Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 15.02.2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
10/09/1988, rappresentata e difesa dell'avv. BERTULETTI ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ) nato in [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. LOCATELLI MARIA CRISTINA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte Parte_1 depositate telematicamente in data 10.02.2025; per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Controparte_1 telematicamente in data 5.02.2025;
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che dalla relazione con Parte_1 Controparte_1
, in data 11 luglio 2018, nasceva il figlio , si
[...] Persona_1 rivolgeva all'intestato Tribunale al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza di comparizione del 12.11.2024, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo provvisorio:
“- affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- frequentazioni padre-figlio regolate come segue: - a settimane alterne, il padre starà con il minore dal venerdì alle ore 16.15 fino alla domenica alle ore 20.00; - ogni settimana, il padre starà con il minore il mercoledì dalle ore 16.15 alle ore 20.00; - vacanze natalizie, ad anni alterni, un genitore starà con il minore dal 23 dicembre al 30 dicembre, l'altro genitore starà con il minore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, ciascun genitore starà con il minore per tre giorni, alternando tra i genitori, di anno in anno, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, il padre starà con il minore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
- con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, il padre si impegna si obbliga a versare alla madre, entro il 15 di ogni mese, per il mantenimento di l'importo di euro 225,00 euro al mese, importo annualmente Per_1 rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Bergamo, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- il padre dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al pagamento delle spese straordinarie all'indirizzo e-mail ; agli stessi fini, la madre dichiara il seguente indirizzo e- Email_1 mail;
Email_2
- le parti stabiliscono che l'Assegno Unico per il minore sia percepito per intero dalla madre;
- spese di lite compensate”.
Le parti chiedevano concordemente un rinvio per formalizzare l'accordo, chiedendo altresì la pronuncia dei provvedimenti provvisori in conformità all'accordo delle parti, per come sopra riportato.
Il Giudice relatore pronunciava pertanto i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo provvisorio raggiunto in udienza, e rinviava la causa all'udienza del 17.12.2024.
All'udienza del 17.12.2024, le parti, con i rispettivi difensori, davano atto di aver raggiunto un accordo a definizione della controversia;
chiedevano pertanto un rinvio per depositare telematicamente l'accordo sottoscritto personalmente da entrambe le parti;
chiedevano altresì che la causa fosse trattenuta in decisione immediatamente alle condizioni dell'accordo delle parti, con rinuncia alla discussione orale.
Alla medesima udienza, il Giudice relatore, a fronte dell'eccezione del convenuto di insussistenza dei presupposti per il riconoscimento automatico ex art. 64, l. n. 218/1995, della sentenza emessa dal tribunale
2 boliviano (v. doc. 3, parte attrice), per violazione, in particolare, dei requisiti di cui all'art. 64, comma primo, lett. b), l. n. 218/1995, invitava la parte attrice a interloquire ex art. 67, comma terzo, l. n. 218/1995, e a documentare il rispetto, nell'ambito del processo conclusosi dinnanzi all'Autorità Giudiziaria boliviana, del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di . L'attrice, a fronte Controparte_1 della richiesta del Giudice relatore, domandava pertanto un rinvio, al fine di essere autorizzata al deposito di una memoria con cui prendere posizione sull'eccezione della controparte.
Il Giudice relatore rinviava pertanto la causa all'udienza del 29.01.2025, da svolgersi ex art. 127-ter c.p.c., assegnando all'attrice termine sino al 15.02.2025 per il deposito una memoria relativa dell'eccezione del convenuto di insussistenza dei presupposti per il riconoscimento automatico ex art. 64, comma primo, lett. b),
l. n. 218/1995, della sentenza emessa dal tribunale boliviano (v. doc. 3, parte attrice).
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 30.01.2025, il Giudice relatore, rilevato che le parti depositavano l'accordo sottoscritto personalmente dalle medesime, domandando la fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione in trattazione scritta, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti depositato dall'attrice in data 29.01.2025 e depositato dal convenuto in data 27.12.2024, e fissava, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 12.02.2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 15.02.2025, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in ordine alla domanda sullo status e alla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 3 lett. a) e b) del
Regolamento (UE) 1111/2019, ex (CE) 2201/2003, degli artt.
7 -12 Regolamento (UE) 1111/2019, ex reg. CE
2201/2003, e dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge
101/2015 e, quanto ai provvedimenti economici, ai sensi del regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008: la circostanza, invero, che una o entrambe le parti siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea non osta all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice europea, nel momento in cui si accerta l'esistenza di un legame sufficiente tra il soggetto e lo Stato membro, costituito dal luogo di residenza abituale o da altro collegamento non occasionale (ex multis Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa C-68/07, , e ciò è quanto viene in rilievo nel caso di specie. Persona_2
Il Collegio osserva altresì che la sentenza emessa dal tribunale boliviano (v. doc. 3, parte attrice) non presenta i requisiti per il riconoscimento automatico ex art. 64, l. n. 218/1995, venendo, in particolare, in rilievo la violazione del diritto di difesa e del principio del contradditorio nei confronti del convenuto, secondo quanto stabilito dall'art. 64, comma primo, lett. b), l. n. 218/1995; di conseguenza, deve escludersi l'efficacia di tale sentenza nell'ordinamento giuridico italiano.
Ciò premesso, osserva il Collegio che le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) affidarsi il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e Per_1 residenza anagrafica presso la madre a Nembro via Colombera 3/e;
2) disporre che starà con il padre a settimane alterne dalle ore 16.15 del venerdì alla domenica sera ore Per_1
20; ogni settimana starà con il padre un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16.15 fino alle ore 20, Per_1
3 attualmente il mercoledì salvi diversi accordi sul giorno infrasettimanale;
in periodo non scolastico l'orario di rientro sarà posticipato alle ore 21; si precisa che i genitori potranno sempre partecipare anche insieme agli avvenimenti che rivestono una discreta importanza per il figlio (per es. partite e tornei, percorsi religiosi e sacramenti);
3) disporre che starà con ciascun genitore durante il periodo di vacanza estivo per due settimane anche Per_1 non consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, per metà del periodo di vacanza natalizio dal
23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, in alternanza tra i genitori di anno in anno, e per metà delle vacanze pasquali con le giornate di Pasqua e lunedì dell'Angelo alternate di anno in anno;
alternate saranno pure tutte le altre vacanze o festività, salvi eventuali diversi accordi tra i genitori;
in tali periodi pertanto le frequentazioni con i genitori di cui al punto precedente si intenderanno sospese;
4) prendersi atto che, in considerazione di talune recenti modeste difficoltà di riferite dalla mamma, i Per_1 genitori si impegnano ad avvalersi della consulenza di un esperto psicologo con spesa condivisa per almeno tre incontri e concorderanno eventuali ulteriori incontri consigliati dal professionista;
5) in considerazione del collocamento di presso la mamma, disporre che il padre, con decorrenza dal Per_1
15.11.24, contribuisca al mantenimento del figlio minore con un contributo mensile di € 225,00 da versarsi entro il giorno 15 del mese mediante bonifico bancario sul c/c della madre con rivalutazione Istat annuale a far data da un anno dal mese di novembre 2024; l'assegno unico o altra similare provvidenza verrà richiesto e percepito direttamente dalla madre in via esclusiva;
6) le spese per il figlio non comprese nell'assegno periodico saranno sostenute secondo il protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta di seguito: “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
4 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
5 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”;
7) ai fini della ricezione delle comunicazioni relative al pagamento delle spese straordinarie, il padre dichiara il seguente indirizzo mail: e la madre dichiara il seguente indirizzo mail: Email_1
; Email_2
8) le spese legali sono compensate tra le parti”.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“1) affidarsi il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e Per_1 residenza anagrafica presso la madre a Nembro via Colombera 3/e;
6 2) disporre che starà con il padre a settimane alterne dalle ore 16.15 del venerdì alla domenica sera ore Per_1
20; ogni settimana starà con il padre un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16.15 fino alle ore 20, Per_1 attualmente il mercoledì salvi diversi accordi sul giorno infrasettimanale;
in periodo non scolastico l'orario di rientro sarà posticipato alle ore 21; si precisa che i genitori potranno sempre partecipare anche insieme agli avvenimenti che rivestono una discreta importanza per il figlio (per es. partite e tornei, percorsi religiosi e sacramenti);
3) disporre che starà con ciascun genitore durante il periodo di vacanza estivo per due settimane anche Per_1 non consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, per metà del periodo di vacanza natalizio dal
23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, in alternanza tra i genitori di anno in anno, e per metà delle vacanze pasquali con le giornate di Pasqua e lunedì dell'Angelo alternate di anno in anno;
alternate saranno pure tutte le altre vacanze o festività, salvi eventuali diversi accordi tra i genitori;
in tali periodi pertanto le frequentazioni con i genitori di cui al punto precedente si intenderanno sospese;
4) prendersi atto che, in considerazione di talune recenti modeste difficoltà di riferite dalla mamma, i Per_1 genitori si impegnano ad avvalersi della consulenza di un esperto psicologo con spesa condivisa per almeno tre incontri e concorderanno eventuali ulteriori incontri consigliati dal professionista;
5) in considerazione del collocamento di presso la mamma, disporre che il padre, con decorrenza dal Per_1
15.11.24, contribuisca al mantenimento del figlio minore con un contributo mensile di € 225,00 da versarsi entro il giorno 15 del mese mediante bonifico bancario sul c/c della madre con rivalutazione Istat annuale a far data da un anno dal mese di novembre 2024; l'assegno unico o altra similare provvidenza verrà richiesto e percepito direttamente dalla madre in via esclusiva;
6) le spese per il figlio non comprese nell'assegno periodico saranno sostenute secondo il protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta di seguito: “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
7 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
8 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”;
7) ai fini della ricezione delle comunicazioni relative al pagamento delle spese straordinarie, il padre dichiara il seguente indirizzo mail: e la madre dichiara il seguente indirizzo mail: Email_1
; Email_2
8) le spese legali sono compensate tra le parti”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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