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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2403/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalla – già Controparte_1
Cont Avvocato Antonio AC ed altri - (C.F. ) e per essa dall'Avv. Antonio P.IVA_2
AC (C.F. – PEC: ), C.F._1 Email_1 unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Federico Lerro (C.F.: , ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Largo Arrigo VII, 4
Appellante
E
(P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_3 P.IVA_3
AL CI (C.F. – PEC: C.F._3
E
.salerno. ) e ON MO (C.F: Email_2 CP_4
– PEC: , elettivamente domiciliata C.F._4 Email_4 presso U.O.C. in Via Alimena, 8 Controparte_5 CP_3
Appellata
Conclusioni
Per Parte_1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, annullare e/o riformare l'Ordinanza ex art. 702 bis cpc RG n.
5003/19 comunicata in data 14/11/2019 e non notificata dal Tribunale Ordinario di Cosenza in quanto errata, infondata ed ingiustamente lesiva dei diritti dell'odierno appellante per i motivi esposti e, per l'effetto accogliere le conclusioni del ricorso ad istanza Analisi Dott. Parte_1
e precisamente: Parte_2
1) in via principale, dichiarare il parziale inadempimento della relativamente alla Parte_3 remunerazione delle prestazioni erogate nel biennio 2012 - 2013 e, conseguentemente condannarla al pagamento dell'importo di € 87.851,34 pari al valore monetario dell'illegittima decurtazione tariffaria imposta nel periodo in questione, oltre interessi al saggio di cui al D. Lgs.
n. 231 del 2002 dalle singole scadenze di ogni singola fattura sino al saldo o, comunque, dalla data di deposito del presente ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c. come modificato;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, per i motivi esposti, condannare la , a risarcire il danno Parte_3 patrimoniale patito dal a fronte ed a seguito della Parte_1 illegittima imposizione dell'ultrattività della decurtazione tariffaria prevista dall'art. 1, comma
796, lettera o) della Legge n. 296/2006 posta in essere per il biennio 2012 - 2013. Danno quantificato € 87.851,34 oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, giusta applicazione del novellato 1284 c.c., o nella diversa somma ritenuta provata e di giustizia.
3) in via alternativa alle domande che precedono, sempre per i motivi esposti, condannare la
[...]
ad indennizzare il ai sensi e per gli effetti Pt_3 Parte_1 dell'art. 2041 c.c. dell'ingiustificato depauperamento patito a fronte ed a seguito dell'illegittima ultrattività della decurtazione tariffaria sulla remunerazione delle prestazioni erogate nel biennio
2012 - 2013. Indennizzo da quantificarsi nella predetta somma di € 87.851,34 oltre interessi, o nella diversa somma provata e di giustizia.
4) Con vittoria di spese, tra cui il rimborso del contributo unificato, spese generali, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per l' : Controparte_3
“C H I E D E
Che l'Ecc.ma Corte D'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, che tutte si impugnano e contestano, “Voglia, previa ogni declaratoria del caso e di legge, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., non avendo “una ragionevole probabilità di essere accolto”, sotto i molteplici profili qui di seguito evidenziati;
sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., poiché non vi sono specifici motivi di censura, limitandosi parte avversaria a riprodurre e riportare le singole argomentazioni che sono state già esaminate e rigettate dal Giudice di primo grado;
dichiarare, altresì, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere controparte introdotto nuove questioni di diritto ed elementi in punto di fatto che non possono trovare ingresso nel presente grado di giudizio, trattandosi di nuovi temi d'indagine, il cui esame
è precluso al giudice di secondo grado.
Nel merito
Rigettare il proposto appello e confermare totalmente l'Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Cosenza in data 14/11/2019 a definizione del giudizio R.G. n. 5003/2018, Repert.
n. 2629/2019 del 18.11.2019 sia sotto il preliminare profilo della inammissibilità, ex art. 345
c.p.c., che della sua infondatezza per tutti i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13 dicembre 2019,
[...] ha proposto appello avvero l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Parte_1
Tribunale di Cosenza in data 14 novembre 2019, non notificata, con la quale erano state rigettate le richieste avanzate nei confronti dell' Controparte_3
• di dichiarare il parziale inadempimento dell' relativamente alla CP_6 remunerazione delle prestazioni erogate nel biennio 2012/2013, Parte
• di condannare l' al pagamento dell'importo di euro 87.851,34, pari al valore monetario della illegittima decurtazione tariffaria imposta nel suddetto periodo, oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002,
• in via subordinata, di condannarla al risarcimento del danno patrimoniale patito,
• in via alternativa, di condannarla al pagamento dell'indennizzo per l'ingiustificato depauperamento ex art. 2041 c.c., ed era stata disposta la sua condanna al pagamento delle spese di lite1.
Giova precisare che il Tribunale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha rigettato la domanda principale e quelle subordinate sulla scorta del rilievo che il contratto stipulato tra ricorrente e resistente aveva previsto esplicitamente l'applicazione di uno sconto del 20% sulle tariffe, in conformità all'art. 1, comma 796, lettera o) della legge n. 296/2006, deducendone la conseguenza che non vi era alcuna illegittima decurtazione tariffaria né un comportamento illecito da parte dell' CP_6
Il Giudice di prime cure ha rigettato, infine, la domanda di indebito arricchimento in Parte ragione della considerazione a mente della quale l'attribuzione patrimoniale effettuata dall' era giustificata dalla validità della clausola contrattuale di cui all'art. 7.1, concretamente operante nel caso di specie.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto un primo ed articolato motivo, rubricato
“Sulle previsioni contrattuali. Difetto di motivazione e omessa pronuncia” (sul quale più diffusamente, infra), con il quale ha denunciato l'errore del giudice di prime cure, assumendo di essere a cospetto della elusione del richiesto scrutinio circa la legittimità delle clausole contrattuali per dedotta contrarietà alla legge e/o contrasto alla legislazione vigente.
Con il secondo motivo, l'appellante ha denunciato la mancata, positiva, valutazione della domanda di risarcimento danni per invocata “responsabilità aquiliana determinata dalla violazione di legge da parte dell'Amministrazione sanitaria”.
Infine, il ha lamentato l'omessa considerazione della fondatezza Parte_5 della richiesta di indennizzo ex art 2041 c.c.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo Controparte_3 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, invocandone il rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza.
La Corte, all'udienza del 24 novembre 2020, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, ha rinviato la causa all'udienza del 23 maggio 2023 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 25 giugno 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, il Collegio ha assegnato la causa a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine fissato, le parti costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali;
solo parte appellante ha depositato le memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, poiché dalla lettura dell'atto di gravame è possibile ricavare l'indicazione gli errori imputati al Tribunale e le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad una decisione di segno contrario.
Quanto invece all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., occorre precisare che essa non può essere valutata in questa fase, atteso che secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis andava delibata alla prima udienza di trattazione del gravame, sentite le parti.
§2
Con il primo, articolato, motivo di impugnazione, l'appellante ha sottoposto a diffusa critica l'ordinanza resa dal Tribunale di Cosenza, proponendo reiteratamente la tesi secondo la quale - contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure - il rinvio operato in sede contrattuale alle previsioni contenute nella l'art. 1, comma 796, lettera O) della Legge n. 296 del
2006, con connessa operatività dello sconto rispetto al costo delle prestazioni nella misura del
20%, non potesse essere ritenuto valido avuto riguardo alla acclarata efficacia della previsione soltanto per ciò che concerneva il triennio 2007-2009.
Ancor più nello specifico, la parte appellante, ha sostenuto che l'intervenuta perdita di efficacia temporale della previsione normativa valesse a rendere nulla la relativa clausola sottoscritta nei contratti sottoscritti dalle parti ai sensi dell'art. 1419 c.c.
Sulla scorta della ritenuta nullità del contratto in parte qua, ha reiterato la tesi circa la Parte integrale dovutezza delle somme reclamate, invocando la condanna dell' al loro pagamento.
La tesi non appare meritevole di accoglimento per plurimi motivi.
Viene all'attenzione della Corte la specifica motivazione spesa sul punto dal Tribunale di
Cosenza che, per come espressamente riconosciuto dall'appellante, non ha negato la “impossibile ultra attiva applicazione dell'art. 1 comma 796 lett. O) della legge 297/2006”, ma ha ritenuto di essere a cospetto di convenzionale richiamo ad un metodo di determinazione dei compensi:
Così ha motivato il primo Giudice: “in realtà, ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo stipulato in data 21 dicembre 2012, prodotti in atti, “per ciascuna prestazione sanitaria resa nel rispetto della normativa applicabile e del presente contratto, l'asp si obbliga a corrispondere all'erogatore un importo calcolato applicando la tariffa tempo per tempo vigente, come ridotto degli sconti tariffari previsti dall'articolo un comma 769 lett. O) della legge 27 dicembre 2006 numero 296”. Il successivo articolo 7.2 prevede, inoltre che “il corrispettivo così stabilito è onnicomprensivo e remunerativo di ogni onere, costo e spesa che l'erogatore dovrà sostenere per l'esercizio delle prestazioni sanitarie”. Dal tenore dell'accordo sul richiamato emerge chiaramente come parte ricorrente, nell'esercizio dell'autonomia privata, ha espressamente accettato di applicare, alla remunerazione delle prestazioni sanitarie rese nell'anno 2012 2013, la tariffa regionale tempo per tempo vigente ridotta degli sconti previsti dall'articolo uno comma
796 lett. O) della legge 296 2006, pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni previste dal decreto del Ministero della Sanità 22 luglio 1996”.
Il Tribunale, in altri termini, ha ritenuto che le parti in sede contrattuale avessero inteso parametrare il prezzo delle prestazioni ad un criterio esposto in sede legislativa.
Che la norma in questione afferisca al periodo 2007/2009 non vale certo a ritenere di essere a cospetto – per come ritiene l'appellante – di clausola nulla.
E tanto per una pluralità di ragioni:
1) non sussiste norma che preveda la nullità della relativa pattuizione, né è stata indicata la eventuale motivazione della sanzione invocata;
2) gli accordi sono stati sottoscritti quando l'efficacia della disposizione normativa era ormai cessata per decorso del termine fissato.
Ne discende che correttamente il Tribunale ha ritenuto di essere a cospetto di esercizio di autonomia negoziale nella determinazione dell'oggetto del rapporto: “Il suddetto decreto e la misura ivi contenuta, quindi, trovano applicazioni indirette esclusivamente come espressione della volontà pattizia di parametrare l'importo finale della remunerazione alla tariffa vigente diminuita nella misura del 20%”.
Né miglior sorte può avere la invocata valutazione circa “le impari condizioni genetiche del contratto, con l'amministrazione committente quale contraente forte che dapprima emana il quadro normativo (delibere regionali) e quindi detta le condizioni minute del testo contrattuale a cui il privato non può che aderire (o non sottoscrivere e quindi non erogare le prestazioni, escludendosi dal settore di mercato di riferimento) ed il laboratorio accreditato quale contraente debole costretto ad aderire e sottoscrivere il contratto come predisposto, rilevano al fine di valutare il grado di “resistenza” del testo pattizio rispetto al giudizio di legittimità”.
Non è dato apprezzare alcun profilo di invalidità della relativa clausola sulla scorta delle argomentazioni, generiche, sopra riportate e proposte dall'appellante.
Ne consegue, in tutta evidenza, la carenza di prova di fondatezza nel primo motivo di impugnazione.
§3 Le considerazioni che precedono diventano poi rilevanti anche al fine di valutare, ed escludere, il pregio del secondo dei motivi di impugnazione, con il quale
[...] ha lamentato la mancata affermazione della “responsabilità Parte_1 extracontrattuale dell , determinata dalla violazione di legge”. Controparte_3
Ancora una volta, sulla scorta della ritenuta liceità della condotta tenuta dalla odierna appellata in relazione agli obblighi contrattuali nascenti dai negozi giuridici sottoscritti, non può non osservarsi la carenza di fondamento della domanda.
E se è pur vero che il Giudice di primo grado non ha preso in considerazione la relativa richiesta, è d'altro canto necessario osservare che difettavano e difettano strutturalmente le condizioni per poter accedere alla sua positiva valutazione.
Come è noto, infatti, il presupposto normativo del principio generale della responsabilità aquiliana risiede nella tenuta da parte del soggetto convenuto di condotta non iure e contra ius.
Nel caso in esame, deve mettersi in evidenza che proprio il rispetto delle pattuizioni, in alcuna misura da ritenere invalide, determina strutturalmente ogni impossibile operatività del dettato dell'articolo 2043 c.c., non ricorrendo la illiceità della condotta.
L'appello, senza indugiare ulteriormente, merita di essere rigettato anche per ciò che concerne il secondo motivo di impugnazione.
§4
In ultimo, deve essere valutata la parte dell'impugnazione dedicata alla censura dell'omesso accoglimento della domanda subordinata avanzata ai sensi dell'articolo 2041 c.c. da
[...]
Parte_1
Giova ancora una volta prendere le mosse dalla decisione gravata, nella motivazione della quale si rinviene l'affermazione fondamentale sul punto: “La domanda, proposta in via ulteriormente subordinata, di pagamento della suindicata somma a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c., infine, deve essere rigettata trovando l'attribuzione Part patrimoniale effettuata dall legittimazione causale nella valida clausola contrattuale di cui all'articolo 7.1 di cui è stata data esecuzione”.
Orbene, a fronte di tanto, l'appello non reca alcuna valida critica alla puntuale, ed invero condivisibile motivazione, in punto di carenza di ammissibilità dell'actio de in re verso per difetto di sussidiarietà.
Nel testo della impugnazione si legge soltanto della invocata sussistenza dei presupposti normativi, senza muovere analitica critica alla motivazione sopra richiamata: “Ancora: il
Tribunale non ha tenuto in alcun conto (nessuna motivazione espone al riguardo) della sussistenza nel caso di specie dei requisiti di fatto e diritto della fattispecie ex art. 2041: il depauperamento Part del , che ha reso prestazioni non remunerate, la correlata locupletazione della Parte_1 che ha utilizzato le prestazioni (rese ai suoi assistiti) e la mancanza di giustificazione del predetto squilibrio in quanto asseritamente fondato su una clausola contrattuale illegittima richiamante una normativa incostituzionale ed espunta dal nostro ordinamento nel periodo de quo. Non è revocabile in dubbio che la Struttura sanitaria abbia patito una ingiustificata depauperazione nel momento in cui ha percepito una remunerazione per l'attività erogata inferiore a quella spettantele a fronte ed a seguito dell'illegittima decurtazione operata sulla tariffa corrispondente alla prestazione fornita.
Decurtazione illegittima, come abbiamo visto, siccome operata ben oltre il termine fissato dal
Legislatore con la Legge 296/2006 (triennio 2007-2009). Specularmente, il Servizio Sanitario
Regionale ha tratto una non consentita locupletazione dal momento che ha remunerato al di sotto della tariffazione prevista le prestazioni erogate dalle strutture private accreditate e, tra esse anche dall'odierna ricorrente, in assenza di un provvedimento normativo che consentisse tale decurtazione per gli anni successivi al triennio 2007-2009. Nella vicenda che ci occupa ricorre anche l'ulteriore requisito del riconoscimento dell'utilitas da parte dell'Amministrazione sanitaria giacchè l'esecuzione delle prestazioni oggetto di remunerazione a tariffa decurtata non
è mai stata contestata dalla ”. Parte_3
Il testo della impugnazione non si confronta con la motivazione e non può dunque essere positivamente valutato.
Si impone, conclusivamente, il rigetto dell'appello.
Le determinazioni accessorie
Le spese seguono la soccombenza;
vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, causa del valore compreso sino ad euro 260.000, parametro minimo.
Stante l'esito della decisione, occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 13 Parte_1 dicembre 2019, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa dal Tribunale di Cosenza in data 14 novembre 2019, non notificata, così dispone: 1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore dell' , che liquida in euro 5.077, oltre Controparte_3 rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 29 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
❖ Rigetta la domanda proposta dal laboratorio Parte_4
❖ Condanna parte ricorrente alla refusione, in favore di parte resistente, delle spese e competenze del giudizio che liquida in € 1.250 per fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.100 per la fase decisionale oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%”.
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2403/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalla – già Controparte_1
Cont Avvocato Antonio AC ed altri - (C.F. ) e per essa dall'Avv. Antonio P.IVA_2
AC (C.F. – PEC: ), C.F._1 Email_1 unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Federico Lerro (C.F.: , ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Largo Arrigo VII, 4
Appellante
E
(P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_3 P.IVA_3
AL CI (C.F. – PEC: C.F._3
E
.salerno. ) e ON MO (C.F: Email_2 CP_4
– PEC: , elettivamente domiciliata C.F._4 Email_4 presso U.O.C. in Via Alimena, 8 Controparte_5 CP_3
Appellata
Conclusioni
Per Parte_1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, annullare e/o riformare l'Ordinanza ex art. 702 bis cpc RG n.
5003/19 comunicata in data 14/11/2019 e non notificata dal Tribunale Ordinario di Cosenza in quanto errata, infondata ed ingiustamente lesiva dei diritti dell'odierno appellante per i motivi esposti e, per l'effetto accogliere le conclusioni del ricorso ad istanza Analisi Dott. Parte_1
e precisamente: Parte_2
1) in via principale, dichiarare il parziale inadempimento della relativamente alla Parte_3 remunerazione delle prestazioni erogate nel biennio 2012 - 2013 e, conseguentemente condannarla al pagamento dell'importo di € 87.851,34 pari al valore monetario dell'illegittima decurtazione tariffaria imposta nel periodo in questione, oltre interessi al saggio di cui al D. Lgs.
n. 231 del 2002 dalle singole scadenze di ogni singola fattura sino al saldo o, comunque, dalla data di deposito del presente ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c. come modificato;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, per i motivi esposti, condannare la , a risarcire il danno Parte_3 patrimoniale patito dal a fronte ed a seguito della Parte_1 illegittima imposizione dell'ultrattività della decurtazione tariffaria prevista dall'art. 1, comma
796, lettera o) della Legge n. 296/2006 posta in essere per il biennio 2012 - 2013. Danno quantificato € 87.851,34 oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, giusta applicazione del novellato 1284 c.c., o nella diversa somma ritenuta provata e di giustizia.
3) in via alternativa alle domande che precedono, sempre per i motivi esposti, condannare la
[...]
ad indennizzare il ai sensi e per gli effetti Pt_3 Parte_1 dell'art. 2041 c.c. dell'ingiustificato depauperamento patito a fronte ed a seguito dell'illegittima ultrattività della decurtazione tariffaria sulla remunerazione delle prestazioni erogate nel biennio
2012 - 2013. Indennizzo da quantificarsi nella predetta somma di € 87.851,34 oltre interessi, o nella diversa somma provata e di giustizia.
4) Con vittoria di spese, tra cui il rimborso del contributo unificato, spese generali, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per l' : Controparte_3
“C H I E D E
Che l'Ecc.ma Corte D'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, che tutte si impugnano e contestano, “Voglia, previa ogni declaratoria del caso e di legge, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., non avendo “una ragionevole probabilità di essere accolto”, sotto i molteplici profili qui di seguito evidenziati;
sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., poiché non vi sono specifici motivi di censura, limitandosi parte avversaria a riprodurre e riportare le singole argomentazioni che sono state già esaminate e rigettate dal Giudice di primo grado;
dichiarare, altresì, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere controparte introdotto nuove questioni di diritto ed elementi in punto di fatto che non possono trovare ingresso nel presente grado di giudizio, trattandosi di nuovi temi d'indagine, il cui esame
è precluso al giudice di secondo grado.
Nel merito
Rigettare il proposto appello e confermare totalmente l'Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Cosenza in data 14/11/2019 a definizione del giudizio R.G. n. 5003/2018, Repert.
n. 2629/2019 del 18.11.2019 sia sotto il preliminare profilo della inammissibilità, ex art. 345
c.p.c., che della sua infondatezza per tutti i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13 dicembre 2019,
[...] ha proposto appello avvero l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Parte_1
Tribunale di Cosenza in data 14 novembre 2019, non notificata, con la quale erano state rigettate le richieste avanzate nei confronti dell' Controparte_3
• di dichiarare il parziale inadempimento dell' relativamente alla CP_6 remunerazione delle prestazioni erogate nel biennio 2012/2013, Parte
• di condannare l' al pagamento dell'importo di euro 87.851,34, pari al valore monetario della illegittima decurtazione tariffaria imposta nel suddetto periodo, oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002,
• in via subordinata, di condannarla al risarcimento del danno patrimoniale patito,
• in via alternativa, di condannarla al pagamento dell'indennizzo per l'ingiustificato depauperamento ex art. 2041 c.c., ed era stata disposta la sua condanna al pagamento delle spese di lite1.
Giova precisare che il Tribunale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha rigettato la domanda principale e quelle subordinate sulla scorta del rilievo che il contratto stipulato tra ricorrente e resistente aveva previsto esplicitamente l'applicazione di uno sconto del 20% sulle tariffe, in conformità all'art. 1, comma 796, lettera o) della legge n. 296/2006, deducendone la conseguenza che non vi era alcuna illegittima decurtazione tariffaria né un comportamento illecito da parte dell' CP_6
Il Giudice di prime cure ha rigettato, infine, la domanda di indebito arricchimento in Parte ragione della considerazione a mente della quale l'attribuzione patrimoniale effettuata dall' era giustificata dalla validità della clausola contrattuale di cui all'art. 7.1, concretamente operante nel caso di specie.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto un primo ed articolato motivo, rubricato
“Sulle previsioni contrattuali. Difetto di motivazione e omessa pronuncia” (sul quale più diffusamente, infra), con il quale ha denunciato l'errore del giudice di prime cure, assumendo di essere a cospetto della elusione del richiesto scrutinio circa la legittimità delle clausole contrattuali per dedotta contrarietà alla legge e/o contrasto alla legislazione vigente.
Con il secondo motivo, l'appellante ha denunciato la mancata, positiva, valutazione della domanda di risarcimento danni per invocata “responsabilità aquiliana determinata dalla violazione di legge da parte dell'Amministrazione sanitaria”.
Infine, il ha lamentato l'omessa considerazione della fondatezza Parte_5 della richiesta di indennizzo ex art 2041 c.c.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo Controparte_3 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, invocandone il rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza.
La Corte, all'udienza del 24 novembre 2020, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, ha rinviato la causa all'udienza del 23 maggio 2023 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 25 giugno 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, il Collegio ha assegnato la causa a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine fissato, le parti costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali;
solo parte appellante ha depositato le memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, poiché dalla lettura dell'atto di gravame è possibile ricavare l'indicazione gli errori imputati al Tribunale e le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad una decisione di segno contrario.
Quanto invece all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., occorre precisare che essa non può essere valutata in questa fase, atteso che secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis andava delibata alla prima udienza di trattazione del gravame, sentite le parti.
§2
Con il primo, articolato, motivo di impugnazione, l'appellante ha sottoposto a diffusa critica l'ordinanza resa dal Tribunale di Cosenza, proponendo reiteratamente la tesi secondo la quale - contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure - il rinvio operato in sede contrattuale alle previsioni contenute nella l'art. 1, comma 796, lettera O) della Legge n. 296 del
2006, con connessa operatività dello sconto rispetto al costo delle prestazioni nella misura del
20%, non potesse essere ritenuto valido avuto riguardo alla acclarata efficacia della previsione soltanto per ciò che concerneva il triennio 2007-2009.
Ancor più nello specifico, la parte appellante, ha sostenuto che l'intervenuta perdita di efficacia temporale della previsione normativa valesse a rendere nulla la relativa clausola sottoscritta nei contratti sottoscritti dalle parti ai sensi dell'art. 1419 c.c.
Sulla scorta della ritenuta nullità del contratto in parte qua, ha reiterato la tesi circa la Parte integrale dovutezza delle somme reclamate, invocando la condanna dell' al loro pagamento.
La tesi non appare meritevole di accoglimento per plurimi motivi.
Viene all'attenzione della Corte la specifica motivazione spesa sul punto dal Tribunale di
Cosenza che, per come espressamente riconosciuto dall'appellante, non ha negato la “impossibile ultra attiva applicazione dell'art. 1 comma 796 lett. O) della legge 297/2006”, ma ha ritenuto di essere a cospetto di convenzionale richiamo ad un metodo di determinazione dei compensi:
Così ha motivato il primo Giudice: “in realtà, ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo stipulato in data 21 dicembre 2012, prodotti in atti, “per ciascuna prestazione sanitaria resa nel rispetto della normativa applicabile e del presente contratto, l'asp si obbliga a corrispondere all'erogatore un importo calcolato applicando la tariffa tempo per tempo vigente, come ridotto degli sconti tariffari previsti dall'articolo un comma 769 lett. O) della legge 27 dicembre 2006 numero 296”. Il successivo articolo 7.2 prevede, inoltre che “il corrispettivo così stabilito è onnicomprensivo e remunerativo di ogni onere, costo e spesa che l'erogatore dovrà sostenere per l'esercizio delle prestazioni sanitarie”. Dal tenore dell'accordo sul richiamato emerge chiaramente come parte ricorrente, nell'esercizio dell'autonomia privata, ha espressamente accettato di applicare, alla remunerazione delle prestazioni sanitarie rese nell'anno 2012 2013, la tariffa regionale tempo per tempo vigente ridotta degli sconti previsti dall'articolo uno comma
796 lett. O) della legge 296 2006, pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni previste dal decreto del Ministero della Sanità 22 luglio 1996”.
Il Tribunale, in altri termini, ha ritenuto che le parti in sede contrattuale avessero inteso parametrare il prezzo delle prestazioni ad un criterio esposto in sede legislativa.
Che la norma in questione afferisca al periodo 2007/2009 non vale certo a ritenere di essere a cospetto – per come ritiene l'appellante – di clausola nulla.
E tanto per una pluralità di ragioni:
1) non sussiste norma che preveda la nullità della relativa pattuizione, né è stata indicata la eventuale motivazione della sanzione invocata;
2) gli accordi sono stati sottoscritti quando l'efficacia della disposizione normativa era ormai cessata per decorso del termine fissato.
Ne discende che correttamente il Tribunale ha ritenuto di essere a cospetto di esercizio di autonomia negoziale nella determinazione dell'oggetto del rapporto: “Il suddetto decreto e la misura ivi contenuta, quindi, trovano applicazioni indirette esclusivamente come espressione della volontà pattizia di parametrare l'importo finale della remunerazione alla tariffa vigente diminuita nella misura del 20%”.
Né miglior sorte può avere la invocata valutazione circa “le impari condizioni genetiche del contratto, con l'amministrazione committente quale contraente forte che dapprima emana il quadro normativo (delibere regionali) e quindi detta le condizioni minute del testo contrattuale a cui il privato non può che aderire (o non sottoscrivere e quindi non erogare le prestazioni, escludendosi dal settore di mercato di riferimento) ed il laboratorio accreditato quale contraente debole costretto ad aderire e sottoscrivere il contratto come predisposto, rilevano al fine di valutare il grado di “resistenza” del testo pattizio rispetto al giudizio di legittimità”.
Non è dato apprezzare alcun profilo di invalidità della relativa clausola sulla scorta delle argomentazioni, generiche, sopra riportate e proposte dall'appellante.
Ne consegue, in tutta evidenza, la carenza di prova di fondatezza nel primo motivo di impugnazione.
§3 Le considerazioni che precedono diventano poi rilevanti anche al fine di valutare, ed escludere, il pregio del secondo dei motivi di impugnazione, con il quale
[...] ha lamentato la mancata affermazione della “responsabilità Parte_1 extracontrattuale dell , determinata dalla violazione di legge”. Controparte_3
Ancora una volta, sulla scorta della ritenuta liceità della condotta tenuta dalla odierna appellata in relazione agli obblighi contrattuali nascenti dai negozi giuridici sottoscritti, non può non osservarsi la carenza di fondamento della domanda.
E se è pur vero che il Giudice di primo grado non ha preso in considerazione la relativa richiesta, è d'altro canto necessario osservare che difettavano e difettano strutturalmente le condizioni per poter accedere alla sua positiva valutazione.
Come è noto, infatti, il presupposto normativo del principio generale della responsabilità aquiliana risiede nella tenuta da parte del soggetto convenuto di condotta non iure e contra ius.
Nel caso in esame, deve mettersi in evidenza che proprio il rispetto delle pattuizioni, in alcuna misura da ritenere invalide, determina strutturalmente ogni impossibile operatività del dettato dell'articolo 2043 c.c., non ricorrendo la illiceità della condotta.
L'appello, senza indugiare ulteriormente, merita di essere rigettato anche per ciò che concerne il secondo motivo di impugnazione.
§4
In ultimo, deve essere valutata la parte dell'impugnazione dedicata alla censura dell'omesso accoglimento della domanda subordinata avanzata ai sensi dell'articolo 2041 c.c. da
[...]
Parte_1
Giova ancora una volta prendere le mosse dalla decisione gravata, nella motivazione della quale si rinviene l'affermazione fondamentale sul punto: “La domanda, proposta in via ulteriormente subordinata, di pagamento della suindicata somma a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c., infine, deve essere rigettata trovando l'attribuzione Part patrimoniale effettuata dall legittimazione causale nella valida clausola contrattuale di cui all'articolo 7.1 di cui è stata data esecuzione”.
Orbene, a fronte di tanto, l'appello non reca alcuna valida critica alla puntuale, ed invero condivisibile motivazione, in punto di carenza di ammissibilità dell'actio de in re verso per difetto di sussidiarietà.
Nel testo della impugnazione si legge soltanto della invocata sussistenza dei presupposti normativi, senza muovere analitica critica alla motivazione sopra richiamata: “Ancora: il
Tribunale non ha tenuto in alcun conto (nessuna motivazione espone al riguardo) della sussistenza nel caso di specie dei requisiti di fatto e diritto della fattispecie ex art. 2041: il depauperamento Part del , che ha reso prestazioni non remunerate, la correlata locupletazione della Parte_1 che ha utilizzato le prestazioni (rese ai suoi assistiti) e la mancanza di giustificazione del predetto squilibrio in quanto asseritamente fondato su una clausola contrattuale illegittima richiamante una normativa incostituzionale ed espunta dal nostro ordinamento nel periodo de quo. Non è revocabile in dubbio che la Struttura sanitaria abbia patito una ingiustificata depauperazione nel momento in cui ha percepito una remunerazione per l'attività erogata inferiore a quella spettantele a fronte ed a seguito dell'illegittima decurtazione operata sulla tariffa corrispondente alla prestazione fornita.
Decurtazione illegittima, come abbiamo visto, siccome operata ben oltre il termine fissato dal
Legislatore con la Legge 296/2006 (triennio 2007-2009). Specularmente, il Servizio Sanitario
Regionale ha tratto una non consentita locupletazione dal momento che ha remunerato al di sotto della tariffazione prevista le prestazioni erogate dalle strutture private accreditate e, tra esse anche dall'odierna ricorrente, in assenza di un provvedimento normativo che consentisse tale decurtazione per gli anni successivi al triennio 2007-2009. Nella vicenda che ci occupa ricorre anche l'ulteriore requisito del riconoscimento dell'utilitas da parte dell'Amministrazione sanitaria giacchè l'esecuzione delle prestazioni oggetto di remunerazione a tariffa decurtata non
è mai stata contestata dalla ”. Parte_3
Il testo della impugnazione non si confronta con la motivazione e non può dunque essere positivamente valutato.
Si impone, conclusivamente, il rigetto dell'appello.
Le determinazioni accessorie
Le spese seguono la soccombenza;
vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, causa del valore compreso sino ad euro 260.000, parametro minimo.
Stante l'esito della decisione, occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 13 Parte_1 dicembre 2019, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa dal Tribunale di Cosenza in data 14 novembre 2019, non notificata, così dispone: 1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore dell' , che liquida in euro 5.077, oltre Controparte_3 rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 29 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
❖ Rigetta la domanda proposta dal laboratorio Parte_4
❖ Condanna parte ricorrente alla refusione, in favore di parte resistente, delle spese e competenze del giudizio che liquida in € 1.250 per fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.100 per la fase decisionale oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%”.