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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/12/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17604/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA RI Presidente relatrice
ES IN DI
EA AR DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17604/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. BERTELLI PAOLA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. BERTELLI PAOLA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1. I coniugi vivranno separati, fermo l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove meglio ritenuto opportuno la loro residenza,
2. La casa coniugale sita a NC (Bs), in via Kennedy n. 24, di proprietà esclusiva del sig.
[...]
, resta assegnata all'esclusivo proprietario, con tutti i beni mobili e suppellettili che la Parte_2
arredano.
1 3. Per risolvere tutte le questioni economiche insorte tra le parti, il sig. si impegna a riconoscere Pt_2
a favore della signora la somma complessiva di € 12.139,36, attraverso il pagamento di rate mensili Pt_1 di € 500,00 cada una che verranno versate a favore della signora con bonifico bancario da effettuare Pt_1 entro il giorno 25 di ogni mese, sino all'estinzione del debito.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsiasi richiesta contributiva di mantenimento e/o sostentamento.
5. Le parti dichiarano di aver già provveduto a regolare tra loro ogni altro rapporto, anche di carattere economico o patrimoniale, ed in ogni caso ribadiscono di null'altro avere reciprocamente a pretendere, all'infuori dell'obbligo stabilito al punto 3 del presente ricorso
6. I coniugi dichiarano che nulla osta al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti;
dichiarano, inoltre, il proprio nulla osta al rilascio o al rinnovo del passaporto o di altro documento idoneo per l'espatrio
7. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione
8. Spese di lite compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RO AN (BS) in data 29.5.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di RO AN al n. 24, parte II, serie A, anno 1999, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
2 La Presidente estensora
IA RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA RI Presidente relatrice
ES IN DI
EA AR DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17604/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. BERTELLI PAOLA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. BERTELLI PAOLA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1. I coniugi vivranno separati, fermo l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove meglio ritenuto opportuno la loro residenza,
2. La casa coniugale sita a NC (Bs), in via Kennedy n. 24, di proprietà esclusiva del sig.
[...]
, resta assegnata all'esclusivo proprietario, con tutti i beni mobili e suppellettili che la Parte_2
arredano.
1 3. Per risolvere tutte le questioni economiche insorte tra le parti, il sig. si impegna a riconoscere Pt_2
a favore della signora la somma complessiva di € 12.139,36, attraverso il pagamento di rate mensili Pt_1 di € 500,00 cada una che verranno versate a favore della signora con bonifico bancario da effettuare Pt_1 entro il giorno 25 di ogni mese, sino all'estinzione del debito.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsiasi richiesta contributiva di mantenimento e/o sostentamento.
5. Le parti dichiarano di aver già provveduto a regolare tra loro ogni altro rapporto, anche di carattere economico o patrimoniale, ed in ogni caso ribadiscono di null'altro avere reciprocamente a pretendere, all'infuori dell'obbligo stabilito al punto 3 del presente ricorso
6. I coniugi dichiarano che nulla osta al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti;
dichiarano, inoltre, il proprio nulla osta al rilascio o al rinnovo del passaporto o di altro documento idoneo per l'espatrio
7. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione
8. Spese di lite compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RO AN (BS) in data 29.5.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di RO AN al n. 24, parte II, serie A, anno 1999, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
2 La Presidente estensora
IA RI
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