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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10936 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 17636/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
17636/2023 r.g.a.c. vertente
TRA
, in persona del suo l.r.p.t. con sede in Isernia Parte_1
al Corso Garibaldi n. 67 (P. Iva: elettivamente domiciliata ai fini della P.IVA_1
indicata procedura, in Giugliano in Campania (NA), alla Via San Nullo, n. 179 – Country
Park, presso lo studio dell'Avv. Dario Desiderio ( , il quale la CodiceFiscale_1
rappresenta e difende in virtù giusta procura versata in atti.
- Parte appellante
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., dom.ta presso Controparte_1 P.IVA_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- Parte appellata contumace
OGGETTO: Appello a sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 agosto 2023, l'intestata società ha inteso pro- porre appello per la riforma integrale del testo della sentenza n. 45253 del 2022 resa dal Giudice di Pace di ella controversia con R.g. 63661/2021 in data 16/12/2022 CP_1
e depositata in cancelleria il 06/04/2023.
L'appellante ha premesso che:
➢ con ricorso ex art. 22 della L. 689 del 1981 e successive modifiche depositato presso
1 la cancelleria del Giudice di Pace di in data 10/12/2021, la di CP_1 CP_2
, nella qualità soggetto terzo proprietario dell'auto modello Lan- Parte_1
cia Y Tg. FL 765 MZ, proponeva formale opposizione avverso il verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca ex art. 224 Ter C.d.s. del 10 novembre 2021 con cui gli Agenti e in servizio presso la Questura di - , CP_3 Pt_2 CP_1
contestavano la violazione di cui l'art. 116 co. 15 secondo capoverso e 17 del CDS a carico del Sig. , nato a [...] [...] e residente in [...]in CP_5 CP_1
Campania alla Via Manzoni n. 23, il quale conduceva privo della licenza di guida l'auto modello Lancia Y Tg. FL 765 MZ unitamente al Sig. , nato a [...]
il 13 dicembre 1983 (Cod. Fiscale: ) e residente in [...]
poli alla Via Monde Faito n. 76 nella qualità di passeggero;
➢ nel ricorso introduttivo assumeva di essere una società attiva nel settore del noleggio auto, motocicli e mezzi equipollenti e di essere proprietaria dell'auto mo- dello Lancia Y Tg. FL 765 MZ concessa in noleggio dalle ore 19:32 del giorno 6 no- vembre 2021 al Sig. ; Controparte_6
➢ il sequestro amministrativo posto sull'auto di sua proprietà modello Lancia Y Tg. FL
765 MZ era stato posto illegittimamente, in quanto, non solo al momento del fermo all'interno dell'auto era presente anche il Sig. (locatario ed affi- Controparte_6
datario del veicolo) nella qualità di passeggero, ma tutti i soggetti presenti nell'abitacolo (il ed il ) al momento del fermo esibivano agli agenti CP_6 CP_5
accertatori il contratto di noleggio (agli atti dell'ufficio) comprovando non solo il le- gittimo affidamento del mezzo ad un soggetto munito della licenza di guida, ma so- prattutto la posizione terza ed estranea della alla condotta illecita CP_2
posta in essere dal Sig. di concerto con il Sig. ; CP_5 Controparte_6
➢ in data 03/10/2022 si costituiva la concludendo per il rigetto Controparte_1
del ricorso.
Con la gravata sentenza, il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso accogliendo le argomentazioni addotte dalla resistente e fondate sull'assunto che l'autovettura in questione era stata immatricolata per trasporto persone ad uso proprio e non come veicolo destinato al noleggio senza conducente, da ciò derivando l'impossibilità di
2 invocare i benefici scaturenti dalla Legge n.156 del 2021.
L'appellante si duole del fatto che il giudicante non avrebbe tenuto conto della fattispecie esimente di cui l'art. 213 co. 9 Cds che in materia stabilisce che “La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa”.
In particolare il Giudicante di primo grado non avrebbe tenuto conto di quanto dedotto dall'istante nel ricorso di primo grado e nelle successive note autorizzate depositate il 12/12/2022 in ordine all'estraneità della comparente all'illecito ammini- strativo e penale posto in essere dal Sig. di concerto con il Sig. CP_5 [...]
affidatario del veicolo, il tutto nei termini descritti in ricorso. CP_6
Secondo l'appellante “la circostanza che il contratto di noleggio sia affetto da nul- lità di certo non osta dal ritenere che il veicolo in questione fosse comunque legittima- mente affidato ad un soggetto munito della relativa licenza di guida e che questi a sua volta lo affidava incautamente al Sig. che invero era privo della relativa CP_5
licenza di guida. Il Giudicante di primo grado non ha tenuto conto ai fini della decisione che il contratto di noleggio di cui la Questura di lamenta la nullità, al momento CP_1
del fermo era esibito dal Sig. e dal Sig. agli agenti CP_5 Controparte_6
accertatori che comunque operavano il sequestro in danno alla Parte_3 [...]
”. CP_7
La parte invoca, pertanto, “la buona fede del terzo” che “nel caso di specie risulta evincersi dai documenti di causa che comprovano l'estraneità dell'istante ai fatti di causa, in quanto, non emergono elementi di un suo coinvolgimento in virtù dell'affidamento del veicolo sequestrato al Sig. regolarmente titolare Controparte_6
della licenza di guida”.
Ha, quindi, richiamato giurisprudenza penale in ordine alla non sequestrabilità e non confiscabilità di beni nei riguardi di terzi totalmente estranei all'illecito.
L'appellante assume, altresì, che “a seguito del sequestro amministrativo posto in essere dagli agenti accertatori, la società di noleggio era messa a conoscenza della circostanza che sul libretto di circolazione dell'auto sottoposta a sequestro era indicato che l'uso della stessa fosse ad uso proprio e non in conto terzi senza conducente. Tale
3 problematica è stata creata dall'agenzia pratiche auto che erroneamente aveva tra- smesso alla motorizzazione competente un utilizzo difforme rispetto a quello reale del veicolo. Il Giudice di primo grado ai fini della decisione non ha tenuto conto che al momento dell'affido del veicolo in questione al Sig. da parte della Controparte_6
, lo stesso avveniva in buona fede, in quanto, l'istante CP_2 Parte_1 CP_8
riteneva di poter esercitare regolarmente l'attività d'impresa del noleggio auto dato che precedentemente aveva adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi di legge per poter esercitare l'attività d'impresa del noleggio auto”.
L'appellata all'esito della rituale notifica a mezzo pec Controparte_1
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato (in data 11 ottobre 2023) del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ha omesso di costituirsi, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del 24 novembre 2025 per la decisio- ne a norma degli artt. 350 bis e 281 sexies ultimo comma c.p.c..
****
Prima di esaminare i motivi di appello, occorre analizzare la natura del provvedi- mento impugnato ovvero il verbale con cui è stato disposto il sequestro amministrativo, ai fini della confisca, ex art. 224 ter CdS dell'autoveicolo in titolarità dell'appellante; tale sequestro consegue a diverso verbale di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo previsto e sanzionato dall'art.116 15° comma (secondo periodo) e 17° comma CdS, commesso in data 20 novembre 2019 dal signor , il tutto nei CP_5
termini sopra esplicitati.
L'art. 116 CdS 15° e 17° comma CdS prevede quanto segue: “15. Chiunque condu- ce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'am- menda da 2.257 euro a 9.032 euro;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica……17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzio- ne accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del
4 veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI”.
Nel caso di specie al signor veniva contestato l'illecito di cui CP_5
all'art.116 15° comma 2° periodo CdS (“Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno”); al contempo venivano riconosciuti i presupposti per addivenire alla confisca amministrativa del veicolo a norma dell'art.116 17° comma CdS (“Alle violazioni di cui al comma 15 consegue ….. in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo”), sicchè veniva disposto il sequestro amministrativo del veicolo a norma dell'art.224 ter CdS (“1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione ammini- strativa accessoria della, confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis”).
Orbene sia l'appellato (cfr. controdeduzioni presentate nel giudizio di pri- CP_9
mo grado dalla Questura di Napoli presenti nel fascicolo di primo grado) che il Giudice di primo grado paiono prendere le mosse dalla circostanza che la proprietaria dell'autoveicolo non sia estranea all'illecito amministrativo commesso dal signor
, configurandosi, pertanto, un coinvolgimento della stessa a norma CP_5
dell'art.116 14° comma CdS (“14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corri- spondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
397 a € 1.592”), da cui scaturirebbe la legittimità del sequestro amministrativo adottato ai suoi danni a norma dell'art.224 ter CdS.
In particolare non viene condiviso l'assunto di parte appellante secondo cui, trat-
5 tandosi di società di noleggio, l'onere di verifica in ordine all'affidamento del veicolo doveva ritenersi limitato al soggetto cui l'autovettura veniva noleggiata, non potendo estendersi al possibile affidamento della guida a terzi da parte del locatario.
Ciò in ragione del fatto che l'autovettura era stata immatricolata per l'uso pro- prio (trasporto di persone) e non già per il noleggio senza conducente.
In particolare viene richiamato l'art.196 CdS che disciplina il principio di solidari- tà, secondo cui “1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 il locatario, invece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione;
in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma
2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
L'art.84 CdS disciplina, infine, la “locazione senza conducente”; rilevanti appaiono i commi 7 e 8 secondo cui “7. Fuori dei casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli.
Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.
8. Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.
6 È, quindi, evidente che la condotta posta in essere dall'appellante (l'aver conces- so in locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso) integri un illecito amministrativo autonomamente sanzionato in via principale con una sanzione pecu- niaria ed in via accessoria con la sospensione della carta di circolazione.
Parte appellante, con gli articolati motivi di appello, pur consapevole dell'illecito amministrativo (che tenta di ricondurre a presunti e non dimostrati inadempimenti posti in essere dall'Agenzia incaricata per l'immatricolazione del veicolo, non valevoli, in ogni caso, a configurare la propria buona fede), sostiene che nondimeno la stipula del contratto di locazione varrebbe in ogni caso a configurarla quale soggetto estraneo all'illecito amministrativo commesso ed alla corresponsabilità derivante dall'applicazione del principio di solidarietà di cui all'art.196 CdS.
Viene, in particolare, richiamato il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassa- zione, secondo cui “in tema di guida in stato di ebbrezza, non è confiscabile il veicolo concesso in "leasing" all'utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprieta- rio del mezzo, sia estraneo al reato (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finaliz- zato alla confisca;
cfr. Sez. U, n. 14484 del 19/01/2012).
Per comprendere la tematica adombrata dall'appellante, appare opportuno inte- gralmente riportare il passaggio motivazionale di tale sentenza, nella parte di interesse:
“Altra condizione per escludere la confiscabilità del bene è l'estraneità al reato del soggetto cui appartiene il veicolo. Il terzo, innanzitutto, per considerarsi estraneo deve essere in buona fede e cioè non deve avere in alcun modo partecipato al reato, richie- dendosi la mancanza di ogni collegamento diretto o indiretto con la consumazione del fatto reato. Né egli deve avere ricavato consapevolmente vantaggi e utilità dal reato, né avere avuto comportamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito della cosa.
In tal senso, nell'ambito specifico della guida in stato di ebbrezza, non potrebbe ritenersi
"estraneo" il soggetto che per difetto di vigilanza o per altro comportamento colposo ha agevolato la perpetrazione della fattispecie contravvenzionale, per esempio nel caso di proprietario dell'autovettura che risulti a bordo con il trasgressore (v. Sez. U, n. 9 del
28/04/1999, Rv. 213511; Sez. 6, n. 37888 del 08/07/2004, Sulika, Rv. 229984; Per_1
Sez. 5, n. 46824 del 15/11/2007, Comune di Arce;
Sez. 3, n. 2024 del 27/11/2008,
7 , Rv. 238590; Sez. 1, n. 34722 del 07/07/2011, G. e Capital S.F. s.p.a., Rv. Per_2
251174).
8. Pur tuttavia, non è dubbio che il leasing presenta delle notevoli peculiarità in ordine alla ripartizione dei rischi connessi alla circolazione stradale del veicolo ed all'individuazione del soggetto che ha concrete possibilità di regolamentare la circolazio- ne stessa. In particolare, in materia di responsabilità civile ex art. 2054, comma terzo, cod. civ., il locatario del contratto di leasing (l'utilizzatore), e non il concedente, risponde dei danni provocati dalla circolazione del mezzo in solido con il conducente (v. art. 91, comma 2, cod. strada); così come già disposto in detto articolo del codice civile per l'acquirente nella vendita con patto di riservato dominio. Egualmente, l'art. 196 cod. strada prescrive l'obbligazione solidale dell'utilizzatore a titolo di locazione, e non del concedente, con l'autore della violazione per il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla circolazione. Detta normativa appare giustificata in considera- zione dell'evenienza per cui è solo l'utilizzatore del contratto di leasing che ha la disponibilità giuridica del godimento del bene, e, quindi, la possibilità di vietarne la circolazione.
Peraltro, le caratteristiche speciali dell'istituto, con l'atipica connotazione delle posizioni del concedente e dell'utilizzatore in ordine alla circolazione del veicolo, non appaiono consentire la configurazione di una deroga e di una ridotta tutela del diritto di proprietà del concedente sul bene, in mancanza di un'espressa disposizione normativa in tal senso. Come detto, la nozione di "appartenenza" della cosa, sopra esposta, non ammette un'estensione illimitata di essa a posizioni generiche di disponibilità e godi- mento del bene. Le previsioni di specialità dell'istituto del leasing vanno mantenute nell'ambito delle relative ipotesi, ma non possono costituire il fondamento di più ampie generalizzazioni ed in specie della compressione di posizioni di diritto reale.
9. D'altro canto, appare assumere rilevanza, nel caso di specie, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, come è noto, costituisce, come prodotto dell'interpretazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, una fonte sovrana- zionale che integra il dettato costituzionale espresso nell'art. 117, comma primo, Cost. Il giudice nazionale, nell'applicare una norma di diritto interno, è sempre tenuto ad
8 interpretare la stessa in maniera non solo costituzionalmente orientata, ma anche convenzionalmente orientata;
a tal fine, considerando come parametro di riferimento tanto la disposizione formalmente cristallizzata nell'articolato della Convenzione
Europea, quanto le norme come interpretate dalla Corte di Strasburgo nelle sue senten- ze. Del resto, l'interpretazione del giudice nazionale conforme al diritto sovranazionale
(diritto dell'Unione Europea di fonte giurisprudenziale e quello Convenzionale nell'inter- pretazione datane dalla Corte di Strasburgo) e nel rispetto della Costituzione della
Repubblica costituisce lo strumento di soluzione delle antinomie presenti nel sistema giurisdizionale integrato e per assicurare appunto l'unità dell'ordinamento. In tema, la
Corte di Strasburgo ha riconosciuto alla confisca, anche se di natura amministrativa secondo la configurazione di diritto interno, la qualifica di pena ai sensi dell'art. 7 CEDU, in quanto non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma ad impedire la reitera- zione dell'inosservanza di prescrizioni. Essa presenta caratteristiche ad un tempo preventiva e repressiva, e quest'ultima è una qualificazione che contraddistingue le sanzioni penali, per cui tale misura è applicabile solo in presenza di un illecito penale previsto dalla legge nel rispetto dei principi generali. Sul punto deve aggiungersi che la
Corte EDU applica il principio di cui all'art. 7 CEDU all'intera materia penale ricompren- dendo in questa tutte le infrazioni e sanzioni che, a prescindere dalla denominazione formale utilizzata da ciascun Stato membro, risultano caratterizzate da un contenuto sostanzialmente punitivo e da una dimensione intrinsecamente afflittiva. L'illecito punitivo amministrativo viene configurato come "un'entità diversa dal reato per grado ma non per sostanza" (v. Corte EDU, 08/06/1976, Engel c. Olanda;
Corte EDU,
25/08/1987, Lutz c. Germania).
Ne consegue che l'art. 7 CEDU esige, per punire e cioè per l' irrogazione di una pena e quindi anche della misura della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabili- tà nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale (v. Corte EDU, 09/02/1995, Welch c. Regno Unito;
Corte EDU, 30/08/2007, Sud
Fondi srl c. Italia;
Corte EDU, 20/01/2009, sud Fondi c. Italia;
Corte EDU, 17/12/2009, M.
c. Germania). La Corte EDU, sempre in materia di applicazione della confisca, ha eviden-
9 ziato che il disposto ex art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (Protezione della proprietà) consente una diminuzione patrimoniale del soggetto solo nelle condizioni previste dalla legge, per cui anche l'applicazione di una misura comportante un pregiudi- zio patrimoniale, al di fuori delle previsioni normative, configura un'illecita ingerenza nella sfera giuridica ed economica del singolo. Detto inquadramento degli istituti in esame, nell'interpretazione della Convenzione proveniente dalla Corte di Strasburgo, esclude la legittimità della confisca dell'autovettura condotta da soggetto in stato di ebbrezza per uso di alcool se la stessa risulta concessa in leasing e quindi di proprietà del concedente nel corso del contratto stesso, qualora il concedente sia pure estraneo al reato. Una diversa interpretazione della normativa interna, qualora pure prospettabi- le, comporterebbe la violazione dell'art. 7 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della
Convenzione. Inoltre, come detto, il giudice, tra più opzioni interpretative, è tenuto ad interpretare la norma interna nel rispetto della Costituzione della Repubblica e con adeguamento all'orientamento convenzionale. 10. In conclusione, deve affermarsi l'inapplicabilità di una sanzione penale, configurante una diminuzione patrimoniale del soggetto - privato di un suo bene - al di fuori di una responsabilità penale ed altresì di una specifica previsione legislativa e delle relative condizioni.
Ne consegue l'inapplicabilità della confisca del veicolo di proprietà del conce- dente nel contratto di leasing se estraneo al reato di guida in stato di ebbrezza commesso dall'utilizzatore, con la correlativa applicazione all'indagato della previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, ex art. 186, comma
2, cod. strada”.
Dalla lettura della predetta motivazione si evince in maniera sufficientemente chiara che l'estraneità all'illecito presuppone che solo il locatario del contratto di noleggio abbia la disponibilità giuridica del godimento del bene, e, quindi, la possibilità di vietarne la circolazione.
Tale presupposto, però, deve considerarsi assente nel caso di specie, ciò proprio in ragione delle argomentazioni addotte nella impugnata sentenza.
Invero lo stesso appellante non contesta che nel caso di specie si sia in presenza di un contratto nullo per violazione di norma imperativa;
tuttavia ritiene (cfr. pag. 3
10 dell'atto di appello) che “la circostanza che il contratto di noleggio sia affetto da nullità di certo non osta dal ritenere che il veicolo in questione fosse comunque legittimamente affidato ad un soggetto munito della relativa licenza di guida e che questi a sua volta lo affidava incautamente al Sig. che invero era privo della relativa licenza di CP_5
guida”).
L'assunto non è condivisibile per l'elementare evidenza che non può considerarsi
“legittimamente affidato” a terzi il godimento ed il controllo su di un bene ove ciò sia avvenuto sulla base di un contratto che, oltrechè nullo per violazione di norma impera- tiva, integra esso stesso l'illecito amministrativo sopra evidenziato ed autonomamente sanzionato.
Si ritengono, pertanto, insussistenti, nel caso di specie, i presupposti su cui la Su- prema Corte di Cassazione a SU ha, nella richiamata pronunzia, inteso fondare l'estraneità al reato, ovvero il trasferimento del godimento del bene sulla base di una legittima convenzione contrattuale (sia essa un leasing o un noleggio).
Qualora, infatti, il trasferimento del bene avvenga sulla base di un titolo conven- zionale nullo e sulla base di una condotta integrante essa stessa illecito amministrativo, appare evidente il pieno coinvolgimento della società di noleggio nelle responsabilità correlate ad un suo utilizzo improprio da parte di terzi, cui non poteva essere legittima- mente trasferito il godimento..
Si è detto che Il terzo, innanzitutto, per considerarsi estraneo deve essere in buo- na fede e cioè non deve avere in alcun modo partecipato al reato/illecito amministra- tivo, richiedendosi la mancanza di ogni collegamento diretto o indiretto con la consu- mazione del fatto reato;
né egli deve avere ricavato consapevolmente vantaggi e utilità dal reato, né avere avuto comportamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebi- to della cosa.
La concessione a noleggio a terzi di un'autovettura destinata all'uso personale in- tegra sicuramente, di contro, il presupposto di un comportamento gravemente negli- gente che ha sicuramente favorito ed agevolato l'uso indebito della cosa da parte del locatario.
Quanto sopra evidenziato vale ad escludere la fondatezza dei motivi di appello,
11 conseguendone il suo rigetto.
Nulla per le spese attesa la contumacia dell'appellata Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta l'appello;
➢ nulla per le spese;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giu- stizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presen- te appello.
Così deciso in Napoli il 24 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
17636/2023 r.g.a.c. vertente
TRA
, in persona del suo l.r.p.t. con sede in Isernia Parte_1
al Corso Garibaldi n. 67 (P. Iva: elettivamente domiciliata ai fini della P.IVA_1
indicata procedura, in Giugliano in Campania (NA), alla Via San Nullo, n. 179 – Country
Park, presso lo studio dell'Avv. Dario Desiderio ( , il quale la CodiceFiscale_1
rappresenta e difende in virtù giusta procura versata in atti.
- Parte appellante
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., dom.ta presso Controparte_1 P.IVA_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- Parte appellata contumace
OGGETTO: Appello a sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 agosto 2023, l'intestata società ha inteso pro- porre appello per la riforma integrale del testo della sentenza n. 45253 del 2022 resa dal Giudice di Pace di ella controversia con R.g. 63661/2021 in data 16/12/2022 CP_1
e depositata in cancelleria il 06/04/2023.
L'appellante ha premesso che:
➢ con ricorso ex art. 22 della L. 689 del 1981 e successive modifiche depositato presso
1 la cancelleria del Giudice di Pace di in data 10/12/2021, la di CP_1 CP_2
, nella qualità soggetto terzo proprietario dell'auto modello Lan- Parte_1
cia Y Tg. FL 765 MZ, proponeva formale opposizione avverso il verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca ex art. 224 Ter C.d.s. del 10 novembre 2021 con cui gli Agenti e in servizio presso la Questura di - , CP_3 Pt_2 CP_1
contestavano la violazione di cui l'art. 116 co. 15 secondo capoverso e 17 del CDS a carico del Sig. , nato a [...] [...] e residente in [...]in CP_5 CP_1
Campania alla Via Manzoni n. 23, il quale conduceva privo della licenza di guida l'auto modello Lancia Y Tg. FL 765 MZ unitamente al Sig. , nato a [...]
il 13 dicembre 1983 (Cod. Fiscale: ) e residente in [...]
poli alla Via Monde Faito n. 76 nella qualità di passeggero;
➢ nel ricorso introduttivo assumeva di essere una società attiva nel settore del noleggio auto, motocicli e mezzi equipollenti e di essere proprietaria dell'auto mo- dello Lancia Y Tg. FL 765 MZ concessa in noleggio dalle ore 19:32 del giorno 6 no- vembre 2021 al Sig. ; Controparte_6
➢ il sequestro amministrativo posto sull'auto di sua proprietà modello Lancia Y Tg. FL
765 MZ era stato posto illegittimamente, in quanto, non solo al momento del fermo all'interno dell'auto era presente anche il Sig. (locatario ed affi- Controparte_6
datario del veicolo) nella qualità di passeggero, ma tutti i soggetti presenti nell'abitacolo (il ed il ) al momento del fermo esibivano agli agenti CP_6 CP_5
accertatori il contratto di noleggio (agli atti dell'ufficio) comprovando non solo il le- gittimo affidamento del mezzo ad un soggetto munito della licenza di guida, ma so- prattutto la posizione terza ed estranea della alla condotta illecita CP_2
posta in essere dal Sig. di concerto con il Sig. ; CP_5 Controparte_6
➢ in data 03/10/2022 si costituiva la concludendo per il rigetto Controparte_1
del ricorso.
Con la gravata sentenza, il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso accogliendo le argomentazioni addotte dalla resistente e fondate sull'assunto che l'autovettura in questione era stata immatricolata per trasporto persone ad uso proprio e non come veicolo destinato al noleggio senza conducente, da ciò derivando l'impossibilità di
2 invocare i benefici scaturenti dalla Legge n.156 del 2021.
L'appellante si duole del fatto che il giudicante non avrebbe tenuto conto della fattispecie esimente di cui l'art. 213 co. 9 Cds che in materia stabilisce che “La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa”.
In particolare il Giudicante di primo grado non avrebbe tenuto conto di quanto dedotto dall'istante nel ricorso di primo grado e nelle successive note autorizzate depositate il 12/12/2022 in ordine all'estraneità della comparente all'illecito ammini- strativo e penale posto in essere dal Sig. di concerto con il Sig. CP_5 [...]
affidatario del veicolo, il tutto nei termini descritti in ricorso. CP_6
Secondo l'appellante “la circostanza che il contratto di noleggio sia affetto da nul- lità di certo non osta dal ritenere che il veicolo in questione fosse comunque legittima- mente affidato ad un soggetto munito della relativa licenza di guida e che questi a sua volta lo affidava incautamente al Sig. che invero era privo della relativa CP_5
licenza di guida. Il Giudicante di primo grado non ha tenuto conto ai fini della decisione che il contratto di noleggio di cui la Questura di lamenta la nullità, al momento CP_1
del fermo era esibito dal Sig. e dal Sig. agli agenti CP_5 Controparte_6
accertatori che comunque operavano il sequestro in danno alla Parte_3 [...]
”. CP_7
La parte invoca, pertanto, “la buona fede del terzo” che “nel caso di specie risulta evincersi dai documenti di causa che comprovano l'estraneità dell'istante ai fatti di causa, in quanto, non emergono elementi di un suo coinvolgimento in virtù dell'affidamento del veicolo sequestrato al Sig. regolarmente titolare Controparte_6
della licenza di guida”.
Ha, quindi, richiamato giurisprudenza penale in ordine alla non sequestrabilità e non confiscabilità di beni nei riguardi di terzi totalmente estranei all'illecito.
L'appellante assume, altresì, che “a seguito del sequestro amministrativo posto in essere dagli agenti accertatori, la società di noleggio era messa a conoscenza della circostanza che sul libretto di circolazione dell'auto sottoposta a sequestro era indicato che l'uso della stessa fosse ad uso proprio e non in conto terzi senza conducente. Tale
3 problematica è stata creata dall'agenzia pratiche auto che erroneamente aveva tra- smesso alla motorizzazione competente un utilizzo difforme rispetto a quello reale del veicolo. Il Giudice di primo grado ai fini della decisione non ha tenuto conto che al momento dell'affido del veicolo in questione al Sig. da parte della Controparte_6
, lo stesso avveniva in buona fede, in quanto, l'istante CP_2 Parte_1 CP_8
riteneva di poter esercitare regolarmente l'attività d'impresa del noleggio auto dato che precedentemente aveva adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi di legge per poter esercitare l'attività d'impresa del noleggio auto”.
L'appellata all'esito della rituale notifica a mezzo pec Controparte_1
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato (in data 11 ottobre 2023) del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ha omesso di costituirsi, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del 24 novembre 2025 per la decisio- ne a norma degli artt. 350 bis e 281 sexies ultimo comma c.p.c..
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Prima di esaminare i motivi di appello, occorre analizzare la natura del provvedi- mento impugnato ovvero il verbale con cui è stato disposto il sequestro amministrativo, ai fini della confisca, ex art. 224 ter CdS dell'autoveicolo in titolarità dell'appellante; tale sequestro consegue a diverso verbale di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo previsto e sanzionato dall'art.116 15° comma (secondo periodo) e 17° comma CdS, commesso in data 20 novembre 2019 dal signor , il tutto nei CP_5
termini sopra esplicitati.
L'art. 116 CdS 15° e 17° comma CdS prevede quanto segue: “15. Chiunque condu- ce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'am- menda da 2.257 euro a 9.032 euro;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica……17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzio- ne accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del
4 veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI”.
Nel caso di specie al signor veniva contestato l'illecito di cui CP_5
all'art.116 15° comma 2° periodo CdS (“Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno”); al contempo venivano riconosciuti i presupposti per addivenire alla confisca amministrativa del veicolo a norma dell'art.116 17° comma CdS (“Alle violazioni di cui al comma 15 consegue ….. in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo”), sicchè veniva disposto il sequestro amministrativo del veicolo a norma dell'art.224 ter CdS (“1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione ammini- strativa accessoria della, confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis”).
Orbene sia l'appellato (cfr. controdeduzioni presentate nel giudizio di pri- CP_9
mo grado dalla Questura di Napoli presenti nel fascicolo di primo grado) che il Giudice di primo grado paiono prendere le mosse dalla circostanza che la proprietaria dell'autoveicolo non sia estranea all'illecito amministrativo commesso dal signor
, configurandosi, pertanto, un coinvolgimento della stessa a norma CP_5
dell'art.116 14° comma CdS (“14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corri- spondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
397 a € 1.592”), da cui scaturirebbe la legittimità del sequestro amministrativo adottato ai suoi danni a norma dell'art.224 ter CdS.
In particolare non viene condiviso l'assunto di parte appellante secondo cui, trat-
5 tandosi di società di noleggio, l'onere di verifica in ordine all'affidamento del veicolo doveva ritenersi limitato al soggetto cui l'autovettura veniva noleggiata, non potendo estendersi al possibile affidamento della guida a terzi da parte del locatario.
Ciò in ragione del fatto che l'autovettura era stata immatricolata per l'uso pro- prio (trasporto di persone) e non già per il noleggio senza conducente.
In particolare viene richiamato l'art.196 CdS che disciplina il principio di solidari- tà, secondo cui “1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 il locatario, invece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione;
in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma
2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
L'art.84 CdS disciplina, infine, la “locazione senza conducente”; rilevanti appaiono i commi 7 e 8 secondo cui “7. Fuori dei casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli.
Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.
8. Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.
6 È, quindi, evidente che la condotta posta in essere dall'appellante (l'aver conces- so in locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso) integri un illecito amministrativo autonomamente sanzionato in via principale con una sanzione pecu- niaria ed in via accessoria con la sospensione della carta di circolazione.
Parte appellante, con gli articolati motivi di appello, pur consapevole dell'illecito amministrativo (che tenta di ricondurre a presunti e non dimostrati inadempimenti posti in essere dall'Agenzia incaricata per l'immatricolazione del veicolo, non valevoli, in ogni caso, a configurare la propria buona fede), sostiene che nondimeno la stipula del contratto di locazione varrebbe in ogni caso a configurarla quale soggetto estraneo all'illecito amministrativo commesso ed alla corresponsabilità derivante dall'applicazione del principio di solidarietà di cui all'art.196 CdS.
Viene, in particolare, richiamato il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassa- zione, secondo cui “in tema di guida in stato di ebbrezza, non è confiscabile il veicolo concesso in "leasing" all'utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprieta- rio del mezzo, sia estraneo al reato (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finaliz- zato alla confisca;
cfr. Sez. U, n. 14484 del 19/01/2012).
Per comprendere la tematica adombrata dall'appellante, appare opportuno inte- gralmente riportare il passaggio motivazionale di tale sentenza, nella parte di interesse:
“Altra condizione per escludere la confiscabilità del bene è l'estraneità al reato del soggetto cui appartiene il veicolo. Il terzo, innanzitutto, per considerarsi estraneo deve essere in buona fede e cioè non deve avere in alcun modo partecipato al reato, richie- dendosi la mancanza di ogni collegamento diretto o indiretto con la consumazione del fatto reato. Né egli deve avere ricavato consapevolmente vantaggi e utilità dal reato, né avere avuto comportamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito della cosa.
In tal senso, nell'ambito specifico della guida in stato di ebbrezza, non potrebbe ritenersi
"estraneo" il soggetto che per difetto di vigilanza o per altro comportamento colposo ha agevolato la perpetrazione della fattispecie contravvenzionale, per esempio nel caso di proprietario dell'autovettura che risulti a bordo con il trasgressore (v. Sez. U, n. 9 del
28/04/1999, Rv. 213511; Sez. 6, n. 37888 del 08/07/2004, Sulika, Rv. 229984; Per_1
Sez. 5, n. 46824 del 15/11/2007, Comune di Arce;
Sez. 3, n. 2024 del 27/11/2008,
7 , Rv. 238590; Sez. 1, n. 34722 del 07/07/2011, G. e Capital S.F. s.p.a., Rv. Per_2
251174).
8. Pur tuttavia, non è dubbio che il leasing presenta delle notevoli peculiarità in ordine alla ripartizione dei rischi connessi alla circolazione stradale del veicolo ed all'individuazione del soggetto che ha concrete possibilità di regolamentare la circolazio- ne stessa. In particolare, in materia di responsabilità civile ex art. 2054, comma terzo, cod. civ., il locatario del contratto di leasing (l'utilizzatore), e non il concedente, risponde dei danni provocati dalla circolazione del mezzo in solido con il conducente (v. art. 91, comma 2, cod. strada); così come già disposto in detto articolo del codice civile per l'acquirente nella vendita con patto di riservato dominio. Egualmente, l'art. 196 cod. strada prescrive l'obbligazione solidale dell'utilizzatore a titolo di locazione, e non del concedente, con l'autore della violazione per il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla circolazione. Detta normativa appare giustificata in considera- zione dell'evenienza per cui è solo l'utilizzatore del contratto di leasing che ha la disponibilità giuridica del godimento del bene, e, quindi, la possibilità di vietarne la circolazione.
Peraltro, le caratteristiche speciali dell'istituto, con l'atipica connotazione delle posizioni del concedente e dell'utilizzatore in ordine alla circolazione del veicolo, non appaiono consentire la configurazione di una deroga e di una ridotta tutela del diritto di proprietà del concedente sul bene, in mancanza di un'espressa disposizione normativa in tal senso. Come detto, la nozione di "appartenenza" della cosa, sopra esposta, non ammette un'estensione illimitata di essa a posizioni generiche di disponibilità e godi- mento del bene. Le previsioni di specialità dell'istituto del leasing vanno mantenute nell'ambito delle relative ipotesi, ma non possono costituire il fondamento di più ampie generalizzazioni ed in specie della compressione di posizioni di diritto reale.
9. D'altro canto, appare assumere rilevanza, nel caso di specie, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, come è noto, costituisce, come prodotto dell'interpretazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, una fonte sovrana- zionale che integra il dettato costituzionale espresso nell'art. 117, comma primo, Cost. Il giudice nazionale, nell'applicare una norma di diritto interno, è sempre tenuto ad
8 interpretare la stessa in maniera non solo costituzionalmente orientata, ma anche convenzionalmente orientata;
a tal fine, considerando come parametro di riferimento tanto la disposizione formalmente cristallizzata nell'articolato della Convenzione
Europea, quanto le norme come interpretate dalla Corte di Strasburgo nelle sue senten- ze. Del resto, l'interpretazione del giudice nazionale conforme al diritto sovranazionale
(diritto dell'Unione Europea di fonte giurisprudenziale e quello Convenzionale nell'inter- pretazione datane dalla Corte di Strasburgo) e nel rispetto della Costituzione della
Repubblica costituisce lo strumento di soluzione delle antinomie presenti nel sistema giurisdizionale integrato e per assicurare appunto l'unità dell'ordinamento. In tema, la
Corte di Strasburgo ha riconosciuto alla confisca, anche se di natura amministrativa secondo la configurazione di diritto interno, la qualifica di pena ai sensi dell'art. 7 CEDU, in quanto non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma ad impedire la reitera- zione dell'inosservanza di prescrizioni. Essa presenta caratteristiche ad un tempo preventiva e repressiva, e quest'ultima è una qualificazione che contraddistingue le sanzioni penali, per cui tale misura è applicabile solo in presenza di un illecito penale previsto dalla legge nel rispetto dei principi generali. Sul punto deve aggiungersi che la
Corte EDU applica il principio di cui all'art. 7 CEDU all'intera materia penale ricompren- dendo in questa tutte le infrazioni e sanzioni che, a prescindere dalla denominazione formale utilizzata da ciascun Stato membro, risultano caratterizzate da un contenuto sostanzialmente punitivo e da una dimensione intrinsecamente afflittiva. L'illecito punitivo amministrativo viene configurato come "un'entità diversa dal reato per grado ma non per sostanza" (v. Corte EDU, 08/06/1976, Engel c. Olanda;
Corte EDU,
25/08/1987, Lutz c. Germania).
Ne consegue che l'art. 7 CEDU esige, per punire e cioè per l' irrogazione di una pena e quindi anche della misura della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabili- tà nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale (v. Corte EDU, 09/02/1995, Welch c. Regno Unito;
Corte EDU, 30/08/2007, Sud
Fondi srl c. Italia;
Corte EDU, 20/01/2009, sud Fondi c. Italia;
Corte EDU, 17/12/2009, M.
c. Germania). La Corte EDU, sempre in materia di applicazione della confisca, ha eviden-
9 ziato che il disposto ex art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (Protezione della proprietà) consente una diminuzione patrimoniale del soggetto solo nelle condizioni previste dalla legge, per cui anche l'applicazione di una misura comportante un pregiudi- zio patrimoniale, al di fuori delle previsioni normative, configura un'illecita ingerenza nella sfera giuridica ed economica del singolo. Detto inquadramento degli istituti in esame, nell'interpretazione della Convenzione proveniente dalla Corte di Strasburgo, esclude la legittimità della confisca dell'autovettura condotta da soggetto in stato di ebbrezza per uso di alcool se la stessa risulta concessa in leasing e quindi di proprietà del concedente nel corso del contratto stesso, qualora il concedente sia pure estraneo al reato. Una diversa interpretazione della normativa interna, qualora pure prospettabi- le, comporterebbe la violazione dell'art. 7 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della
Convenzione. Inoltre, come detto, il giudice, tra più opzioni interpretative, è tenuto ad interpretare la norma interna nel rispetto della Costituzione della Repubblica e con adeguamento all'orientamento convenzionale. 10. In conclusione, deve affermarsi l'inapplicabilità di una sanzione penale, configurante una diminuzione patrimoniale del soggetto - privato di un suo bene - al di fuori di una responsabilità penale ed altresì di una specifica previsione legislativa e delle relative condizioni.
Ne consegue l'inapplicabilità della confisca del veicolo di proprietà del conce- dente nel contratto di leasing se estraneo al reato di guida in stato di ebbrezza commesso dall'utilizzatore, con la correlativa applicazione all'indagato della previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, ex art. 186, comma
2, cod. strada”.
Dalla lettura della predetta motivazione si evince in maniera sufficientemente chiara che l'estraneità all'illecito presuppone che solo il locatario del contratto di noleggio abbia la disponibilità giuridica del godimento del bene, e, quindi, la possibilità di vietarne la circolazione.
Tale presupposto, però, deve considerarsi assente nel caso di specie, ciò proprio in ragione delle argomentazioni addotte nella impugnata sentenza.
Invero lo stesso appellante non contesta che nel caso di specie si sia in presenza di un contratto nullo per violazione di norma imperativa;
tuttavia ritiene (cfr. pag. 3
10 dell'atto di appello) che “la circostanza che il contratto di noleggio sia affetto da nullità di certo non osta dal ritenere che il veicolo in questione fosse comunque legittimamente affidato ad un soggetto munito della relativa licenza di guida e che questi a sua volta lo affidava incautamente al Sig. che invero era privo della relativa licenza di CP_5
guida”).
L'assunto non è condivisibile per l'elementare evidenza che non può considerarsi
“legittimamente affidato” a terzi il godimento ed il controllo su di un bene ove ciò sia avvenuto sulla base di un contratto che, oltrechè nullo per violazione di norma impera- tiva, integra esso stesso l'illecito amministrativo sopra evidenziato ed autonomamente sanzionato.
Si ritengono, pertanto, insussistenti, nel caso di specie, i presupposti su cui la Su- prema Corte di Cassazione a SU ha, nella richiamata pronunzia, inteso fondare l'estraneità al reato, ovvero il trasferimento del godimento del bene sulla base di una legittima convenzione contrattuale (sia essa un leasing o un noleggio).
Qualora, infatti, il trasferimento del bene avvenga sulla base di un titolo conven- zionale nullo e sulla base di una condotta integrante essa stessa illecito amministrativo, appare evidente il pieno coinvolgimento della società di noleggio nelle responsabilità correlate ad un suo utilizzo improprio da parte di terzi, cui non poteva essere legittima- mente trasferito il godimento..
Si è detto che Il terzo, innanzitutto, per considerarsi estraneo deve essere in buo- na fede e cioè non deve avere in alcun modo partecipato al reato/illecito amministra- tivo, richiedendosi la mancanza di ogni collegamento diretto o indiretto con la consu- mazione del fatto reato;
né egli deve avere ricavato consapevolmente vantaggi e utilità dal reato, né avere avuto comportamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebi- to della cosa.
La concessione a noleggio a terzi di un'autovettura destinata all'uso personale in- tegra sicuramente, di contro, il presupposto di un comportamento gravemente negli- gente che ha sicuramente favorito ed agevolato l'uso indebito della cosa da parte del locatario.
Quanto sopra evidenziato vale ad escludere la fondatezza dei motivi di appello,
11 conseguendone il suo rigetto.
Nulla per le spese attesa la contumacia dell'appellata Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta l'appello;
➢ nulla per le spese;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giu- stizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presen- te appello.
Così deciso in Napoli il 24 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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