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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5661 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2768/2025 RG VG promossa congiuntamente
da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Floriana Caronda, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e Parte_2 C.F._2
difesa dall'avv. Floriana Caronda presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. 1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.06.2025, i coniugi e , premesso di Parte_1 Parte_2
essersi separati, giusta decreto di omologa n. 1523/2022 emesso dal Tribunale di Catania il
09.06.2022, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Catania, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione erano nati i figli (il 31.03.2000), maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, e (il 05.05.2005), maggiorenne ma non ancora Per_2
autosufficiente dal punto di vista economico, in quanto studentessa.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa del 09.06.2022 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che:
“1) I coniugi potranno vivere separati e fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con facoltà di darsene reciproca comunicazione.
2) Il signor verserà mensilmente, in favore della signora , la Parte_1 Parte_2
somma complessiva di €400,00 (euro quattrocento/00), per il mantenimento ordinario della figlia , studentessa, somma da rivalutare secondo gli indici ISTAT del Per_2
costo della vita di operai e impiegati, mentre l'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla signora Pt_2
3) Entrambi i coniugi parteciperanno nella misura del 50% alle spese mediche e 2 straordinarie (sportive, di istruzione, etc.) in favore della figlia, da concordarsi preventivamente e previa esibizione di adeguato giustificativo di spesa, intendendosi per spese mediche straordinarie tutto ciò che non viene erogato dal servizio sanitario nazionale. I ricorrenti, in ogni caso, per la determinazione delle predette spese rinviano espressamente alle Linee guida sul mantenimento dei figli del Tribunale di Catania.
4) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emanando provvedimento e di emettere ogni altra conseguente statuizione.
5) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano congiuntamente ad ogni forma di reciproco mantenimento nonché ad ulteriori richieste, presenti e future, ritenendosi integralmente soddisfatte dagli accordi quivi intervenuti.
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere provveduto a regolamentare tra loro ogni ulteriore questione patrimoniale e di non avere, reciprocamente, null'altro a pretendere”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania il
24.09.1994 tra e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Parte_1 Parte_2
dello Stato Civile del Comune di Catania al n. 856, parte II, serie A, anno 1994, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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