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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/12/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11.12.2025
Causa n. 2608 / 2024
Parte_1
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Zuniga e per la parte convenuta
Avv. Chiavegato
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. NI UM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. NI UM, all'udienza del giorno 11.12.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2608 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 08/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PERDONA' OL e dell'avv. ZUNIGA CARLO MARIA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO Pt_1 P.IVA_2
DANIELA
Motivi della decisione
La società ha convenuto in giudizio l esponendo Parte_1 Pt_1
quanto segue.
Il dipendente Sig. , in data 19 gennaio 2021, mentre svolgeva Parte_2
la sua attività lavorativa alla pressa punzonatrice, subiva un grave infortunio venendo colpito all'occhio destro da una scheggia di metallo. A seguito dell'evento, lo riscontrava la non idoneità della macchina in termini Pt_3
di salute e sicurezza, in particolare, per la non conformità del riparo che non garantiva la protezione in caso di proiezione di materiali, in violazione dell'art. 71 comma 1 del D. Lgs. 81/08. L' comunicava, in data 18 Parte_1
luglio 2023, la volontà di agire in regresso, richiedendo il rimborso di €
1 173.256,40 per le prestazioni erogate e da erogare. nel Parte_1
timore di iniziative giudiziarie, provvedeva al pagamento integrale il giorno
11 agosto 2023. Solo in data 6 febbraio 2024, l su sollecitazione Parte_1
del legale della ricorrente, specificava la composizione del valore capitale della rendita. Da tale specificazione risultava che il valore capitale della rendita (componente principale del regresso) era composto da diverse voci, tra cui € 93.475,61 per danno patrimoniale del Sig. e € 4.097,77 per Pt_2
danno patrimoniale del coniuge, oltre a ratei e interessi accessori per danno patrimoniale, per un totale asseritamente indebito di € 110.454,44. La società ricorrente evidenzia che il Sig. , dopo l'infortunio, ha ripreso Pt_2
regolarmente l'attività con le medesime mansioni, a tempo pieno, e ha ottenuto persino una promozione (a partire da giugno 2022) con un conseguente miglioramento del trattamento economico.
La ricorrente deduce l'inesistenza del diritto di rivalsa dell' per Parte_1
quanto concerne la componente di danno patrimoniale. Si argomenta che, sebbene l riconosca la rendita per danno patrimoniale basandosi Parte_1
su una presunzione legale propria dell'assicurazione sociale, tale presunzione non opera nell'azione di rivalsa contro il datore di lavoro. In sede civilistica, la rivalsa è ammissibile solo se viene accertato che il lavoratore ha effettivamente patito un danno patrimoniale (lucro cessante).
Poiché nel caso di specie non si è verificata alcuna perdita di guadagno – anzi, il lavoratore ha mantenuto il posto e ottenuto un miglioramento retributivo – il pregiudizio da lucro cessante è inesistente. Consegue che l'importo pagato per l'indennizzo del danno patrimoniale (al lavoratore e al coniuge) costituisce un indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Pertanto, chiede: Parte_1
2 1. Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' ad agire Parte_1
in rivalsa per quanto corrisposto al Sig. e alla moglie Parte_2
per danno patrimoniale “permanente”.
2. Dichiarare che quanto pagato a tale titolo costituisce indebito oggettivo.
3. Condannare l alla restituzione della somma di € 110.454,44 Parte_1
(dettagliata nelle singole voci di danno patrimoniale), oltre agli interessi legali dall'esborso fino alla domanda, e a quelli ex art. 1284,
4° comma, c.c., dalla domanda al saldo.
L' sede di Verona si costituisce in giudizio, eccependo Parte_1
l'infondatezza della domanda.
L' conferma l'infortunio e l'accertamento di responsabilità a carico Pt_1
della ditta il cui legale rappresentante, Parte_1 [...]
, è stato condannato con decreto penale del Tribunale di Verona Pt_4
n. 294/24 del 26 marzo 2024. L' ha erogato prestazioni per un totale Pt_1
di € 173.256,40, derivanti da indennità di inabilità temporanea, valore capitale della rendita (accantonato al 17 luglio 2023, pari a € 149.440,31), ratei di rendita e spese mediche. Il danno biologico permanente è stato quantificato al 28% (perdita totale del visus dell'occhio destro).
L'Istituto deduce che la domanda avversaria è priva dei presupposti di legge, non potendosi ravvisare un indebito oggettivo.
L'obbligazione di regresso è sorta indiscutibilmente in capo alla ricorrente a seguito del riconoscimento dell'infortunio e della violazione della normativa di prevenzione infortuni che configura reato (ex artt. 10 e 11 T.U.
1124/1965). ha effettuato il pagamento integrale in data Parte_1
11 agosto 2023, estinguendo l'obbligazione. La contestazione relativa al quantum è successiva alla causa estintiva dell'obbligazione, configurando
3 un tardivo “ius poenitendi”. La ditta avrebbe dovuto contestare le somme richieste prima del pagamento o richiedere i conteggi con l'ordinaria diligenza (art. 1176 c.c.).
L'azione di ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.) presuppone l'inesistenza dell'obbligazione. In questo caso, il debito è sorto con il pagamento delle indennità all'infortunato, pertanto non si può parlare di pagamento non dovuto. Il credito di , attestato dal direttore di sede, è assistito da Pt_1
presunzione di legittimità, superabile solo con contestazioni precise e puntuali.
In via di opposizione all'assunto della ricorrente circa l'assenza di danno patrimoniale (visto che il lavoratore continua a lavorare), l richiama la Pt_1
giurisprudenza di merito e di legittimità che ammette e riconosce il danno patrimoniale in via presuntiva in casi di elevata invalidità permanente (28% nel caso di specie), poiché tale percentuale rende altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica.
1. Rigettare la richiesta di accertamento negativo del diritto di rivalsa dell' confermando l'estinzione dell'obbligazione per avvenuto Pt_1
pagamento [50a].
2. In via del tutto subordinata, rideterminare il danno patrimoniale, anche tramite prova presuntiva e determinazione equitativa, stante l'elevata percentuale di invalidità permanente (28%) [50b, 51].
3. Vittoria di spese e competenze di lite.
Il Giudice, preso atto dell'impossibilità di coltivare ipotesi conciliative, ha fissato udienza di discussione con termine per note difensive e all'udienza odierna ha pronunciato sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
4 ***
Le domande di parte ricorrente sono infondate
L'azione svolta dalla ricorrente è fondata sull'art. 2033 c.c. La società ricorrente sostiene infatti che lnail avrebbe incassato “sine titulo” la somma corrispondente all'indennizzo erogato per la diminuzione della capacità lavorativa.
L'azione di ripetizione di indebito può essere svolta qualora il pagamento sia stato effettuato in mancanza di un titolo o causa giustificatrice del versamento.
Le argomentazioni svolte dalla difesa della società ricorrente non sono condivisibili in quanto si fondano sul seguente assunto: l ha chiesto il Pt_1
pagamento di una somma in parte non dovuta poiché l può agire nei CP_1
confronti del datore di lavoro solo nei limiti del risarcimento ordinariamente dovuto al lavoratore secondo i criteri civilistici.
Tale impostazione non è condivisibile.
L' ha correttamente e legittimamente chiesto alla ricorrente il rimborso Pt_1
di somme integralmente dovute “ex lege” .
La giurisprudenza consolidata ha chiarito che in sede di regresso l' CP_1
deve provare solo la responsabilità dell'infortunio e il costo sopportato, mentre è il datore di lavoro, ove eccepisca l'eccessività della somma pretesa per superamento del limite del danno civilistico, che deve allegare e provare il fatto impeditivo (Cass.18610/2006, Cass.26644/2023). In particolare la Cassazione nella pronuncia n.26931/2023 conferma l'indirizzo secondo cui “In tema di azione di rivalsa dell' ex artt. 10 ed Pt_1
11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, la prova che le erogazioni assicurative, di cui l'Istituto chieda il rimborso, superino il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore infortunato spetta al datore di lavoro che lo
5 eccepisca, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dall'ente” (in motivazione “l' che agisce quale creditore in via di regresso, deve Pt_1
provare la responsabilità civile del datore di lavoro ed il danno, cioè le prestazioni erogate e da erogare in conseguenza dell'infortunio sul lavoro
(in caso di rendita, la sua capitalizzazione); il datore di lavoro che eccepisca la eccessività della somma pretesa, per superamento del limite del danno civilistico, deve provare il fatto impeditivo" (Cass. n. 389 del 1987; Cass. n.
10529 del 2008; Cass. n. 12198 del 2016). “Non si tratta, dunque, solo di una mera difesa, per cui è sufficiente la semplice contestazione, ma di una vera eccezione soggetta agli oneri di allegazione e prova gravante sulla parte che intenda eccepire il fatto impeditivo”. Anche Cass.26644/2023 ha ribadito che si tratta di eccezione in senso lato, e non di una mera difesa o contestazione del quantum, così che ai sensi dell'art.2967 c.c. spetta alla parte che solleva l'eccezione allegare e provare i relativi fatti costitutivi.
La parte ricorrente ha versato integralmente la somma che l aveva il Pt_1
diritto e il dovere di richiedere ex lege in sede di regresso. La società ricorrente ha pagato spontaneamente (quindi non in presenza di titoli giudiziali ovvero di esecuzioni minacciate o in corso), senza nulla eccepire e senza formulare alcuna riserva, riconoscendo quindi che non vi erano da opporre fatti impeditivi o estintivi rispetto alla pretesa dell' . CP_1
Non hanno pregio le argomentazioni di parte ricorrente vertenti su un asserito timore di una azione giudiziale preannunciata (doverosamente) dall' . CP_1
La presente causa è infatti la dimostrazione per tabulas del fatto che la società in questione non teme sicuramente di sottoporre ad un Tribunale le proprie ragioni.
6 Nessuna riserva è stata formulata al momento del pagamento. Non ha rilevanza ha il fatto che la somma richiesta dall' non sia stata Pt_1
scomputata nelle quote di indennizzo per danno biologico e danno patrimoniale nella comunicazione iniziale di Pt_1
La società, tramite i propri consulenti, avrebbe potuto chiedere tutti i chiarimenti necessari agli uffici amministrativi ovvero all'ufficio legale dell' , tenuto conto della rilevante percentuale di inabilità permanente CP_1
riconosciuta al lavoratore. Inoltre, trattandosi di voci di indennizzo che possono essere oggetto di discordi e opinabili valutazioni in sede giudiziale, la società ricorrente avrebbe potuto proficuamente avviare, come di prassi, trattative con gli uffici dell' al fine di rinegoziare in via transattiva Pt_1
l'importo richiesto.
Peraltro, il comportamento “collaborativo” della società ricorrente ha precluso all' la possibilità di agire in giudizio e contrastare ritualmente CP_1
le eventuali eccezioni svolte dalla parte ricorrente.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la società ricorrente avrebbe avuto l'onere di provare di essere incorsa in un errore, riconoscibile dall'altra parte, nella valutazione dei presupposti di fatto e diritto integranti fatti impedivi o estintivi del credito vantato dall' Tale prova non è stata Pt_1
fornita. Sotto tale profilo si deve evidenziare che, come risulta dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta, la società ricorrente, al momento del pagamento, era già pienamente a conoscenza dei fatti che oggi vengono dedotti in giudizio al fine di escludere la debenza dell'indennizzo per la ridotta capacità lavorativa del dipendente infortunato.
Sulla base delle argomentazioni sopra svolte le domande di parte ricorrente devono essere integralmente rigettate.
7 La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese di lite compensate.
Verona, 11.12.2025
IL GIUDICE
NI UM
8
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11.12.2025
Causa n. 2608 / 2024
Parte_1
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Zuniga e per la parte convenuta
Avv. Chiavegato
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. NI UM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. NI UM, all'udienza del giorno 11.12.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2608 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 08/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PERDONA' OL e dell'avv. ZUNIGA CARLO MARIA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO Pt_1 P.IVA_2
DANIELA
Motivi della decisione
La società ha convenuto in giudizio l esponendo Parte_1 Pt_1
quanto segue.
Il dipendente Sig. , in data 19 gennaio 2021, mentre svolgeva Parte_2
la sua attività lavorativa alla pressa punzonatrice, subiva un grave infortunio venendo colpito all'occhio destro da una scheggia di metallo. A seguito dell'evento, lo riscontrava la non idoneità della macchina in termini Pt_3
di salute e sicurezza, in particolare, per la non conformità del riparo che non garantiva la protezione in caso di proiezione di materiali, in violazione dell'art. 71 comma 1 del D. Lgs. 81/08. L' comunicava, in data 18 Parte_1
luglio 2023, la volontà di agire in regresso, richiedendo il rimborso di €
1 173.256,40 per le prestazioni erogate e da erogare. nel Parte_1
timore di iniziative giudiziarie, provvedeva al pagamento integrale il giorno
11 agosto 2023. Solo in data 6 febbraio 2024, l su sollecitazione Parte_1
del legale della ricorrente, specificava la composizione del valore capitale della rendita. Da tale specificazione risultava che il valore capitale della rendita (componente principale del regresso) era composto da diverse voci, tra cui € 93.475,61 per danno patrimoniale del Sig. e € 4.097,77 per Pt_2
danno patrimoniale del coniuge, oltre a ratei e interessi accessori per danno patrimoniale, per un totale asseritamente indebito di € 110.454,44. La società ricorrente evidenzia che il Sig. , dopo l'infortunio, ha ripreso Pt_2
regolarmente l'attività con le medesime mansioni, a tempo pieno, e ha ottenuto persino una promozione (a partire da giugno 2022) con un conseguente miglioramento del trattamento economico.
La ricorrente deduce l'inesistenza del diritto di rivalsa dell' per Parte_1
quanto concerne la componente di danno patrimoniale. Si argomenta che, sebbene l riconosca la rendita per danno patrimoniale basandosi Parte_1
su una presunzione legale propria dell'assicurazione sociale, tale presunzione non opera nell'azione di rivalsa contro il datore di lavoro. In sede civilistica, la rivalsa è ammissibile solo se viene accertato che il lavoratore ha effettivamente patito un danno patrimoniale (lucro cessante).
Poiché nel caso di specie non si è verificata alcuna perdita di guadagno – anzi, il lavoratore ha mantenuto il posto e ottenuto un miglioramento retributivo – il pregiudizio da lucro cessante è inesistente. Consegue che l'importo pagato per l'indennizzo del danno patrimoniale (al lavoratore e al coniuge) costituisce un indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Pertanto, chiede: Parte_1
2 1. Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' ad agire Parte_1
in rivalsa per quanto corrisposto al Sig. e alla moglie Parte_2
per danno patrimoniale “permanente”.
2. Dichiarare che quanto pagato a tale titolo costituisce indebito oggettivo.
3. Condannare l alla restituzione della somma di € 110.454,44 Parte_1
(dettagliata nelle singole voci di danno patrimoniale), oltre agli interessi legali dall'esborso fino alla domanda, e a quelli ex art. 1284,
4° comma, c.c., dalla domanda al saldo.
L' sede di Verona si costituisce in giudizio, eccependo Parte_1
l'infondatezza della domanda.
L' conferma l'infortunio e l'accertamento di responsabilità a carico Pt_1
della ditta il cui legale rappresentante, Parte_1 [...]
, è stato condannato con decreto penale del Tribunale di Verona Pt_4
n. 294/24 del 26 marzo 2024. L' ha erogato prestazioni per un totale Pt_1
di € 173.256,40, derivanti da indennità di inabilità temporanea, valore capitale della rendita (accantonato al 17 luglio 2023, pari a € 149.440,31), ratei di rendita e spese mediche. Il danno biologico permanente è stato quantificato al 28% (perdita totale del visus dell'occhio destro).
L'Istituto deduce che la domanda avversaria è priva dei presupposti di legge, non potendosi ravvisare un indebito oggettivo.
L'obbligazione di regresso è sorta indiscutibilmente in capo alla ricorrente a seguito del riconoscimento dell'infortunio e della violazione della normativa di prevenzione infortuni che configura reato (ex artt. 10 e 11 T.U.
1124/1965). ha effettuato il pagamento integrale in data Parte_1
11 agosto 2023, estinguendo l'obbligazione. La contestazione relativa al quantum è successiva alla causa estintiva dell'obbligazione, configurando
3 un tardivo “ius poenitendi”. La ditta avrebbe dovuto contestare le somme richieste prima del pagamento o richiedere i conteggi con l'ordinaria diligenza (art. 1176 c.c.).
L'azione di ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.) presuppone l'inesistenza dell'obbligazione. In questo caso, il debito è sorto con il pagamento delle indennità all'infortunato, pertanto non si può parlare di pagamento non dovuto. Il credito di , attestato dal direttore di sede, è assistito da Pt_1
presunzione di legittimità, superabile solo con contestazioni precise e puntuali.
In via di opposizione all'assunto della ricorrente circa l'assenza di danno patrimoniale (visto che il lavoratore continua a lavorare), l richiama la Pt_1
giurisprudenza di merito e di legittimità che ammette e riconosce il danno patrimoniale in via presuntiva in casi di elevata invalidità permanente (28% nel caso di specie), poiché tale percentuale rende altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica.
1. Rigettare la richiesta di accertamento negativo del diritto di rivalsa dell' confermando l'estinzione dell'obbligazione per avvenuto Pt_1
pagamento [50a].
2. In via del tutto subordinata, rideterminare il danno patrimoniale, anche tramite prova presuntiva e determinazione equitativa, stante l'elevata percentuale di invalidità permanente (28%) [50b, 51].
3. Vittoria di spese e competenze di lite.
Il Giudice, preso atto dell'impossibilità di coltivare ipotesi conciliative, ha fissato udienza di discussione con termine per note difensive e all'udienza odierna ha pronunciato sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
4 ***
Le domande di parte ricorrente sono infondate
L'azione svolta dalla ricorrente è fondata sull'art. 2033 c.c. La società ricorrente sostiene infatti che lnail avrebbe incassato “sine titulo” la somma corrispondente all'indennizzo erogato per la diminuzione della capacità lavorativa.
L'azione di ripetizione di indebito può essere svolta qualora il pagamento sia stato effettuato in mancanza di un titolo o causa giustificatrice del versamento.
Le argomentazioni svolte dalla difesa della società ricorrente non sono condivisibili in quanto si fondano sul seguente assunto: l ha chiesto il Pt_1
pagamento di una somma in parte non dovuta poiché l può agire nei CP_1
confronti del datore di lavoro solo nei limiti del risarcimento ordinariamente dovuto al lavoratore secondo i criteri civilistici.
Tale impostazione non è condivisibile.
L' ha correttamente e legittimamente chiesto alla ricorrente il rimborso Pt_1
di somme integralmente dovute “ex lege” .
La giurisprudenza consolidata ha chiarito che in sede di regresso l' CP_1
deve provare solo la responsabilità dell'infortunio e il costo sopportato, mentre è il datore di lavoro, ove eccepisca l'eccessività della somma pretesa per superamento del limite del danno civilistico, che deve allegare e provare il fatto impeditivo (Cass.18610/2006, Cass.26644/2023). In particolare la Cassazione nella pronuncia n.26931/2023 conferma l'indirizzo secondo cui “In tema di azione di rivalsa dell' ex artt. 10 ed Pt_1
11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, la prova che le erogazioni assicurative, di cui l'Istituto chieda il rimborso, superino il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore infortunato spetta al datore di lavoro che lo
5 eccepisca, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dall'ente” (in motivazione “l' che agisce quale creditore in via di regresso, deve Pt_1
provare la responsabilità civile del datore di lavoro ed il danno, cioè le prestazioni erogate e da erogare in conseguenza dell'infortunio sul lavoro
(in caso di rendita, la sua capitalizzazione); il datore di lavoro che eccepisca la eccessività della somma pretesa, per superamento del limite del danno civilistico, deve provare il fatto impeditivo" (Cass. n. 389 del 1987; Cass. n.
10529 del 2008; Cass. n. 12198 del 2016). “Non si tratta, dunque, solo di una mera difesa, per cui è sufficiente la semplice contestazione, ma di una vera eccezione soggetta agli oneri di allegazione e prova gravante sulla parte che intenda eccepire il fatto impeditivo”. Anche Cass.26644/2023 ha ribadito che si tratta di eccezione in senso lato, e non di una mera difesa o contestazione del quantum, così che ai sensi dell'art.2967 c.c. spetta alla parte che solleva l'eccezione allegare e provare i relativi fatti costitutivi.
La parte ricorrente ha versato integralmente la somma che l aveva il Pt_1
diritto e il dovere di richiedere ex lege in sede di regresso. La società ricorrente ha pagato spontaneamente (quindi non in presenza di titoli giudiziali ovvero di esecuzioni minacciate o in corso), senza nulla eccepire e senza formulare alcuna riserva, riconoscendo quindi che non vi erano da opporre fatti impeditivi o estintivi rispetto alla pretesa dell' . CP_1
Non hanno pregio le argomentazioni di parte ricorrente vertenti su un asserito timore di una azione giudiziale preannunciata (doverosamente) dall' . CP_1
La presente causa è infatti la dimostrazione per tabulas del fatto che la società in questione non teme sicuramente di sottoporre ad un Tribunale le proprie ragioni.
6 Nessuna riserva è stata formulata al momento del pagamento. Non ha rilevanza ha il fatto che la somma richiesta dall' non sia stata Pt_1
scomputata nelle quote di indennizzo per danno biologico e danno patrimoniale nella comunicazione iniziale di Pt_1
La società, tramite i propri consulenti, avrebbe potuto chiedere tutti i chiarimenti necessari agli uffici amministrativi ovvero all'ufficio legale dell' , tenuto conto della rilevante percentuale di inabilità permanente CP_1
riconosciuta al lavoratore. Inoltre, trattandosi di voci di indennizzo che possono essere oggetto di discordi e opinabili valutazioni in sede giudiziale, la società ricorrente avrebbe potuto proficuamente avviare, come di prassi, trattative con gli uffici dell' al fine di rinegoziare in via transattiva Pt_1
l'importo richiesto.
Peraltro, il comportamento “collaborativo” della società ricorrente ha precluso all' la possibilità di agire in giudizio e contrastare ritualmente CP_1
le eventuali eccezioni svolte dalla parte ricorrente.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la società ricorrente avrebbe avuto l'onere di provare di essere incorsa in un errore, riconoscibile dall'altra parte, nella valutazione dei presupposti di fatto e diritto integranti fatti impedivi o estintivi del credito vantato dall' Tale prova non è stata Pt_1
fornita. Sotto tale profilo si deve evidenziare che, come risulta dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta, la società ricorrente, al momento del pagamento, era già pienamente a conoscenza dei fatti che oggi vengono dedotti in giudizio al fine di escludere la debenza dell'indennizzo per la ridotta capacità lavorativa del dipendente infortunato.
Sulla base delle argomentazioni sopra svolte le domande di parte ricorrente devono essere integralmente rigettate.
7 La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese di lite compensate.
Verona, 11.12.2025
IL GIUDICE
NI UM
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