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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/12/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1087/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL IL Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1087/2022 promossa da:
(avv. RIZZI MARIA GIOVANNA e avv. RIZZI Parte_1
FRANCESCA) contro
(avv. BARTALINI GUIDO e avv. LAMPONI IVAN) Controparte_1
All'udienza del 19.09.2025 la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con D.I. n. 455/18 R.G. 870/2018, emesso dal Tribunale di Foggia in data 26.02.2018,veniva ingiunto a in persona del legale rappresentante p.t., il pagamento, in favore Controparte_1 dell' della somma di € 8.113.00, oltre accessori. Parte_1
Proponeva opposizione chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in Controparte_1 causa di il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione Controparte_2
del decreto ingiuntivo, nonché accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ad essa opponente con revoca del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, chiedeva la condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere manlevata essa Controparte_2
opponente da qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti ovvero, a corrispondere a CP_1 [...]
quanto venisse eventualmente versato da quest'ultima, a qualsiasi titolo, a CP_1 [...]
Parte_1
Con ordinanza del 11.10.2018, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. e autorizzava la chiamata in causa del terzo.
pagina 1 di 6 Il processo veniva in seguito interrotto per intervenuto fallimento della Controparte_2
regolarmente citata in giudizio ed in data 26.03.2019 veniva depositato da Controparte_1
ricorso in riassunzione ex art 303 c.p.c.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inesistenza dell'atto di Parte_1 riassunzione per nullità e/o inesistenza della notifica e, in via subordinata l'infondatezza della opposizione.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 1661/2022, pubblicata in data 17 giugno 2022, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando la parte opposta al pagamento delle spese.
Preliminarmente rigettava l'eccezione di nullità della notifica del ricorso in riassunzione per mancanza della firma digitale nella procura, nella relata di notifica e nell'attestazione di conformità in relazione al decreto del 9 aprile 2019.
Argomentava che il decreto del 15 aprile 2019 era stato emesso al fine di emendare un errore materiale relativo al termine per la notifica – era indicato l'anno 2020 in luogo del 2019-.
Ciò posto, nessuna rilevanza può rivestire la circostanza che gli atti relativi al decreto del 9 aprile 2019 fossero privi di firma digitale tenuto conto della regolarità di quelli successivi che hanno doppiato i precedenti.
Nel merito motivava che la domanda del creditore si fondava essenzialmente sull'art. 7 ter d.lvo
286/2015 che prevede: “Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore.
La legge richiamata all'art. 2 specifica che “Ai fini del presente Capo, si intende per:
-a) attivita' di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attivita',consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in , abilitata ad CP_1
eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e'
pagina 2 di 6 parte di un contratto di trasporto di merci su strada ( Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce).
Da una lettura sistematica delle suindicate disposizioni concludeva che poteva promuovere azione diretta solo colui che, alla stregua della definizione riportata nell'incipit della stessa norma, fosse un vettore iscritto all'albo nazionale espressamente menzionato.
Aggiungeva che la l. 298/1974 all'art. 1 prevedeva che l'scrizione nell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Concludeva che la società creditrice non aveva dato prova di detta iscrizione.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello articolando i seguenti Parte_1
motivi:
- erronea interpretazione dell'eccezione preliminare di nullità della notificazione dell'atto di riassunzione e dei relativi allegati, per avere il Giudice di prime cure ricondotto detta eccezione
“agli atti relativi al decreto del 9 aprile 2019”;
- erronea interpretazione dell'art. 7ter del d.lgs. 286/2005 per aver ritenuto non esperibile da parte di l'azione diretta nei confronti di a causa della mancata iscrizione del Parte_1 CP_1 sub-vettore (di seguito anche “ ) Controparte_2 Controparte_2 all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Instava per la riforma integrale della sentenza di primo grado con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
342 cpc e nel merito ne contestava la fondatezza chiedendone il rigetto.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc contenendo l'atto di gravame una sufficiente indicazione dei punti della sentenza contestati.
Nel merito l'appello non può essere accolto ma la motivazione del primo giudice deve essere integrata.
Il primo motivo è infondato.
Secondo l'appellante l'atto di riassunzione sarebbe nullo per nullità e/o inesistenza della notifica a in quanto CE avrebbe notificato a mezzo posta elettronica certificata “copia informatica Parte_1
del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione di udienza del 15.04.2019, ma non anche quello del 09.04.2019 richiamato nel decreto del 15.04.2019, in uno con la procura alle liti e la relata di pagina 3 di 6 notifica privi della necessaria firma digitale sia nella procura che nella relata di notifica e dunque anche nella attestazione di conformità” determinando “l'inesistenza della notifica”.
La censura non è condivisibile
Ed infatti, emerge dalla nota di deposito in data 3 febbraio 2020 (inserita nel fascicolo del primo grado di giudizio) che ha provveduto al deposito delle ricevute PEC di accettazione Controparte_1
e consegna della notificazione dell'atto di riassunzione effettuata a (oltre che al Fallimento Parte_1
Campana) presso i difensori costituiti e domiciliatari nel giudizio pendente (e poi interrotto), nonché della relativa certificazione in formato “.pdf” riportante per esteso il contenuto delle ricevute PEC.
Ebbene, dalla predetta documentazione emerge chiaramente come sia la procura alle liti sia la relata di notificazione del ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione udienza
(unitamente all'attestazione della conformità della procura alle liti, del ricorso e del decreto di fissazione udienza ai rispettivi originali analogici e informatici) siano stati sottoscritti dal difensore avv. Guido Bartalini digitalmente in formato CAdES, dando luogo ad un file con estensione finale
“.p7m”.
E' corretta, quindi, la motivazione del Tribunale che ha accertato la regolarità della notificazione degli atti successivi, riferendosi, quindi, proprio alla notificazione effettuata da in data 4 dicembre CP_1
2019.
Con il secondo motivo parte appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto l'esercizio dell'azione diretta del sub vettore.
Ha dedotto che, avendo dichiarato di svolgere l'attività di trasporto di merce per conto terzi e dunque di essere iscritto all'Albo degli autotrasportatori, in tal modo legittimando il ricorso alla azione diretta ex art. 7 ter d.lvo 286/2015, era onere dell'opponente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, 1° comma e 115, 1° comma c.p.c., contestare specificatamente il mancato possesso di tale requisito e dunque il difetto di legittimazione attiva del ricorrente ad agire con l'azione diretta.
Nonostante la mancata contestazione dell'opponente, il Tribunale non aveva tenuto conto delle carte di circolazione dei veicoli Tg.AC83568 - Tg.AD49141 -Tg.XA539EZ - Tg. AC83669, tutti intestati all'opposto e dallo stesso impiegati per eseguire gli incarichi di trasporto;
delle fatture oggetto di ingiunzione;
della visura camerale dell'opposto acquisita dalla CCIAA di FOGGIA in data
30.05.2019, che fornisce informazioni e dati ufficiali della impresa iscritta nel Registro Imprese;
segnatamente a pag. 5 riporta che l' “è titolare di licenza rilasciata dalla Parte_1
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE Numero: 1P85TH del 19/11/1990”.
La censura non può essere accolta.
Ed infatti, nel caso di specie, manca l'iscrizione all'Albo nazionale come segnalato dal Tribunale.
pagina 4 di 6 Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che svolge attività nel Controparte_1
settore dei trasporti e della logistica avvalendosi sub vettori, sottoscrivendo con i medesimi appositi contratti.
In tale contesto, nel 2017, aveva sub appaltato alcuni trasporti verso la a CP_1 CP_3
che, a sua volta, nell'espletamento dell'attività di “smistamento” degli incarichi Controparte_2 conferiti da aveva affidato l'esecuzione dei predetti servizi di trasporto a , odierna CP_1 Parte_1
appellante.
CE, pertanto, era totalmente estranea ai rapporti contrattuali intercorsi tra e Controparte_2
, Parte_1
Ciò posto, nell'azione diretta del sub-vettore nei confronti del committente ai sensi dell'art.
7-ter d.lgs.
n. 286/2005, il riparto degli oneri probatori è regolato dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697
c.c. e dal principio di vicinanza della prova.
Incombe pertanto al sub-vettore che agisce per il pagamento del corrispettivo l'onere di allegare e provare la fonte legale dell'obbligazione, dimostrando l'esistenza del contratto di sub-trasporto con il vettore principale, l'oggetto e l'esecuzione dell'incarico ricevuto concernente le prestazioni commissionate dal committente, nonché il corrispettivo specificamente pattuito con il vettore principale.
Il credito del sub-vettore deve essere esattamente determinato sulla base di oggettivi elementi contrattuali, in particolare mediante la produzione del contratto o di altri elementi determinativi delle prestazioni e dei corrispettivi.
Non è sufficiente la determinazione del corrispettivo operata in via empirica sulla base di prezzi medi o di tariffari relativi a rapporti intercorsi tra soggetti diversi dalle parti del contratto di sub-trasporto, né può il giudice determinare il prezzo in assenza di domanda specifica di parte e di criteri oggettivi e verificabili pattiziamente o legalmente determinati.
I documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla parte che ne è autrice, se non sottoscritti o sottoscritti da terzi, hanno efficacia probatoria attenuata e non costituiscono prova piena della consegna della merce nella quantità ivi indicata, richiedendosi la dimostrazione del collegamento certo tra fatture, documenti di trasporto ed effettiva esecuzione delle prestazioni.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta non emerge l'esistenza del rapporto con il vettore principale, l'esatta natura e consistenza delle prestazioni e il loro svolgimento nonché il corrispettivo a riguardo pattuito.
Alla stregua di tali univoche emergenze l'appello deve essere rigettato.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
12.948,00 come dichiarato nell'atto di appello) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. Parte_1
1661/2022, pubblicata il 17 giugno 2022, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1
del grado che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
12.12.2025
Il Presidente est.
AL IL
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL IL Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1087/2022 promossa da:
(avv. RIZZI MARIA GIOVANNA e avv. RIZZI Parte_1
FRANCESCA) contro
(avv. BARTALINI GUIDO e avv. LAMPONI IVAN) Controparte_1
All'udienza del 19.09.2025 la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con D.I. n. 455/18 R.G. 870/2018, emesso dal Tribunale di Foggia in data 26.02.2018,veniva ingiunto a in persona del legale rappresentante p.t., il pagamento, in favore Controparte_1 dell' della somma di € 8.113.00, oltre accessori. Parte_1
Proponeva opposizione chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in Controparte_1 causa di il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione Controparte_2
del decreto ingiuntivo, nonché accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ad essa opponente con revoca del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, chiedeva la condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere manlevata essa Controparte_2
opponente da qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti ovvero, a corrispondere a CP_1 [...]
quanto venisse eventualmente versato da quest'ultima, a qualsiasi titolo, a CP_1 [...]
Parte_1
Con ordinanza del 11.10.2018, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. e autorizzava la chiamata in causa del terzo.
pagina 1 di 6 Il processo veniva in seguito interrotto per intervenuto fallimento della Controparte_2
regolarmente citata in giudizio ed in data 26.03.2019 veniva depositato da Controparte_1
ricorso in riassunzione ex art 303 c.p.c.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inesistenza dell'atto di Parte_1 riassunzione per nullità e/o inesistenza della notifica e, in via subordinata l'infondatezza della opposizione.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 1661/2022, pubblicata in data 17 giugno 2022, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando la parte opposta al pagamento delle spese.
Preliminarmente rigettava l'eccezione di nullità della notifica del ricorso in riassunzione per mancanza della firma digitale nella procura, nella relata di notifica e nell'attestazione di conformità in relazione al decreto del 9 aprile 2019.
Argomentava che il decreto del 15 aprile 2019 era stato emesso al fine di emendare un errore materiale relativo al termine per la notifica – era indicato l'anno 2020 in luogo del 2019-.
Ciò posto, nessuna rilevanza può rivestire la circostanza che gli atti relativi al decreto del 9 aprile 2019 fossero privi di firma digitale tenuto conto della regolarità di quelli successivi che hanno doppiato i precedenti.
Nel merito motivava che la domanda del creditore si fondava essenzialmente sull'art. 7 ter d.lvo
286/2015 che prevede: “Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore.
La legge richiamata all'art. 2 specifica che “Ai fini del presente Capo, si intende per:
-a) attivita' di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attivita',consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in , abilitata ad CP_1
eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e'
pagina 2 di 6 parte di un contratto di trasporto di merci su strada ( Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce).
Da una lettura sistematica delle suindicate disposizioni concludeva che poteva promuovere azione diretta solo colui che, alla stregua della definizione riportata nell'incipit della stessa norma, fosse un vettore iscritto all'albo nazionale espressamente menzionato.
Aggiungeva che la l. 298/1974 all'art. 1 prevedeva che l'scrizione nell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Concludeva che la società creditrice non aveva dato prova di detta iscrizione.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello articolando i seguenti Parte_1
motivi:
- erronea interpretazione dell'eccezione preliminare di nullità della notificazione dell'atto di riassunzione e dei relativi allegati, per avere il Giudice di prime cure ricondotto detta eccezione
“agli atti relativi al decreto del 9 aprile 2019”;
- erronea interpretazione dell'art. 7ter del d.lgs. 286/2005 per aver ritenuto non esperibile da parte di l'azione diretta nei confronti di a causa della mancata iscrizione del Parte_1 CP_1 sub-vettore (di seguito anche “ ) Controparte_2 Controparte_2 all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Instava per la riforma integrale della sentenza di primo grado con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
342 cpc e nel merito ne contestava la fondatezza chiedendone il rigetto.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc contenendo l'atto di gravame una sufficiente indicazione dei punti della sentenza contestati.
Nel merito l'appello non può essere accolto ma la motivazione del primo giudice deve essere integrata.
Il primo motivo è infondato.
Secondo l'appellante l'atto di riassunzione sarebbe nullo per nullità e/o inesistenza della notifica a in quanto CE avrebbe notificato a mezzo posta elettronica certificata “copia informatica Parte_1
del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione di udienza del 15.04.2019, ma non anche quello del 09.04.2019 richiamato nel decreto del 15.04.2019, in uno con la procura alle liti e la relata di pagina 3 di 6 notifica privi della necessaria firma digitale sia nella procura che nella relata di notifica e dunque anche nella attestazione di conformità” determinando “l'inesistenza della notifica”.
La censura non è condivisibile
Ed infatti, emerge dalla nota di deposito in data 3 febbraio 2020 (inserita nel fascicolo del primo grado di giudizio) che ha provveduto al deposito delle ricevute PEC di accettazione Controparte_1
e consegna della notificazione dell'atto di riassunzione effettuata a (oltre che al Fallimento Parte_1
Campana) presso i difensori costituiti e domiciliatari nel giudizio pendente (e poi interrotto), nonché della relativa certificazione in formato “.pdf” riportante per esteso il contenuto delle ricevute PEC.
Ebbene, dalla predetta documentazione emerge chiaramente come sia la procura alle liti sia la relata di notificazione del ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione udienza
(unitamente all'attestazione della conformità della procura alle liti, del ricorso e del decreto di fissazione udienza ai rispettivi originali analogici e informatici) siano stati sottoscritti dal difensore avv. Guido Bartalini digitalmente in formato CAdES, dando luogo ad un file con estensione finale
“.p7m”.
E' corretta, quindi, la motivazione del Tribunale che ha accertato la regolarità della notificazione degli atti successivi, riferendosi, quindi, proprio alla notificazione effettuata da in data 4 dicembre CP_1
2019.
Con il secondo motivo parte appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto l'esercizio dell'azione diretta del sub vettore.
Ha dedotto che, avendo dichiarato di svolgere l'attività di trasporto di merce per conto terzi e dunque di essere iscritto all'Albo degli autotrasportatori, in tal modo legittimando il ricorso alla azione diretta ex art. 7 ter d.lvo 286/2015, era onere dell'opponente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, 1° comma e 115, 1° comma c.p.c., contestare specificatamente il mancato possesso di tale requisito e dunque il difetto di legittimazione attiva del ricorrente ad agire con l'azione diretta.
Nonostante la mancata contestazione dell'opponente, il Tribunale non aveva tenuto conto delle carte di circolazione dei veicoli Tg.AC83568 - Tg.AD49141 -Tg.XA539EZ - Tg. AC83669, tutti intestati all'opposto e dallo stesso impiegati per eseguire gli incarichi di trasporto;
delle fatture oggetto di ingiunzione;
della visura camerale dell'opposto acquisita dalla CCIAA di FOGGIA in data
30.05.2019, che fornisce informazioni e dati ufficiali della impresa iscritta nel Registro Imprese;
segnatamente a pag. 5 riporta che l' “è titolare di licenza rilasciata dalla Parte_1
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE Numero: 1P85TH del 19/11/1990”.
La censura non può essere accolta.
Ed infatti, nel caso di specie, manca l'iscrizione all'Albo nazionale come segnalato dal Tribunale.
pagina 4 di 6 Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che svolge attività nel Controparte_1
settore dei trasporti e della logistica avvalendosi sub vettori, sottoscrivendo con i medesimi appositi contratti.
In tale contesto, nel 2017, aveva sub appaltato alcuni trasporti verso la a CP_1 CP_3
che, a sua volta, nell'espletamento dell'attività di “smistamento” degli incarichi Controparte_2 conferiti da aveva affidato l'esecuzione dei predetti servizi di trasporto a , odierna CP_1 Parte_1
appellante.
CE, pertanto, era totalmente estranea ai rapporti contrattuali intercorsi tra e Controparte_2
, Parte_1
Ciò posto, nell'azione diretta del sub-vettore nei confronti del committente ai sensi dell'art.
7-ter d.lgs.
n. 286/2005, il riparto degli oneri probatori è regolato dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697
c.c. e dal principio di vicinanza della prova.
Incombe pertanto al sub-vettore che agisce per il pagamento del corrispettivo l'onere di allegare e provare la fonte legale dell'obbligazione, dimostrando l'esistenza del contratto di sub-trasporto con il vettore principale, l'oggetto e l'esecuzione dell'incarico ricevuto concernente le prestazioni commissionate dal committente, nonché il corrispettivo specificamente pattuito con il vettore principale.
Il credito del sub-vettore deve essere esattamente determinato sulla base di oggettivi elementi contrattuali, in particolare mediante la produzione del contratto o di altri elementi determinativi delle prestazioni e dei corrispettivi.
Non è sufficiente la determinazione del corrispettivo operata in via empirica sulla base di prezzi medi o di tariffari relativi a rapporti intercorsi tra soggetti diversi dalle parti del contratto di sub-trasporto, né può il giudice determinare il prezzo in assenza di domanda specifica di parte e di criteri oggettivi e verificabili pattiziamente o legalmente determinati.
I documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla parte che ne è autrice, se non sottoscritti o sottoscritti da terzi, hanno efficacia probatoria attenuata e non costituiscono prova piena della consegna della merce nella quantità ivi indicata, richiedendosi la dimostrazione del collegamento certo tra fatture, documenti di trasporto ed effettiva esecuzione delle prestazioni.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta non emerge l'esistenza del rapporto con il vettore principale, l'esatta natura e consistenza delle prestazioni e il loro svolgimento nonché il corrispettivo a riguardo pattuito.
Alla stregua di tali univoche emergenze l'appello deve essere rigettato.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
12.948,00 come dichiarato nell'atto di appello) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. Parte_1
1661/2022, pubblicata il 17 giugno 2022, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1
del grado che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
12.12.2025
Il Presidente est.
AL IL
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