Art. 2.
Liberta' religiosa
1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'Arcidiocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. E' garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti all'Arcidiocesi la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. E' riconosciuto ai cristiani ortodossi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
Liberta' religiosa
1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'Arcidiocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. E' garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti all'Arcidiocesi la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. E' riconosciuto ai cristiani ortodossi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.