Articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53
Articolo 26Articolo 28
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28 marzo 2000
Art. 27. (Banche dei tempi). 1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della citta' e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarieta' nelle comunita' locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarieta' e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi". 2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attivita' di promozione, formazione e informazione.
Possono altresi' aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunita' locale.
Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalita' di esercizio delle attivita' istituzionali degli enti locali.
Entrata in vigore il 28 marzo 2000
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