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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/12/2025, n. 4763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4763 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 466/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Simona RA pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 466/2025 di R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. TI RI ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Noci alla via G. Carducci n. 9, e OR MARIO, in proprio;
- attori opponenti -
CONTRO
e CP_1 CP_2
- convenuti opposti contumaci -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) immobiliare.
CONCLUSIONI: la parte attrice ha concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 15.09.2025 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Il Giudice Simona RA Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione notificato in data 30.05.2019, TI RI
e introducevano il giudizio di merito, giusta provvedimento del G.E. del Parte_1
01.04.2019, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'inefficacia del titolo esecutivo e del precetto conseguente alla nullità dell'assegno posto a fondamento dell'esecuzione.
Veniva incardinato il procedimento recante R.G. n. 8246/2019 che si concludeva con la sentenza n. 4205/2019 del 12.11.2019 con la quale veniva accolta l'opposizione, dichiarato nullo il precetto e tutti gli atti consequenziali e condannati gli opposti contumaci al pagamento delle spese processuali.
In particolare, e TI RI con la proposta opposizione Parte_1 deducevano che e in data 18.12.2018, a mezzo del difensore CP_1 CP_2 domiciliatario avv. G. De Palma, intimavano atto di precetto per la somma di €. 310.807,92 oltre interessi maturandi e spese successive occorrende, sulla base dell'assegno bancario n. 0031570260 tratto sulla succursale di Noci Controparte_3 dell'importo di €. 310.000,00 e, contestualmente al precetto, notificavano atto di pignoramento immobiliare ex art. 2929 bis c.c., il cui verbale veniva trascritto in data 27.12.2018 dall'avv. De Palma presso l'Agenzia delle Entrate di Milano.
Gli attori opponenti esponevano in fatto che in data 05.12.2013 Parte_1 rilasciava l'assegno bancario n. 0031570260 tratto presso la Controparte_3
succursale di Noci dell'importo di €. 185.000,00 a garanzia di
[...] prestito di pari importo come da scrittura privata sottoscritta dalle parti.
Detto assegno era consegnato privo dell'indicazione del luogo di emissione e della data.
Deducevano gli attori che in data 09.11.2018 i convenuti e manomettevano CP_1 CP_2
l'assegno inserendo il luogo di emissione “Ruvo di Puglia” e la data “9 nov. 2018”, nonchè indicando la somma di €. 310.000,00 a fronte degli originari €. 185.000,00.
In ragione di tanto, gli attori deducevano la nullita' dell'assegno e, conseguentemente, della sua efficacia esecutiva e del precetto, rimarcando che dalla documentazione in atti emergeva inconfutabilmente che l'assegno bancario a fondamento del precetto era stato emesso in data
05.12.2013 a Noci con funzione di garanzia su prestito e, pertanto, senza indicazione del luogo di emissione e della data;
inoltre, l'importo risultava essere diverso da quello indicato nella scrittura privata di cui all'allegato 4 del ricorso in opposizione.
A sostegno dell'assunto, gli attori producevano, altresi', la comunicazione datata 10.05.2018 della avente ad oggetto il recesso dal Controparte_3 contratto di conto corrente n. 3000816 relativo all'assegno de quo, intimando di non emettere assegni
[...]
CP_4 riconducibili a detto conto corrente, tanto a riprova della circostanza che l'assegno era stato, evidentemente, emesso in precedenza senza indicazione del luogo di emissione e della data.
Sotto ulteriore profilo, gli attori assumevano che l'assegno era stato emesso a Noci così come risultante dalla scrittura privata di cui all'allegato 4, mentre quello presentato all'incasso recava quale luogo di emissione Ruvo di Puglia;
inoltre, evidenziavano che tra le parti non fosse intervenuto alcun patto di riempimento del titolo.
Gli opponenti eccepivano, altresi', la mancanza dei presupposti di cui all'art. 2929 bis c.c., mancando un titolo esecutivo e che l'atto di donazione (del 21.12.2017) asseritamente posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie avrebbe dovuto essere successivo al sorgere del credito (del
09.11.2018).
Gli attori, infine, instavano per la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La sentenza di primo grado veniva appellata dai convenuti e con sentenza n. 1209/2024 comunicata il 26.09.2024 la Corte di Appello di Bari statuiva la nullità del procedimento R.G. n.
8246/2019 e della sentenza n. 4205/2019 per violazione del contraddittorio e rimetteva la causa dinanzi al giudice di primo grado in ossequio all'art. 354 c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.12.2024 all'avv. Gregorio De Palma in qualità di domiciliatario degli odierni convenuti la causa veniva riassunta ed iscritta al n. R.G.
466/2025.
Dichiarata alla prima udienza del 26.05.2025 la contumacia di parte convenuta, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviava all'udienza del 15.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all'avv. TI
RI, il quale costituitosi quale attore opponente unitamente a non ha Parte_1 proposto alcuna domanda, né fatto valere alcun diritto in proprio, risultando unicamente antistatario.
Orbene, dal tenore della scrittura privata del 05.12.2013 di cui all'allegato n. 4 di parte opponente, stipulata tra e gli odierni opposti, emerge la consegna da parte Parte_1 del TI, a garanzia, dell'assegno n. 003157026007 tratto sulla banca di credito
[...]
Controparte_3
Il Giudice Simona RA In particolare, con la succitata scrittura privata, si impegnava a restituire la Parte_1 somma ricevuta, pari a €. 185.000,00, a titolo di prestito da e , CP_1 CP_2 garantendo la restituzione mediante la consegna del richiamato titolo di credito.
L'assegno bancario n. 003157026007 tratto sulla banca di credito Controparte_3 risulta effettivamente corrispondente a quello utilizzato dagli opposti come
[...] titolo esecutivo posto a fondamento del precetto e dell'esecuzione.
Tuttavia, l'assegno utilizzato dagli opposti quale titolo esecutivo reca una data diversa da quella del 05.12.2013 risultante dalla scrittura privata. Emerge, pertanto, un abusivo riempimento dell'assegno, rilasciato originariamente senza data e luogo di incasso al solo scopo di garanzia, al fine di utilizzarlo come titolo esecutivo. Risulta, inoltre, che l'assegno precettato rechi un importo (€.
310.000,00) diverso da quello indicato nella scrittura privata (€. 185.000,00).
A tal riguardo, giova richiamare il seguente principio di diritto: “L'assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 cod. civ., implicando di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 sent. n.
19051/2021). Da tanto consegue l'inefficacia ab origine del titolo esecutivo con conseguente accoglimento dell'opposizione e l'insussistenza del diritto di parte opposta a procedere in executivis.
Resta assorbito di ogni ulteriore motivo di opposizione.
Venendo alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. mette conto rilevare quanto segue.
Come condivisibilmente rimarcato dal primo Giudice, a differenza dell'ipotesi contemplata nel comma 1 dell'art. 96 c.p.c., la responsabilità per danni derivanti da procedimento esecutivo o cautelare, prevista dal comma 2 dello stesso articolo, è disciplinata in base ad una più attenuata valutazione dell'elemento soggettivo, individuato nell'avere il procedente agito senza la normale prudenza e quindi con colpa anche lieve (cfr. Trib. di Napoli 27.3.2002). Integra, pertanto, violazione delle regole di normale prudenza la trascrizione di un pignoramento immobiliare su istanza del convenuto che consapevolmente abbia manomesso un titolo di credito posto a fondamento dell'esecuzione.
Nel caso de quo tale consapevolezza risulta provata a seguito della dichiarazione di parte convenuta che nel ricorso per decreto ingiuntivo (poi emesso con il n. 958/2019) dichiarava di essere consapevole della funzione di mera garanzia del titolo di credito posto a fondamento dell'esecuzione
(cfr. all. 10).
Alla statuizione che precede consegue la condanna al risarcimento del danno che appare equo quantificare nella misura di €. 3.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
Il Giudice Simona RA Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022 ed assumendo come scaglione di riferimento da €.
260.001,00 a €. 520.000,000 in relazione al valore della causa pari a €. 310.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo i valori medi per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale ridotti al 50% in considerazione della prossimità del valore della controversia al minimo dello scaglione considerato e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e TI RI, nei confronti di Parte_1
e , con atto di citazione notificato in data 23.12.20224, ogni diversa CP_1 CP_5 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA il difetto di legittimazione attiva di TI RI;
2) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto DICHIARA nullo il precetto notificato in data
18.12.2018 e gli atti consequenziali e insussistente il diritto di Pace e ad CP_1 CP_5 agire in executivis;
3) ND e , in solido tra loro, alla rifusione nei confronti CP_1 CP_5 di TI RI, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 6.023,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Parte_1
4) ND e , in solido tra loro, al risarcimento per CP_1 CP_2 responsabilità aggravata ex art. 96 comma 2 c.p.c. che si liquida in €. 3.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
Così deciso in Bari, il 27.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona RA
Il Giudice Simona RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Simona RA pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 466/2025 di R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. TI RI ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Noci alla via G. Carducci n. 9, e OR MARIO, in proprio;
- attori opponenti -
CONTRO
e CP_1 CP_2
- convenuti opposti contumaci -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) immobiliare.
CONCLUSIONI: la parte attrice ha concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 15.09.2025 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Il Giudice Simona RA Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione notificato in data 30.05.2019, TI RI
e introducevano il giudizio di merito, giusta provvedimento del G.E. del Parte_1
01.04.2019, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'inefficacia del titolo esecutivo e del precetto conseguente alla nullità dell'assegno posto a fondamento dell'esecuzione.
Veniva incardinato il procedimento recante R.G. n. 8246/2019 che si concludeva con la sentenza n. 4205/2019 del 12.11.2019 con la quale veniva accolta l'opposizione, dichiarato nullo il precetto e tutti gli atti consequenziali e condannati gli opposti contumaci al pagamento delle spese processuali.
In particolare, e TI RI con la proposta opposizione Parte_1 deducevano che e in data 18.12.2018, a mezzo del difensore CP_1 CP_2 domiciliatario avv. G. De Palma, intimavano atto di precetto per la somma di €. 310.807,92 oltre interessi maturandi e spese successive occorrende, sulla base dell'assegno bancario n. 0031570260 tratto sulla succursale di Noci Controparte_3 dell'importo di €. 310.000,00 e, contestualmente al precetto, notificavano atto di pignoramento immobiliare ex art. 2929 bis c.c., il cui verbale veniva trascritto in data 27.12.2018 dall'avv. De Palma presso l'Agenzia delle Entrate di Milano.
Gli attori opponenti esponevano in fatto che in data 05.12.2013 Parte_1 rilasciava l'assegno bancario n. 0031570260 tratto presso la Controparte_3
succursale di Noci dell'importo di €. 185.000,00 a garanzia di
[...] prestito di pari importo come da scrittura privata sottoscritta dalle parti.
Detto assegno era consegnato privo dell'indicazione del luogo di emissione e della data.
Deducevano gli attori che in data 09.11.2018 i convenuti e manomettevano CP_1 CP_2
l'assegno inserendo il luogo di emissione “Ruvo di Puglia” e la data “9 nov. 2018”, nonchè indicando la somma di €. 310.000,00 a fronte degli originari €. 185.000,00.
In ragione di tanto, gli attori deducevano la nullita' dell'assegno e, conseguentemente, della sua efficacia esecutiva e del precetto, rimarcando che dalla documentazione in atti emergeva inconfutabilmente che l'assegno bancario a fondamento del precetto era stato emesso in data
05.12.2013 a Noci con funzione di garanzia su prestito e, pertanto, senza indicazione del luogo di emissione e della data;
inoltre, l'importo risultava essere diverso da quello indicato nella scrittura privata di cui all'allegato 4 del ricorso in opposizione.
A sostegno dell'assunto, gli attori producevano, altresi', la comunicazione datata 10.05.2018 della avente ad oggetto il recesso dal Controparte_3 contratto di conto corrente n. 3000816 relativo all'assegno de quo, intimando di non emettere assegni
[...]
CP_4 riconducibili a detto conto corrente, tanto a riprova della circostanza che l'assegno era stato, evidentemente, emesso in precedenza senza indicazione del luogo di emissione e della data.
Sotto ulteriore profilo, gli attori assumevano che l'assegno era stato emesso a Noci così come risultante dalla scrittura privata di cui all'allegato 4, mentre quello presentato all'incasso recava quale luogo di emissione Ruvo di Puglia;
inoltre, evidenziavano che tra le parti non fosse intervenuto alcun patto di riempimento del titolo.
Gli opponenti eccepivano, altresi', la mancanza dei presupposti di cui all'art. 2929 bis c.c., mancando un titolo esecutivo e che l'atto di donazione (del 21.12.2017) asseritamente posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie avrebbe dovuto essere successivo al sorgere del credito (del
09.11.2018).
Gli attori, infine, instavano per la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La sentenza di primo grado veniva appellata dai convenuti e con sentenza n. 1209/2024 comunicata il 26.09.2024 la Corte di Appello di Bari statuiva la nullità del procedimento R.G. n.
8246/2019 e della sentenza n. 4205/2019 per violazione del contraddittorio e rimetteva la causa dinanzi al giudice di primo grado in ossequio all'art. 354 c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.12.2024 all'avv. Gregorio De Palma in qualità di domiciliatario degli odierni convenuti la causa veniva riassunta ed iscritta al n. R.G.
466/2025.
Dichiarata alla prima udienza del 26.05.2025 la contumacia di parte convenuta, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviava all'udienza del 15.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all'avv. TI
RI, il quale costituitosi quale attore opponente unitamente a non ha Parte_1 proposto alcuna domanda, né fatto valere alcun diritto in proprio, risultando unicamente antistatario.
Orbene, dal tenore della scrittura privata del 05.12.2013 di cui all'allegato n. 4 di parte opponente, stipulata tra e gli odierni opposti, emerge la consegna da parte Parte_1 del TI, a garanzia, dell'assegno n. 003157026007 tratto sulla banca di credito
[...]
Controparte_3
Il Giudice Simona RA In particolare, con la succitata scrittura privata, si impegnava a restituire la Parte_1 somma ricevuta, pari a €. 185.000,00, a titolo di prestito da e , CP_1 CP_2 garantendo la restituzione mediante la consegna del richiamato titolo di credito.
L'assegno bancario n. 003157026007 tratto sulla banca di credito Controparte_3 risulta effettivamente corrispondente a quello utilizzato dagli opposti come
[...] titolo esecutivo posto a fondamento del precetto e dell'esecuzione.
Tuttavia, l'assegno utilizzato dagli opposti quale titolo esecutivo reca una data diversa da quella del 05.12.2013 risultante dalla scrittura privata. Emerge, pertanto, un abusivo riempimento dell'assegno, rilasciato originariamente senza data e luogo di incasso al solo scopo di garanzia, al fine di utilizzarlo come titolo esecutivo. Risulta, inoltre, che l'assegno precettato rechi un importo (€.
310.000,00) diverso da quello indicato nella scrittura privata (€. 185.000,00).
A tal riguardo, giova richiamare il seguente principio di diritto: “L'assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 cod. civ., implicando di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 sent. n.
19051/2021). Da tanto consegue l'inefficacia ab origine del titolo esecutivo con conseguente accoglimento dell'opposizione e l'insussistenza del diritto di parte opposta a procedere in executivis.
Resta assorbito di ogni ulteriore motivo di opposizione.
Venendo alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. mette conto rilevare quanto segue.
Come condivisibilmente rimarcato dal primo Giudice, a differenza dell'ipotesi contemplata nel comma 1 dell'art. 96 c.p.c., la responsabilità per danni derivanti da procedimento esecutivo o cautelare, prevista dal comma 2 dello stesso articolo, è disciplinata in base ad una più attenuata valutazione dell'elemento soggettivo, individuato nell'avere il procedente agito senza la normale prudenza e quindi con colpa anche lieve (cfr. Trib. di Napoli 27.3.2002). Integra, pertanto, violazione delle regole di normale prudenza la trascrizione di un pignoramento immobiliare su istanza del convenuto che consapevolmente abbia manomesso un titolo di credito posto a fondamento dell'esecuzione.
Nel caso de quo tale consapevolezza risulta provata a seguito della dichiarazione di parte convenuta che nel ricorso per decreto ingiuntivo (poi emesso con il n. 958/2019) dichiarava di essere consapevole della funzione di mera garanzia del titolo di credito posto a fondamento dell'esecuzione
(cfr. all. 10).
Alla statuizione che precede consegue la condanna al risarcimento del danno che appare equo quantificare nella misura di €. 3.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
Il Giudice Simona RA Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022 ed assumendo come scaglione di riferimento da €.
260.001,00 a €. 520.000,000 in relazione al valore della causa pari a €. 310.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo i valori medi per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale ridotti al 50% in considerazione della prossimità del valore della controversia al minimo dello scaglione considerato e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e TI RI, nei confronti di Parte_1
e , con atto di citazione notificato in data 23.12.20224, ogni diversa CP_1 CP_5 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA il difetto di legittimazione attiva di TI RI;
2) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto DICHIARA nullo il precetto notificato in data
18.12.2018 e gli atti consequenziali e insussistente il diritto di Pace e ad CP_1 CP_5 agire in executivis;
3) ND e , in solido tra loro, alla rifusione nei confronti CP_1 CP_5 di TI RI, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 6.023,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Parte_1
4) ND e , in solido tra loro, al risarcimento per CP_1 CP_2 responsabilità aggravata ex art. 96 comma 2 c.p.c. che si liquida in €. 3.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
Così deciso in Bari, il 27.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona RA
Il Giudice Simona RA