano invece pacificamente nel campo IVA. Oltre a richiamare alcune sentenze dei supremi giudici, l'appellata richiama anche la sentenza di questa
Corte di Giustizia tributaria n. 5048/2022, passata in giudicato, avente ad oggetto le stesse parti ed il medesimo oggetto del contendere.
Chiede quindi la conferma della sentenza appellata con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risoluzione della presente controversia presuppone l'accertamento preliminare e dirimente della natura delle somme oggetto della sentenza di condanna n. 9781/2022 emessa dal Tribunale di Milano, in quanto da tale qualificazione dipende il corretto e relativo trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro dovuta per la registrazione della citata sentenza.
Si premette che la lite decisa dal Tribunale di Milano riguarda l'azione proposta da un ex agente Resistente_1
contro la compagnia per l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia con la quale l'agente/attore ha proposte varie domande ,tra cui le richiesta di reintegro, il pagamento delle indennità di preavviso e quella di scioglimento del contratto senza motivo, le provvigioni spettanti dopo lo scioglimento del rapporto, altre indennità previste dall'accordo ANA, il tutto per un importo complessivo di oltre 189.000 euro, oltre al risarcimento per danni morali da quantificarsi.
La convenuta Resistente_1 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione della somma complessiva di € 336.026,08 o della maggiore o minore somma determinata dal giudicante maggiorata degli interessi.
I giudici del Tribunale di Milano, con la sentenza richiamata :
1. hanno sostanzialmente rigettato le domande dell'attore riconoscendo allo stesso il solo credito di € 10.486,16 per l'indennità ex art. 18 A.N.A
; 2: in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, hanno condannato l'agente/ attore al pagamento, in favore di Resistente_1 della somma di € 62.551,41 per premi incassati dall'agente e non riversati alla compagnia e della somma di euro 69.005,41 relativi a fondi vincolati per far fronte a pignoramenti di terzi che all'atto della risoluzione del rapporto di agenzia mancavano dal conto dedicato, il tutto per il complessivo importo di € 131.557,16.
I Giudici disponevano – di fatto- la compensazione del credito di € 10.486,16 dell'attore con il predetto debito di € 131.557,16 e consequenzialmente condannavano lo stesso al pagamento della differenza a favore della compagnia assicuratrice dell'importo di € 121.071,00 oltre interessi.
Dunque è indubbio che si tratti di una condanna per la restituzione di somme corrispondenti a premi assicurativi e fondi vincolati mancanti dal conto dedicato dell'agenzia .
Ciò detto, l'appellante censura l'operato dei giudici di primo grado che hanno erroneamente ritenuto che le somme in oggetto, riferentesi a premi assicurativi, incassati e non versati dall'ex agente siano assoggettati ad IVA e, pertanto, non si applichi l'imposta di registro in misura proporzionale per il principio di alternatività.
Seppur è vero che i premi assicurativi sono assoggettati ad Iva anche se esenti , si ritiene però che manchino i requisiti oggettivi e soggettivi in quanto le somme previste dalla condanna di pagamento non sono dovute a seguito di un'operazione tra le parti rilevante ai fini IVA, bensì, all'omesso riversamento dei premi pagati dagli assicurati che l'agente avrebbe dovuto riversare alla compagnia Assicuratrice, con la conseguenza dell'estraneità di tale restituzione al regime IVA, riscontrabile invece nella diversa operazione originaria (soggettiva ed oggettiva) tra i clienti/assicurati e la compagnia;
in pratica risulta errato dedurre che questo rapporto originario venga traslato al diverso – anche soggettivamente- rapporto meramente restitutorio tra l'agente e la compagnia.
La condanna alla restituzione delle somme in sede civile nei confronti dell'ex agente non rappresenta dunque il corrispettivo per una prestazione fornita, bensì solo la restituzione di somme indebitamente trattenute e, quindi , di un indebito oggettivo.
Conseguentemente , non può trovare applicazione l'imposta di registro in misura fissa, secondo il principio di alternatività IVA/Registro, stabilito dall'art. 40 del TUR, ma quella in misura proporzionale, in base all'art 8 lettera b) della tariffa parte prima allegata al TUR, come correttamente applicato dall'ufficio con l'avviso di liquidazione di cui è lite.
L'appello dell'ufficio è quindi fondato;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia Sez. XVI, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'appello e condanna la parte soccombente alle spese di lite quantificate in € 600 per il primo grado ed in € 800 per il presente grado oltre spese generali del 15% .
Cosi deciso in Milano, li 14 gennaio 2026
Il Giudice estensore – Piero Ansaldi
Il Presidente – Giuseppe Locatelli
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
ANSALDI PIERO, EL
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2063/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia 97 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8 e pubblicata il 03/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/001/SC/000009781/0/002 REGISTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da richieste agli atti
Resistente/Appellato: come da richieste agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di appello proposto dall'Agenzia delle Entrate DP I di Milano avverso la sentenza della CGT I grado di Milano n. 21/2025 che ha accolto il ricorso della contribuente Resistente_1 avverso un avviso di liquidazione dell'imposta di registro in relazione alla sentenza civile n. 9781/2022 emessa dal Tribunale di Milano.
Con il predetto avviso di liquidazione l'ufficio aveva liquidato l'imposta fissa di euro 200 in relazione all'enunciazione di atto soggetto ad IVA e liquidato l'imposta proporzionale di euro 3.964 sulla somma oggetto di condanna di cui alla citata sentenza del tribunale di Milano.
Il primo giudice, dopo aver chiarito che la società ricorrente ha riconosciuto , per non averla contestato, la liquidazione dell'imposta di registro in misura fissa che quindi risulterebbe dovuta, ha accolto la tesi della contribuente in merito all'inapplicabilità dell'imposta proporzionale ritenendo che la somma a cui era stata condannata la controparte dellResistente_1 con la citata sentenza corrispondeva all'importo dei premi assicurativi incassati dall'agente/controparte soccombente del giudizio civile in oggetto e non riversati alla compagnia assicurativa e pertanto riguardava importi soggetti ad Iva seppur in esenzione e quindi non assoggettati ad imposta di registro proporzionale in virtù del principio di alternanza previsto dall'art. 40 TUR.
Con l'interposto appello l'ufficio eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8,lett. b) Parte I, D.
P.R. n. 131/1986 ritenendo che le somme previste dalla condanna di pagamento non sono dovute a seguito di un'operazione tra le parti rilevante ai fini IVA, bensì, all'omesso riversamento dei premi pagati dagli assicurati che l'agente avrebbe dovuto riversare alla compagnia Assicuratrice e che quindi tale restituzione è attività fuori campo Iva, con la conseguenza che, non può trovare applicazione l'imposta in misura fissa, secondo il principio di alternatività IVA/Registro, stabilito dall'art. 40 del TUR.
In pratica quindi sarebbe esclusa la natura di corrispettivo per prestazioni di servizi, trattandosi invece di indebito oggettivo, richiamando la sentenza n. 1342 del 19 gennaio 2018 della Cassazione.
L'ufficio eccepisce poi la Nullità della sentenza per motivazione apparente, e quindi omessa, che si sarebbe limitata a riportare le sentenze allegate da controparte acriticamente;
nessuna valutazione del caso concreto né traccia alcuna circa le argomentazioni proposte dall'Ufficio.
Chiede quindi l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Si è costituita l'appellata che con controdeduzioni ritiene che l''appello dell'Ufficio non merita accoglimento, in quanto la sentenza impugnata è immune dalle censure esposte nel gravame.
In particolare, insistendo sulla propria tesi difensiva, rappresenta poi che la giurisprudenza di legittimità invocata dall'ufficio riguarda una fattispecie completamente diversa da quella di cui è lite, estrapolandone un passaggio inconferente nel caso in oggetto e travisandone il significato;
la sentenza citata dall'ufficio riguarderebbe infatti un provvedimento di condanna alla restituzione di somme corrisposte in mancanza di valido titolo giustificativo che per questo motivo non possono essere ricondotte alla nozione "di pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all' imposta sul valore aggiunto” che è una fattispecie diversa da quella in esame che riguarda invece la condanna alla restituzione di somme che si riferiscono espressamente ai premi assicurativi, che rientrano invece pacificamente nel campo IVA. Oltre a richiamare alcune sentenze dei supremi giudici, l'appellata richiama anche la sentenza di questa
Corte di Giustizia tributaria n. 5048/2022, passata in giudicato, avente ad oggetto le stesse parti ed il medesimo oggetto del contendere.
Chiede quindi la conferma della sentenza appellata con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risoluzione della presente controversia presuppone l'accertamento preliminare e dirimente della natura delle somme oggetto della sentenza di condanna n. 9781/2022 emessa dal Tribunale di Milano, in quanto da tale qualificazione dipende il corretto e relativo trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro dovuta per la registrazione della citata sentenza.
Si premette che la lite decisa dal Tribunale di Milano riguarda l'azione proposta da un ex agente Resistente_1
contro la compagnia per l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia con la quale l'agente/attore ha proposte varie domande ,tra cui le richiesta di reintegro, il pagamento delle indennità di preavviso e quella di scioglimento del contratto senza motivo, le provvigioni spettanti dopo lo scioglimento del rapporto, altre indennità previste dall'accordo ANA, il tutto per un importo complessivo di oltre 189.000 euro, oltre al risarcimento per danni morali da quantificarsi.
La convenuta Resistente_1 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione della somma complessiva di € 336.026,08 o della maggiore o minore somma determinata dal giudicante maggiorata degli interessi.
I giudici del Tribunale di Milano, con la sentenza richiamata :
1. hanno sostanzialmente rigettato le domande dell'attore riconoscendo allo stesso il solo credito di € 10.486,16 per l'indennità ex art. 18 A.N.A
; 2: in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, hanno condannato l'agente/ attore al pagamento, in favore di Resistente_1 della somma di € 62.551,41 per premi incassati dall'agente e non riversati alla compagnia e della somma di euro 69.005,41 relativi a fondi vincolati per far fronte a pignoramenti di terzi che all'atto della risoluzione del rapporto di agenzia mancavano dal conto dedicato, il tutto per il complessivo importo di € 131.557,16.
I Giudici disponevano – di fatto- la compensazione del credito di € 10.486,16 dell'attore con il predetto debito di € 131.557,16 e consequenzialmente condannavano lo stesso al pagamento della differenza a favore della compagnia assicuratrice dell'importo di € 121.071,00 oltre interessi.
Dunque è indubbio che si tratti di una condanna per la restituzione di somme corrispondenti a premi assicurativi e fondi vincolati mancanti dal conto dedicato dell'agenzia .
Ciò detto, l'appellante censura l'operato dei giudici di primo grado che hanno erroneamente ritenuto che le somme in oggetto, riferentesi a premi assicurativi, incassati e non versati dall'ex agente siano assoggettati ad IVA e, pertanto, non si applichi l'imposta di registro in misura proporzionale per il principio di alternatività.
Seppur è vero che i premi assicurativi sono assoggettati ad Iva anche se esenti , si ritiene però che manchino i requisiti oggettivi e soggettivi in quanto le somme previste dalla condanna di pagamento non sono dovute a seguito di un'operazione tra le parti rilevante ai fini IVA, bensì, all'omesso riversamento dei premi pagati dagli assicurati che l'agente avrebbe dovuto riversare alla compagnia Assicuratrice, con la conseguenza dell'estraneità di tale restituzione al regime IVA, riscontrabile invece nella diversa operazione originaria (soggettiva ed oggettiva) tra i clienti/assicurati e la compagnia;
in pratica risulta errato dedurre che questo rapporto originario venga traslato al diverso – anche soggettivamente- rapporto meramente restitutorio tra l'agente e la compagnia.
La condanna alla restituzione delle somme in sede civile nei confronti dell'ex agente non rappresenta dunque il corrispettivo per una prestazione fornita, bensì solo la restituzione di somme indebitamente trattenute e, quindi , di un indebito oggettivo.
Conseguentemente , non può trovare applicazione l'imposta di registro in misura fissa, secondo il principio di alternatività IVA/Registro, stabilito dall'art. 40 del TUR, ma quella in misura proporzionale, in base all'art 8 lettera b) della tariffa parte prima allegata al TUR, come correttamente applicato dall'ufficio con l'avviso di liquidazione di cui è lite.
L'appello dell'ufficio è quindi fondato;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia Sez. XVI, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'appello e condanna la parte soccombente alle spese di lite quantificate in € 600 per il primo grado ed in € 800 per il presente grado oltre spese generali del 15% .
Cosi deciso in Milano, li 14 gennaio 2026
Il Giudice estensore – Piero Ansaldi
Il Presidente – Giuseppe Locatelli