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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9127 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Il giorno 13 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 12073/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Pierpaolo Ardolino Parte_1
e dell'avv. Immacolata Panico, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attrice/opponente
CONTRO
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Pasquale
[...]
Romano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto/opposto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma I, c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte attrice, l'avv. Pierpaolo Ardolino
per parte convenuta, l'avv. Pasquale Romano
i quali precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
1 all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Controparte_2
ha intimato, con atto di precetto, a e a
[...] Parte_1 Pt_2
il pagamento della somma di € 10.878,36, sulla base del decreto
[...]
ingiuntivo n. 527/2020 emesso da questo Tribunale.
L'intimata nell'instaurare il presente giudizio, si è Parte_1
opposta al suddetto precetto, deducendo l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata, ovvero irregolare o nulla notificazione nel termine di giorni 60
dalla pronuncia e l'insussistenza del diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata, anche per prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla formazione del titolo esecutivo.
In via cautelare, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 527/2020 sul presupposto della inesistenza della notifica ovvero poiché non validamente notificato.
Il opposto si è costituito contestando la domanda, CP_1
deducendone sia l'inammissibilità sia, nel merito, l'infondatezza, per l'avvenuta regolare notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Con ordinanza del 4.2.2025 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione.
2. Il titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione è costituito dal decreto ingiuntivo n. 527/2020, reso dal Tribunale di Napoli il 17.1.2020,
2 con il quale è stato ingiunto a e A (sorelle e Parte_1 Parte_2
comproprietarie dell'unita immobiliare facente parte del fabbricato condominiale di Via Nuova Poggioreale, 21 Is.16 Sc. D, riportata al catasto urbano del Comune di al foglio 4 particella 326 sub. 67, piano 4°) di CP_1
pagare senza dilazione al Condominio la somma di € 8.973,75, oltre interessi e spese come ivi indicate, per oneri condominiali.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'opponente ha chiesto di accertare l'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
La domanda, dunque, deve interpretarsi come opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ex art. 615, c. I, c.p.c.
3. L'opponente ha sostanzialmente lamentato l'invalidità della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. “pur
essendo nota la residenza anagrafica e per il solo fatto che non risulta tale
nominativo all'indirizzo indicato”.
Ella ha altresì proposto opposizione tardiva dinanzi a questo Ufficio
avverso il decreto ingiuntivo n. 527/2020, atteso che - a suo dire - il medesimo non le è mai stato notificato, ovvero non le è mai stato validamente notificato.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, cui non vi è ragione di negare continuità, ha affermato che il criterio discretivo fra opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e opposizione ex art. 188 disp. att. c.p.c., veicolabile anche in sede di giudizio ex art. 615, c. I, c.p.c., risiede nella natura del vizio attribuito alla notificazione del provvedimento monitorio.
3 Ove, infatti, ne intenda denunciare la nullità, il debitore dovrà reagire con il rimedio previsto dall'art. 650 cit., mentre, ove egli, più radicalmente,
ne deduca la vera e propria inesistenza, materiale o giuridica, gli è consentito farla valere in sede di opposizione, anche preventiva, all'esecuzione (v.
Cass., Sez. III, nn. 51/2023; 9050/20; 15892/09).
Al riguardo, la S.C. ha ritenuto che la giuridica inesistenza della notificazione si configuri soltanto quando sia assente uno dei suoi elementi costitutivi, vale a dire “a) l'attività di trasmissione, svolta da un soggetto
qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere
detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere
esercitato; b) la fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento
di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti
dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque
considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in
cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover
reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in
definitiva, omessa”, mentre costituisce causa di mera nullità l'irregolarità
attinente all'individuazione del luogo nel quale essa è stata eseguita, “anche
qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario” (cfr.
Cass., S.U., n. 14916/16).
Nel caso di specie, la notificazione del decreto ingiuntivo, prodotto dall'opposta, è avvenuta con una delle modalità previste dalla legge,
ovverosia ai sensi dell'art. 143 c.p.c., da parte di un soggetto a ciò abilitato, il
25.02.2020.
4 Il vizio ipotizzato dall'opponente, relativo alla corretta esecuzione della notifica, non è dunque neanche astrattamente idoneo a produrre la giuridica inesistenza della stessa, in quanto non incide sui profili a tale scopo valorizzati dal giudice di legittimità, ma andrebbe, al più, degradato a mera nullità della notificazione.
Quest'ultimo vizio, a differenza dell'inesistenza, deve essere necessariamente dedotto con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o,
nell'ipotesi in cui abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Esso non può, invece, costituire causa petendi per una opposizione esecutiva ex artt. 615 o 617 c.p.c., né, ove proposta, questa può riqualificarsi in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: vi ostano, infatti, la diversità dei presupposti e la necessità, per la seconda (a differenza che per la prima), che l'opponente dimostri non solo l'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma anche che egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (v. Cass., Sez. III, n.
13365/23; Cass., Sez. VI, n. 9050/20).
In base alle suesposte considerazioni, la doglianza risulta in questa sede inammissibile e l'opposizione a precetto, in quanto sulla stessa fondata,
non può essere accolta.
4. L'opponente, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ha altresì
contestato “l'insussistenza del diritto della parte opposta al reclamato
pagamento considerato che con il bilancio consuntivo 2018 sono riportati
oneri condominiali relativi a pregresse annualità non dovute per
5 prescrizione non avendo ricevuto la odierna opponente ( ) Parte_1
alcuna afferente comunicazione e/o richiesta”.
L'eccezione sollevata, oltre ad essere generica, perché mancante dell'indicazione del termine di prescrizione e della relativa decorrenza,
attiene al merito del rapporto controverso, in quanto riferita a fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale, a sua volta basato sul bilancio consuntivo 2018 e sul relativo piano di riparto approvati dall'assemblea condominiale.
Tuttavia, l'opposizione all'esecuzione, quando quest'ultima sia stata eseguita o minacciata in forza di titoli di origine giudiziale, non può essere formulata sulla base di motivi attinenti al merito del rapporto controverso e definito con il provvedimento divenuto esecutivo (v., ex multis, Cass., Sez.
III, n. 24027/09).
Tali ragioni di doglianza, infatti, per costante giurisprudenza, devono essere devolute al giudice che ha emesso il titolo contestato o all'organo competente per l'impugnazione, mentre l'opposizione a precetto può essere coltivata solo sulla base di vizi attinenti alla notificazione o sulla base di circostanze sopravvenute.
Nel caso di specie, la parte opposta ha ottenuto, da questo Tribunale, il decreto ingiuntivo n. 527/2020 all'esito di un procedimento monitorio.
La doglianza in esame attiene all'asserita insussistenza del credito precettato in ragione di circostanze precedenti alla formazione del titolo e,
come tale, essa può, se del caso, costituire materia per il giudizio ex art. 645
c.p.c. avverso il citato decreto, ma non essere valorizzata in questa sede per
6 ottenere un diverso accertamento, estraneo, per le ragioni già dette, alla cognizione del giudice investito dell'opposizione a precetto.
Pertanto, anche tale doglianza risulta in questa sede inammissibile e l'opposizione a precetto, in quanto sulla stessa fondata, non può essere accolta.
5. Con le note di trattazione scritta dell'udienza del 13.5.2025
l'opponente ha eccepito la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in quanto il condominio opposto, nel corso del giudizio, avrebbe notificato, in data 9.4.2025, un nuovo atto di precetto fondato sul medesimo titolo esecutivo.
Ebbene, tale circostanza non ha effetti sul presente giudizio, in quanto,
ai sensi dell'art. 481, c. II, c.p.c., l'opposizione a precetto determina la mera sospensione del termine di efficacia dello stesso ma, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, la proposizione di un nuovo precetto in costanza della detta sospensione non comporta alcuna rinuncia al precetto opposto, in mancanza di una espressa volontà dell'intimante.
Ne consegue che non risulta verificata alcuna pretesa causa di improcedibilità del presente giudizio né la cessazione della materia del contendere.
6. In definitiva, l'opposizione è infondata e va rigettata.
7. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del
[...] Controparte_2
in disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...] CP_1
7 1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali,
liquidate ex D.M. n. 55/14 (scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00) in complessivi € 2.300,00 per compensi (dei quali €
700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, €
1.000,00 per la fase decisoria), oltre IVA e CPA, come per legge,
e rimborso forfetario spese generali al 15%, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Romano, dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
IE MA
8
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 12073/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Pierpaolo Ardolino Parte_1
e dell'avv. Immacolata Panico, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attrice/opponente
CONTRO
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Pasquale
[...]
Romano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto/opposto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma I, c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte attrice, l'avv. Pierpaolo Ardolino
per parte convenuta, l'avv. Pasquale Romano
i quali precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
1 all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Controparte_2
ha intimato, con atto di precetto, a e a
[...] Parte_1 Pt_2
il pagamento della somma di € 10.878,36, sulla base del decreto
[...]
ingiuntivo n. 527/2020 emesso da questo Tribunale.
L'intimata nell'instaurare il presente giudizio, si è Parte_1
opposta al suddetto precetto, deducendo l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata, ovvero irregolare o nulla notificazione nel termine di giorni 60
dalla pronuncia e l'insussistenza del diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata, anche per prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla formazione del titolo esecutivo.
In via cautelare, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 527/2020 sul presupposto della inesistenza della notifica ovvero poiché non validamente notificato.
Il opposto si è costituito contestando la domanda, CP_1
deducendone sia l'inammissibilità sia, nel merito, l'infondatezza, per l'avvenuta regolare notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Con ordinanza del 4.2.2025 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione.
2. Il titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione è costituito dal decreto ingiuntivo n. 527/2020, reso dal Tribunale di Napoli il 17.1.2020,
2 con il quale è stato ingiunto a e A (sorelle e Parte_1 Parte_2
comproprietarie dell'unita immobiliare facente parte del fabbricato condominiale di Via Nuova Poggioreale, 21 Is.16 Sc. D, riportata al catasto urbano del Comune di al foglio 4 particella 326 sub. 67, piano 4°) di CP_1
pagare senza dilazione al Condominio la somma di € 8.973,75, oltre interessi e spese come ivi indicate, per oneri condominiali.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'opponente ha chiesto di accertare l'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
La domanda, dunque, deve interpretarsi come opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ex art. 615, c. I, c.p.c.
3. L'opponente ha sostanzialmente lamentato l'invalidità della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. “pur
essendo nota la residenza anagrafica e per il solo fatto che non risulta tale
nominativo all'indirizzo indicato”.
Ella ha altresì proposto opposizione tardiva dinanzi a questo Ufficio
avverso il decreto ingiuntivo n. 527/2020, atteso che - a suo dire - il medesimo non le è mai stato notificato, ovvero non le è mai stato validamente notificato.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, cui non vi è ragione di negare continuità, ha affermato che il criterio discretivo fra opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e opposizione ex art. 188 disp. att. c.p.c., veicolabile anche in sede di giudizio ex art. 615, c. I, c.p.c., risiede nella natura del vizio attribuito alla notificazione del provvedimento monitorio.
3 Ove, infatti, ne intenda denunciare la nullità, il debitore dovrà reagire con il rimedio previsto dall'art. 650 cit., mentre, ove egli, più radicalmente,
ne deduca la vera e propria inesistenza, materiale o giuridica, gli è consentito farla valere in sede di opposizione, anche preventiva, all'esecuzione (v.
Cass., Sez. III, nn. 51/2023; 9050/20; 15892/09).
Al riguardo, la S.C. ha ritenuto che la giuridica inesistenza della notificazione si configuri soltanto quando sia assente uno dei suoi elementi costitutivi, vale a dire “a) l'attività di trasmissione, svolta da un soggetto
qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere
detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere
esercitato; b) la fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento
di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti
dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque
considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in
cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover
reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in
definitiva, omessa”, mentre costituisce causa di mera nullità l'irregolarità
attinente all'individuazione del luogo nel quale essa è stata eseguita, “anche
qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario” (cfr.
Cass., S.U., n. 14916/16).
Nel caso di specie, la notificazione del decreto ingiuntivo, prodotto dall'opposta, è avvenuta con una delle modalità previste dalla legge,
ovverosia ai sensi dell'art. 143 c.p.c., da parte di un soggetto a ciò abilitato, il
25.02.2020.
4 Il vizio ipotizzato dall'opponente, relativo alla corretta esecuzione della notifica, non è dunque neanche astrattamente idoneo a produrre la giuridica inesistenza della stessa, in quanto non incide sui profili a tale scopo valorizzati dal giudice di legittimità, ma andrebbe, al più, degradato a mera nullità della notificazione.
Quest'ultimo vizio, a differenza dell'inesistenza, deve essere necessariamente dedotto con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o,
nell'ipotesi in cui abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Esso non può, invece, costituire causa petendi per una opposizione esecutiva ex artt. 615 o 617 c.p.c., né, ove proposta, questa può riqualificarsi in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: vi ostano, infatti, la diversità dei presupposti e la necessità, per la seconda (a differenza che per la prima), che l'opponente dimostri non solo l'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma anche che egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (v. Cass., Sez. III, n.
13365/23; Cass., Sez. VI, n. 9050/20).
In base alle suesposte considerazioni, la doglianza risulta in questa sede inammissibile e l'opposizione a precetto, in quanto sulla stessa fondata,
non può essere accolta.
4. L'opponente, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ha altresì
contestato “l'insussistenza del diritto della parte opposta al reclamato
pagamento considerato che con il bilancio consuntivo 2018 sono riportati
oneri condominiali relativi a pregresse annualità non dovute per
5 prescrizione non avendo ricevuto la odierna opponente ( ) Parte_1
alcuna afferente comunicazione e/o richiesta”.
L'eccezione sollevata, oltre ad essere generica, perché mancante dell'indicazione del termine di prescrizione e della relativa decorrenza,
attiene al merito del rapporto controverso, in quanto riferita a fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale, a sua volta basato sul bilancio consuntivo 2018 e sul relativo piano di riparto approvati dall'assemblea condominiale.
Tuttavia, l'opposizione all'esecuzione, quando quest'ultima sia stata eseguita o minacciata in forza di titoli di origine giudiziale, non può essere formulata sulla base di motivi attinenti al merito del rapporto controverso e definito con il provvedimento divenuto esecutivo (v., ex multis, Cass., Sez.
III, n. 24027/09).
Tali ragioni di doglianza, infatti, per costante giurisprudenza, devono essere devolute al giudice che ha emesso il titolo contestato o all'organo competente per l'impugnazione, mentre l'opposizione a precetto può essere coltivata solo sulla base di vizi attinenti alla notificazione o sulla base di circostanze sopravvenute.
Nel caso di specie, la parte opposta ha ottenuto, da questo Tribunale, il decreto ingiuntivo n. 527/2020 all'esito di un procedimento monitorio.
La doglianza in esame attiene all'asserita insussistenza del credito precettato in ragione di circostanze precedenti alla formazione del titolo e,
come tale, essa può, se del caso, costituire materia per il giudizio ex art. 645
c.p.c. avverso il citato decreto, ma non essere valorizzata in questa sede per
6 ottenere un diverso accertamento, estraneo, per le ragioni già dette, alla cognizione del giudice investito dell'opposizione a precetto.
Pertanto, anche tale doglianza risulta in questa sede inammissibile e l'opposizione a precetto, in quanto sulla stessa fondata, non può essere accolta.
5. Con le note di trattazione scritta dell'udienza del 13.5.2025
l'opponente ha eccepito la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in quanto il condominio opposto, nel corso del giudizio, avrebbe notificato, in data 9.4.2025, un nuovo atto di precetto fondato sul medesimo titolo esecutivo.
Ebbene, tale circostanza non ha effetti sul presente giudizio, in quanto,
ai sensi dell'art. 481, c. II, c.p.c., l'opposizione a precetto determina la mera sospensione del termine di efficacia dello stesso ma, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, la proposizione di un nuovo precetto in costanza della detta sospensione non comporta alcuna rinuncia al precetto opposto, in mancanza di una espressa volontà dell'intimante.
Ne consegue che non risulta verificata alcuna pretesa causa di improcedibilità del presente giudizio né la cessazione della materia del contendere.
6. In definitiva, l'opposizione è infondata e va rigettata.
7. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del
[...] Controparte_2
in disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...] CP_1
7 1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali,
liquidate ex D.M. n. 55/14 (scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00) in complessivi € 2.300,00 per compensi (dei quali €
700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, €
1.000,00 per la fase decisoria), oltre IVA e CPA, come per legge,
e rimborso forfetario spese generali al 15%, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Romano, dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
IE MA
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