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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3634 del registro generale per gli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Vitantonio Laricchiuta, giusta procura in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: All'udienza del 10 Febbraio 2025 il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/12/2024 i ricorrenti in epigrafe - coniugi separati giusta convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 08/04/2024 trascritta nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Foggia (n. 126, parte 2, serie C, Anno
1 2024) - hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in Foggia il 03.06.2011.
All' udienza del 10 Febbraio 2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
pertanto, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
************
L'istanza congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Non v'è dubbio che i coniugi vivono separati ininterrottamente dall'accordo di negoziazione assistita di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni descritte nel ricorso congiunto.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge e a far data dall'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita;
mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalla loro unione sono nati i figli minori (il 26.01.2014) e (il 17.1.2016). Per_1 Per_2
Le condizioni concordate tra le parti sono conformi al diritto, nonché rispondenti all'interesse della prole e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio su domanda congiunta non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Foggia il 03.06.2011 (atto n. 115, parte II, Serie
A, anno 2011);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato dai coniugi, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Foggia, 18.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3634 del registro generale per gli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Vitantonio Laricchiuta, giusta procura in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: All'udienza del 10 Febbraio 2025 il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/12/2024 i ricorrenti in epigrafe - coniugi separati giusta convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 08/04/2024 trascritta nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Foggia (n. 126, parte 2, serie C, Anno
1 2024) - hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in Foggia il 03.06.2011.
All' udienza del 10 Febbraio 2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
pertanto, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
************
L'istanza congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Non v'è dubbio che i coniugi vivono separati ininterrottamente dall'accordo di negoziazione assistita di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni descritte nel ricorso congiunto.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge e a far data dall'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita;
mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalla loro unione sono nati i figli minori (il 26.01.2014) e (il 17.1.2016). Per_1 Per_2
Le condizioni concordate tra le parti sono conformi al diritto, nonché rispondenti all'interesse della prole e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio su domanda congiunta non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Foggia il 03.06.2011 (atto n. 115, parte II, Serie
A, anno 2011);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato dai coniugi, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Foggia, 18.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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