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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa Francesca Lippi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6950/2024 promossa da :
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. FORTE SIMONE, Parte_1 C.F._1
ATTORE
CONTRO
(Cod. Fis. e P.I. n. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ESPOSITO MICHELE ,
CONVENUTA
E CONTRO
(c.f. ), in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dal proprio funzionario delegato dott. LUIGI MALFETTANI
CONVENUTO
E CONTRO
Controparte_3
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 contumace CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della costituzione in giudizio dell' per violazione delle norme sul patrocinio legale. Controparte_1
• In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'inesistenza dell'Intimazione di pagamento n. 04820249007867701000, nonché della presupposta Cartella di pagamento n. 04820170018602862000, per i seguenti motivi:
1. per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, non essendo mai stata ritualmente interrotta;
2. per l'illegittimità, la nullità e l'inesistenza della notifica della prodromica cartella di pagamento, per mancata prova dell'invio e della ricezione della "Raccomandata Informativa" prescritta a pena di inesistenza ex artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73.
pagina 1 di 8 • Per l'effetto, dichiarare nullo, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'Intimazione di pagamento impugnata, unitamente a tutti gli atti propedeutici, dichiarando non dovuta somma alcuna a qualsiasi titolo.
• Con vittoria di spese e compensi di lite, nonché con distrazione delle somme liquidate in favore del difensore costituito."
Parte convenuta, : Controparte_1
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
• Nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice, in quanto inammissibili ed infondate per i motivi esposti.
• Vittoria di spese di lite."
Parte convenuta, : Controparte_4 "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
• In via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell in ordine alle domande CP_2 attoree.
• Per l'effetto, tenere indenne l da qualsiasi conseguenza negativa in punto spese derivante CP_2 dall'accertamento della prescrizione del credito per causa imputabile all'agente della riscossione.
• In ogni caso, con vittoria di spese."
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_5
, il e l , proponendo
[...] Controparte_3 Controparte_4 opposizione all'intimazione di pagamento n. 04820249007867701000 (cfr. prod. 2 ricorrente), notificatagli in data 15 giugno 2024 e della presupposta cartella di pagamento n. 04820170018602862000, asseritamente notificata in data 07.11.2017 e relativa a sanzioni amministrative elevate dall per l'anno Controparte_4
2015.
Nella fattispecie, l'intimazione di pagamento è stata notificata per il pagamento della somma complessiva di € 91.307,64, ma l'odierno ricorrente ha limitato l'opposizione alla sola cartella di pagamento n. 04820170018602862000, per un importo di € 17.740,07.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha allegato i seguenti motivi:
- nullità derivata per mancata notifica dell'atto presupposto attesa l'omessa, e comunque irrituale, notifica della cartella di pagamento, che costituisce presupposto essenziale ed inderogabile di legittimità per gli atti successivi;
la violazione dell'art. 29 D.L. 78/2010 ha comportato la nullità dell'intimazione, così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata: Cass. Civ. SS.UU. 10012/2021;
- difetto di motivazione che ha comportato la nullità dell'intimazione per violazione degli artt. 7 e 17 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990, in quanto l'atto non contiene i calcoli ben articolati e definiti ope legis" che hanno consentito di determinare la somma dovuta, senza contenere una specifica sugli interessi di mora, in contrasto con la giurisprudenza consolidata (Cass., Ord. 10481/2018; Cass. n. 16853/2021);
- intervenuta prescrizione quinquennale che ha comportato l'estinzione del credito, atteso che il debito relativo all'anno 2015 e le sanzioni ex L. n. 689/81 sono soggette a prescrizione quinquennale;
nella fattispecie, il termine quinquennale era già spirato alla data di notifica dell'intimazione 15.06.2024; sul punto ha richiamato il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, sull'efficacia definitivamente estintiva della prescrizione in materia contributiva;
pagina 2 di 8 - nullità dell'atto per sospensione ex lege, poiché in data 24 giugno 2024 è stata inviata istanza di sospensione legale della riscossione ex L. 228/2012 (doc. 3) e il mancato riscontro dell'ente entro 220 giorni ha comportato la sospensione della riscossione e il conseguente annullamento di diritto delle partite, per effetto della mancata risposta da parte dell e degli enti coinvolti. come affermato dalla Cassazione (Ord. Controparte_1
31220/2023, cfr. prod. 4; Sent. 28354/2019).
Ha chiesto, pertanto, la sospensione inaudita altera parte, ravvisando il fumus boni iuris nella fondatezza dei motivi e il periculum in mora in re ipsa, dato il pregiudizio che verrebbe a subire il contribuente dall'imminente azione esecutiva.
Nel costituirsi in giudizio l' ha contestato integralmente le avverse pretese, sostenendo la regolarità CP_6 della notifica della cartella originaria, avvenuta a mani di un familiare convivente in data 07.11.2017 (cfr. prod. 3 A.D.E.R.). Ha allegato, inoltre, la notifica di plurimi atti successivi (intimazioni di pagamento del 29.03.2019, 15.11.2019 e 25.05.2023; comunicazione preventiva di ipoteca del 25.05.2019), asseritamente idonei a interrompere la prescrizione. Ha eccepito, inoltre, l'irretrattabilità del credito per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti, sicché l'intimazione è sindacabile solo per vizi propri, come da giurisprudenza richiamata sul punto (Cass. n. 1901/2020).
Riguardo alla nullità dell'intimazione per violazione degli artt. 7 e 17 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990, in quanto l'atto non conterebbe calcoli ben articolati, l' ne ha evidenziato l'infondatezza in quanto CP_6
l'intimazione è un atto a contenuto strettamente vincolato che indica il riferimento normativo per il calcolo;
il dettaglio del calcolo degli interessi non è necessario, potendo il contribuente "ben risalire alla normativa che ne disciplina l'applicazione"; sul punto ha richiamato la sentenza delle S.U. Cass. civile n. 22281 del 14/07/2022.
Quanto alla nullità dell'atto per sospensione ex lege attesa la pendenza di una richiesta di sospensione ex L. 228/2012, l' ha eccepito che l'istanza dell'attore "non ha i requisiti né formali né sostanziali previsti", CP_6 essendo una "mera istanza di annullamento in autotutela" (cfr. prod. 8). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, l' ha prodotto comunicazione dalla quale emerge che l'autotutela in questione si CP_6 riferisce ad atti diversi dalla cartella di pagamento n. 04820170018602862000 e che i motivi di rigetto Cont dell'istanza, peraltro, sono stati puntualmente comunicati da , con la risposta di data 17/07/2024 (prod. 9).
Si è costituito, altresì, l , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_4 in ordine ai vizi della procedura di riscossione, di esclusiva competenza dell'agente della riscossione. Ha sostenuto che le contestazioni dell'attore (carenza di notifica e prescrizione) attengono ad attività successiva alla formazione del ruolo esecutivo, la cui gestione compete ad . Ogni eventuale Controparte_1 responsabilità, anche in punto spese, è per causa imputabile all'agente della riscossione;
ha richiamato CP_6 sul punto l'art. 39 D.Lgs. 112/1999.
Il è rimasto contumace. Controparte_3
Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., parte attrice ha sollevato la nullità del mandato difensivo conferito ad avvocato del libero foro in violazione del Protocollo d'intesa con l'Avvocatura Generale dello Stato, che impone il patrocinio erariale per l'attività di riscossione;
la difesa di parte attrice ha allegato che la mancanza di una specifica e motivata deliberazione dell'ente ha reso il mandato nullo (Cass. S.U. n. 30008/19; Ord. n. 34191/2022).
Ha inoltre insistito per l'inesistenza della notifica della cartella del 2017, per non avere la convenuta fornito la prova, richiesta a pena di inesistenza dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21889 del 21.07.2023 e ord. n. 26660/2023), della ricezione della raccomandata informativa, nonché per l'invalidità delle notifiche degli atti successivi.
Nel dettaglio ha contestato la validità delle notifiche prodotte da ed in particolare: CP_6
pagina 3 di 8 - la notifica della cartella di pagamento n. 04820249007867701000 in quanto la relata prodotta attesta una consegna a "persona addetta", eccependo, dunque, la "palese ed insanabile inesistenza della notificazione" per mancata prova della spedizione e ricezione della "Raccomandata Informativa", onere indefettibile per il perfezionamento dell'iter;
- le notifiche ex art. 140 c.p.c. che sono nulle per "omessa prova ad opera dell'Agente della Riscossione dell'invio dell'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa Comunale";
Ha disconosciuto espressamente tutta la documentazione prodotta in copia da controparte, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. e, ex artt. 214-215 c.p.c., nonché ogni eventuale sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento.
Sulla costituzione di avvocato del libero Foro l' ha replicato che la controversia non rientra nei casi di CP_6 Co patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura, essendo il Ministero Lavoro contumace. Ha richiamato sul punto Cass. Ord. n. 27639/2024 sulla legittimità dell'incarico esterno.
Quanto notifica degli atti impugnati ne ha sostenuto la ritualità in quanto la notifica della cartella è stata effettuata a mani della moglie, con successivo invio di avviso tramite raccomandata n. 57308406169-8, anch'essa allegata in atti sub. doc. 3.
Sull'onere della prova ha replicato sostenendo che non vi è alcun obbligo di produzione degli originali in quanto il titolo esecutivo è il ruolo e l'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale;
sul punto ha richiamato giurisprudenza di legittimità: Corte di Cassazione, sez. III, 9 giugno 2016 n. 11794/2016.
L'ispettorato ha contestato l'affermazione attorea sulla mancata risposta all'istanza ex L. 228/2012, producendo il documento prot. 27106, attestante che "in data 02.12.2024 questo (...) riscontrava la dichiarazione CP_2 dell' mediante PEC inviata sia ad sia al debitore". Pt_1 CP_6
La causa è stata istruita mediante il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c., e, all'udienza del 20/02/2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con rinvio all'udienza del 07/10/2025 e concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Tanto premesso l'opposizione va accolta per le ragioni che seguono.
Sulla eccepita nullità del mandato difensivo di CP_6
Parte attrice ha eccepito la nullità del mandato difensivo conferito da all'avvocato del libero foro, in CP_6 violazione del Protocollo d'intesa con l'Avvocatura Generale dello Stato che imporrebbe il patrocinio erariale per l'attività di riscossione.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Nella fattispecie l' ha allegato di aver conferito mandato al proprio difensore, avvalendosi delle CP_6 disposizioni di cui all'art. 1 comma 8, D.L. n. 193/ 2016, nonché degli articoli 4 e 17 D.LGs. 18 aprile 2016, n. 50, poiché, da un lato, non risultano disponibili adeguate professionalità interne all'Ente e, dall'altro, non trova applicazione il Protocollo d'Intesa sottoscritto con l'Avvocatura dello Stato, in attuazione del citato art. 1, comma 8, D.L. 193/2016.
Il citato Protocollo d'Intesa tra Avvocatura dello Stato e , al punto 3.3., Controparte_8 Cont prevede che i contenziosi afferenti all'attività di riscossione, l'Avvocatura assume la difesa di :
- azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
- azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace); pagina 4 di 8 - altre liti (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche l'
[...]
; CP_1
- liti innanzi alla Corte di Cassazione.”
Dalla lettura dell'articolo in esame emerge che l'obbligo di rappresentanza processuale da parte dell'Avvocatura dello Stato, non ha luogo nella causa in oggetto in quanto la norma riserva all'Avvocatura dello Stato solo le opposizioni in cui sia parte l' , quale ente impositore e non l'agente riscossore ( ). Controparte_1 CP_6
Nella fattispecie si applica, dunque, la regola di cui all'art.
3.7 del Protocollo: “In tutti i casi in cui la presente Convenzione non preveda il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumerlo, l'Ente può avvalersi ed essere rappresentato da avvocati del libero foro, ovvero – ove consentito – da propri dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente. In tali casi, non si applica la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al R.D. n. 1611 del 1933”.
Inoltre, sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30008/19, hanno chiarito che:
“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: - Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”. E ancora, “quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_1
l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo CP_1 dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
L si può avvalere, pertanto, di avvocati del libero foro anche nei casi riservati Controparte_8 convenzionalmente all'Avvocatura erariale, quando questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio “senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo”.
Sul disconoscimento della documentazione prodotta da parte convenuta.
Parte attrice ha disconosciuto, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., la conformità agli originali della documentazione prodotta in copia da , nonché, ex artt. 214-215 c.p.c., ogni eventuale sottoscrizione CP_6 apposta sugli avvisi di ricevimento. Anche tale eccezione è infondata.
Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “In caso di produzione delle copie delle relate attestanti la notifica delle cartelle di pagamento, le ipotesi di disconoscimento tanto della conformità della copia al suo originale quanto dell'autenticità della sottoscrizione soggiacciono alla disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c e pertanto si danno per riconosciute qualora la parte non le abbia formalmente disconosciute alla prima udienza
o nella prima risposta successiva alla loro produzione. Peraltro, la contestazione di conformità non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti
pagina 5 di 8 per i quali si assume differisca dall'originale” (Sentenza del 17/01/2019 n. 288 - Comm. Trib. Reg. per la Campania Sezione/Collegio 20).
Nel caso di specie, l'attore si è limitato a una contestazione generica e, pertanto, l'eccezione va respinta.
Sulla nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto.
Con la contestazione in esame l'attore ha inteso far accertare giudizialmente la nullità dell'intimazione di pagamento in ragione della nullità e/o irritualità della notifica dell'atto presupposto (la cartella n. 04820170018602862000), asseritamente mai eseguita. Parte attrice ha, infatti, affermato “l'omessa notifica della Cartella di Pagamento n. 04820170018602862000 e, pertanto, la nullità derivata dell'Intimazione impugnata.”.
Dalla documentazione versata in atti da emerge che il plico contente la cartella di pagamento per cui è CP_6 giudizio è stato consegnato a mani di un familiare convivente. La relata di notifica prodotta da datata CP_6
08/11/2017, attesta, infatti, la consegna dell'atto a "Koji Enkeleda", qualificatasi come familiare (cfr. prod. 3
. CP_6
Ciò posto, va rilevato che il primo comma, lett. b-bis) dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dal D.L. n. 223/2006, prescrive “b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. La norma in esame prescrive, dunque, l'obbligo per il messo notificatore di dar notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata, allorquando il consegnatario non sia il destinatario.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 hanno statuito che: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario [...], la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima."
Il richiamato principio di diritto è stato esteso dalla giurisprudenza di legittimità anche al caso della notifica a mani di un familiare. Infatti, la Cassazione ha statuito che: “Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nella sostanza lamentando che alla notifica della cartella avvenuta a mani della moglie convivente, sig.a P.N., non sia seguita la raccomandata informativa di cui all'art. 60 d.P.R. citato. Sul punto, questa Corte ha affermato che in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017). Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, in data 26 maggio 2009, donde trova applicazione la lettera b ii ) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), raccomandata del cui invio dev'essere data prova. Per contro, dall'esame dei fascicoli, emerge che la consegna a mani sita stata fatta da messo comunale e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all'invio della prefata raccomandata, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita” (Cass. Ord. n. 27446/2022). pagina 6 di 8 La giurisprudenza ha ritenuto che - nel caso in cui il consegnatario sia soggetto differente dal destinatario dell'atto - l'invio della raccomandata informativa è un "adempimento essenziale" e la relativa prova deve essere fornita in giudizio. Tra l'altro, come già rilevato, in tale ipotesi la legge (art. 60 d.P.R. n. 600/1973)già prescrive l'obbligo di invio di una comunicazione a mezzo raccomandata per garantire la conoscenza effettiva dell'atto.
Nella fattispecie, non ha prodotto l'avviso di ricevimento di tale seconda raccomandata. In assenza di CP_6 tale prova, il procedimento notificatorio non può dirsi perfezionato e la notifica della cartella di pagamento del 2017 deve considerarsi viziata.
La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente, di esercitare il proprio diritto di difesa impugnando l'atto successivo e deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto (Cass. Sez. Un. 16412 del 2007).
Ne consegue che la nullità dell'atto presupposto, ossia della cartella di pagamento, si propaga anche agli atti cosiddetti consequenziali, come l'intimazione di pagamento. In tal caso, la giurisprudenza è solita qualificare tale invalidità come nullità derivata, giacché essa consegue ad un vizio inerente ad un atto diverso che presenta con quello impugnato un legame logico-funzionale in forza del quale la caducazione dell'uno comporta inevitabile caducazione dell'altro.
In considerazione di quanto precede, va affermata la nullità parziale dell'intimazione di pagamento n. 04820249007867701000 conseguente all'omessa notifica della cartella di pagamento n. 04820170018602862000.
L'accoglimento della domanda per il vizio di omessa notifica dell'atto presupposto assorbe ogni altra censura formulata.
Alla luce delle ragioni esposte, l'opposizione va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, facendo applicazione dei criteri medi di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta. Nei rapporti tra l'opponente e l , si ritiene, per le ragioni esposte, di disporre l'integrale compensazione delle Controparte_4 spese di lite.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.397,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - accoglie la domanda e per l'effetto annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n.
04820249007867701000 relativamente al credito di cui alla cartella n. 04820170018602862000;
- condanna l alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, che Controparte_1 liquida nella misura complessiva di € 3.397,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge ed esborsi;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra l'opponente e l Controparte_4
.
[...]
Genova, 09 dicembre 2025 Il Giudice Francesca Lippi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa Francesca Lippi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6950/2024 promossa da :
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. FORTE SIMONE, Parte_1 C.F._1
ATTORE
CONTRO
(Cod. Fis. e P.I. n. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ESPOSITO MICHELE ,
CONVENUTA
E CONTRO
(c.f. ), in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dal proprio funzionario delegato dott. LUIGI MALFETTANI
CONVENUTO
E CONTRO
Controparte_3
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 contumace CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della costituzione in giudizio dell' per violazione delle norme sul patrocinio legale. Controparte_1
• In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'inesistenza dell'Intimazione di pagamento n. 04820249007867701000, nonché della presupposta Cartella di pagamento n. 04820170018602862000, per i seguenti motivi:
1. per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, non essendo mai stata ritualmente interrotta;
2. per l'illegittimità, la nullità e l'inesistenza della notifica della prodromica cartella di pagamento, per mancata prova dell'invio e della ricezione della "Raccomandata Informativa" prescritta a pena di inesistenza ex artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73.
pagina 1 di 8 • Per l'effetto, dichiarare nullo, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'Intimazione di pagamento impugnata, unitamente a tutti gli atti propedeutici, dichiarando non dovuta somma alcuna a qualsiasi titolo.
• Con vittoria di spese e compensi di lite, nonché con distrazione delle somme liquidate in favore del difensore costituito."
Parte convenuta, : Controparte_1
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
• Nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice, in quanto inammissibili ed infondate per i motivi esposti.
• Vittoria di spese di lite."
Parte convenuta, : Controparte_4 "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
• In via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell in ordine alle domande CP_2 attoree.
• Per l'effetto, tenere indenne l da qualsiasi conseguenza negativa in punto spese derivante CP_2 dall'accertamento della prescrizione del credito per causa imputabile all'agente della riscossione.
• In ogni caso, con vittoria di spese."
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_5
, il e l , proponendo
[...] Controparte_3 Controparte_4 opposizione all'intimazione di pagamento n. 04820249007867701000 (cfr. prod. 2 ricorrente), notificatagli in data 15 giugno 2024 e della presupposta cartella di pagamento n. 04820170018602862000, asseritamente notificata in data 07.11.2017 e relativa a sanzioni amministrative elevate dall per l'anno Controparte_4
2015.
Nella fattispecie, l'intimazione di pagamento è stata notificata per il pagamento della somma complessiva di € 91.307,64, ma l'odierno ricorrente ha limitato l'opposizione alla sola cartella di pagamento n. 04820170018602862000, per un importo di € 17.740,07.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha allegato i seguenti motivi:
- nullità derivata per mancata notifica dell'atto presupposto attesa l'omessa, e comunque irrituale, notifica della cartella di pagamento, che costituisce presupposto essenziale ed inderogabile di legittimità per gli atti successivi;
la violazione dell'art. 29 D.L. 78/2010 ha comportato la nullità dell'intimazione, così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata: Cass. Civ. SS.UU. 10012/2021;
- difetto di motivazione che ha comportato la nullità dell'intimazione per violazione degli artt. 7 e 17 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990, in quanto l'atto non contiene i calcoli ben articolati e definiti ope legis" che hanno consentito di determinare la somma dovuta, senza contenere una specifica sugli interessi di mora, in contrasto con la giurisprudenza consolidata (Cass., Ord. 10481/2018; Cass. n. 16853/2021);
- intervenuta prescrizione quinquennale che ha comportato l'estinzione del credito, atteso che il debito relativo all'anno 2015 e le sanzioni ex L. n. 689/81 sono soggette a prescrizione quinquennale;
nella fattispecie, il termine quinquennale era già spirato alla data di notifica dell'intimazione 15.06.2024; sul punto ha richiamato il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, sull'efficacia definitivamente estintiva della prescrizione in materia contributiva;
pagina 2 di 8 - nullità dell'atto per sospensione ex lege, poiché in data 24 giugno 2024 è stata inviata istanza di sospensione legale della riscossione ex L. 228/2012 (doc. 3) e il mancato riscontro dell'ente entro 220 giorni ha comportato la sospensione della riscossione e il conseguente annullamento di diritto delle partite, per effetto della mancata risposta da parte dell e degli enti coinvolti. come affermato dalla Cassazione (Ord. Controparte_1
31220/2023, cfr. prod. 4; Sent. 28354/2019).
Ha chiesto, pertanto, la sospensione inaudita altera parte, ravvisando il fumus boni iuris nella fondatezza dei motivi e il periculum in mora in re ipsa, dato il pregiudizio che verrebbe a subire il contribuente dall'imminente azione esecutiva.
Nel costituirsi in giudizio l' ha contestato integralmente le avverse pretese, sostenendo la regolarità CP_6 della notifica della cartella originaria, avvenuta a mani di un familiare convivente in data 07.11.2017 (cfr. prod. 3 A.D.E.R.). Ha allegato, inoltre, la notifica di plurimi atti successivi (intimazioni di pagamento del 29.03.2019, 15.11.2019 e 25.05.2023; comunicazione preventiva di ipoteca del 25.05.2019), asseritamente idonei a interrompere la prescrizione. Ha eccepito, inoltre, l'irretrattabilità del credito per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti, sicché l'intimazione è sindacabile solo per vizi propri, come da giurisprudenza richiamata sul punto (Cass. n. 1901/2020).
Riguardo alla nullità dell'intimazione per violazione degli artt. 7 e 17 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990, in quanto l'atto non conterebbe calcoli ben articolati, l' ne ha evidenziato l'infondatezza in quanto CP_6
l'intimazione è un atto a contenuto strettamente vincolato che indica il riferimento normativo per il calcolo;
il dettaglio del calcolo degli interessi non è necessario, potendo il contribuente "ben risalire alla normativa che ne disciplina l'applicazione"; sul punto ha richiamato la sentenza delle S.U. Cass. civile n. 22281 del 14/07/2022.
Quanto alla nullità dell'atto per sospensione ex lege attesa la pendenza di una richiesta di sospensione ex L. 228/2012, l' ha eccepito che l'istanza dell'attore "non ha i requisiti né formali né sostanziali previsti", CP_6 essendo una "mera istanza di annullamento in autotutela" (cfr. prod. 8). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, l' ha prodotto comunicazione dalla quale emerge che l'autotutela in questione si CP_6 riferisce ad atti diversi dalla cartella di pagamento n. 04820170018602862000 e che i motivi di rigetto Cont dell'istanza, peraltro, sono stati puntualmente comunicati da , con la risposta di data 17/07/2024 (prod. 9).
Si è costituito, altresì, l , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_4 in ordine ai vizi della procedura di riscossione, di esclusiva competenza dell'agente della riscossione. Ha sostenuto che le contestazioni dell'attore (carenza di notifica e prescrizione) attengono ad attività successiva alla formazione del ruolo esecutivo, la cui gestione compete ad . Ogni eventuale Controparte_1 responsabilità, anche in punto spese, è per causa imputabile all'agente della riscossione;
ha richiamato CP_6 sul punto l'art. 39 D.Lgs. 112/1999.
Il è rimasto contumace. Controparte_3
Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., parte attrice ha sollevato la nullità del mandato difensivo conferito ad avvocato del libero foro in violazione del Protocollo d'intesa con l'Avvocatura Generale dello Stato, che impone il patrocinio erariale per l'attività di riscossione;
la difesa di parte attrice ha allegato che la mancanza di una specifica e motivata deliberazione dell'ente ha reso il mandato nullo (Cass. S.U. n. 30008/19; Ord. n. 34191/2022).
Ha inoltre insistito per l'inesistenza della notifica della cartella del 2017, per non avere la convenuta fornito la prova, richiesta a pena di inesistenza dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21889 del 21.07.2023 e ord. n. 26660/2023), della ricezione della raccomandata informativa, nonché per l'invalidità delle notifiche degli atti successivi.
Nel dettaglio ha contestato la validità delle notifiche prodotte da ed in particolare: CP_6
pagina 3 di 8 - la notifica della cartella di pagamento n. 04820249007867701000 in quanto la relata prodotta attesta una consegna a "persona addetta", eccependo, dunque, la "palese ed insanabile inesistenza della notificazione" per mancata prova della spedizione e ricezione della "Raccomandata Informativa", onere indefettibile per il perfezionamento dell'iter;
- le notifiche ex art. 140 c.p.c. che sono nulle per "omessa prova ad opera dell'Agente della Riscossione dell'invio dell'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa Comunale";
Ha disconosciuto espressamente tutta la documentazione prodotta in copia da controparte, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. e, ex artt. 214-215 c.p.c., nonché ogni eventuale sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento.
Sulla costituzione di avvocato del libero Foro l' ha replicato che la controversia non rientra nei casi di CP_6 Co patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura, essendo il Ministero Lavoro contumace. Ha richiamato sul punto Cass. Ord. n. 27639/2024 sulla legittimità dell'incarico esterno.
Quanto notifica degli atti impugnati ne ha sostenuto la ritualità in quanto la notifica della cartella è stata effettuata a mani della moglie, con successivo invio di avviso tramite raccomandata n. 57308406169-8, anch'essa allegata in atti sub. doc. 3.
Sull'onere della prova ha replicato sostenendo che non vi è alcun obbligo di produzione degli originali in quanto il titolo esecutivo è il ruolo e l'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale;
sul punto ha richiamato giurisprudenza di legittimità: Corte di Cassazione, sez. III, 9 giugno 2016 n. 11794/2016.
L'ispettorato ha contestato l'affermazione attorea sulla mancata risposta all'istanza ex L. 228/2012, producendo il documento prot. 27106, attestante che "in data 02.12.2024 questo (...) riscontrava la dichiarazione CP_2 dell' mediante PEC inviata sia ad sia al debitore". Pt_1 CP_6
La causa è stata istruita mediante il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c., e, all'udienza del 20/02/2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con rinvio all'udienza del 07/10/2025 e concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Tanto premesso l'opposizione va accolta per le ragioni che seguono.
Sulla eccepita nullità del mandato difensivo di CP_6
Parte attrice ha eccepito la nullità del mandato difensivo conferito da all'avvocato del libero foro, in CP_6 violazione del Protocollo d'intesa con l'Avvocatura Generale dello Stato che imporrebbe il patrocinio erariale per l'attività di riscossione.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Nella fattispecie l' ha allegato di aver conferito mandato al proprio difensore, avvalendosi delle CP_6 disposizioni di cui all'art. 1 comma 8, D.L. n. 193/ 2016, nonché degli articoli 4 e 17 D.LGs. 18 aprile 2016, n. 50, poiché, da un lato, non risultano disponibili adeguate professionalità interne all'Ente e, dall'altro, non trova applicazione il Protocollo d'Intesa sottoscritto con l'Avvocatura dello Stato, in attuazione del citato art. 1, comma 8, D.L. 193/2016.
Il citato Protocollo d'Intesa tra Avvocatura dello Stato e , al punto 3.3., Controparte_8 Cont prevede che i contenziosi afferenti all'attività di riscossione, l'Avvocatura assume la difesa di :
- azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
- azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace); pagina 4 di 8 - altre liti (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche l'
[...]
; CP_1
- liti innanzi alla Corte di Cassazione.”
Dalla lettura dell'articolo in esame emerge che l'obbligo di rappresentanza processuale da parte dell'Avvocatura dello Stato, non ha luogo nella causa in oggetto in quanto la norma riserva all'Avvocatura dello Stato solo le opposizioni in cui sia parte l' , quale ente impositore e non l'agente riscossore ( ). Controparte_1 CP_6
Nella fattispecie si applica, dunque, la regola di cui all'art.
3.7 del Protocollo: “In tutti i casi in cui la presente Convenzione non preveda il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumerlo, l'Ente può avvalersi ed essere rappresentato da avvocati del libero foro, ovvero – ove consentito – da propri dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente. In tali casi, non si applica la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al R.D. n. 1611 del 1933”.
Inoltre, sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30008/19, hanno chiarito che:
“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: - Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”. E ancora, “quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_1
l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo CP_1 dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
L si può avvalere, pertanto, di avvocati del libero foro anche nei casi riservati Controparte_8 convenzionalmente all'Avvocatura erariale, quando questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio “senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo”.
Sul disconoscimento della documentazione prodotta da parte convenuta.
Parte attrice ha disconosciuto, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., la conformità agli originali della documentazione prodotta in copia da , nonché, ex artt. 214-215 c.p.c., ogni eventuale sottoscrizione CP_6 apposta sugli avvisi di ricevimento. Anche tale eccezione è infondata.
Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “In caso di produzione delle copie delle relate attestanti la notifica delle cartelle di pagamento, le ipotesi di disconoscimento tanto della conformità della copia al suo originale quanto dell'autenticità della sottoscrizione soggiacciono alla disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c e pertanto si danno per riconosciute qualora la parte non le abbia formalmente disconosciute alla prima udienza
o nella prima risposta successiva alla loro produzione. Peraltro, la contestazione di conformità non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti
pagina 5 di 8 per i quali si assume differisca dall'originale” (Sentenza del 17/01/2019 n. 288 - Comm. Trib. Reg. per la Campania Sezione/Collegio 20).
Nel caso di specie, l'attore si è limitato a una contestazione generica e, pertanto, l'eccezione va respinta.
Sulla nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto.
Con la contestazione in esame l'attore ha inteso far accertare giudizialmente la nullità dell'intimazione di pagamento in ragione della nullità e/o irritualità della notifica dell'atto presupposto (la cartella n. 04820170018602862000), asseritamente mai eseguita. Parte attrice ha, infatti, affermato “l'omessa notifica della Cartella di Pagamento n. 04820170018602862000 e, pertanto, la nullità derivata dell'Intimazione impugnata.”.
Dalla documentazione versata in atti da emerge che il plico contente la cartella di pagamento per cui è CP_6 giudizio è stato consegnato a mani di un familiare convivente. La relata di notifica prodotta da datata CP_6
08/11/2017, attesta, infatti, la consegna dell'atto a "Koji Enkeleda", qualificatasi come familiare (cfr. prod. 3
. CP_6
Ciò posto, va rilevato che il primo comma, lett. b-bis) dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dal D.L. n. 223/2006, prescrive “b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. La norma in esame prescrive, dunque, l'obbligo per il messo notificatore di dar notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata, allorquando il consegnatario non sia il destinatario.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 hanno statuito che: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario [...], la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima."
Il richiamato principio di diritto è stato esteso dalla giurisprudenza di legittimità anche al caso della notifica a mani di un familiare. Infatti, la Cassazione ha statuito che: “Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nella sostanza lamentando che alla notifica della cartella avvenuta a mani della moglie convivente, sig.a P.N., non sia seguita la raccomandata informativa di cui all'art. 60 d.P.R. citato. Sul punto, questa Corte ha affermato che in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017). Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, in data 26 maggio 2009, donde trova applicazione la lettera b ii ) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), raccomandata del cui invio dev'essere data prova. Per contro, dall'esame dei fascicoli, emerge che la consegna a mani sita stata fatta da messo comunale e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all'invio della prefata raccomandata, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita” (Cass. Ord. n. 27446/2022). pagina 6 di 8 La giurisprudenza ha ritenuto che - nel caso in cui il consegnatario sia soggetto differente dal destinatario dell'atto - l'invio della raccomandata informativa è un "adempimento essenziale" e la relativa prova deve essere fornita in giudizio. Tra l'altro, come già rilevato, in tale ipotesi la legge (art. 60 d.P.R. n. 600/1973)già prescrive l'obbligo di invio di una comunicazione a mezzo raccomandata per garantire la conoscenza effettiva dell'atto.
Nella fattispecie, non ha prodotto l'avviso di ricevimento di tale seconda raccomandata. In assenza di CP_6 tale prova, il procedimento notificatorio non può dirsi perfezionato e la notifica della cartella di pagamento del 2017 deve considerarsi viziata.
La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente, di esercitare il proprio diritto di difesa impugnando l'atto successivo e deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto (Cass. Sez. Un. 16412 del 2007).
Ne consegue che la nullità dell'atto presupposto, ossia della cartella di pagamento, si propaga anche agli atti cosiddetti consequenziali, come l'intimazione di pagamento. In tal caso, la giurisprudenza è solita qualificare tale invalidità come nullità derivata, giacché essa consegue ad un vizio inerente ad un atto diverso che presenta con quello impugnato un legame logico-funzionale in forza del quale la caducazione dell'uno comporta inevitabile caducazione dell'altro.
In considerazione di quanto precede, va affermata la nullità parziale dell'intimazione di pagamento n. 04820249007867701000 conseguente all'omessa notifica della cartella di pagamento n. 04820170018602862000.
L'accoglimento della domanda per il vizio di omessa notifica dell'atto presupposto assorbe ogni altra censura formulata.
Alla luce delle ragioni esposte, l'opposizione va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, facendo applicazione dei criteri medi di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta. Nei rapporti tra l'opponente e l , si ritiene, per le ragioni esposte, di disporre l'integrale compensazione delle Controparte_4 spese di lite.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.397,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - accoglie la domanda e per l'effetto annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n.
04820249007867701000 relativamente al credito di cui alla cartella n. 04820170018602862000;
- condanna l alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, che Controparte_1 liquida nella misura complessiva di € 3.397,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge ed esborsi;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra l'opponente e l Controparte_4
.
[...]
Genova, 09 dicembre 2025 Il Giudice Francesca Lippi
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