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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 08/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DURANTE NICOLA, Presidente GAROFALO FRANCESCA, Relatore REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 08/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 832/2023 depositato il 20/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO - Via Botteghelle Snc 88900 RO KR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IO - RO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez. 2 e pubblicata il 29/09/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320190011853218 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di primo grado è così esposto nella sentenza n. 269/22, emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di RO:
“I signori Resistente_1 e Resistente_2 presentavano a questa Commissione il ricorso n. 190/2022 depositato in data 14/04/2022. Detta impugnativa veniva proposta avverso la cartella di pagamento n. 13320190011853218001 avente ad oggetto il recupero a tassazione dell'imposta di successione per l'annualità 2017 per l'importo complessivo di Euro 17.989,93 (Euro diciassettemilanovecentoottantanove/93). I ricorrenti preliminarmente precisavano che l'iscrizione a ruolo è riveniente dalla dichiarazione di successione dell'eredità del proprio genitore accettata con beneficio d'inventario. Sempre in via preliminare evidenziavano come la succitata cartella è stata preceduta da avviso di liquidazione, oggetto di autonoma impugnativa, conclusosi con rigetto del ricorso. La medesima cartella di pagamento è stata oggetto di ricorso conclusosi con sentenza di accoglimento. Ciò premesso, i ricorrenti insistevano sull'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto l'effettivo pagamento dell'imposta è subordinato alla conclusione della procedura di liquidazione dei beni confluiti nell'asse ereditario, tuttora in corso. A supporto di quanto eccepito allegavano copia della dichiarazione di successione e dell'inventario, copia di rinuncia all'eredità da parte degli altri eredi e le succitate sentenze e documentazione attestante l'impossibilità di assolvere all'obbligazione tributaria per mancanza di liquidità.
Si costituiva l'Ufficio il quale, con proprie memorie, insisteva circa la fondatezza della presa tributaria in ragione del fatto che il prodromico avviso di liquidazione era divenuto definitivo, con sentenza non impugnata nei termini di legge. Nel caso di specie, precisava l'Ufficio che, l'accettazione beneficiata non può comportare l'annullamento della cartella di pagamento in discorso – come richiesto dai ricorrenti – ma unicamente comportare la validità della stessa nei limiti del patrimonio ereditario, oggetto di accettazione beneficiata. Nella sostanza, dunque, è illegittimo annullare la cartella derivante da un atto definitivo, ponendo l'ente impositore nella possibilità di incorrere in un eventuale prescrizione dell'attività riscossiva, dal momento che l'erede beneficiato, potrà far valere tale sua qualità e le relative limitazioni di responsabilità nella successiva fase esecutiva.”
Con la sentenza sopra indicata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglieva il ricorso, e compensava le spese del giudizio.
Avverso la predetta decisione, proponeva appello l'Agenzia delle entrate rilevando che La controversia aveva ad oggetto la cartella di pagamento n. 13320190011853218000, derivante dall'iscrizione a ruolo dei tributi contestati nell'avviso di liquidazione 09990 N.000407, impugnato con ricorso RGR 135/2018 ed esitato con sentenza della CTP di RO favorevole all'Ufficio n.
1661/02/2020, diventata definitiva per mancata impugnazione.
Rilevava che la cartella poteva essere impugnata solo per vizi propri. Si costituiva l'appellato deducendo che era intervenuta acquiescenza dell'Ufficio Finanziario.
All'udienza del 8.11.2024 la causa era decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
Va infatti confermata la motivazione di primo grado secondo cui la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere il pagamento dell'imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell'eredità
e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede.
Inoltre, il credito relativo all'imposta di successione sorge nei confronti dell'erede in relazione a quando residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione.
Pertanto, la procedura di liquidazione non può ritenersi ancora conclusa.
Stante la particolarità della questione le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria Sez. IV, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello.
Spese del doppio grado compensate.
Catanzaro 8.11.2024 il relatore dott.ssa Francesca Garofalo Il Presidente
dott. Nicola Durante
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 08/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DURANTE NICOLA, Presidente GAROFALO FRANCESCA, Relatore REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 08/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 832/2023 depositato il 20/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO - Via Botteghelle Snc 88900 RO KR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IO - RO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez. 2 e pubblicata il 29/09/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320190011853218 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di primo grado è così esposto nella sentenza n. 269/22, emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di RO:
“I signori Resistente_1 e Resistente_2 presentavano a questa Commissione il ricorso n. 190/2022 depositato in data 14/04/2022. Detta impugnativa veniva proposta avverso la cartella di pagamento n. 13320190011853218001 avente ad oggetto il recupero a tassazione dell'imposta di successione per l'annualità 2017 per l'importo complessivo di Euro 17.989,93 (Euro diciassettemilanovecentoottantanove/93). I ricorrenti preliminarmente precisavano che l'iscrizione a ruolo è riveniente dalla dichiarazione di successione dell'eredità del proprio genitore accettata con beneficio d'inventario. Sempre in via preliminare evidenziavano come la succitata cartella è stata preceduta da avviso di liquidazione, oggetto di autonoma impugnativa, conclusosi con rigetto del ricorso. La medesima cartella di pagamento è stata oggetto di ricorso conclusosi con sentenza di accoglimento. Ciò premesso, i ricorrenti insistevano sull'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto l'effettivo pagamento dell'imposta è subordinato alla conclusione della procedura di liquidazione dei beni confluiti nell'asse ereditario, tuttora in corso. A supporto di quanto eccepito allegavano copia della dichiarazione di successione e dell'inventario, copia di rinuncia all'eredità da parte degli altri eredi e le succitate sentenze e documentazione attestante l'impossibilità di assolvere all'obbligazione tributaria per mancanza di liquidità.
Si costituiva l'Ufficio il quale, con proprie memorie, insisteva circa la fondatezza della presa tributaria in ragione del fatto che il prodromico avviso di liquidazione era divenuto definitivo, con sentenza non impugnata nei termini di legge. Nel caso di specie, precisava l'Ufficio che, l'accettazione beneficiata non può comportare l'annullamento della cartella di pagamento in discorso – come richiesto dai ricorrenti – ma unicamente comportare la validità della stessa nei limiti del patrimonio ereditario, oggetto di accettazione beneficiata. Nella sostanza, dunque, è illegittimo annullare la cartella derivante da un atto definitivo, ponendo l'ente impositore nella possibilità di incorrere in un eventuale prescrizione dell'attività riscossiva, dal momento che l'erede beneficiato, potrà far valere tale sua qualità e le relative limitazioni di responsabilità nella successiva fase esecutiva.”
Con la sentenza sopra indicata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglieva il ricorso, e compensava le spese del giudizio.
Avverso la predetta decisione, proponeva appello l'Agenzia delle entrate rilevando che La controversia aveva ad oggetto la cartella di pagamento n. 13320190011853218000, derivante dall'iscrizione a ruolo dei tributi contestati nell'avviso di liquidazione 09990 N.000407, impugnato con ricorso RGR 135/2018 ed esitato con sentenza della CTP di RO favorevole all'Ufficio n.
1661/02/2020, diventata definitiva per mancata impugnazione.
Rilevava che la cartella poteva essere impugnata solo per vizi propri. Si costituiva l'appellato deducendo che era intervenuta acquiescenza dell'Ufficio Finanziario.
All'udienza del 8.11.2024 la causa era decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
Va infatti confermata la motivazione di primo grado secondo cui la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere il pagamento dell'imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell'eredità
e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede.
Inoltre, il credito relativo all'imposta di successione sorge nei confronti dell'erede in relazione a quando residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione.
Pertanto, la procedura di liquidazione non può ritenersi ancora conclusa.
Stante la particolarità della questione le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria Sez. IV, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello.
Spese del doppio grado compensate.
Catanzaro 8.11.2024 il relatore dott.ssa Francesca Garofalo Il Presidente
dott. Nicola Durante