Articolo 11 della Legge 12 gennaio 1977, n. 1
Articolo 10Articolo 12
Versione
2 febbraio 1977
Art. 11.

L' articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' sostituito dai seguenti:
"Art. 71 - (Norme generali). - Per l'adozione dei provvedimenti di competenza della sezione di sorveglianza in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di semi-liberta' e di riduzione di pena per la liberazione anticipata nonche' dei provvedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito e di ricoveri di cui all' articolo 148 del codice penale , si applica il procedimento indicato nel presente articolo.
Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero di ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facolta' di nominare un difensore. Ove l'interessato non provveda, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, a nominare un difensore, questi e' nominato d'ufficio dal presidente della sezione o dal magistrato di sorveglianza.
Successivamente il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.
La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta od all'inizio d'ufficio del procedimento.
La competenza per la remissione del debito richiesta da chi non e' piu' detenuto, spetta al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o pena da cui e' stato dimesso".
"Art. 71-bis - (Udienza). - L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato puo' partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.
Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonche', quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.
L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza e' comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione".
Art. 71-ter - (Impugnazioni). - Avverso l'ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applica l'ultimo capoverso dell' articolo 631 del codice di procedura penale ".
"Art. 71-quater - (Comunicazioni). - Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell' articolo 645 del codice di procedura penale ".
"Art. 71-quinquies - (Revoca). - Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell'articolo 54 quando la condanna e' intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalita' stabilite per gli incidenti di esecuzione".
"Art. 71-sexies - (Inammissibilita'). - Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza gia' rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.
Il decreto e' comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facolta' di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.
A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione da' corso al procedimento di sorveglianza".
Entrata in vigore il 2 febbraio 1977
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