Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01051/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00814/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2024, proposto da
IT CE, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Carotenuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 256 Palazzo Berio;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1068/2022 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, notificata e passata in giudicato, oltre che per la condanna della Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti a causa del ritardo nella esecuzione della sentenza, con fissazione sin da ora di una somma di denaro per ogni violazione successiva del giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa IT LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 1068/2022 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, notificata e passata in giudicato, oltre che per la condanna della Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti a causa del ritardo nella esecuzione della sentenza e per la fissazione, sin da ora, di una somma di denaro per ogni violazione successiva del giudicato. Il tutto previa nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’Ufficio e con condanna della Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio.
Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio deducendo la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse o comunque la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione provveduto ad eseguire il giudicato.
La ricorrente ha depositato memorie di replica nelle quali ha invece insistito nell’accoglimento del ricorso; il Decreto di Ricostruzione n. 433 del 22 marzo 2024, prodotto in atti dal Ministero, sarebbe comunque successivo all’instaurazione del giudizio di ottemperanza mentre il decreto AOODRCA 46123 del 10 ottobre 2023, disporrebbe la liquidazione delle sole spese processuali in favore del procuratore costituito.
Pervenuta alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che le circostanze rappresentate dal Ministero resistente giustifichino la pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo l’Ufficio provveduto alla esecuzione del giudicato (si veda nota dell’USR Campania, n. 17728 del 27/03/2024, prodotta in atti).
In particolare, si osserva che, difformemente da quanto ritenuto dalla ricorrente, la Dirigente Scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco DE GENNARO” di Vico Equense, ha emesso il decreto di ricostruzione della carriera, prot. n. 433 del 22 marzo 2024, inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il visto e il seguito di competenza, così dando integrale esecuzione alla sentenza proprio nella parte in cui riconosce alla ricorrente il diritto al pagamento di somme a titolo di differenze stipendiali.
Il giudicato risulta, quindi, eseguito seppur successivamente alla proposizione del presente ricorso.
L’intervenuta esecuzione del giudicato giustifica, inoltre, il rigetto della domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della c.d penalità di mora per ogni ulteriore ritardo di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Va infine respinta infine la domanda avanzata dalla ricorrente per il risarcimento del danno conseguente alla tardiva esecuzione del giudicato in quanto non è stata fornita alcuna prova circa il preteso maggior danno che si sarebbe verificato dopo la pubblicazione della sentenza.
In conclusione, considerato che l’esecuzione della sentenza è successiva alla notifica del presente ricorso, le spese di lite sono poste a carico della Amministrazione intimata, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione alla refusione delle spese competenze di lite in favore di parte ricorrente nella misura di euro 1000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato, da distrarsi a favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO ER, Presidente
IT LU, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT LU | AO ER |
IL SEGRETARIO